Articolo 16 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 giugno 1985
Art. 16.
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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