Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5286 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 16/5/2025 e vertente
TRA
con gli avvocati Andrea Bernava e Parte_1
Monica Curcuruto nel cui studio in Roma Via Ventiquattro Maggio 43 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
ià RO Controparte_2
), con l'avvocato Joachim Lau elettivamente domiciliata in Roma
[...] Circonvallazione Trionfale presso lo studio dell'avvocato Claudio Giangiacomo;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 22
PARTE APPELLATA
E
(C.F. Controparte_5
) e P.IVA_3 Controparte_6 (C.F. ), con l'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui P.IVA_4
Uffici in Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati ex lege;
PARTE INTERVENUTA
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13452 pubblicata il
22/9/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1 – La Parte_1
[...
, debitrice esecutata nel procedimento esecutivo n. 12456/2009 r.g.e., ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 18-19.1.2023, con la quale il giudice dell'esecuzione (proc. n. 12456/2009 r.g.e.) aveva respinto l'istanza di estinzione del processo esecutivo, richiesta in applicazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del DL n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022.
Il processo esecutivo – attualmente sospeso in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis – era stato introdotto nei confronti della
Repubblica Federale di Germania e della , dalla Parte_1
(ora , ente Controparte_2 RO territoriale della Repubblica di Grecia), in nome e per conto dei soggetti titolari dei diritti accertati con il titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza del Tribunale collegiale di primo grado di AD (Grecia), resa esecutiva in Italia dalla Corte di Appello di Firenze con decreto del
15.6.2006, confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 1696/2009. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione, impugnata in questa sede, pur rilevando che la sentenza azionata reca la condanna della
Repubblica Federale di Germania per i crimini perpetrati dal Terzo Reich
pag. 2 di 22 nel corso del periodo tra l'1.9.1939 e l'8.5.1945, ha evidenziato che, nel caso in esame, i crimini nazisti erano stati commessi in territorio greco e che le vittime (e, per esse, l'Ente territoriale greco che ha agito) non sono soggetti italiani. Difetterebbero pertanto i presupposti – costituiti dall'essere stati i crimini commessi in territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani – che legittimano l'accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito dal citato art. 43, e, nel contempo, precludono la possibilità di procedere all'esecuzione forzata in via giudiziale. In particolare, nell'ordinanza reclamata: a) è stato richiamato lo scopo dell'istituzione del Fondo, espressamente menzionato al comma 1 dell'art. 43, di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con DPR n. 1263/1962, che all'art. 2 prevede che il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche o giuridiche tedesche da ogni azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni afferenti a diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945; b) si è ritenuto che in favore dei soggetti “privi del nesso di continuità” con l'Italia, per i quali non è possibile accedere al Fondo, resta impregiudicata la possibilità di procedere all'esecuzione forzata nel nostro Paese, ove le regole processuali consentano di radicare la competenza. La , con il reclamo in esame, ha criticato Parte_1 l'interpretazione accordata nell'ordinanza reclamata al disposto dell'art. 43, comma 3, del DL n. 36/2022, conv. con modd. nella legge n. 79/2022, con specifico riferimento all'aspetto di seguito evidenziato. La reclamante ha sostenuto che l'estinzione dei processi esecutivi e il diritto di accesso al fondo sarebbero fattispecie distinte, seppure in alcuni casi collegate, ma non inscindibilmente collegate, come affermato nell'ordinanza impugnata. Al riguardo ha dedotto che altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui è stata prevista l'estinzione delle procedure esecutive: i) “basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1”, vale a dire i danni per crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, che “sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo”; (ii) “o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. La ha messo in evidenza sia il valore disgiuntivo Parte_1 della congiunzione “o”, posta tra le due suddette ipotesi, sia il fatto che la seconda ipotesi sia stata inserita nel testo della norma in occasione della pag. 3 di 22 conversione in legge del decreto, al pari della previsione dell'eseguibilità esclusiva a valere sul Fondo con riferimento alla sola prima ipotesi.
La reclamata ha in primo luogo eccepito RO l'inammissibilità di un'istanza di estinzione nell'ambito di un processo esecutivo sospeso. Ha quindi contestato la correttezza dell'interpretazione dell'art. 43, comma 3, propugnata dalla controparte, evidenziando come l'espressione “sentenze straniere” non possa che indicare le sentenze straniere che abbiano accertato un danno subito da un cittadino italiano in Italia o all'estero e che l'eventuale esclusione, per gli altri soggetti che abbiano ottenuto all'estero una sentenza delibata in Italia, della possibilità sia di agire in via esecutiva, sia di accedere al Fondo si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, e 42 della Costituzione.
La parte reclamata ha quindi concluso, chiedendo di rigettare il reclamo. In subordine, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 cit. e, in ulteriore subordine, di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, affinché chiarisca se l'art. 43 cit. sia compatibile con l'art. 18 del TFUE e dell'art. 47, commi 1 e 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
La Repubblica Federale di Germania, esecutata, e i terzi pignorati e non si sono costituiti. CP_7 CP_4
Con ordinanza interlocutoria del 21.6.2023 il Collegio ha prospettato la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 43 del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla legge n. 79/2022, con riferimento a determinati parametri, in alternativa ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che potrebbe condurre a non sollevare la questione di legittimità costituzionale, ed ha assegnato alle parti un termine per formulare eventuali deduzioni al riguardo. Scaduto il termine l'11.9.2023, deve valutarsi la fondatezza del reclamo.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato il reclamo e compensato le spese processuali.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2 – L'eccezione di inammissibilità dell'istanza di estinzione nell'ambito di un processo esecutivo sospeso è infondata. Benchè in stato di quiescenza, la procedura di espropriazione forzata è comunque pendente, poiché la sospensione del processo non determina il venir meno del vincolo di indisponibilità impresso dal pignoramento ma soltanto l'impossibilità che si dia luogo all'espropriazione dei beni o crediti pignorati. Da ciò consegue che l'accertamento, da parte del giudice, della verificazione di una causa di estinzione del processo, destinata a rimuovere il vincolo di indisponibilità, non può essere procrastinato fino a quando il processo possa essere proseguito (o paradossalmente, non debba essere dichiarato estinto per pag. 4 di 22 un'altra ragione). In tal modo, infatti, si manterrebbe in essere – del tutto irragionevolmente – la condizione di assoggettamento del debitore esecutato e la limitazione alla libera disponibilità dei suoi beni.
3 – Occorre evidenziare, avendo riguardo alla dedotta causa di estinzione del processo, che nel presente procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. non rileva il fatto che il soggetto in concreto esecutato sia la
(essendo stati sottoposti a pignoramento crediti da Parte_1 questa vantati nei confronti dei terzi pignorati). La creditrice procedente si
è infatti avvalsa di un titolo esecutivo emesso nei confronti della Repubblica Federale di Germania, nei cui confronti ha pure promosso l'esecuzione forzata, sostenendo che la risponderebbe dei debiti della Parte_1
RFG. La questione relativa alla legittimità di tale modus procedenti, inoltre, è stata posta mediante proposizione di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel cui ambito dovrà essere risolta.
4 – Il processo esecutivo è stato promosso dalla RO
(Repubblica di Grecia), la quale aveva agito per conto degli eredi
[...] delle 218 vittime della strage compiuta il 10.6.1944 dalle forze armate tedesche a ST (Grecia), avvalendosi della sentenza n. 137/1997 del
Tribunale collegiale di primo grado di AD (Grecia), resa esecutiva in
Italia dalla Corte di Appello di Firenze con decreto del 15.6.2006, confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 1696/2009. Con la sentenza era stata accolta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della RFG.
In pendenza della procedura esecutiva è stato emesso il decreto- legge n. 36/2022, che al terzo comma dell'art. 43, nella formulazione conseguente alla conversione con modificazioni, attuata con la legge n. 79/2022, così dispone: “In deroga all'art. 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.” La reclamante , esecutata nel processo esecutivo, Parte_1 sostiene che, in applicazione della suddetta norma, il processo esecutivo si sia estinto, in quanto fondato su una sentenza straniera che aveva disposto la condanna della RFG a risarcire i danni, provocati in danno di cittadini greci a causa di condotte non poste in essere nel territorio italiano.
Nelle more del presente procedimento la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159 del 21.7.2023, ha dichiarato non fondata la questione di pag. 5 di 22 legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, cit., sollevata da questo tribunale nell'ambito di un diverso processo esecutivo. Come esposto nella sentenza, il giudice remittente aveva dubitato della legittimità e rilevanza del terzo comma dell'art. 43, prospettando la valenza discriminatoria della norma nei confronti dei cittadini italiani, ai quali veniva preclusa la tutela processuale esecutiva, che sarebbe stata invece concessa ad altri soggetti. La Corte, esaminando i diversi profili di incostituzionalità dedotti, ha richiamato, specificamente in punto di ricostruzione delle vicende relative al riconoscimento della giurisdizione italiana:
- il Trattato di pace di Parigi del 1947 che, all'art. 77, comma 4, stabiliva che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la Germania, l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei confronti della Germania e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945;
- la legge n. 968/1953, che disciplinava le modalità e le condizioni per il risarcimento dei “danni di guerra” ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana;
- l'Accordo di Bonn del 2.6.1961, di cui si dirà oltre;
- la legge n. 404/1963, di “ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961”
– al cui articolo 1 la Repubblica Federale di Germania si impegnava a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni – e il conseguente DPR n. 2043/1963, che disciplinava le norme per la ripartizione della suddetta somma versata dalla RFG in favore dei cittadini italiani che furono deportati per ragioni di razza, fede o ideologia, nei campi di concentramento nazionalsocialisti, in quanto autori di comportamenti specificamente determinati, ovvero in favore degli internati militari e dei lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La Corte Costituzionale, dopo avere richiamato il proprio orientamento, secondo il quale “la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale [...]; e ciò è tanto più vero quando leso è un pag. 6 di 22 diritto fondamentale (art. 2 Cost.)”, si è soffermata sulla questione, dalla Corte già affrontata in precedenza, afferente la legittimità o illegittimità costituzionale di norme che determinino, anche se temporaneamente, la paralisi delle azioni esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti, evidenziando (i) come si versasse in una situazione di illegittimità nei casi in cui “il legislatore aveva operato una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale”, (ii) mentre l'estinzione dei giudizi pendenti era stata ritenuta legittima “in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantivano, anche per altra via che non fosse quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte”. A tale riguardo ha richiamato quanto affermato, in generale, con la sentenza n. 103/1995: “per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, la Corte ha già in altre occasioni valutato il rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. Allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, si è esclusa l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, proprio perché questa sarebbe coerente con il riconoscimento ex lege del diritto fatto valere giudizialmente”; e ancora: “per escludersi la menomazione del diritto di azione è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi”. Passando quindi alla specifica questione posta con riferimento alla disciplina contenuta al terzo comma dell'art. 43 del DL n. 36/2022, conv. con modd. nella legge n. 79/2022, la Corte ha affermato che, “a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo 'ristori' con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961)”. E ha quindi così sintetizzato il proprio ragionamento: “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica Federale di Germania”. In base a tali considerazioni, valutata anche la portata del decreto interministeriale del 28.6.2023, nel frattempo emanato, ha qualificato come
“diritto soggettivo” la situazione giuridica soggettiva configurata pag. 7 di 22 dall'accesso al 'fondo ristori', il quale rinviene il suo fondamento nel titolo esecutivo di condanna della Repubblica Federale di Germania.
Tale diritto soggettivo, ha affermato la Corte, è pieno e non condizionato, e ha “come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore”, precisando che “si tratta di una sorta di espromissione (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio ex lege nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”. La Corte Costituzionale ha quindi definito l'esame della questione di legittimità sottopostale, con riferimento ai vari parametri che il giudice remittente aveva ritenuto violati, affermando (il corsivo è dell'estensore del presente provvedimento): a) che “può allora dirsi verificata la condizione prevista dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare dalla sentenza n. 103 del 1995): l'estinzione dei giudizi in sede esecutiva, ai quali ex lege comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra) perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva”; b) che “l'assoluta peculiarità della fattispecie, che vede la necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale – per tutto quanto sopra argomentato – segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra”; c) che “con la successiva modifica apportata dalla legge di conversione n. 79 del 2022, intervenuta già prima dell'ordinanza di rimessione, si è previsto espressamente che non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio anche le procedure esecutive basate sui titoli costituiti da sentenze straniere, recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. È stato quindi chiarito, in termini inequivocabili, che anche per le esecuzioni rette da siffatti titoli è prevista l'estinzione ex lege del processo esecutivo, sicché l'ipotizzato (dal giudice rimettente) trattamento di miglior favore [a vantaggio dei creditori in forza di sentenze straniere¸ n.d.e.], allegato quale tertium comparationis, in realtà non sussiste”. Infine, la Corte ha ritenuto di non sollevare d'ufficio la – diversa – questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, incentrata sul trattamento di minor favore per i titoli stranieri oggetto di delibazione,
pag. 8 di 22 stante che l'estinzione ex lege della procedura esecutiva non sarebbe compensata dal diritto di accesso al Fondo “ristori”, trattandosi del risarcimento dei danni cagionati da un crimine di guerra commesso in
Grecia nei confronti di cittadini greci (si tratta della questione posta alle parti del presente giudizio con l'ordinanza del 21.6.2023, come si desume dal paragrafo 8 della parte espositiva in fatto della sentenza della Corte
Costituzionale). La Corte non ha esaminato la questione per ragioni di carattere pregiudiziale, scevre da qualsivoglia considerazione nel merito, consistenti nella estraneità al thema decidendum, come posto dal giudice remittente, e nell'impossibilità di sollevare la questione d'ufficio per carenza del nesso di pregiudizialità.
5 – Esaurita la necessaria, come si vedrà oltre, illustrazione delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, occorre interrogarsi sull'applicabilità della causa di estinzione del processo esecutivo, prevista dall'art. 43, comma 3, del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla legge n. 79/2022, anche all'ipotesi, propria del caso in esame, in cui l'esecuzione sia stata promossa in forza di un titolo esecutivo – costituito da una sentenza, ritualmente delibata, emessa da un'autorità giudiziaria straniera
– in favore di soggetti che non sono cittadini italiani e con riferimento a fatti non compiuti in territorio italiano, recante la condanna della Repubblica Federale di Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
5.1 Osserva il collegio che – sulla base di un'interpretazione della norma maggiormente ancorata ad alcuni aspetti del dato letterale – dovrebbe concludersi per l'estinzione del processo esecutivo. L'estinzione dei processi esecutivi pendenti e l'improcedibilità di quelli instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge si verificherebbero, infatti, in tutti i casi in cui si agisca avvalendosi di titoli aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti dalle forze del Terzo Reich in quel periodo, a prescindere dalla nazionalità delle vittime e dal luogo in cui i fatti furono commessi, e perciò anche nei casi in cui quei titoli siano
“derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania” a risarcire quella tipologia di danni. E quindi anche nel caso, corrispondente a quello in esame, in cui la condanna sia disposta con una sentenza di un tribunale greco, ritualmente delibata, in favore di cittadini greci.
5.2 Sebbene il soggetto, italiano o straniero, che sia in possesso di un titolo esecutivo straniero ritualmente delibato fruisca, in linea generale, della tutela giurisdizionale esecutiva in Italia (compresa nella “garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. …, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale”, come affermato dalla Corte Costituzionale), nella fattispecie in esame al cittadino straniero che sia vittima di crimini di guerra commessi pag. 9 di 22 dalle forze del Terzo Reich, che agisca esecutivamente in forza di una sentenza straniera, ritualmente delibata, quella tutela sarebbe negata, al pari del cittadino italiano. Ma, diversamente dal cittadino italiano, neppure potrebbe accedere al Fondo istituito dal primo comma dell'art. 43, non operando in suo favore il “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato”, costituito dall'accesso al Fondo “ristori”, che – così la Corte Costituzionale – “si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato”. In buona sostanza, lo straniero vittima di crimini di guerra accertati giudizialmente, in Italia non potrebbe fruire di alcuna tutela esecutiva, neppure ricorrendo al suddetto meccanismo di traslazione, la cui concreta operatività tuttavia legittima – come chiarito dalla Corte Costituzionale – la negazione della tutela esecutiva giurisdizionale, poiché questa sarebbe
“compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo”, la quale costituirebbe una “adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica Federale di Germania”.
5.3 Osserva il tribunale, facendo perno sulle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, che la mancata previsione di un meccanismo alternativo, satisfattivo delle ragioni del creditore, anche se non integralmente, rende non conforme alla Costituzione la previsione legislativa che imponga l'estinzione dell'esecuzione.
E neppure potrebbe ipotizzarsi che sia giustificata, perché non irragionevole, la disparità del trattamento a cui è sottoposto lo straniero munito di titolo esecutivo, che vanti un credito perché vittima di crimini di guerra, rispetto al miglior trattamento di cui beneficia lo straniero munito di un titolo esecutivo, che vanti un credito di qualsivoglia natura e sia perciò legittimato ad agire esecutivamente. Né appare giustificata la disparità di trattamento nell'accesso alla tutela esecutiva giurisdizionale tra i creditori della Repubblica Federale di Germania, in quanto vittime di guerra, a seconda che siano italiani o stranieri. Per i primi, infatti, la negazione della tutela esecutiva diretta nei confronti della RFG, e la sua sostituzione con l'istituzione del Fondo “ristori”, trova giustificazione negli impegni assunti a vario livello internazionale nel corso del tempo dalla Repubblica Italiana nei confronti della RFG;
impegni che l'Italia non ha invece assunto con riferimento a pretese vantate nei confronti di quello
Stato da soggetti stranieri, ai quali non è stata concessa la tutela sostitutiva
(predisposta infatti per consentire allo Stato italiano di assumere a suo carico il debito risarcitorio della RFG vantato da soggetti italiani e non anche stranieri, realizzando quella “sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio”, a cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale).
pag. 10 di 22 5.4 In conclusione, per quanto sopra esposto l'art. 43, comma 3, del DL n. 36/2022, conv. con modd. dalla legge n. 79/2022 potrebbe confliggere con alcuni principi costituzionali:
- del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2
Cost., evidenziandosi che lo stesso art. 43, come palesato dalla denominazione completa del Fondo, riconduce le lesioni di cui si tratta alla categoria dei “diritti inviolabili della persona”;
- del diritto alla tutela giurisdizionale (o “diritto al giudice”), di cui all'art. 24 Cost.;
- dell'eguaglianza davanti alla legge e, in generale, dell'eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, ove il riferimento ai “cittadini” sia inteso come riferibile ad ogni persona;
- di ragionevolezza.
A tale riguardo è opportuno ribadire che i profili di potenziale difetto di legittimità costituzionale, evidenziati in questa sede, differiscono da quelli esaminati dalla Corte, per come posti dal giudice remittente, e che pertanto la questione che potrebbe porsi si presenterebbe come nuova e non ancora trattata (come si desume anche dagli ultimi periodi della motivazione della sentenza n.159/2023).
6 – La sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità nel caso in esame può essere preceduta dalla valutazione della possibilità di accordare alla norma un'interpretazione “costituzionalmente orientata”, alternativa rispetto all'interpretazione che imporrebbe la trasmissione degli atti alla Corte.
Tale operazione è resa possibile e non eludibile, non soltanto a causa della formulazione della norma in esame – che in alcuni ambiti lascia spazio a opzioni interpretative differenti, soprattutto a seconda che si prediliga poggiarsi maggiormente su determinati aspetti del dato letterale oppure tenere in conto anche elementi sistematici e precedenti storici – ma anche perchè la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 159/2023, nel valutare alcuni profili di potenziale incostituzionalità, ha approfondito importanti aspetti della norma, essenziali per interpretarla.
Tali aspetti sono riferibili: a) alla ricostruzione storica degli antefatti che hanno condotto all'emanazione della norma, i quali consentono di ricostruirne adeguatamente la ratio ispiratrice e le finalità che le sue disposizioni intendono soddisfare, nonché l'ambito applicativo;
b) all'individuazione di aspetti di potenziale incostituzionalità e di ragioni che hanno consentito, in alcune situazioni critiche, di superare il vaglio di costituzionalità.
7 – Devono porsi in risalto alcuni elementi, di diversa natura, atti ad individuare la ratio legis e l'effettivo ambito applicativo della norma in esame.
7.1 Va dato innanzitutto risalto al fatto che nel corpo della norma, al primo comma dell'art. 43, è espressamente specificato che il Fondo
pag. 11 di 22 “ristori” è stato istituito, a beneficio delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945, per assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con DPR n. 1263/1962. Come precedentemente esposto, all'art. 1 del suddetto Accordo di Bonn del 2.6.1961 la RFG si impegnava a versare alla Repubblica Italiana
40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia erano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avevano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni (ambito coincidente solo in parte con quello dei “crimini di guerra e contro l'umanità”). L'art. 3 prevedeva che, con il pagamento di cui all'art. 1, venivano regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto dell'accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Le questioni “regolate in modo definitivo” erano quelle conseguenti alla stipula del Trattato di pace di Parigi del 1947 che, all'art. 77, comma 4, stabiliva che l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei confronti della Germania e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945. L'antefatto storico-politico, che ha condotto all'istituzione del Fondo “ristori”, è quindi costituito dalla necessità di dare una regolamentazione alla complessa e duratura vicenda relativa all'esistenza di pretese risarcitorie da parte di cittadini italiani nei confronti della RFG e all'impegno di rinunciare a tali pretese, assunto dall'Italia con il trattato di pace del 1947 (regolamentazione solo apparentemente data in via definitiva dall'Accordo di Bonn del 1961), nonché alla successiva controversia instauratasi tra i due Stati, anche con riferimento alla sussistenza della giurisdizione italiana, della quale si dà ampio conto nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 159/2023.
La Corte, come si è detto, ha anche individuato il momento peculiare della fattispecie nella necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini di guerra, evidenziando come la disciplina differenziata ed eccezionale della tutela esecutiva sia giustificata proprio da detta necessità.
Il costante riferimento a diritti e pretese vantati da cittadini italiani nei confronti della RFG, infine, accomuna le norme pattizie e di legge, e la controversia insorta tra i due Stati. Quanto sopra esposto rende palese che l'espresso riferimento all'accordo di Bonn e alla necessità di darvi continuità, presente nell'art.
pag. 12 di 22 43 in esame, è univocamente significativo della volontà del legislatore nazionale di dare vita ad un meccanismo che consenta, da un lato, di dare piena soddisfazione ai cittadini italiani vittime di crimini di guerra perpetrati dal Terzo Reich e, dall'altra, di non far gravare sulla Repubblica Federale di Germania le pretese risarcitorie di quelle vittime. Le precedenti vicende storiche e gli accordi internazionali menzionati, invece, non hanno riguardato le pretese di soggetti stranieri, vittime di crimini di guerra, fatte valere in Italia nei confronti della RFG.
La Repubblica Italiana, infatti, non ha mai assunto su di sé – neppure all'indomani della conclusione del Secondo conflitto mondiale e tantomeno con l'Accordo di Bonn – l'impegno a non gravare la Repubblica Federale Tedesca da pretese vantate da soggetti stranieri. L'ambito applicativo dell'art. 43, con riferimento sia all'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive, sia al diritto soggettivo di accedere al Fondo “ristori”, è pertanto circoscritto alle pretese risarcitorie vantate dai cittadini italiani. Si tratta, in buona sostanza, di una disciplina speciale, non estensibile all'ipotesi in cui cittadini stranieri facciano valere in via esecutiva, in Italia, le corrispondenti pretese risarcitorie nei confronti della RFG, avvalendosi di un idoneo titolo esecutivo. Della non incompatibilità di tale ricostruzione dell'ambito applicativo della norma in esame con la previsione dell'impossibilità di agire esecutivamente avvalendosi di una sentenza straniera, si dirà di seguito.
7.2 La norma in esame, a fronte del divieto di proseguire e promuovere l'esecuzione forzata anche in forza di sentenze straniere, prevede che l'accesso al meccanismo compensativo sia consentito soltanto ai cittadini italiani, a prescindere dall'ambito territoriale in cui il fatto si sia verificato ma anche dalla giurisdizione nazionale di provenienza del titolo esecutivo, essendo necessario e sufficiente che questo sia costituito da una sentenza passata in giudicato, contenente l'accertamento e la liquidazione (nessun riferimento è fatto alla necessità di una pronuncia di condanna) dei danni specificati al primo comma, subiti da cittadini italiani.
Esaminando congiuntamente la previsione del secondo comma, che disciplina l'accesso al Fondo e non richiede espressamente la provenienza interna della sentenza né esclude l'utilizzabilità della sentenza straniera, con quella del terzo comma, che sancisce il divieto delle azioni esecutive in forza dei titoli che consentano l'accesso al Fondo o “delle sentenze straniere di condanna della Germania” (aggiunto in sede di conversione in legge), può giungersi alla conclusione che – afferendo, per quanto detto sopra, l'intera disciplina alle sole pretese risarcitorie riconosciute in favore di cittadini italiani e non anche di cittadini stranieri – il senso dell'inserzione operata all'atto della conversione in legge si sostanzia nel chiarire espressamente, con riferimento alla delimitazione dell'ambito pag. 13 di 22 applicativo della norma, che in ogni caso il cittadino italiano che abbia ottenuto la condanna della RFG all'estero (ad esempio, per un fatto commesso all'estero), non può procedere all'esecuzione forzata in Italia perché è titolare del diritto soggettivo di essere ammesso al Fondo.
7.3. In conclusione, a quanto sopra esposto consegue che la norma che sancisce la preclusione all'esercizio del diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 43, comma 3, secondo periodo), debba essere interpretata, anche conformemente alla Costituzione, nel senso che quel richiamo alla sentenza straniera non possa essere riferito alle condanne emesse in favore di soggetti stranieri – come pure potrebbe apparire ad una prima lettura – perché:
- resta estranea all'ambito applicativo della norma in esame la definizione della modalità di soddisfazione dei crediti dei soggetti stranieri nei confronti della RFG poiché essa non è riconducibile all'impegno italiano a non gravare la RFG per pretese di cittadini italiani;
- soltanto tale ricostruzione interpretativa è coerente e compatibile con l'esclusione dall'accesso al Fondo del soggetto straniero munito di sentenza ritualmente delibata, atteso che l'accesso – o qualsivoglia altra modalità satisfattiva alternativa, attualmente non prevista – sarebbe altrimenti ineludibile sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in ordine alla necessità che il divieto di agire esecutivamente sia correlato ad una diversa ed adeguata modalità satisfattiva del diritto di credito.
8 – Per quanto sopra esposto deve essere confermato il diniego di estinzione del processo esecutivo deciso dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza reclamata, e, conseguentemente, il reclamo non può essere accolto.
Si dispone la compensazione delle spese processuali in considerazione della complessità della questione, della sua novità (con riferimento al tempo sia dell'adozione del decreto-legge, sia della sua successiva modifica) e della sopravvenienza in corso di causa della pronuncia della Corte Costituzionale, dalla quale sono stati tratti importanti e decisivi argomenti interpretativi.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, - In via preliminare, sospendere con ordinanza il procedimento in corso e disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione delle questioni interpretative sorte sull'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022. - Nel merito, in riforma della sentenza n. 13452/2023 del Collegio del Tribunale di Roma depositata il 22.09.2023, emessa a conclusione del procedimento di reclamo R.G. n. 6952/2023, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 12456/2009 ai sensi e per pag. 14 di 22 gli effetti dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ha resistito rassegnando le seguenti RO conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, In via principale, rigettare l'appello per i motivi esposti in atti;
In subordine, e salvo che la Corte non ritenga di poter disapplicare l'articolo 43 comma 3 del DL 36/2022 in applicazione del diritto europeo, sospendere il giudizio e rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE con la seguente domanda: - Voglia la Corte chiarire e accertare se l'articolo 18 del TFUE e dell'art . 47 co. 1 e 2 nonché e gli art t. 21 co. 2 della Carta dei Diritto Fondamentali dell'Unione Europea (GU Unione Europea del 30.3.2010 n. C 83) ostano al giudice dello Stato membro italiano di estinguere un'esecuzione forzata promossa da creditori greci in possesso di un titolo esecutivo ritualmente delibato in Italia che ha condannato un altro Stato membro al risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità senza riconoscere alcun tipo di indennizzo mentre, ai creditori italiani, a fronte dell'estinzione dei titoli esecutivi analoghi a loro favore, riconosce un indennizzo attraverso il
Fondo istituito presso il MEF con il DL 36/2022. In ulteriore subordine, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità esposte in atto, disporre la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché dichiari - l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, come convertito dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, nella parte in cui, in violazione dell'articoli 2, 3, 24, 42 e 117 della Costituzione, dichiara che le esecuzioni basate su titoli esecutivi derivanti da sentenze straniere delibate in Italia recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni derivanti da crimini contro l'umanità e crimini di guerra non possono essere iniziate e quelle pendenti sono estinte, senza prevedere un indennizzo. In ogni caso, con vittoria di spese.”
Ha resistito e Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “…chiede che Controparte_4 l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, voglia accogliere il ricorso in appello proposto da Parte_1
e per l'effetto dichiarare estinta la procedura esercutiva R.G.E.
[...] 12456/2009, con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Intervenivano la Controparte_5 e il rassegnando le Controparte_6 seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello accogliere l'appello proposto da e dichiarare l'estinzione della Parte_1 procedura esecutiva. Spese vinte”
pag. 15 di 22 Concesso termine per memorie fino a trenta giorni prima dell'udienza, l'appello è stato rinviato per la decisione all'udienza in camera di consiglio del 16/5/2025, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., vertendosi in ipotesi di appello avverso sentenza che ha provveduto sul reclamo ex art. 630 c.p.c.
§ 5. – Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario adesivo effettuato in appello della e del Controparte_5 Controparte_6
sollevata dalla .
[...] RO
L'eccezione è fondata perché, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., nel giudizio di appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., mentre, da un lato, sia la che il Controparte_5 Controparte_6 non hanno proposto domanda autonoma, e, dall'altro, il ,
[...] CP_6 benchè individuato quale gestore del Fondo “ristori”, e quindi soggetto tenuto, tramite il Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, non risulta titolare di un diritto incompatibile con la decisione impugnata, che ha oltretutto riconosciuto il diritto della ad agire nel procedimento RO esecutivo sul presupposto che non possa soddisfarsi sul Fondo.
§ 5.1 – L'appello proposto da ontiene un Parte_1 unico motivo intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, nel ripercorrere le vicende storico-politiche che avevano condotto all'istituzione del Fondo “ristori”, individuate anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 159/2023, facendo riferimento al Trattato di pace di Parigi del 1947, all'art. 77, comma 4, della L. n. 968 del 1953 e all'Accordo di Bonn del 2.6.1961, alla L. 404 del 1963 ed al D.P.R. n. 2043 del 1963), avrebbe trascurato che il decreto legge n. 36/22 era stato emesso dopo che la Repubblica Federale Tedesca aveva chiesto la condanna dello Stato Italiano davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione dell'immunità giurisdizionale della Germania in quanto Stato sovrano, consentendo che i propri Tribunali subastassero beni di proprietà tedesca. La rinuncia della
Repubblica Federale Tedesca a tale domanda era seguita al decreto legge, significando che con esso lo Stato Italiano volesse far cessare violazioni dell'immunità sovrana della Germania senza distinzione tra sentenze rese da
Giudici italiani o stranieri. Se il primo giudice avesse valorizzato tale profilo, avrebbe affermato che la controversia tra i due Stati non fosse limitata alle sole sentenze contro la Germania ottenute da cittadini italiani o relative a stragi commesse in Italia, ma fosse relativa ad ogni pag. 16 di 22 provvedimento giudiziale che avesse dato luogo ad un'esecuzione in Italia contro la Germania. Inoltre, tale sarebbe stata l'interpretazione letterale della norma che, se incostituzionale, avrebbe dovuto occasionare la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, senza che il Tribunale potesse ricercare una diversa interpretazione costituzionalmente orientata. La norma del terzo comma dell'art 43 del decreto legge n. 36/22, convertito dalla legge n. 79 del 29/6/2022, infatti, individuava tre diverse categorie di procedure esecutive che avrebbero dovuto estinguersi, quelle intraprese in forza di condanna della Repubblica Federale Tedesca al risarcimento del fanno per fatti compiuti sul suolo italiano, quelle intraprese in forza di condanna della Repubblica Federale Tedesca al risarcimento del fanno per fatti compiuti ai danni di cittadini italiani, e quelle intraprese in forza di sentenze straniere di condanna della Repubblica Federale Tedesca al risarcimento dei danni di provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In quest'ultima sarebbe rientrata la procedura esecutiva promossa dalla , non valendo RO l'interpretazione del Tribunale che aveva preteso riferire le sentenze straniere a fatti compiuti sul suolo italiano o in danno di cittadini italiani, perché così intesa l'ultima categoria di sentenze, introdotta con la legge di conversione, avrebbe individuato ipotesi già previste dalle prime due.
Il motivo è infondato.
Già il Tribunale ha mostrato come l'occasione storica dell'emanazione del decreto legge n. 36/22 sia stata quella, oltretutto espressamente dichiarata, di dare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, ossia all'Accordo di
Bonn del 1961.
Con esso la Repubblica Federale di Germania si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani che fossero stati oggetto di persecuzioni, tentando di regolare in modo definitivo tutte le questioni tra i due Stati seguite al Trattato di pace di Parigi del 1947 che, a sua volta, aveva stabilito che l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa pendente alla data dell'8 maggio 1945. Sopravvenendo iniziative risarcitorie da parte di cittadini italiani, e sorgendo una controversia tra i due Stati anche con riguardo alla contestata giurisdizione italiana, è intervenuto lo Stato Italiano, che si è fatto carico, con una norma onerosa, del “ristoro” dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il Fondo “ristori” trasla sullo Stato Italiano l'onere economico dell'obbligazione risarcitoria che fosse accertata con sentenza passata in giudicato, onde regolare l'irrisolta persistenza di pretese risarcitorie da parte pag. 17 di 22 di cittadini italiani nei confronti della Germania, confermando l'impegno, già assunto dall'Italia, di rinunciare a tali pretese. L'istituzione del Fondo “ristori” trova, allora, giustificazione negli impegni assunti a vario livello internazionale nel corso del tempo dalla Repubblica Italiana, impegni che l'Italia non ha invece assunto con riferimento a pretese vantate nei confronti della Germania da soggetti stranieri per fatti compiuti all'estero. A ben guardare, le occasioni storico-politiche dell'emanazione del decreto legge n. 36/22 non sono circoscrivibili all'isolato procedimento d'urgenza intentato dalla Repubblica Federale Tedesca avanti alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione dell'immunità giurisdizionale, di cui avrebbero goduto taluni beni in Italia di proprietà tedesca assoggettati ad esecuzione anche sulla base di titoli esecutivi esteri per fatti commessi all'estero, pure muniti di exequatur nel nostro paese. La rinuncia a tale procedura d'urgenza da parte della Germania non può essere posta in stretta correlazione con l'adozione della complessa regolamentazione normativa, tutta incentrata, al pari degli accordi internazionali che inverava, sul costante riferimento ai diritti e alle pretese dei soli cittadini italiani.
Vero è che il decreto legge n. 36/22, richiamandosi espressamente all'Accordo di Bonn del 1961, esprime in modo univoco la volontà del legislatore nazionale di dare vita ad un meccanismo che consenta, da un lato, di dare piena soddisfazione ai cittadini italiani vittime, in Italia o all'estero, di crimini di guerra perpetrati dal Terzo Reich e, dall'altra, di non far gravare sulla Repubblica Federale di Germania le pretese risarcitorie di quelle vittime, e non le pretese di soggetti stranieri, vittime di crimini di guerra compiuti all'estero fatte valere in Italia nei confronti della Germania. Del resto, la Repubblica Italiana non ha mai in nessuna occasione assunto su di sé l'impegno a non gravare la Repubblica Federale Tedesca da pretese vantate da soggetti stranieri per fatti compiuti all'estero. L'ambito applicativo dell'art. 43, con riferimento sia all'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive, sia al diritto soggettivo di accedere al Fondo “ristori”, è pertanto delimitato alle pretese risarcitorie vantate dai cittadini italiani o comunque per fatti commessi in
Italia. La norma deroga espressamente alla previsione di generale esecutività delle sentenze di condanna di primo grado, escludendola per quelle che abbiano accertato fatti “…compiuti nel territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani…”, con l'introduzione nell'ordinamento di disciplina speciale, non estensibile all'ipotesi in cui cittadini stranieri facciano valere in via esecutiva, per fatti compiuti all'estero, corrispondenti pretese risarcitorie nei confronti della Germania, avvalendosi, in Italia, di un titolo esecutivo.
pag. 18 di 22 La norma regola il soddisfacimento delle sole pretese dei cittadini italiani, per fatti commessi in Italia o all'estero, o comunque per fatti compiuti in Italia eventualmente in danno di cittadini stranieri, e non delle corrispondenti pretese dei cittadini stranieri per fatti compiuti all'estero, prevedendo che solo le prime sentenze acquistino efficacia esecutiva al passaggio in giudicato e “…siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo…”. Alle altre pretese non viene concessa la tutela sostitutiva, la quale è predisposta onde consentire allo Stato italiano di assumere a suo carico il debito risarcitorio della Germania vantato dai soli cittadini italiani o comunque per fatti compiuti in Italia, realizzando quella “sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio”, cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 159 del 2022.
La mancanza previsione di un meccanismo alternativo satisfattivo delle ragioni dei cittadini stranieri per fatti compiuti all'estero renderebbe non conforme alla Costituzione la previsione legislativa che imporrebbe l'estinzione dell'esecuzione, secondo il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 159 del 2022. Ecco, allora, che l'integrazione del testo dell'art. 43, terzo comma del decreto legge n. 36/22, intervenuta con la conversione nella legge n. 79 del 29 giugno 2022, disponendo che dovessero estinguersi non soltanto i giudizi di esecuzione fondati su fatti compiuti nel territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, ma anche quelli “…derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945…”, non può riferirsi alle sentenze straniere per fatti compiuti all'estero in danno di cittadini stranieri, pena l'incostituzionalità della previsione. Molto più semplicemente, con tale estensione la norma ha incluso tra i titoli che possono fondare esecuzioni destinate all'estinzione anche le sentenze straniere che per fatti commessi all'estero abbiano riguardato cittadini italiani o abbiano riguardato anche cittadini stranieri ma per fatti compiuti in Italia, per le quali l'accesso al Fondo “ristori” non dipenda dall'esecutività eccezionalmente assunta con il passaggio in giudicato ma dalla diversa procedura di delibazione di pronunce straniere. Non persuade, pertanto, l'obiezione per cui l'interpretazione data dal primo giudice avrebbe reso pleonastica l'estensione alle sentenze straniere, e che l'inserzione operata all'atto della conversione avrebbe avuto senso soltanto nella prospettiva di estinguere anche le procedure esecutive promosse sulla base di sentenze straniere per fatti compiuti all'estero in danno di cittadini stranieri, perché in realtà tra i titoli che necessitavano del passaggio in giudicato, per necessità formatisi in Italia, avrebbero potuto pag. 19 di 22 non essere incluse le sentenze straniere che fossero state rese esecutive in
Italia. Come del resto già spiega il primo giudice, il senso dell'inserzione vale a chiarire espressamente, nel rispetto della delimitazione dell'ambito applicativo della norma, che in ogni caso il cittadino italiano che abbia ottenuto la condanna all'estero, per fatto commesso all'estero o in Italia, o anche il cittadino straniero che abbia ottenuto condanna all'estero, ma per fatto commesso in Italia, non potranno procedere all'esecuzione forzata in Italia perché titolari del diritto soggettivo di essere ammessi al Fondo.
Da ultimo, non vale obiettare che il Tribunale, di fronte a dubbi di incostituzionalità dell'art. 43, avrebbe dovuto senz'altro rimettere la questione alla Corte Costituzionale, perché in realtà la norma si presta ad opzioni interpretative differenti, e quella prescelta la rende compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale e con l'eguaglianza dei cittadini italiani e stranieri di fronte alla legge, sollevando il giudice dall'obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi avrebbe dovuto essere interpellato soltanto se il testo della norma non avesse consentito un'interpretazione conforme a costituzione. Oltretutto, la Sezione del Tribunale ha interpretato l'art. 43 alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzione interpellata in ordine alla questione di incostituzionalità della medesima norma sollevata dalla medesima Sezione. La Corte ha così già chiarito la sua ratio ispiratrice, le finalità e l'ambito applicativo, illuminando sulla ricostruzione storica degli antefatti che hanno condotto alla sua emanazione, e l'ha già analizzata nei suoi profili critici potenzialmente suscettibili di incostituzionalità.
§ 5.2 – Da ultimo deve respingersi la richiesta di Parte_1
i sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale alla Corte
[...] di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. in ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art 43 del decreto legge n. 36/22, convertito dalla legge n. 79 del 29/6/2022, mancando le gravi difficoltà interpretative richieste dalla norma, tanto che non risultano interpretazioni difformi da quella qui assunta, imprescindibili per giustificare la decisione pregiudiziale.
Non vale obiettare che la Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 159 del 2022 avrebbe affermato che le sentenze straniere recanti condanna della Germania siano destinate ad essere estinte d'ufficio, perché la Corte, senza dover approfondire la questione, si è limitata sul punto ad alludere, nel suo tenore letterale, all'inserzione operata in sede di conversione del decreto legge portato alla sua attenzione nel testo originario, soltanto per escludere l'esame della denunciata disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero.
pag. 20 di 22 Vero è che la stessa Corte ha immediatamente colto l'incostituzionalità di una simile semplicistica lettura della norma, sia pure ritenendo di non poter sollevare d'ufficio davanti a sé la questione, perché fuori dal thema decidendum di quel diverso giudizio di incostituzionalità, quale fissato dall'ordinanza di rimessione, e comunque in mancanza di nesso di pregiudizialità necessaria per giustificare l'autorimessione.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza, che coinvolge anche le parti che hanno aderito all'appello, e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di (già
[...] RO
, Controparte_2 Controparte_3 e con l'intervento della
[...] Controparte_4 [...] e del Controparte_5 Controparte_6
, nella contumacia della REPUBBLICA FEDERALE DI
[...]
GERMANIA, contro la sentenza n. 13452 pubblicata il 22/9/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibili gli interventi volontari in giudizio da parte della e Controparte_5 del;
Controparte_6
2. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. – condanna Parte_1 CP_3 [...]
e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore di RO
, liquidate in complessivi € 10.313,00, di cui €
[...] 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico pag. 21 di 22 dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 16/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 22 di 22