Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
La diminuzione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appello a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione irrogata quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale ovvero non abbia comunque esplicitamente commisurato la pena a tale minimo. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado non aveva determinato la pena base sulla quale aveva operato la diminuzione relativa alle attenuanti generiche, senza specificare se tale diminuzione era stata applicata nella sua massima estensione).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2009, n. 40105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40105 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
401 05 / 09 M Sentenza n.7557 Registro generale n. 20143 del 2007
Udienza pubblica del 29 settembre 2009 (n. 4 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
PresidenteAdolfo Di Virginio
Consigliere Saverio F. Mannino
Consigliere Arturo Cortese
Francesco Ippolito Consigliere
Consigliere Giovanni Conti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI AL, n. a Napoli il 9.3.1963
avverso la sentenza in data 28 settembre 2006 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 9 dicembre 2005 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli, appellata, tra gli altri, da AL LI, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73
Er
70,42 caduti in sequestro (in Napoli, in data 29 giugno 2005).
Rilevava tra l'altro la Corte di appello che la pena inflitta doveva ritenersi equa, anche tenendo conto del ridotto limite minimo edittale introdotto dalla legge n. 49 del 2006, considerato che nella specie la droga ceduta concerneva eroina e che essa era stata suddivisa per lo spaccio in 60 dosi.
Ricorre per cassazione di persona il RE, che deduce la inosservanza dell'art. 2 comma quarto c.p., osservando che, pur non essendo stata determinata dal primo giudice la pena detentiva base, essa non poteva essere inferiore a nove anni, dal momento che per effetto delle riconosciute attenuanti generiche la pena, prima della riduzione per il rito, era stata quantificata in anni sei;
sicché, tenendo conto del nuovo limite minimo edittale (sei anni in luogo degli otto anni precedentemente previsti), la pena-base implicitamente determinata dal giudice di appello sarebbe superiore di ben tre anni a detto minimo, con conseguente violazione del precetto di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Deve essere ribadito che, a seguito di modifiche legislative in tema di trattamento sanzionatorio, qualora la pena non sia stata commisurata dal giudice di primo grado al minimo edittale pro tempore vigente, il giudice di appello, una volta ridottosi legislativamente il minimo edittale, non è vincolato ad applicare una pena inferiore, potendo reputare congrua quella, superiore al limite minimo, fissata dal primo giudice (v. tra le altre Cass., sez. VI, 2 aprile 2008, Mecaj;
Id., 4 marzo 2009, Agosta); ed anzi
è stato anche affermato che, pur in presenza di una pena fissata nel minimo dal primo giudice, il vincolo del giudice di appello ad applicare il nuovo ridotto minimo ricorre solo qualora dalla sentenza di primo grado sia esplicitamente ricavabile che si sia inteso commisurare il minimo della pena, indipendentemente dalla sua quantificazione (v. Cass., sez. IV, 23 settembre 2008,
Infantino; Cass., sez. VI, 22 novembre 2007, Ali;
Cass., sez. VI,
11 ottobre 2006, Druetto).
Nella specie non è desumibile dalla sentenza di primo grado se il giudice sia partito dal minimo edittale allora vigente relativo alla pena detentiva (otto anni di reclusione) o se, pur partendo da detto minimo, abbia ridotto la pena, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, in misura inferiore а un terzo. Ma tale gr incertezza appare irrilevante, una volta che la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena finale determinata dal Tribunale, pur tenendo conto della riduzione della pena minima edittale detentiva ad opera della richiamata legge n. 49 del 2006, dandone adeguata motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 29 settembre 2009.
Presidente Il Consigliere estensore сил Gluck
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 15 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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