Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica non è nullo o inesistente se privo della data, quando risulta con certezza quella della sua annotazione nel registro previsto dall'art. 267, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2010, n. 16672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16672 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 13/04/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 739
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 238/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU NE nato il [...], TO PE nato il [...], LO ST nato il [...], DI CH nato il [...], IO PE nato il [...];
avverso la sentenza 6 marzo 2007 della Corte di appeLO di Milano, che ha confermato le statuizioni della sentenza 29 ottobre 2002 del Tribunale di Busto Arsizio per CU, LO e DI, riducendo la sanzione per TO e rideterminandola per IO;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI VA che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, nonché l'avv. Canzoniere per CU, IO e LO;
l'avv. Arrigoni, per CU C., TO e LO;
l'avv. Tucci per IC i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
CU NE, TO PE, LO ST, DI CH, IO PE, ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza 6 marzo 2007 della Corte di appeLO di Milano, che ha confermato le statuizioni della sentenza 29 ottobre 2002 del Tribunale di Busto Arsizio, per CU, LO e DI, riducendo la sanzione per TO e rideterminandola per IO, per i reati loro rispettivamente ascritti in tema di stupefacenti.
1.0) I fatti nella ricostruzione dei giudici di merito. Risulta agli atti che l'intero procedimento nasce dalla confluenza di due diverse indagini, riguardanti fatti collegati al traffico di sostanze stupefacenti e persone indagate, solo in parte coincidenti. Quanto al primo dei due filoni, denominato "Tango", dal nome di uno dei principali indagati, TO PE, detto IP Tango", attraverso operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale e servizi di O.C.P., si era accertato un ampio traffico di cocaina ed extasy, posto in essere nel corso del 1996, in varie parti del territorio nazionale, da una pluralità di soggetti che intrattenevano rapporti anche con spacciatori stranieri: tale attività investigativa aveva portato all'emanazione di misure cautelari detentive a carico di numerosi indagati (ordinanza del Gip Bossi del 31 marzo 1998).
Nei primi mesi del 1997, aveva inizio l'altra indagine, denominata "White Only" riguardante il traffico di sostanze stupefacenti posto in essere nel territorio di Gallarate, da parte di soggetti gravitanti intorno all'abitazione di ZE TO e a quella di TO NA e ZI TO, indagine nel corso della quale venivano effettuate prolungate operazioni di intercettazione ambientale e videofilmatura, accompagnate da parallele operazioni di intercettazione telefonica e pedinamento. Anche in questo caso dalle indagini era derivata l'emissione di misura cautelare a carico di numerosi indagati (ordinanza del G.I.P. La Bianca del 9 febbraio 1998).
Dalle operazioni di polizia erano sorti distinti procedimenti penali, progressivamente riuniti, che si erano conclusi in numerosi casi con riti alternativi.
Erano state quindi stralciate le posizioni dei rimanenti imputati (tra cui gli attuali appellanti) sulle quali appunto è stato chiamato a decidere il Tribunale di Busto Arsizio in primo grado e, successivamente, la Corte di appeLO di Milano.
I giudici di merito dopo aver premesso che l'impianto accusatorio trae fondamento in gran parte dalle intercettazioni telefoniche, hanno rilevato, in primo luogo, che, contrariamente a quanto di solito avviene, nella fattispecie i dialoghi registrati utilizzano invece una terminologia estremamente esplicita, mediante la quale gli interlocutori fanno riferimento al traffico di stupefacenti: i protagonisti invero parlano diffusamente di droghe di varia specie, raccontano episodi di spaccio e di consumo e commentano qualità e prezzi.
Il Tribunale (e la Corte d'appeLO poi) ha evidenziato per ogni episodio elementi di riscontro emergenti dal materiale acquisito al processo, in particolare:
a) i sequestri di sostanza stupefacente eseguiti nel corso delle indagini, da cui è stato possibile desumere in particolare la tipologia deLO stupefacente trattato, riguardante essenzialmente cocaina ed ecstasy;
b) le dichiarazioni dei testi che erano stati individuati nel corso delle intercettazioni ambientali presso l'abitazione TO- ZI.
1.1) i capi di imputazione e le decisioni di 1^ e 2^ grado. Gli odierni ricorrenti CU NE, TO PE, LO ST, DI CH, IO PE, sono stati ritenuti responsabili dei seguenti reati:
CU NE: art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 in Cardano al campo ed altrove, dall'11 ottobre al 26
novembre 1998, condannato in primo grado ad anni 6, mesi 6 di reclusione ed Euro 25 mila di multa. La Corte di appeLO di Milano, con la sentenza 6 marzo 2007, impugnata, ha confermato la decisione di 1^ grado.
TO PE: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 in Gallarate in data 5 luglio 1996; condannato in primo grado ad anni 8 di reclusione ed Euro 26 mila di multa. La Corte di appeLO di Milano, con la sentenza 6 marzo 2007, impugnata, ha ridotto la pena ad anni 6 di reclusione ed Euro 26 mila di multa in parziale riforma della decisione di 1^ grado.
LO ST: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 commesso in luogo imprecisato il 19 settembre 1996; condannato in primo grado ad anni 6 di reclusione ed Euro 20 mila di multa. La Corte di appeLO di Milano, con la sentenza 6 marzo 2007, impugnata, ha confermato la decisione di I grado.
DI CH: art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1 commesso in Cardano al campo e altrove dal 1991 al 16
ottobre 1997; condannato in primo grado ad anni 6 di reclusione ed Euro 25 mila di multa. La Corte di appeLO di Milano, con la sentenza 6 marzo 2007, impugnata, ha confermato la decisione di I grado. IO PE: art. 81 cpv c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1, commesso in Cardano al campo ed altri luoghi dal 1991 al
1997; condannato in primo grado ad anni 12 di reclusione ed Euro 40 mila di multa. La Corte di appeLO di Milano, con la sentenza 6 marzo 2007, impugnata, ha rideterminato la pena in anni 15 di reclusione ed Euro 50.170,00 di multa, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, ritenuta la continuazione tra i fatti odierni e quelli giudicati con sentenza 7 marzo 2002 della Corte di appeLO di Milano (irrevocabile il 23 aprile 2002).
1.2) le questioni comuni agli imputati e dedotte in grado di appeLO. La corte distrettuale, nella decisione impugnata, ha preliminarmente affrontato il tema, comune a tutti gli appellanti, della inutilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo la completezza e l'adeguatezza della motivazione del P.M. il quale aveva fatto esplicito riferimento alla insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica e ha dato atto del carattere urgente delle intercettazioni stesse, per la necessità di assicurare un intervento "a sorpresa" da parte della Polizia giudiziaria. Quanto alla trascrizione delle conversazioni intercettate, la Corte di appeLO ha ampiamente motivato circa l'affidabilità tecnica del perito il quale si era anche avvalso di vari ausiliari per la traduzione delle espressioni dal dialetto calabrese. Da ultimo, per ciò che attiene alle identificazioni dei singoli parlanti, queste, secondo il giudice distrettuale, sono state ottenute, non solo sulla scorta del tenore del "parlato", ma all'esito di operazioni di appostamento, pedinamento e videofilmatura di coloro, che, poi registrati, avevano avuto accesso e frequentazione delle abitazioni di ZE TO e TO NA e di ZI TO.
2.0) la motivazione della sentenza impugnata per CU NE. Per la Corte milanese l'identificazione del CU non si fonda esclusivamente sul nome "NE", ricorrente nelle conversazioni intercettate, bensì anche sulle operazioni di O.C.P. e videofilmatura, che hanno consentito di verificare che egli era solito frequentare i coimputati IO e RD, nonché la casa di TO e ZI.
Il CU è stato ritenuto responsabile di due imputazioni, per le quali consistenti elementi di prova sono stati tratti dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate.
Per il capo II-148: il CU risulta aver partecipato alla cessione a tale "Napoletano" di un quantitativo di 12 chili di marijuana;
dalle conversazioni intercettate nell'abitazione TO ZI, si evince il tipo e la quantità di droga trattata, i problemi: che inizialmente erano intercorsi con l'acquirente, che aveva creduto di comprare invece hashish, il prezzo richiesto al cliente e anche la parte spettante al CU (quattro milioni e mezzo, su venti-due e mezzo), che aveva tra i suoi compiti anche queLO del trasporto della droga.
Dalla sentenza impugnata risulta ancora che il ruolo di corriere è stato ricoperto dal CU anche relativamente alla seconda imputazione, relativa all'acquisto e all'illecita detenzione a fini di cessione a terzi di un quantitativo di gr.475 di cocaina: si tratta della droga sequestrata in data 21.11.1997 a CI VA dalla polizia di Catanzaro.
Dalle conversazioni intercettate, analiticamente elencate nella sentenza di primo grado, emerge infatti, secondo la corte distrettuale:
a) che il CI si era recato in Calabria per rifornirsi di droga e qui, per tutto il tempo in cui aveva trattato l'operazione, era rimasto in compagnia del CU, che lo aveva accolto e coadiuvato, come ammesso daLO stesso CI in una telefonata fatta a RD Adone in data 19.11.1997;
b) che nelle successive telefonate consta che, secondo un primo piano, lo stupefacente doveva essere trasportato dal CU e solo in un secondo momento il CI aveva deciso di trasportarlo lui stesso, con una autovettura presa a noleggio;
c) che dopo l'arresto del CI, in data 26.11.97, il CU parla dell'arresto medesimo descrivendo tutte le fasi dell'operazione, in casa TO - ZI.
La pena, come quantificata dal primo giudice, è stata dal Corte ritenuta adeguata anche alla luce della recente novella, alla gravità dei reati commessi, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 c.p. e delle prospettive di rieducazione dell'imputato,
considerato che il primo giudice si è discostato dal minimo edittale originariamente previsto.
2.1) i motivi di impugnazione di CU e la decisione di l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 649 e 669 c.p.p. per avere l'impugnata sentenza, con motivazione solo apparente ovvero iLOgica o contraddittoria, ritenuto di disattendere la questione dell'operatività del principio del "ne bis in idem", sollevata in appeLO nell'interesse del ricorrente, in relazione all'essere egli già stato giudicato e prosciolto per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento con sentenza 18 luglio 2003 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato, e per fatti identici commessi in Nocera Torinese sino all'aprile 1998 ed aventi ad oggetto stupefacente, detenuto e trasportato ai fini di spaccio "sulle piazze di Varese, Busto Arsizio, Bolzano, Verbania e Novara" (capo sub b dell'imputazione), questione questa proposta in un documento, intitolato "memoria difensiva e motivi aggiunti", che risulta depositato, giusta verbale di udienza, il giorno 23 ottobre 2006.
Con un secondo motivo si lamenta violazione art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 268 e 271 c.p.p., per avere l'impugnata sentenza ritenuto utilizzabili le disposte intercettazioni, pur in assenza dei requisiti di legge. Si tratta dell'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell'originario proc. n. 262/96/A, iscritto presso la Procura della repubblica di Busto Arsizio e successivamente trasferito per competenza funzionale alla Procura Distrettuale di Milano nel proc. n. 10047 /97/R.G.N.R.. Il ricorso evidenzia due profili di inutilizzabilità delle disposte intercettazioni ambientali/video sull'abitazione di TO NA, in Cardano al Campo, sull'utenza 03311730271 relativa a tale domicilio, nonché sull'utenza 338/6052181, conseguite al decreto d'urgenza del PM Busto Arsizio del 30 Luglio 1997, n. 201/97 R. NT (proc. n. 338/97 A. R.G.N.R., confluito nel presente procedimento). Sul punto si osserva come l'art. 268 c.p.p., comma 3 richieda la compresenza di ragioni di insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura ed eccezionali ragioni di urgenza nella specie non giustificate. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 203, 267 e 271 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni effettuate sulla vettura di CI VA anche in relazione all'uso di fonte confidenziale. Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione per avere l'impugnata sentenza, con motivazione solo apparente ovvero iLOgica e contraddittoria, ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine al capo di imputazione II-148. Rileva il ricorso che si era evidenziato nei motivi d'appeLO come la ricostruzione seguita dal Giudice di 1^ grado quanto al coinvolgimento nell'episodio de qua, fosse smentita dalla deposizione in 1^ grado di tal AG IE, che è il soggetto che afferma di avere ricevuto la sostanza stupefacente dal coimputato del ricorrente, RD, e che, a fronte di tale imponente dato, occorreva chiedersi quale fosse stato il ruolo del ricorrente nella vicenda descritta dal citato capo di imputazione. Lamenta il difensore che nei motivi d'appeLO si fosse sostenuto che il ricorrente non era ritenuto soggetto coinvolto ne' nelle trattative "preliminari" ne' nelle fasi successive, ma a fronte di tali asserzioni, l'impugnata sentenza ne avrebbe ritenuto il coinvolgimento nel presente episodio, valorizzando circostanze prive di conducenza indiziaria.
Con un quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 110 c.p., per avere l'impugnata sentenza, con motivazione solo apparente ovvero iLOgica e contraddittoria, ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine al capo di imputazione capo II-200.
Con un sesto motivo si eccepisce violazione di legge penale sostanziale: art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'artt. 2 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere l'impugnata sentenza, ritenuto di confermare la pena inflitta in 1^ grado, nonostante l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha riformulato la pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza. Il primo motivo del CU risulta fondato ed il suo accoglimento rende superfluo, aLO stato, l'esame degli altri.
Si tratta della deduzione -avanti al giudice d'appeLO- di una realtà processuale di "ne bis in idem", che è stata prospettata con atto, intitolato "memoria difensiva e motivi aggiunti", depositato, giusta verbale di udienza, il giorno 23 ottobre 2006. Un atto quindi formalmente presente nel fascicolo processuale del giudice di merito di secondo grado e sul quale la corte distrettuale era tenuta a dare una risposta, sia in termini di ammissibilità e ritualità della deduzione, sia sul punto della sua fondatezza. La carenza di motivazione sul punto comporta pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ad altra sezione della stessa Corte, perché valuti e motivatamente accerti la sussistenza delle condizioni di operatività della preclusione del "ne bis in idem", per giudicato suLO stesso fatto e nei confronti della medesima persona, avendo presente che la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, ben può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice (Cass. Pen. Sez. 6, 1157/2008 Rv. 238442 Nocchiero. Massime precedenti Conformi: N. 10790 del 2000 Rv. 218337, N. 25305 del 2004 Rv. 228924, N. 27717 del 2004 Rv. 228724, N. 10180 del 2005 Rv. 231134. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799). 3.0) la motivazione della sentenza impugnata per TO PE. IO PE è stato ritenuto responsabile del reato contestatogli al capo 1-16, relativo all'acquisto e detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente tipo ecstasy.
Per la gravata sentenza la prova della sua responsabilità emerge dalle intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura di CI VA, in data 5.7.1996, laddove il CI riferisce al suo interlocutore, SS ER, che IP" "u Siciliano" "u Catanese" aveva preso "5000", riferendosi a pastiglie di ecstasy, pagandole metà in anticipo e rimanendo debitore dell'altra metà. Che si trattasse di pastiglie di ecstasy non vi sarebbe dubbio per la corte distrettuale, considerato che, proprio nel periodo in questione, il SS si occupava di quel tipo di stupefacente, come si evince dalle numerose imputazioni a suo carico, giudicate separatamente.
Inoltre, prosegue ancora la decisione impugnata, relativamente all'identificazione del TO, il teste m.LO AT, che aveva seguito una complessa indagine, denominata "Tango" proprio dall'appellativo del TO, che era chiamato nell'ambiente IP Tango", è stato perfettamente in grado di riferire, nel corso del processo, che lo stesso TO era conosciuto nell'ambiente come persona dedita al traffico di stupefacenti, anche come IP il Catanese". Lo stesso teste ha pure affermato che, nel corso delle indagini, era risultato che sia il CI che il SS avevano fatto delle telefonate proprio verso l'utenza del TO, come da tabulati telefonici acquisiti.
Nell'atto d'appeLO, il TO ha lamentato la mancata presenza in atti dei tabulati di cui si tratta e la Corte di appeLO ha spiegato come dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria hanno preso il via numerosi procedimenti, molti dei quali conclusisi con riti alternativi nei confronti dei vari coimputati ed alcuni trasferiti per competenza ad altre sedi, e quindi stralciati. Ciò ha potuto comportare che alcuni dei provvedimenti autorizzativi, certamente richiesti e rilasciati, siano rimasti allegati ai fascicoli originari.
Nella specie pertanto, relativamente ai tabulati, osserva la corte distrettuale, che sussiste comunque una valenza indiziaria della deposizione del M.LO AT sul punto dell'accertamento che alcune telefonate erano state effettuate dai coimputati verso l'utenza del TO;
elemento indiziario che, considerati le ulteriori emergenze sopra considerate, convergenti verso un'unica soluzione, contribuisce secondo la gravata sentenza a ritenere provata l'identificazione del TO con la persona di IP ù Catanese", che ha acquistato dal CI 5000,00 pastiglie di ecstasy.
La Corte distrettuale ha invece accolta la richiesta subordinata di riduzione della pena inflitta, in considerazione della L. n. 49 del 2006, che ha ridotto l'entità delle pene applicabili, avendo il
Tribunale quantificato la pena da irrogare al TO, attenendosi al minimo edittale, che il legislatore ha attualmente ridotto per i traffici aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di cui alla tabella 1).
Infine, sono state negate le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei gravi precedenti penali anche specifici dell'imputato, in particolare di queLO riferito a fatti aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti, posti in essere nell'anno 2000, e la pena detentiva, per il reato di cui è stato riconosciuto colpevole, è stata congruamente ridotta ad anni sei di reclusione (nuovo minimo edittale), rimanendo invariata la pena pecuniaria in Euro 26.000,00 di multa.
3.1) i motivi di impugnazione di TO PE e la decisione di rigetto della Corte.
Con un primo motivo si prospetta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 203 bis e 266 e segg. c.p.p., nonché violazione degli artt. 203 bis e 266 e segg. c.p.p.. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli arti. 266 e segg. c.p.p.. Con un terzo motivo si deduce mancanza e/o manifesta iLOgicità della motivazione che risulta sia dal testo del provvedimento impugnato, sia da altri atti del processo e segnatamente: dalla trascrizione della conversazione intercettata in ambientale nell'autovettura di CI VA (n. 1083 h. 16. 17 - 16. 23 del 5/7/1996); dal verbale stenotipico dell'udienza dibattimentale del 9/10/2001 avanti il tribunale di Busto Arsizio deposizione del teste maresciaLO AT.
I primi due motivi per la loro stretta connessione vanno congiuntamente trattati e la loro disamina comporta una identica risposta anche alle doglianze formulate sul punto dagli altri ricorrenti LO e DI (escluso il CU, per la diversa soluzione per lui adottata).
Come più volte affermato da questa sezione della Corte (cfr. in termini: u.p. sentenza 12 novembre 2009, ricorrente Cento ed altri) in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e sul tema della motivazione dei decreti autorizzativi di dette attività, è assolutamente necessario che si parta concettualmente dalla considerazione di base che, ciò che rileva e conta, è che da tale motivazione possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge. Ciò premesso, va rammentato che i numerosi interventi, anche delle Sezioni Unite, hanno comportato l'enunciazione di una serie di principi che, per la parte che qui interessa, possono essere così riassunti (cfr. in termini anche: Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005, Gallace) ed aggiornati:
a) la motivazione "per relationem" dei relativi provvedimenti va considerata legittima, quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risponda a due connotazioni di base: 1) risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione tipica del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia pesate e ritenute coerenti alla sua decisione;
b) agli effetti della motivazione "per relationem", al fine di istituire una connessione tra due provvedimenti, non occorrono però formule particolari e la idoneità di quella che è stata usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti (Cass., Sez. Un., 919/04, 26 novembre 2003, Gatto);
c) l'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero in ipotesi di "inidoneità funzionale degli impianti della Procura" è assolto ogniqualvolta sia data contezza, sia pure senza particolari locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento deLO scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. Un., 30347/07, 12 luglio 2007, Aguneche).
Da tali regole ne deriva che non possono considerarsi motivazioni meramente apparenti dei decreti autorizzativi emessi dal GIP, quei provvedimenti -quali quelli di specie- che, analizzati in concreto e nella loro concreta successione procedimentale, rinvengono supporto argomentativo sufficiente nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea "motivazione per relationem" dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui esse sono idonee a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace). Considerazioni queste che valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto -come testualmente nella specie indicato- dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2004, Mancuso) sulla quale si deve immediatamente (e "con sorpresa") intervenire.
Quanto poi alla questione degli impianti esterni alla sede della Procura della Repubblica ed alla dedotta inutilizzabilità, occorre stabilire se i decreti del P.M. contengano o meno una idonea motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica.
Pacifica la constatazione che il decreto motivato del P.M. costituisce condizione di utilizzabilità anche rispetto alle cd. intercettazioni ambientali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro), ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è possibile che l'asserzione, che gli impianti sono insufficienti o inidonei, sia giustificata anche solo mediante l'indicazione sintetica della "indisponibilità di linee presso la procura", senza che occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità", dovendosi il requisito della inidoneità od insufficienza essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione.
È pertanto consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine - come nella vicenda- per la sua complessità ed estensione, richieda in concreto il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio;
oppure, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di altre concorrenti indagini di polizia giudiziaria (Cass., Sez. 1, 19 novembre 2003, Caleca). Tanto risulta rispettato nella specie con conseguente rigetto del motivo quale dedotto anche dai ricorrenti LO e DI, qui ulteriormente osservandosi -come rilevato dal Procuratore generale- che nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per:
l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito da al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni, (Cass. Sez. 4, sent. n. 45700/2008). Quanto poi alla mancanza della data sul decreto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto che, in assenza di data certa di un provvedimento, può aversi riguardo ad altre formalità del pari fidefacienti, contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento: nel nostro caso la mancanza di data è surrogata, ai fini della certezza, da quella relativa all'annotazione del decreto nell'apposito registro ex art. 267 c.p.p., comma 5 (Cass. Sez. 2., sent. n. 42318/2005). Da ultimo, quanto all'eccezione sollevata nel ricorso, sulla fonte confidenziale utilizzata a fini intercettivi, il motivo è privo di specificità; inoltre, la L. 1 marzo 2001, n. 63 è inapplicabile nel nostro caso, trattandosi di procedimento in corso prima dell'entrata in vigore di tale normativa (Cass. Sez. 2, sent. n. 9532/2002). I primi due motivi vanno quindi rigettati.
Per ciò che attiene ai terzo motivo, le conformi conclusioni dei giudici di merito hanno evidenziato, con ordine logico e condivisibili sequenze successive di risultato, tutti i passaggi nodali e le relative conclusioni in tema di colpevolezza, valorizzando a tal fine, in modo unitario, plurime fonti convergenti quali gli esiti delle intercettazioni ambientali e le corrispondenti e coeve indagini di Polizia giudiziaria.
Trattasi di scansioni argomentative frutto di una doppia e conforme valutazione che - come puntualmente annotato dalla decisione impugnata- non è stata in alcun modo scalfita dalle diverse argomentazioni dell'imputato, ora riprese nell'impugnazione, con motivi mediante i quali si sollecita e si chiede al giudice di legittimità una non consentita attività di verifica e di controLO. Quanto al tenore delle conversazioni intercettate va rammentato che è sì possibile le prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, me soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da queLO reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2, 38915/2007, Rv. 237994, Donno): evenienze queste non verificatesi, ne' verificabili nella presente vicenda.
Il ricorso è quindi inammissibile perché deduce motivi non consentiti in questa sede: non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano sostanzialmente le vantazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente cornette, coerenti, ed indenni da vizi logici.
Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controLO sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta iLOgicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez. 6, 5334/1992 Rv. 194203, Verdelli). Il terzo motivo è quindi inaccoglibile.
4.0) la motivazione della sentenza impugnata per LO ST.
L'impugnata decisione rileva che, anche per questo ricorrente, il giudizio di responsabilità per il capo 166, si fonda sulle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura di CI VA, sulla quale, in data 18.9.1996, il LO viaggiava insieme al CI medesimo, che era alla guida.
Osserva la corte distrettuale che il LO ed il CI erano sotto il controLO della Polizia Giudiziaria, come riferito dal teste M.LO AT, il quale, con servizio di O.C.P., aveva seguito la partenza dal sud, ritenuta finalizzata al trasporto di sostanza stupefacente, e che, quando l'autovettura venne fermata nei pressi di Bologna, nel corso della perquisizione eseguita, è stato ritrovato solo il minimo quantitativo di gr. 1,4 di cocaina, di cui il CI si è attribuito la proprietà.
Annota peraltro la Corte di appeLO:
a) che nel corso delle conversazioni intercettate nei giorni immediatamente successivi, il CI, parlando con il suo interlocutore, ha chiarito, con esplicite parole, che il quantitativo di droga trasportato era ben superiore (si parla espressamente di tre etti) e che io stupefacente era stato buttato via, essendosi i due viaggiatori accorti della presenza delle Forze dell'Ordine;
b) che nella conversazione n. 713 infatti il CI pronuncia le precise e chiare parole "l'abbiamo subito buttata", dalle quali si evince altresì la collaborazione del LO, che era presente con lui in macchina e che, non essendo impegnato nella guida, aveva maggiori possibilità di movimento;
c) che ancora il CI afferma, in relazione al ritrovamento della dose di cocaina di gr. 1,4 che "visto che la macchina è mia, gli ho detto: "lui non sa niente ", mi sono accollato tutto io". Dai predetti elementi la gravata sentenza ha ritenuto, senza margine di dubbio, sia la presenza di droga (in misura consistente) nell'autovettura che la polizia giudiziaria già teneva sotto controLO, tanto che il CI da anche una spiegazione dell'impossibilità di recuperare la droga a causa della successiva pioggia ("è chiuvuto"), sia la partecipazione attiva del LO, peraltro già verificata dalla polizia nella fase in cui aveva tenuto sotto controLO i due fino alla partenza.
La pena inflitta è stata confermata con l'argomentazione che il Tribunale, che si è discostato dal minimo edittale, ha operato in misura congrua, in rapporto alla gravità del reato e in considerazione degli ulteriori criteri di cui all'art. 133 c.p.. 4.1) i motivi di impugnazione di LO ST e la decisione di rigetto della Corte.
Vi sono in atti due ricorsi, il primo dell'avv. Pittelli ed il secondo dell'avv. Minasi.
Con un primo motivo di impugnazione (con il patrocinio dell'avv. Pittelli) si deduce violazione di legge in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate all'interno della vettura di CI VA (giudicato con il rito alternativo) nei giorni 18 e 19 settembre 1996 rispettivamente con progressivi 0713-0740. In particolare si osserva la mancanza di motivazione in punto di necessità di utilizzo di impianti esterni a quelli della Procura della Repubblica in quanto il P.M. si sarebbe limitato a riportare nel decreto il contenuto letterale della norma senza specificare le ragioni della insufficienza o della inidoneità.
Il motivo va rigettato per le ragioni dianzi indicate per la posizione di TO (.3.0) attesa la ritualità delle captazioni, anche di quella ambientale.
Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p. in relazione al collegamento fatto in sentenza, ai fini del giudizio di colpevolezza, tra tenore delle conversazioni intercettate e controLO dei movimenti della vettura con a bordo il LO ed il CI ed il rinvenimento a bordo del veicolo nel tratto autostradale all'uscita da Bologna di solo grammi 1, 4 di sostanza stupefacente.
Il difensore avv. Minasi deduce vizio di motivazione e violazione di legge sul punto che la colpevolezza del LO è stata affermata sulla scorta della conversazione ambientale 18 settembre 1996 intervenuta tra VA, MO e GI, nel corso della quale il VA CI avrebbe riferito al MO di aver buttato dalla macchina tre etti di sostanza stupefacente. In proposito si segnala, usando le parole del perito AC IC, la difficoltà di comprensione delle parole scambiate nella conversazione all'interno della vettura, considerato il rumore costante del motore acceso, l'apertura dei finestrini con immissione di rumori esterni o, in alternativa, la presenza del condizionatore d'aria acceso. Quanto alle intercettazioni ambientali in locali abitati si è segnalata la difficoltà di comprensione per la presenza di più voci anche da apparecchio televisivo ad alto volume e ricorrenti rumori da attività manuali quotidiane. Realtà questa che renderebbe del tutto congetturale la ricostruzione del tenore corretto delle comunicazioni interpersonali.
Quanto alla presenza deLO stupefacente all'interno della vettura del CI ed alla successiva operazione di "getto" dopo la partenza da Lamezia Terme non vi sarebbero prove certe ma semplici illazioni.
Nessuna delle critiche merita accoglimento considerata, l'adeguata doppia conforme statuizione di responsabilità sul punto, la quale non può certo essere annullata dalle obiettive e riconosciute difficoltà percettive, quali evidenziate dal "tecnico", tenuto conto che la realtà penalmente rilevante, al di là delle singole aporie di comprensione, e soluzioni di continuo nel flusso comunicativo, è rimasta inalterata per i punti nodali dell'imputazione (profili oggettivi e soggettivi della condotta contestata), nei termini ampiamente definiti nelle motivazioni dei due giudici di merito.
Ciò posto, e sulla base delle "espressioni certe" - quali inoppugnabilmente rilevate- nel corso delle conversazioni - comunicazioni, queLO che resta dei motivi attiene alla valutazione della prova ed ogni tentativo, per quanto abile, di aggirare la soglia dell'inammissibilità è destinato a vanificarsi a fronte di un apparato argomentativo, coerentemente sviluppato in sentenza, di indiscutibile logicità e concreta adeguatezza alle emergenze processuali, e, per ciò stesso non censurabile in questa sede. Invero, per pacifica giurisprudenza, gli aspetti del giudizio, che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, ivi comprese la lettura e l'interpretazione del tenore di comunicazioni, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez. 5, 8094/2007 Rv.236540, Ienco). Il motivo pertanto non può essere accolto.
5.0) la motivazione della sentenza impugnata per DI. Consta agli atti della sentenza impugnata che l'identificazione di DI CH è stata resa possibile, non soltanto dall'ascolto delle conversazioni intercettate, bensì anche dai servizi di O.C.P. eseguiti dalla polizia giudiziaria, che è risalita al nominativo del predetto a seguito di controlli effettuati sull'autovettura con la quale si era recato presso l'abitazione TO-ZI ed a seguito della verifica che gli appellativi riportati nel capi di imputazione erano corrispondendi a quelli che venivano ascoltati proprio in concomitanza con le predette visite. Da ciò l'affermazione di responsabilità per i tre capi di imputazione, posto che nelle conversazioni intercettate si è fatto indubbio riferimento alla persona del DI, con l'uso degli appellativi che lo riguardano. Circostanza resa ancora più inoppugnabile -per la Corte di appeLO- dal linguaggio esplicito utilizzato dagli interlocutori, dato che si parla di droga a proposito dei quantitativi forniti al DI e nelle conversazioni si fa riferimento alle quantità, che erano di consistente entità, e alla circostanza che l'appellante acquistasse la droga per rivenderla. Non a caso, in relazione al capo 11/133, si parla della particolare capacità del DI di tagliare la sostanza per ricavarne più dosi, per il capo 11-145 della qualità di cliente abituale del IO e, in riferimento al capo II-168, il CI rileva che il DI, che gli deve 22 milioni e mezzo per la sostanza acquistata, stava "lavorando" molto. La pena è stata ritenuta congrua in rapporto al numero e alla gravità dei fatti addebitati, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e alle prospettive di rieducazione dell'imputato.
Da ultimo la corte distrettuale ha provveduto ex art. 130 c.p.p. alla correzione dell'errore materiale nel riportare l'indicazione del capo II-133 (procedimento 167/70), per il quale in motivazione e nel dispositivo della sentenza, è stata affermata la penale responsabilità del DI per detti fatti per i quali invece il DI è stato assolto.
5.1) i motivi di impugnazione di DI CH e la decisione di rigetto della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 268 e 271 c.p.p. per mancanza assoluta di motivazione del decreto di intercettazione sia con riferimento ai presupposti che all'utilizzazione di impianti esterni alla Procura.
Il motivo, comune anche ai ricorrenti TO e LO, va rigettato e segue la sorte dianzi argomentata per la posizione del TO stesso (cfr.: 3.1), e nei termini che qui integralmente si richiamano.
Con un secondo motivo si lamenta il giudizio di positiva affidabilità delle intercettazioni sotto il doppio profilo del tenore ricostruito e della individuazione dei parlanti, in particolare del DI, detto FO e frequentatore dell'abitazione TO-ZI.
Il motivo per come articolato e sviluppato è inammissibile nel senso che al di là deLO schermo del vizio di motivazione si tende a suggerire una diversa e più favorevole lettura delle emergenze processuali a fronte di una motivazione che ha puntualmente trattato il tema della corrispondenza del parlante all'odierno ricorrente ed ha con altrettanta e coerente logicità interpretato il tenore delle conversazioni intercorse tra le parti ed il loro univoco significato in tema di traffico di stupefacenti.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli art. 2 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 avuto riguardo alla richiesta subordinata di riduzione della pena in relazione alla novella legislativa n. 49 del 2006, sulla quale la Corte di appeLO nulla ha motivato.
Il motivo è infondato in quanto la pena per il DI non è stata determinata nel minimo edittale.
Ritiene infatti il Collegio di aderire a quell'orientamento per il quale la diminuzione del minimo edittale della pena, prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appeLO a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione irrogata quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale ovvero non abbia comunque esplicitamente commisurato la pena a tale minimo, (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. Sez. 6, 40105/2009 Rv. 244707 Lucarelli. Massime precedenti Conformi: N. 37887 del 2006 Rv. 235588, N. 40382 del 2006 Rv. 235470, N. 22526 del 2007 Rv. 237019, N. 40287 del 2007 Rv. 237887, N. 15219 del 2008 Rv. 239807, N. 24353 del 2008 Rv. 240778, N. 39256 del 2008 Rv. 241985).
6.0) la motivazione della sentenza impugnata per IO PE. Riferisce la sentenza impugnata che l'identificazione del IO, come per gli altri ricorrenti, consegue ai dati emersi, non soltanto dalle intercettazioni ambientali delle conversazioni, nel corso delle quali egli era denominato PP, PP o E", ma anche ai servizi di appostamento, pedinamento e videofilmatura, che hanno reso indubbi i suoi rapporti con i coimputati e la sua presenza presso l'abitazione TO-ZI.
Riguardo poi all'affermazione di responsabilità con riferimento ai capi I-10, 154, II-54, II-61, II-68, II-108, II-130, II-145, II-148, II-159, II-166 e II-200, la corte d'appeLO ha osservato che gli elementi, desunti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, dai servizi di appostamento e dalle deposizioni dei testi sentiti nel corso del dibattimento, specificamente e minuziosamente riportati per ciascun capo di imputazione e dettagliatamente esaminati nella motivazione della sentenza di primo grado, costituiscono senz'altro piena prova della colpevolezza del IO per i fatti medesimi. In particolare, in merito ai fatti di cui al capo di imputazione II- 130, il IO lamenta che il Tribunale abbia dato credito alle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso IE LE, senza che sussistessero i necessari riscontri delle sue affermazioni.
In realtà, osserva la Corte distrettuale, i riferimenti al IO, come il fornitore della sostanza di cui all'operazione seguita minuziosamente dalla polizia giudiziaria, anche con servizi di appostamento e pedinamento, emergono abbondantemente dalle conversazioni telefoniche intercettate presso l'abitazione TO- ZI, che costituiscono quindi pieno riscontro delle dichiarazioni del teste, in merito alla partecipazione del IO ai fatti contestati nel predetto capo di imputazione. Dalle conversazioni si deducono altresì la quantità di sostanza trattata, le persone dei fornitori e quelle degli acquirenti, il prezzo concordato e le modalità di scambio.
In merito alle ulteriori imputazioni, rispetto alle quali si è sostenuto (come specificamente per il capo II -148) che, in realtà, non risulta provato lo scambio di sostanza stupefacente, per cui potrebbe parlarsi semmai di una trattativa rimasta in una fase iniziale di offerta e quindi di non punibilità, la Corte di appeLO si è correttamente richiamata alla giurisprudenza della Suprema Corte in punto di consumazione del reato.
Per i giudici di merito, tenuto conto delle espressioni utilizzate nel corso delle conversazioni ambientali e telefoniche, è indiscutibile che lo stupefacente era certamente nella disponibilità degli offerenti, tra cui il IO, e ne era stato fissato anche il prezzo da pagarsi dall'aspirante acquirente (cfr. intercettazioni di cui al capo II-148).
Da ciò la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato. La Corte di appeLO ha infine accolto l'istanza proposta dal IO, in via subordinata, e gli ha riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli per i quali l'imputato è già stato condannato, con sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Verbania del 15.1.1999 (confermata dalla sentenza della Corte d'AppeLO di Torino del 10.1.2000, divenuta irrevocabile il 28.11.2000), nonché i fatti di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Varese del 24.4.2001 (parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appeLO di Milano del 7.3.2002, divenuta irrevocabile il 23.4.2002) e lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi sette i reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
La continuazione con i fatti di cui al presente processo è stata giustificata dalla considerazione dell'identica tipologia dei reati, dell'ambito territoriale in cui sono stati commessi e soprattutto dell'ambito temporale.
La pena base è stata determinata tenuto conto di quella più elevata irrogata con la sentenza impugnata dal Tribunale di Busto Arsizio, di anni dodici di reclusione ed Euro 40.000 di multa, adeguata e congrua tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p e delle prospettive di rieducazione del condannato, aumentata, in applicazione dei medesimi criteri, di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.170 di multa, per i fatti giudicati dal Tribunale di Verbania e di anni uno e mesi sei ed Euro 6000,00 di multa, per i fatti giudicati dal GIP di Varese, già unificati tali fatti con la sentenza della Corte d'AppeLO di Milano del 7.3.2002. 6.1) i motivi di impugnazione di IO PE e la decisione di rigetto della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 125 e 546 c.p.p. e art. 111 Cost., con particolare riferimento alla identificazione come persona intercettata di PE IO, chiamato EP o PE", "B o EP e individuato a seguito di un riconoscimento retroattivo ed attraverso captazioni connotate da fratture nella continuità delle conversazioni a discapito del loro reale significato.
Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla pronuncia di responsabilità per il capo II-130, avuto anche riguardo all'utilizzo delle dichiarazioni di LE IE imputato in procedimento connesso, persona intrinsecamente inattendibile. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore attribuito al contenuto delle conversazioni intercettate, ritenute prova del compimento degli illeciti anziché mero indizio, tenuto in particolare conto che sono mancate prove di consumazione effettiva e concreta di affari di spaccio, con conseguente residuale ipotizzabilità di una realtà non punibile ex art. 115 c.p.. Tali tre primi motivi sono tutti inammissibili nella misura in cui, a fronte di una doppia conforme pronuncia di responsabilità, che ha puntualmente verificato l'inoppugnabile identità dell'autore delle conversazioni e l'inequivoco tenore del tema trattato, mediante una sequela argomentata di passaggi logici e coerenti, la parte ricorrente tende a suggerire una sua diversa e più favorevole lettura degli eventi e delle attribuzioni di condotta, attraverso peraltro una non consentita rivalutazione delle prove. Le doglianze deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato;
ma è noto che la mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione queLO di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo). Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione base e degli aumenti ex art. 81 cpv. c.p. nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche. Il motivo è infondato.
Esiste in atti congrua motivazione della corte distrettuale che ha determinato la posologia della pena tarandola sulla decisione di primo grado, la quale ha ampiamente giustificato la scelta sanzionatoria correlata alla personalità del reo e con richiamo, ripetuto dalla Corte di appeLO ai parametri dell'art. 133 c.p.: in tale quadro sanzionatorio la negazione delle circostanze attenuanti generiche ha trovato implicita risposta nella sequela protratta degli illeciti della medesima specie, che ha consentito l'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p.. Qui peraltro osservandosi che l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto, conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza nella specie e legittimamente è derivato il diniego di concessione delle circostanze in parola.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di NE CU, con rinvio ad altra sezione della Corte di appeLO di Milano per nuovo giudizio, e vanno invece rigettati i ricorsi di TO, LO, DI e IO, condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE CU e rinvia ad altra sezione della Corte di appeLO di Milano per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di TO, LO, DI e IO che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010