Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2009, n. 40105
CASS
Sentenza 29 settembre 2009

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Massime1

La diminuzione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appello a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione irrogata quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale ovvero non abbia comunque esplicitamente commisurato la pena a tale minimo. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado non aveva determinato la pena base sulla quale aveva operato la diminuzione relativa alle attenuanti generiche, senza specificare se tale diminuzione era stata applicata nella sua massima estensione).

Commentario1

  • 1Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2009, n. 40105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40105
Data del deposito : 29 settembre 2009

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