Ordinanza cautelare 27 maggio 2011
Sentenza 1 dicembre 2017
Parere definitivo 4 gennaio 2019
Ordinanza presidenziale 26 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/02/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01364/2025REG.PROV.COLL.
N. 01854/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2018, proposto da RM OP, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 898/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l'avvocato Costantino Guerriero, in sostituzione dell'avvocato Vito Petrarota;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2010, con la quale il Commissario ad acta ha deliberato, per conto dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, di immettere in servizio la ricorrente con la qualifica di dirigente psicologo con decorrenza 1° gennaio 2011.
L’indicata sentenza è stata impugnata dalla ricorrente in primo grado con ricorso in appello.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione.
2. Può prescindersi dall’esame dei profili in rito che vengono in considerazione del presente giudizio (relativi sia alla notificazione del ricorso in appello alle parti intimate, sia alla individuazione dei termini d’impugnazione in relazione al fatto che il T.A.R. ha deciso con rito ordinario un ricorso proposto contro un provvedimento del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza), in ragione dell’infondatezza, nel merito, del gravame.
3. Come ricorda il primo giudice, con la sentenza n. 1015/2009 il T.A.R. della Puglia accoglieva il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione dell'A.S.L. di Bari n. 1941 del 9 dicembre 2008, nella parte in cui escludeva la ricorrente dal programma di stabilizzazione del personale dirigenziale ex art. 3, comma 40, della legge regionale Puglia n. 40 del 2007, e per il conseguente accertamento del suo diritto ad essere ammessa al programma di stabilizzazione del personale precario della dirigenza del ruolo sanitario quale dirigente psicologo attivato con avviso di selezione dell'A.S.L. di Bari prot. n. 151467/1 (tale sentenza era confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 8995 del 29 dicembre 2009).
Con successiva sentenza dello stesso T.A.R. n. 3520/2010 veniva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, e nominato il Commissario ad acta : il quale, con successivo provvedimento n. 2 del 22 dicembre 2010, sul rilievo che nell'art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 e secondo la giurisprudenza il requisito del servizio con contratto a tempo determinato assume la valenza di requisito di ammissione alla pubblica selezione di natura concorsuale con le procedure e i criteri previsti dal d.P.R. n. 483/1997, ha deliberato di " rimettere in servizio per effetto dell'art. 3 comma 40 della L.R. n. 40/07 e delle pronunce dei Giudici Amministrativi: sentenza del TAR Puglia, sede Bari, sez. III, n. 1015 del 04.05.2009, sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8995 del 29.12.2009, sentenza del Tar Puglia, sede di bari, sez. II, n. 3520 del 29.09.2010, la dott.ssa RM OP nella qualifica di Dirigente Psicologo a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione del processo di stabilizzazione della ASL di Bari per il profilo di dirigente psicologo ".
4. L’interessata ha quindi impugnato tale provvedimento davanti al T.A.R. della Puglia, lamentando l’inesatta esecuzione del giudicato, in quanto a suo dire avrebbe eluso quanto deciso dalla sentenza n. 1015 del 4 maggio 2009 del medesimo Tribunale, dal momento che l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto ripristinare il suo rapporto di lavoro, con decorrenza 31 dicembre 2008, presso la sede in cui la stessa aveva operato nel periodo antecedente alla delibera di esclusione annullata, al fine di consentirle di partecipare alla procedura concorsuale, costituendone presupposto essenziale.
Il T.A.R., con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso, rilevando come “ con la sentenza de qua questo Tribunale si limitava ad annullare la delibera dell’Azienda sanitaria che aveva escluso la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione del personale precario; non vi è alcun riferimento all’obbligo dell’Azienda sanitaria di prorogare il suo contratto a tempo determinato a decorrere dal 31.12.2008. Peraltro, anche la sentenza n. 3520 del 2009 di questo Tribunale che ha accolto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1015 del 4.5.2009 si è limitata ad ordinare l’esecuzione della sentenza medesima nei limiti di quanto in essa disposto. Pertanto non si ritiene che la delibera del Commissario ad acta abbia eluso il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1015 del 4.5.2009 di questo Tribunale ”.
5. L’appellante, con un primo motivo di gravame, deduce “ Illegittimita’ ed erroneità della delibera del Commissario ad acta n. 2 del 22.12.2010- elusione del giudicato, eccesso di potere per contradittorietà ed illogicità ”.
Il mezzo è infondato.
Esso infatti non supera il dirimente rilievo per cui il giudicato della cui esecuzione si discute nulla aveva stabilito in punto di decorrenza, vertendo unicamente in merito al possesso dei requisiti per l’accesso alla procedura di stabilizzazione.
L’appellante deduce in contrario che “ Il giudice di primo grado omette di considerare, nella frettolosa e lacunosa motivazione posta a sostegno della decisione gravata, che la delibera n. 1941 del 09.12.2008 (la cui illegittimità è stata accertata dal TAR BARI e dal Consiglio di Stato) ha determinato non solo l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per la stabilizzazione ma anche la risoluzione del contratto di lavoro dirigenziale a decorrere dal 31.12.2008 ”.
Tale elemento, vale a dire il contenuto plurimo dell’atto annullato con la sentenza passata in giudicato, è però irrilevante in questa sede, posto che il giudicato, di cui la ricorrente lamenta la violazione, si è formato in realtà unicamente sul profilo appena richiamato, vale a dire sull’accesso alla procedura.
L’infondatezza, in tal senso, della tesi dell’appellante risulta per tabulas proprio dall’esame della sentenza del T.A.R. della Puglia n. 1015/2009, che ha accolto il gravame proposto dalla ricorrente, annullando la deliberazione del direttore generale della Ausl di Bari n. 1941 del 09.12.2008 “ nella parte in cui è disposta la esclusione della ricorrente dal procedimento di stabilizzazione del personale dirigenziale della Asl BA ”.
Ciò impedisce di inferire dalla pronuncia caducatoria ulteriori, possibili effetti ripristinatori connessi al contenuto plurimo del provvedimento annullato.
6. Con un secondo motivo di gravame l’appellante ha altresì dedotto “ Violazione dell'art. 16 del d.l. 98/2011; erronea applicazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale ”.
Il mezzo è diretto contro il capo della sentenza di primo grado che ha aggiunto alla richiamata motivazione le seguenti considerazioni: “ per completezza, si evidenzia che l’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 31 dicembre 2007, nella sua interezza, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. n. 42 del 11 febbraio 2011 e che il legislatore, con il successivo decreto legge n. 98 del 2011, all’art. 16, comma 8 ha previsto che: “I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli” (in merito all’applicazione del suddetto decreto legge si richiama la recente sentenza della Cass.,sez. lavoro, 7 luglio 2016, n. 13884) ”.
Il mezzo è inammissibile, posto che esso critica un’argomentazione della sentenza di primo grado espressamente formulata ad AM , in quanto non essenziale ai fini dello scrutinio della pretesa (che è risultata infondata per il dirimente rilievo che il giudicato invocato non copriva in realtà il profilo della decorrenza, e non per l’effetto di una sentenza della Corte costituzionale successiva all’adozione del provvedimento impugnato).
7. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Nulla dev’essere statuito in merito alle spese del giudizio, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO