Art. 39. Assistenza universitaria
Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sara' devoluto dalle Universita' o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale tondo e' aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1961-65, la somma di lire 3.700 milioni.
La somma a di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma sara' annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Universita' a giovani laureati, che continuino gli studi, inoltre dallo stanziamento dei primi -400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non piu' di due annui.
La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fran i singoli Atenei, pei per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, e' determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge.
L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sara' effettuata a seguito di concorsi per titoli: quella delle borse conferire dal Ministero della pubblica istruzione sara' etfettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione sentita la, prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sara' annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sara' devoluto dalle Universita' o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale tondo e' aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1961-65, la somma di lire 3.700 milioni.
La somma a di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma sara' annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Universita' a giovani laureati, che continuino gli studi, inoltre dallo stanziamento dei primi -400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non piu' di due annui.
La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fran i singoli Atenei, pei per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, e' determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge.
L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sara' effettuata a seguito di concorsi per titoli: quella delle borse conferire dal Ministero della pubblica istruzione sara' etfettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione sentita la, prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sara' annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.