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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Giudice designato, dott. Alberto Michele Cisterna,
all'esito dell'udienza del 09/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 8359/2024 promossa da
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandra Colabucci del foro di Roma.
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Luigi Labonia.
CONVENUTA
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Alessandro Freni.
CONVENUTA
oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per la parte attrice: “1) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'ente
creditore ad iscrivere l'ipoteca […] in virtù della cartella n. 09720190216031629000
presupposta a tale atto per omessa notifica della stessa;
2) per l'effetto disporre
l'annullamento della cartella esattoriale di cui in premessa disponendo lo sgravio delle
imposte e sanzioni indebitamente pretese;
3) per ulteriore effetto disporre
l'annullamento della iscrizione ipotecaria di cui in premessa, relativamente alla
suddetta cartella esattoriale, con conseguente ordine di cancellazione della stessa
relativamente a tale cartella;
4) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento
delle spese competenze ed onorari del presente giudizio”;
per la parte convenuta : “dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e tardività delle domande svolte ex adverso ed in ogni caso disporne
il rigetto. Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio, da distrarsi in
favore del […] procuratore che si dichiara antistatario”;
per la parte convenuta : “1) in via preliminare: dichiarare la CP_2
domanda proposta inammissibile per le ragioni esposte in narrativa;
2) in via
principale: rigettare l'opposizione, in quanto destituita di fondamento nel merito, il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi inclusi gli oneri
riflessi, come per legge;
3) in via subordinata, nell'ipotesi non temuta di accoglimento,
tenere comunque indenne in quanto carente di responsabilità nel caso CP_2
in cui si accertino vizi di notifica o altri vizi propri dell'atto impugnato, della cartella
di pagamento o di atti ed attività od omissioni imputabili alla sola
[...]
, con relativa condanna alle spese in capo a quest'ultima”. Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/02/2024, Parte_1
ha spiegato opposizione, innanzi all'intestato Tribunale, avverso
[...]
l'iscrizione ipotecaria n. 09720221460001157001, fascicolo 2022/9002,
notificata in data 22 dicembre 2023, disposta dall' Controparte_1
in data 01/06/2023 sulla quota di proprietà dell'attore, pari
[...]
ad un quarto dell'intero, dell'immobile sito in Ladispoli, alla via Glasgow,
1, per il mancato pagamento della somma complessiva di € 119.160,72,
di cui €. 100.163,47 relativi alla sottesa cartella esattoriale n.
09720190216031629000, asseritamente mai notificata all'interessato.
2. Più in particolare, l'odierna parte attrice ha formulato l'opposizione de qua, deducendo la nullità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di notifica della cartella esattoriale n. 09720190216031629000 ad essa presupposta;
secondo la prospettazione dell'opponente, l'
[...]
(d'ora in avanti, breviter: “l' ”) si Controparte_1 CP_1
sarebbe limitata ad indicare la data della presunta notifica, senza tuttavia fornire alcuna prova circa la sua effettività: l'Ente incaricato alla riscossione non solo non avrebbe seguito la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. – dal momento che, dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale, non avrebbe trasmesso al domicilio la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito – ma quand'anche avesse provveduto ad adempiere agli oneri notificatori mediante posta elettronica certificata (d'ora in avanti: pec), non lo avrebbe potuto fare
validamente, atteso che l'odierno attore non ne avrebbe potuto prendere cognizione in quanto la propria casella pec, nel periodo che rileva in questa sede, non risultava attiva. Nell'atto introduttivo del giudizio,
l'attore sostiene, inoltre, che, ai fini del regolare perfezionamento della notifica, l' avrebbe dovuto notificare l'atto in parola mediante CP_1
deposito telematico presso il sito Infocamere ovvero presso la Camera di commercio con pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima.
3. Tanto premesso, parte attrice proponeva a fondamento della propria opposizione un unico motivo di ricorso: “Nullità della iscrizione
ipotecaria per mancata notifica della cartella esattoriale ad essa presupposta
n. 09720190216031629000”, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
4. Con comparsa di costituzione depositata il 15/04/2024, si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva l'inammissibilità e CP_3
tardività delle domande proposte ed in ogni caso insisteva per il rigetto dell'opposizione.
5. Con comparsa di costituzione del 24/04/2024, si costituiva in giudizio , che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2
della domanda attorea e, nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, chiedeva di essere tenuta indenne in quanto carente di responsabilità in caso di accertamento di vizi afferenti alla notifica o di altri vizi propri dell'atto impugnato, della cartella di pagamento o di atti ed attività od omissioni imputabili alla sola . CP_1
6. In data 24/05/2024, parte attrice depositava la memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c., contestando quanto dedotto, eccepito e prodotto dalle parti convenute. Con ordinanza ex art. 171-bis, c.p.c. del
27/05/2024, il giudice procedente dava atto della regolare costituzione delle parti e fissava l'udienza di comparizione delle parti in relazione alla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171-ter, c.p.c. alla data del
09/10/2024 a trattazione scritta ex art. 127-ter, c.p.c., con scadenza del termine di deposito delle note entro le ore 24.00 del 08/10/2024. In data
19/09/2024, depositava la memoria ex art. 171-ter, n. Parte_1
2), c.p.c., insistendo sulla tempestività dell'opposizione e sull'accoglimento della domanda principale. Con memoria del
19/09/2024, si riportava alle deduzioni ed eccezioni già CP_2
articolare nella comparsa di costituzione. All'udienza a trattazione scritta del 09/10/2024, questo giudicante, lette le note pervenute da parte attorea e da , rinviava la causa per la decisione ex art. 281- CP_2
sexies, c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 09/01/2025, con termine per note sino alle ore 24.00 del 08/01/2025.
7. All'udienza a trattazione scritta del 09/01/2025, il Tribunale, lette le note pervenute dalle parti, tratteneva la causa in decisione con deposito della motivazione e del dispositivo nei termini di cui all'art. 281-
sexies, c.p.c..
8. Tanto premesso, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese dell' e di . Non CP_3 CP_2
persuade, infatti, la tesi secondo cui la presente opposizione – qualificata alla stregua di una opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. –
sarebbe inammissibile in quanto tardiva a cagione dello spirare del termine perentorio di venti giorni previsto dalla menzionata disposizione codicistica, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Difatti, secondo la prospettazione delle difese delle parti convenute, dal momento che la notifica dell'iscrizione ipotecaria n.
09720221460001157001 è avvenuta in data 22/12/2023 e che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle parti convenute in data 16/02/2024, la tardività risulterebbe con evidenza palmare dagli atti di causa. Invero, come sostenuto da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – da cui il Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi – atteso che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di ci all'art. 50,
comma 2, del medesimo d.P.R. – prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento – la suddetta iscrizione non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione vera e propria (v. Cass. civ., sez. un.,
18/09/2014, n. 19667, richiamata, più di recente, da Cass. civ., sez. trib.,
02/08/2024, n. 21937). Da ciò, ne discende, pertanto, che il rapporto intercorrente tra l'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione forzata deve essere correttamente inquadrato in termini di alternatività, non ricorrendo tra i due istituti alcun nesso consequenziale, ragione per cui lo strumento per contestare la validità dell'iscrizione suddetta non è
rappresentato, indefettibilmente, dall'opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c.. L'iscrizione ipotecaria, invero, costituisce una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento – pur di ottenerne la rimozione – ed in quanto tale, l'iniziativa giudiziaria atta a contestarne la legittimità, lungi dall'essere inquadrata come rimedio tipico avverso gli atti della procedura esecutiva, deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione, nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, il relativo rimedio giurisdizionale,
come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire l'iscrizione (v. Cass. civ., sez. un., 22/07/2015, n. 15354).
Pertanto, in virtù delle suesposte ragioni, la domanda dell'attore è senza dubbio scrutinabile.
9. Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, pur non sussistendo dubbi relativamente alla nullità della notificazione della cartella n. 09720190216031629000 – essendo stata recapitata ad un indirizzo pec non attivo, come dimostrato per tabulas dalle produzioni documentali in atti (cfr. avviso di mancata consegna generata dal sistema,
allegato alla comparsa di costituzione dell' ) e su cui non occorre CP_1
soffermarsi oltre – mette conto evidenziare che a tale (invalida) notificazione ne sono seguite altre, relative ad altri atti impositivi, incontestabilmente noti all'odierno attore, non avendo dedotto in questa sede alcun vizio inficiante la relativa procedura di notificazione, né avendo ravvisato l'opportunità di contraddire sul punto a quanto documentato dall' . Deve affermarsi, CP_3
pertanto, che ad eccezione della notificazione della cartella n.
09720190216031629000, i successivi procedimenti di notifica afferenti agli atti
consequenziali o connessi alla suddetta cartella si sono regolarmente perfezionati ed il pertanto, è stato reso edotto del contenuto della Pt_1
pretesa impositiva dell'Agenzia. Tra i successivi atti impositivi notificati all'opponente assume particolare rilievo, ai fini della presente decisione, la notificazione, avvenuta via PEC in data 19/07/2023 (cfr. la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dalla difesa dell' ), dell'intimazione di pagamento n. CP_1
09720239075047789/000, della cui eventuale impugnazione non v'è traccia negli atti di causa e che deve, pertanto, ritenersi mai contestata.
Ciò posto in punto di fatto, in linea generale giova rammentare che in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può
essere fatta valere dal contribuente, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 21 del medesimo d.lgs. 546/1992, mediante la scelta, consentita dall'art. 19,
comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (es. avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) – facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (funzione recuperatoria) – o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo.
Di conseguenza, grava in capo al destinatario di un atto impositivo validamente notificato l'onere di far valere l'omissione o la nullità della notifica dell'atto presupposto (nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dal succitato art. 21 d.lgs.
546/1992), avendone acquisito conoscenza solo in tale occasione, non potendo attendere a tal fine l'ulteriore e successiva notifica di un ulteriore atto della procedura di riscossione. Ciò perché l'atto esecutivo regolarmente notificato,
successivo ad una notifica invalida, della cartella di pagamento presupposta,
assume valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza degli atti precedenti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli che non ha potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (v. Cass. civ., sez. trib.,
16/12/2024, n. 32671; Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822). Di
conseguenza, laddove si lascino spirare i termini per impugnare l'atto successivo, non solo quest'ultimo diverrà inoppugnabile, ma parimenti incontestabile diverrà anche l'atto presupposto di cui si è avuto conoscenza, a causa del vizio inerente alla notifica, solo al momento del ricevimento dell'atto successivo (non impugnato).
Applicando i suddetti principi ai fatti di causa, ne discende che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239075047789/000 –
invalida in via derivata dalla nullità che ha inficiato la notificazione della cartella di pagamento n. 09720190216031629000 – non può essere “recuperata” in questa sede con la proposizione della presente opposizione all'iscrizione ipotecaria, attingendo, quale motivo a sostegno della opposizione medesima, la nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento, essendo ormai irrimediabilmente decorso il termine di decadenza ex art. 21, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, dalla precedente notifica dell'intimazione di pagamento. Al tempo stesso, dal momento che avverso l'iscrizione ipotecaria è stato spiegato un unico, infondato motivo di doglianza, relativo all'invalidità derivante dalla nullità
della suddetta cartella di pagamento (divenuta, per quanto si è detto,
inoppugnabile), l'iscrizione medesima deve ritenersi, per il resto, pienamente legittima.
Dai motivi suesposti ne discende, pertanto, il rigetto della domanda per infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e avuto riguardo ai canoni di cui all'art.
$ DM 55 del 1994 e succ. mod. possono essere liquidate al minimo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella domanda proposta da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_4
di , disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa, così CP_2
provvede:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma validità ed efficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 09720221460001157001, notificata in data 22
dicembre 2023.
2) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio in favore delle parti costituite che si liquidano in €
7.052,00 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuna delle parti appellate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 07/02/2025.
Il Giudice
Alberto Michele Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con il Mot Luca Amedeo Savoia