Ordinanza cautelare 11 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 2 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01151/2025REG.PROV.COLL.
N. 05961/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5961 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Francesco Ferraro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito per la parte appellante l’avv. Francesco Saverio Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, premettendo di essere comproprietario di un vasto fondo, esteso circa 110.000 mq, sulle colline di Sorrento, ove insistono vari fabbricati rurali e un antico edificio padronale, condotti in fitto, unitamente agli annessi appezzamenti di terreno, da fine ‘800, espone di aver impugnato un’ordinanza di demolizione emessa per l’avvenuta contestata realizzazione di un consistente numero di manufatti sul fondo in questione nonché per l’esecuzione di svariati interventi sui manufatti individuati come “fabbricato A” e “fabbricato B”, in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, di denunzia di lavori strutturali e dell’autorizzazione della Comunità Montana dei Monti Lattari.
2. La sentenza appellata ha circoscritto l’esame del gravame ai manufatti diversi da quelli sub 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6, 7, 9, 11, 12 e 16 (per i quali ha ritenuto che il ricorso non recasse censure e sussistessero profili di acquiescenza) e lo ha ritenuto infondato, per mancata prova dell’anteriorità dei manufatti al 1967 e conseguente infondatezza degli altri profili.
3. Con il ricorso in appello si lamenta l’erroneità della decisione, adducendo, in primo luogo, che erano state offerte sufficienti prove circa la risalenza dei manufatti ed essendo insufficiente il solo richiamo al contrasto dell’attuale situazione con il dato catastale.
Sarebbe inesistente la contestata differenza di altezza del sottotetto rispetto al rilievo del 1981 in quanto quel minimo scarto (circa 25 cm. nel colmo) indicato nella relazione d’ufficio sarebbe frutto del diverso metodo di misura adoperato dai tecnici istruttori del Comune rispetto a quello usato dal tecnico di parte.
L’appellante, poi, adduce l’impossibilità a demolire taluni dei manufatti individuati dal Comune, tutti depositi agricoli, perché posti su appezzamenti condotti in fitto da terzi che, sebbene ritualmente diffidati, non avevano inteso provvedervi e neppure consentire ai proprietari di farlo. Peraltro sarebbero pendenti procedimenti di rilascio del fondo contrastati con eccezioni di usucapione.
Quanto all’erronea declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso, in realtà il ricorrente aveva semplicemente affermato la propria estraneità all’esecuzione delle opere indicate nel preambolo dell’ordinanza 2014/20 con i nn. 4), 6), 7), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) e 22).
Infine, ogni abuso dev’essere sanzionato secondo quanto la legge prevede per la relativa tipologia; nel caso specifico, alcuni pretesi abusi andavano sanzionati ai sensi dell’art.33 e non già dell’art. 31 della legge urbanistica.
4. Costituitosi in giudizio, il Comune ha replicato puntualmente alle varie censure, difendendo la legittimità degli atti impugnati in primo grado, ed insistendo sulla parziale acquiescenza ad opera del ricorrente circa le opere oggetto di declaratoria di inammissibilità.
5. L’appellante ha presentato una memoria, offrendo ulteriori argomentazioni a difesa delle proprie censure, e ricordando che il Comune, nel 1985, aveva autorizzato l’intervento di riparazione a seguito di danni da sisma in conformità alla perizia giurata redatta dal tecnico ing. Antonio Pollio; successivamente, il 24 agosto 1985, il Sindaco aveva attestato la regolarità degli interventi, con conseguente erogazione del contributo. L’edificio da quel momento non aveva subito alcuna modifica.
6. In vista dell’udienza del giorno 26 marzo 2024 le parti hanno presentato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle proprie deduzioni.
L’appellante, in particolare, ha depositato ulteriore documentazione ed una memoria, rappresentando che con la nota tecnica del 19 marzo 2024 il Terzo Dipartimento – Ufficio Antiabusivismo del Comune di Sorrento, riscontrando l’invito della parte a svolgere approfondimenti in relazione ai rilievi critici sollevati dal proprio tecnico di parte, ha reso precisazioni che, almeno in parte, hanno mutato l’oggetto del contendere giudiziario; il Comune, infatti, ha preso contezza del fascicolo relativo ai lavori conseguenti al sisma del 23.11.1980, raggiungendo conclusioni in parte favorevoli all’appellante (in particolare, essendo emerso che il tetto non è stato innalzato né vi sono state praticate nuove aperture, con conseguente insussistenza di ampliamenti volumetrici e modifica dei prospetti).
7. All’udienza del giorno 26 marzo 2024 è stata disposta verificazione (ordinanza collegiale istruttoria n. 2991/2024 del 2/4/2024) < volta ad acclarare, con riferimento a tutti i manufatti oggetto dei provvedimenti impugnati in primo grado e tenendo conto degli accertamenti da ultimo eseguiti dal Comune e confluiti nella nota del 19.3.2024, previa ricognizione dello stato dei luoghi e dei manufatti per cui è causa ed individuazione di eventuali proprietà di terzi (per usucapione o altro): consistenza delle opere eseguite, oggetto di contestazione, al fine di individuarne il regime sanzionatorio se abusive; se siano stati sanzionati interventi eseguiti in conseguenza del terremoto del 1980 ed in conformità all’autorizzazione del 10.5.1985; presumibile data di esecuzione dei lavori in contestazione, tenendo conto di tutti gli elementi di prova offerti dall’appellante, integrati dalla ricognizione visiva circa la consistenza e fattura delle opere, materiali e tecniche costruttive; disciplina urbanistica della zona al momento dell’esecuzione delle opere; esistenza o meno di vincoli sulla zona, precisando l’anteriorità o meno delle opere rispetto alla data di apposizione del vincolo e la compatibilità delle stesse con il regime vincolistico eventualmente imposto sulla zona; ogni altro chiarimento utile, avuto riguardo alle contrapposte deduzioni delle parti in causa >; della verificazione è stato incaricato l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria qualificazione.
8. In data 15.4.2024 il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno ha delegato l’arch. -OMISSIS- che il 6.12.2024 ha depositato la relazione con allegati.
9. Con successiva memoria l’appellante, dopo aver rilevato che, seppur giungendo a conclusioni non sempre condivisibili, la relazione ha confermato il fondamento di talune delle cesure mosse dal ricorrente, ha insistito circa la inattendibilità della planimetria catastale del 1940, che, ove redatta in modo corretto avrebbe dovuto rappresentare planimetricamente le mura circolari sezionate del torrino, lamentando, poi, che il verificatore non abbia ammesso ulteriori foto antiche come mezzo di prova perché non prodotte in primo grado.
10. Con memoria il Comune ha rilevato come, alla luce degli esiti della verificazione, appaia legittima l’ordinanza n.204/2020, non avendo l’appellante assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (a suo esclusivo carico) finalizzato a provare la esatta collocazione temporale delle opere abusive sanzionate dall’Ente.
11. Con memoria di replica l’appellante ha ribadito come dalla relazione di verificazione si evincano aspetti favorevoli alle sue tesi, risultando quelli apparentemente contrari frutto, in parte, di errate valutazioni e, in parte, di omesse verifiche o omesso esame del materiale probatorio offerto da parte ricorrente in fase di verificazione.
12. Nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
13. Preliminarmente il Collegio rileva come per parte delle opere sanzionate con l’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado debba essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo il Comune, nel corso del giudizio di appello, riesaminato la questione, pervenendo all’adozione del provvedimento n.18720 del 19.3.2024, in parte favorevole all’appellante.
13.1. In particolare, il Comune, preso atto della trasmissione di documenti non rinvenuti all’epoca delle verifiche d’ufficio conseguite ai sopralluoghi, ha stabilito di “ riesaminare alcune questioni oggetto di controversia alla luce dei nuovi elementi emersi in corso di giudizio e delle risultanze stesse (così testualmente il provvedimento)”.
In esito al riesame, ha confermato alcune parti dell’ordinanza, non ritenendo decisivi gli ulteriori apporti della parte interessata (e per tale parte trattasi di atto meramente confermativo); quanto al sottotetto ha invece ritenuto (dopo aver acquisito ed esaminato i nuovi documenti sottoposti dall’interessato), che la parte abbia dimostrato come non vi siano stati aumento volumetrico, modifica delle altezze, creazione abusiva di nuove aperture/bucature, salvo una sul prospetto lato mare. Ha quindi concluso con il confermare i punti 1 e 3 dell’ordinanza e stralciare le contestazioni riferite all’incremento volumetrico ed alle modifiche prospettiche del piano sottotetto.
13.2. Poiché il nuovo provvedimento, emesso a seguito di una rivalutazione dei presupposti fattuali e giuridici, integra il precedente (impugnato in primo grado), laddove accoglie parte delle osservazioni del proprietario, deve intendersi venuto meno l’ordine di demolizione con riferimento alle opere di cui al punto 2 dell’ordinanza. Infatti, l'emanazione del nuovo atto, a seguito di riesame della situazione, ha dato luogo, in parte qua, ad una statuizione oggettivamente incompatibile con l’ordine di demolizione riferito alle opere indicate al punto n.2.
14. Quanto al cambio di destinazione d’uso (questione che viene qui esaminata, per ragioni di ordine logico), l’appellante, oltre ad insistere nell’originaria destinazione abitativa del sottotetto, adduce che, in ogni caso, lo stesso (anche per effetto del richiamato provvedimento del 19.3.2024) deve intendersi avvenuto senza opere, sicché andava sanzionato ex art.33 e non 31 del d.P.R. n.380/2001.
Ma entrambi gli argomenti devono essere disattesi.
Nel giudizio non sono emersi elementi certi che possano comprovare la risalenza dell’uso abitativo, non essendo gli argomenti, addotti dalla parte in giudizio, sufficienti a superare la soglia della mera plausibilità. In particolare, la circostanza che il tecnico di parte, nell’ambito della documentazione a corredo della pratica di riparazione post sisma, abbia indicato l’uso delle altre porzioni dell’immobile ma non del sottotetto ne avvalora l’ipotesi della originaria destinazione a locale tecnico; né la parte ha addotto ulteriori elementi di prova, sicché deve confermarsi la modifica dell’utilizzo da locale tecnico non abitabile ad abitativo, mediante opere consistenti nella realizzazione della scala, ad uso di tutti i piani, per la quale nemmeno (come si vedrà) è stata raggiunta in giudizio la prova della realizzazione anteriormente alla data di imposizione del vincolo paesaggistico (ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, oggi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), in virtù di Decreto Ministeriale del 26/01/1962.
D’altra parte, sebbene non possa condividersi l’argomentazione sviluppata dal T.A.R. al fine di respingere il profilo di ricorso, atteso che, come chiarito da questa Sezione con decisione del 22 aprile 2024, n. 3645, la destinazione d’uso dei locali accessori non è riconducibile a nessuna delle cinque categorie previste dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto trattasi di pertinenze in senso civilistico di un immobile a destinazione residenziale, deve però rilevarsi che, proprio per tale ragione, la realizzazione di questa tipologia di manufatti è conforme alla destinazione di zona (residenziale, appunto) nei soli limiti in cui essi restino “locali accessori”, che, in quanto privi dei requisiti di abitabilità, non incidono sulle disponibilità volumetriche abitative né sul carico urbanistico. Il cambio di destinazione d’uso del locale accessorio a residenziale, quindi, “ è sempre rilevante, pur se astrattamente non si passa da una all’altra delle categorie previste nell’art. 23-ter, e necessita pertanto di permesso di costruire ” (in termini, sent. n. 3645/2024 cit.).
Conseguentemente, risulta legittimo l’ordine di ripristino dell’uso preesistente (essendo, come detto, venuta meno la contestazione delle opere di cui al punto 2 dell’ordinanza).
15. Devono essere prese in esame, sempre per ragioni di ordine logico, le censure avverso la statuizione di inammissibilità di cui al capo 4 della decisione appellata.
15.1. Al riguardo, il Collegio osserva come tale statuizione derivi dalla non chiara esplicitazione, da parte del ricorrente in primo grado, della propria posizione oppositiva all’ordinanza di demolizione (in parte qua), avendo il ricorrente in più occasioni esternato l’intenzione di demolire i manufatti costruiti da terzi su area di sua proprietà, ribadita, ad esempio, laddove in memoria ha addotto che “ Per gran parte dei comodi rurali, pagliai, piccoli depositi agricoli, realizzati per lo più con strutture precarie dagli affittuari, si è in attesa che il Giudice Civile accolga le domande di rilascio proposte nei loro confronti per averne la disponibilità e così ottemperare a quanto ordinato dal Comune ”.
15.2. Peraltro, l’unica censura enucleabile dal ricorso in primo grado con riferimento a detti manufatti (estraneità del ricorrente alla realizzazione dei manufatti in questione) non consente di addivenire alla conclusione della illegittimità dell’ordine di demolizione in parte qua, doverosamente emesso nei confronti del proprietario del terreno, potendo semmai rilevare nelle successive fasi.
Le sanzioni urbanistiche ed edilizie, infatti, hanno natura reale e non carattere personale. L'ordinanza di demolizione va, quindi, rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento. L'estraneità del proprietario nella realizzazione dell'illecito assume rilevanza non in sede di misura ripristinatoria, bensì nel caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione.
Riguardo la posizione del proprietario incolpevole, e cioè nei confronti del proprietario che, estraneo all'abuso, abbia dimostrato in modo inequivocabile, una volta venutone a conoscenza, di essersi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento, questo Consiglio di Stato (Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16) ha chiarito come la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.
Ne consegue dunque l’infondatezza dell’appello in parte qua.
15.3. Peraltro, la mancata formulazione di specifiche ulteriori censure in primo grado, oltre alla dedotta realizzazione dei manufatti da parte di terzi, non consente di scrutinare favorevolmente in questa sede le argomentazioni sviluppate in appello e riferite ai diversi regimi sanzionatori applicabili ai vari manufatti realizzati nella proprietà dell’appellante (i.e. edilizia libera di cui all’Allegato 1 al decreto ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018, con riferimento all’installazione di ricoveri per animali domestici e da cortile, con relativa recinzione), stante il principio del divieto dei nova in appello recepito dall’art. 104, comma 1, c.p.a.
16. Deve quindi procedersi all’esame delle censure con le quali l’appellante lamenta che erroneamente il TAR ha stimato insufficienti le prove offerte dal ricorrente circa la risalenza delle opere oggetto dell’ordine di demolizione (dichiarazioni testimoniali raccolte dal Cancelliere del Giudice di Pace, aerofotogrammetria del 1974, una consulenza tecnica di parte, i rilievi eseguiti dall’ing. Pollio nel 1981, dai quali si evincerebbe come i manufatti fossero da data remota coincidenti con la situazione attuale). La scala esterna di accesso ai piani superiori, anche alla stregua dei materiali di costruzione, ad avviso dell’appellante era di certo antecedente agli anni ‘60-‘70. Le differenti risultanze della planimetria catastale risalente al 1940 sarebbero inattendibili, raffigurando la scala in una posizione incompatibile rispetto il torrino, secondo la posizione dello stesso evincibile da un’antica fotografia. I manufatti indicati nel preambolo del provvedimento di ripristino con i numeri 1), 3), 8), 10), 14), 15) e 16), poi, sarebbero stati realizzati non tra il 1989 e il 1998, come ritenuto dal Comune, essendo sicuramente antecedenti al 1974.
16.1. Al riguardo, la verificazione ha rilevato quanto segue:
16.2. < Per ciò che concerne i manufatti descritti ai punti 8-10-11-12-16 (indicato erroneamente 15), la lettura della Carta Tecnica Regionale in possesso dell’Ufficio, nonché Foto aerea al 1956, in possesso dell’ufficio, nella quale sono individuabili solo il fabbricato indicato alla lettere (A), con relativo fienile, ed il fabbricato (B). - Carta Tecnica Regionale che riproduce lo stato dei luoghi al 1965, in cui sono distinguibili solo i fabbricati A e B; - Planimetria catastale, riproducente lo stato dei luoghi al 1955 aggiornato al 1969, in cui sono individuabili con certezza solo il fabbricato principale (A), con relativo fienile ed il fabbricato (B), non consentono di collocare gli immobili contestati in un’epoca antecedente all’imposizione di vincoli edificatori nell’area, da intendersi al 1962 >.
16.3. < Concluso lo studio della documentazione in atti al fascicolo della procedura, nonché di tutti gli elaborati ed elementi di prova forniti dall’appellante, nonché a seguito di una ricognizione visiva di tutti i manufatti contestati e da riscontro avuto con le cartografie, ortofoto e rilevazioni storiche in atti, non è allo stato possibile definire anche una presumibile data di esecuzione dei lavori. Infatti, dallo studio della documentazione, si evince che le opere contestate sono state realizzate non tutte insieme, ma in periodi temporali differenti. E’ stato possibile infatti dedurre un presumibile arco temporale di realizzazione delle opere, che può essere indicativamente considerato dal 1985 al 2016, come desumibile dal confronto delle cartografie e delle ortofoto risalenti ad anni diversi e poste a confronto, così come già effettuato dal Comune di Sorrento con le relazioni in atti. Infatti dall’esame della Carta Tecnica Regionale in possesso del Comune di Sorrento, in effetti, rappresenta con colore nero alcune consistenze rilevabili al 1974 e delle presumibili consistenze associabili ad alcuni dei manufatti rilevati e contestati. Si rimarca che l’associazione ai manufatti rilevati e contestati è presumibile in linea astratta in quanto dalla stessa CTR non si evincono con chiarezza le consistenze abusive accertate. Tali consistenze non sono rilevabili neanche dalla Foto aerea del 1956 .>
16.4. <…. i materiali presenti mostrano diverso grado di deterioramento in quanto essendo materiali diversi, rispondono diversamente agli agenti atmosferici, quale in maniera più lenta e quale in maniera più veloce. Per quanto concerne i ferri di armatura presenti, non può essere data una datazione certa della loro posa in opera……dato che l’uso delle barre di armatura liscia per Cls normativamente non era stato definitivamente escluso fino alla data di entrata in vigore delle NTC 2008, non è possibile effettuare una datazione precisa per il caso in oggetto, in quanto le stesse potrebbero essere state usate in un arco di tempo di circa 60 anni e comunque senza documenti attestanti una data certa di acquisto, in un arco temporale imprecisato. Il fatto che negli elaborati in atti riguardanti i lavori sul fabbricato eseguiti tra il 1981 e il 1985 non siano evidenziati lavori sulla scala di accesso al sottotetto, non è prova dell’esistenza della stessa e pertanto della legittimità del fabbricato .>
16.5. <…. per la scala attualmente esistente che collega i diversi livelli del fabbricato, la quale per tipologia costruttiva e materiali impiegati, non può datarsi agli anni 40’-50’, ne’ tantomeno può legittimarsi quale impianto originario dell’immobile .>.
16.6. L’appellante ha, con memoria, ripreso alcune argomentazioni sottoposte al verificatore nelle osservazioni alla bozza di relazione, osservando che < ove si prendano in esame i grafici relativi all’incidenza negli anni a partire dal 1950 al 1980 dell’uso di quella tipologia di ferro con cui è stata realizzata la scala del ricorrente (Grafici che è lo steso Verificatore ad allegare alle pag.ne 22 e 23 della relazione), mentre nel 1950 l’uso nelle strutture di cemento armato del tondino in ferro liscio fosse del 100% man mano, con il passare degli anni, questa percentuale regredisce fino a rappresentare nel 1980 solo il 10% La circostanza che nel 1950 l’uso del tondino liscio coprisse una percentuale del 100% lascia intuire che tale tipo di ferro d’armatura fosse, come sottolineato dall’ing, Coppola, in uso già da tempo e credibilmente dalla fine degli anni 30 > e che < Relativamente ai manufatti descritti ai punti 8-10-11-12-16 dell’ordinanza di demolizione l’Amministrazione assume che parte ricorrente si sia limitato a fornire solo “meri indizi” tali da non consentire di retrodatarne la realizzazione. Occorre rammentare che inizialmente l’Ufficio per tali manufatti aveva indicato come data di loro probabile realizzazione il 1998 modificando tale data solo successivamente, con la nota istruttoria del 19 marzo 2024, con cui precisava che erano già visibili sulla ortofoto del 1974. Il che lascia dedurre, a meno che non si voglia sostenere che erano stati edificati qualche giorno prima del volo da cui è stata ricavata l’ortofoto, che sia probabile una loro datazione antecedente anche di diversi anni >.
17. Ciò posto, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta in giudizio la prova circa l’epoca di realizzazione delle porzioni di opere contestate.
17.1. Ferma restando la legittimità degli edifici “principali” (evincibili dalla foto aerea risalente all’anno 1956, come rilevato dal verificatore), peraltro nemmeno contestata dal Comune, per le singole opere oggetto dell’ordine di ripristino non vi sono elementi certi che consentano di collegare la datazione a periodo anteriore all’apposizione del vincolo paesaggistico (nell’anno 1962).
17.2. La verificazione ha escluso di poter ricostruire con esattezza tale data dallo studio dei materiali; le osservazioni al riguardo sottoposte dall’appellante non conducono a poter individuare una data con ragionevole certezza, non evincibile dalla maggiore o minore frequenza statistica circa l’utilizzo nelle strutture di cemento armato del tondino in ferro liscio.
17.3. Anche ad ammettere la inattendibilità della planimetria catastale originaria, ciò non conduce comunque a poter datare con esattezza l’epoca di realizzazione della scala. In altri termini, dalla circostanza che la scala non potesse trovarsi ove raffigurata nella planimetria non può desumersi quando la stessa sia stata di fatto realizzata e collocata nella posizione contestata.
17.4. Ancora, la circostanza che i manufatti contestati siano visibili dalla ortofoto del 1974 non consente di poter affermare con ragionevole certezza che gli stessi esistessero nell’attuale consistenza fin dal 1962 (e del resto lo stesso appellante si limita a “ dedurre, …., che sia probabile una loro datazione antecedente anche di diversi anni ”).
17.5. Neppure dalle “dichiarazioni testimoniali”, acquisite nel 2020 e prodotte dalla parte nel giudizio di primo grado, è possibile evincere elementi decisivi, in quanto (comprensibilmente) vaghe circa l’esatta datazione degli interventi (facendo riferimento ad “ almeno 50 anni fa ”, “ precedentemente agli anni 70 ”, “ almeno un cinquantennio fa ”, quindi senza potersene desumere l’edificazione ante 1962).
17.6. Ne consegue l’infondatezza dell’appello in parte qua.
18. Quanto alla censura relativa al regime sanzionatorio che avrebbe dovuto essere diversificato in ragione delle varie tipologie di opere realizzate, occorre rilevare che, in assenza di elementi di prova contrari, deve presumersi che tutte le opere contestate siano state eseguite nell’ambito di un intervento unitario e siano collegate da un nesso funzionale, di guisa che debba essere compiuto un apprezzamento globale, onde valutare l'incidenza sull'assetto del territorio dell’intervento edilizio.
19. In merito alla doglianza riferita alla c.d. fiscalizzazione degli abusi, la censura è intempestiva, incombendo sul privato interessato la dimostrazione, nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte conforme (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15/4/2024, n.3427: la c.d. fiscalizzazione dell'abuso non incide sulla legittimità della ordinanza di demolizione, in quanto trattasi di un sub-procedimento che assume rilievo nella successiva fase di esecuzione della stessa, come chiarito da consolidata giurisprudenza).
19. Conclusivamente l’appello dev’essere respinto.
20. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
21. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
22. Le spese di verificazione, come di seguito liquidate, devono invece essere poste a carico della parte soccombente.
22.1. Il verificatore, in allegato alla relazione ha presentato richiesta della liquidazione dei compensi ex DM 30.05.2002 calcolando 379 vacazioni oltre la prima, per un totale di € 3.103,53, cui ha applicato la maggiorazione del 30% ex art. 52 DPR 115-2002 (Aumento e riduzione degli onorari) per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, calcolato solo sull’importo delle vacazioni, per un totale generale di € 4.034,58. Inoltre il verificatore ha richiesto il rimborso spese di viaggio, calcolato in base alle tabelle ACI 2019 in vigore e per tipo di auto utilizzata per un totale di € 56,16 nonché il rimborso spese generali di studio per istanze, copie, stampe, fax/telefono, quantificate forfettariamente in € 50,00.
22.2. Il Collegio anzitutto intende riaffermare la ricostruzione di cui alla decisione della Sezione n. 101/2025 del 8/1/2025, secondo la quale < Fermo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 6 maggio 2024 n. 10 e ad ulteriore puntualizzazione della stessa, il Collegio ritiene che, nello specifico caso – non considerato dalla richiamata sentenza - in cui non sia intervenuta la liquidazione da parte del Presidente (competente ai sensi dell’art. 66, co.4, c.p.a.), prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado di giudizio, la “definitiva regolazione degli oneri” per la verificazione (attribuita al Collegio dal medesimo art. 66, co. 4, c.p.a.) deve ritenersi comprensiva anche della liquidazione del compenso.
Sorreggono tale conclusione evidenti esigenze di “chiusura” del giudizio, mentre sarebbe poco ragionevole supporre una “definitiva” regolazione degli oneri senza che l’onere stesso (il compenso al verificatore) sia stato quantificato.
In sostanza, mentre il “quadro” offerto dall’art. 66, co. 4 c.p.a. (oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria) presuppone un ordinato svolgimento consistente: i) nel previo deposito dell’istanza di liquidazione delle spettanze della verificazione da parte dell’ausiliario; ii) l’emissione del decreto di liquidazione da parte del Presidente prima dell’udienza pubblica; iii) la definitiva attribuzione dell’onere da parte della sentenza; al contrario, l’assenza dell’emissione del decreto, pur in presenza dell’istanza dell’ausiliario, impone comunque la chiusura del giudizio (e di quanto ad esso riconducibile) da parte della sentenza (sia pure, quanto alla liquidazione, con una sua anomala “collocazione topografica”: Cass.civ., sez. III, 8 febbraio 2018 n. 3028) >.
Anche nel caso in questione, non avendo già formato oggetto di liquidazione con decreto monocratico, il relativo importo va qui liquidato come segue.
22.3. L’art. 168 D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) prevede per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato l’emanazione di apposito decreto motivato; l’art. 275 del citato D.P.R. n. 115/2002 prevede che la misura degli onorari in questione è disciplinata, da ultimo, dalle tabelle allegate al decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002.
L’art.1 del decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002 prevede la determinazione del compenso a percentuale in base al valore del bene o altra utilità sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti della causa, e in via residuale a vacazione.
Nel caso in questione correttamente il verificatore ha calcolato secondo tale ultima metodologia il compenso, in carenza di elementi da porre a base del calcolo a percentuale.
L’importo chiesto (€ 3.103,53) è congruo e sullo stesso va riconosciuta la maggiorazione del 30% ex art. 52 DPR 115-2002 (pari ad € 931,06), attesa la particolare complessità del mandato affidato, per un totale generale di € 4.034,58. Quanto alle spese, possono essere riconosciute le spese di viaggio, nella misura chiesta pari ad € 56,16, ma non il rimborso spese generali perché non documentate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, come da motivazione, e per il resto rigetta l’appello.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Pone a carico dell’appellante le spese ed i compensi della verificazione, liquidati, rispettivamente, in € 56,16 per spese di viaggio ed in € 4.034,58 per onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.