Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 42318
CASS
Sentenza 18 ottobre 2005

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Il provvedimento che è emesso fuori dell'udienza, se privo della data di deposito, non è nullo o addirittura inesistente, perché la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell'efficacia, e serve a fissare il momento di inizio della sua rilevanza esterna. Ne consegue che alla omessa indicazione della data di deposito si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi, e che vi è pertanto difetto essenziale della data solo se la data certa non possa desumersi "aliunde". (La Corte ha dichiarato l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento di convalida del decreto con cui il P.M. aveva disposto d'urgenza le intercettazioni telefoniche, ritenendo che la tempestività del decreto di convalida fosse attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del procuratore della Repubblica e quello del Gip ed in particolare dall'annotazione della data di ricezione del decreto d'urgenza all'ufficio del Gip e dall'annotazione della data di trasmissione del provvedimento di convalida all'ufficio del procuratore della Repubblica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 42318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42318
    Data del deposito : 18 ottobre 2005

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