Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
Il provvedimento che è emesso fuori dell'udienza, se privo della data di deposito, non è nullo o addirittura inesistente, perché la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell'efficacia, e serve a fissare il momento di inizio della sua rilevanza esterna. Ne consegue che alla omessa indicazione della data di deposito si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi, e che vi è pertanto difetto essenziale della data solo se la data certa non possa desumersi "aliunde". (La Corte ha dichiarato l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento di convalida del decreto con cui il P.M. aveva disposto d'urgenza le intercettazioni telefoniche, ritenendo che la tempestività del decreto di convalida fosse attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del procuratore della Repubblica e quello del Gip ed in particolare dall'annotazione della data di ricezione del decreto d'urgenza all'ufficio del Gip e dall'annotazione della data di trasmissione del provvedimento di convalida all'ufficio del procuratore della Repubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 42318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42318 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 18/10/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1524
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 017753/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR PE N. IL 01/06/1951;
avverso ORDINANZA del 29/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Il difensore di AT EP ricorre avverso l'ordinanza sopra indicata che ha confermato l'ordinanza del Gip di Palermo in data 03/03/2005 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori (L. 12 luglio 1991 n. 203, art. 12 quinquies, capo 24 relativo alla ditta "AT Costruzione s.r.l.") e concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 c.p., e art. 416 bis c.p., capo 32 "Cosa Nostra"). Il Tribunale ha ritenuto che le intercettazioni ambientali dei colloqui tra i coindagati TT, CI e NÀ con riferimento alle attività svolte da NO AN, personaggi tutti interni alla struttura criminosa, hanno evidenziato investimenti immobiliari nella società del AT che rimaneva formale intestatario e mero prestanome di vari immobili. Il difensore deduce violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, 10, per non avere il tribunale acquisito,
nonostante esplicita richiesta, la trascrizione dell'interrogatorio di garanzia reso dal AT in data 11/03/2005, con ciò non avendo piena cognizione del materiale probatorio. Con altro motivo deduce difetto di motivazione rilevando che le conversazioni intercettate hanno un mero significato affabulatorio di discorsi approssimativi tra soggetti che senza ulteriori elementi di certezza attribuiscono al AT comportamenti generici. Eccepisce poi violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, con riferimento alle esigenze cautelari che dice non essere motivate. Con altro motivo eccepisce la violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 2, in quanto il decreto n. 1631 del 2001 emesso dal P.M. il 28/09/2001 e pervenuto all'ufficio del Gip il successivo 29/09/2001 alle ore 11,45, non reca l'ora del giorno di emissione con la conseguenza che non vi è prova che lo stesso sia pervenuto all'ufficio del giudice entro le 24 ore prescritte dall'art. 267 c.p.p., comma 2. Deduce ancora difettare la prova che il provvedimento di convalida del Gip sia ritualmente stato emesso entro le prescritte 72 ore dalla emanazione del decreto del P.M., in quanto il provvedimento è privo dell'attestazione di deposito in cancelleria.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato in quanto all'udienza di riesame del 25/03/2005, presente l'indagato che ha reso dichiarazioni spontanee, la difesa espressamente ha dichiarato di non avere eccezioni da formulare, rilevando solamente la mancanza delle trascrizioni di quell'atto, presente in forma di normale verbalizzazione. È evidente che nella fattispecie non vi sono state violazioni difensive, atteso che non è stata nemmeno dedotta la valenza di una lettura integrale dell'interrogatorio di garanzia già presente in atti in forma riassuntiva stante anche la reiterazione diretta di quelle dichiarazioni dinanzi allo stesso tribunale. Anche il ricorso relativo alla valutazione indiziaria è manifestamente infondato in quanto le doglianze si risolvono in una diversa valutazione dell'accertamento di merito non illogicamente operato dal Tribunale di Palermo. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19/06/1996, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 02/07/1997 n. 6402, ud. 30/04/1997, rv. 207944, Dessimone). Va poi ribadito che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. 5^, 03/12/1997 n. 5487, ud. 28/01/1998, rv. 209566; Cass. 6^ 12/12/1995 n. 5301, ud. 04/06/1996, rv. 205651). Nel caso concreto il tribunale ha valutato compiutamente tutte le fonti indiziarie indicate in ricorso, compiendo un giudizio non manifestamente illogico sia con riferimento al significato delle intercettazioni, sia analizzando il comportamento nel tempo dell'imprenditore considerando il grado di internità nella struttura mafiosa dei personaggi che lungi dal parlare senza diretta specifica cognizione di causa hanno indicato specifici eventi loro noti proprio per la loro qualità di interni alla famiglia mafiosa. Tanto è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha statuito che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, vale a dire consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
siano precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
siano concordanti, non contrastanti tra loro e con altri dati o elementi certi (Cass. 21/05/2003 n. 22391, c.c. 02/04/2003, rv. 224962; Cass. 4^,
30/01/1992 n. 1035, c.c. 17/10/1991, rv. 189043). Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto il termine per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il P.M. abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa (immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, secondo il disposto dell'art. 267 c.p.p., comma 2) presenta carattere meramente ordinatorio, con la conseguenza che la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso che il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione (Cass. 1^ 18/02/2004 n. 6875, c.c. 04/11/2003, rv. 228429). Nella concreta fattispecie poi risulta da formalità fidefacenti quali la registrazione dell'atto nei vari registri di passaggio tra l'ufficio del Procuratore della Repubblica e quello del Gip convalidante il provvedimento di urgenza, che il decreto n. 1631 del 2001 è stato emesso dal requirente il 28 settembre 2001; l'atto risulta poi trasmesso e pervenuto all'ufficio del Gip il giorno successivo 29 settembre 2001, stessa data in cui, dopo il provvedimento di convalida datato e sottoscritto dal Gip, in difetto di sottoscrizione per il deposito da parte del funzionario di cancelleria, fu nuovamente trasmesso all'ufficio del Procuratore della Repubblica. Tanto evidenzia la tempestività del decreto di convalida nelle 48 ore prescritte dall'art. 267 c.p.p., comma 2, dovendosi confermare quanto già espresso da questa corte con riferimento alla efficacia fidefacente dei registri di passaggio, che costituiscono il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro (Cass. 1^, 18/05/1995 n. 1824, ud. 21/04/1994, rv. 197633;
Cass. 6^, 23/06/1988 n. 7303, ud. 03/02/1988, rv. 178709). Al riguardo si osserva costituire principio generale - valido sia nel processo penale, sia in quello civile - che la data certa di un provvedimento non emesso in udienza deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito, attestazione facente prova fino a querela di falso (Cass. pen., sez. 3^, 5 dicembre 2002, n. 40959; Cass. civ. 9 luglio 1985 n. 4092). È pertanto inidonea ad integrare la formalità richiesta la data vergata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratta di atto interno, privo del requisito della certezza. Al riguardo, non si può, peraltro, condividere la tesi del ricorrente (vedi in tal senso recentemente Cass. 2^, 03/01/2005 n. 42, ud. 23/11/2004) secondo cui il provvedimento mancante della data del deposito sia giuridicamente nullo o addirittura inesistente. La data costituisce infatti elemento estrinseco alla decisione, essendo previsto ai fini dell'efficacia e non della validità, quale requisito dell'ufficiale esternazione dell'atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cass. pen. 5 ottobre 1996, n. 1616). Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo della autenticità agli atti del giudice o del Pubblico Ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi (Cass. pen. 22 novembre 2000, n. 2939). Con la conseguenza che alla sua omissione si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi (Cass. pen., sez. 4^, 30 ottobre 1987, Morina). Pertanto vi è difetto essenziale della data dell'atto tutte le volte che, in mancanza dell'annotazione della Cancelleria, la data certa non possa desumersi "aliunde" -e cioè da altre attestazioni equipollenti che valgano ad integrare la formalità omessa, completando, così, la fattispecie decisoria, a formazione progressiva. L'impugnazione deve essere rigettata con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005