Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Il giudice d'appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza precedente alla novella introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006, che ha ridotto la pena minima edittale del reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, soltanto se risulta che il giudice di primo grado ha inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non invece che ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone adeguata motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, cui era stata inflitta, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, una pena determinata partendo dal precedente limite edittale minimo d'anni otto di reclusione, avendo ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito d'adeguatezza di detta pena, nonostante la sopravvenuta riduzione del predetto limite edittale).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2008, n. 39256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39256 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 23/09/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1534
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 000727/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN CE, n. il 31/10/1963;
2) NG CO, n. il 01/07/1972;
3) ER RO, n. il 30/12/1977;
4) CI NI, n. il 10/12/1973;
avverso SENTENZA del 24/09/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv. GUADAGNINO Diego, per ER e OV, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti in favore dei suoi assistiti.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 27 settembre 2006, ha rigettato gli appelli proposti da IN CE, NG CO, ER RO e CI NI contro la sentenza 24 settembre 2004 del Tribunale di Agrigento che il aveva condannati alle pene ritenute di giustizia per vari episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti commessi in Canicattì dall'ottobre 1997 al 1992.
I giudici di secondo grado hanno condiviso le valutazioni del primo giudice che aveva ritenuto accertati vari episodi di cessione di eroina, cocaina e hascish da parte di NG, ER e CI;
al solo IN, al quale erano contestati soltanto episodi previsti dall'allora vigente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante prevista dal citato D.P.R., art. 73, comma 5.
2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati. IN ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'affermazione della sua responsabilità per non avere, i giudici di merito, considerato che non esisteva alcun elemento idoneo a dimostrare che la sostanza a lui sequestrata, peraltro di quantitativo modesto, fosse destinata ad uso di terzi.
Con il secondo motivo di ricorso si chiede invece, in via subordinata, che la pena inflitta venga dichiarata estinta per l'indulto.
NG CO ha invece dedotto, come primo motivo di ricorso, la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Secondo il ricorrente la pena a lui inflitta era stata determinata con il riferimento alla pena base di otto anni di reclusione che, all'epoca della sentenza di primo grado, costituiva il minimo della pena detentiva;
poiché il minimo, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, era stato portato a sei anni di reclusione il giudice di appello avrebbe dovuto conseguentemente ridurre la pena base e quella definitiva inflitta. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del medesimo art. 73 perché, secondo il suo assunto, le risultanze processuali erano idonee, al più, dimostrare che il reato consumato era quello previsto dal previgente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4. ER RO, con i primi due motivi di ricorso, deduce le medesime censure proposte da NG.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente si duole invece che i giudici di merito abbiano affermato la sua responsabilità senza che vi fosse alcun elemento che confermasse la sua partecipazione alle illecite attività di NG potendosi soltanto evincere, dal contenuto delle conversazioni intercettate, una mera connivenza giustificata dalla circostanza che NG era fidanzato della ricorrente;
ciò che giustificava anche che il predetto utilizzasse la sua autovettura.
CI NI ha proposto ricorso di contenuto identici a quelli di NG.
Infine ER e NG hanno proposto ricorso congiunto che contiene ulteriori doglianze. ER sottolinea nuovamente come non sia stata accertata alcuna sua condotta idonea a rafforzare il proposito criminoso del suo fidanzato e ribadisce di essere stata mera connivente delle attività del predetto. Entrambi deducono poi il travisamento della prova - perché le conversazioni intercettate, non erano affatto idonee a dimostrare la disponibilità e la cessione di eroina e cocaina ma al più di hascish o marijuana - e la violazione di legge con riferimento alla mancata riduzione della pena a seguito della ricordata modifica normativa.
3) I ricorsi sono infondati (e, alcuni, al limite dell'ammissibilità) e devono conseguentemente essere rigettati. Quanto al motivo di IN che si riferisce al dedotto uso personale deve rilevarsi che i giudici di appello non hanno fondato la loro decisione esclusivamente sulla quantità sequestrata e sulla condotta diretta a disfarsi della sostanza ma, altresì, sul contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge, secondo la sentenza impugnata, che il ricorrente aveva sollevato malumori tra altri spacciatori per i prezzi (troppo concorrenziali) praticati agli acquirenti. La valutazione sulla destinazione ad uso di terzi è quindi fondata su elementi idonei e concreti;
trattasi dunque di accertamento incensurabile nel giudizio di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivato così come adeguatamente motivata è la valutazione sulla individuazione della sua persona come quella di cui si parla nelle conversazioni intercettate. Sulla richiesta di applicazione dell'indulto provvedere il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 672 c.p.p.. 4) I motivi che si riferiscono alla mancata applicazione del previgente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 (formulati da ER, NG e CI) sono invece inammissibili. La Corte di merito, pur dando atto che le conversazioni intercettate consentono di ritenere accertato anche un cospicuo traffico di prodotti derivati dalla cannabis indicano anche le telefonate - cui hanno partecipato NG e CI - dalle quali emerge anche il coinvolgimento nel traffico di cocaina ed eroina.
Anche in questo caso si tratta di un accertamento incensurabile nel giudizio di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivato con riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate delle quali i ricorrenti si limitano a fornire una lettura diversa. 5) Quanto alla ER la sentenza impugnata ha ritenuto accertata (e la ricorrente alcuna obiezione propone contro questo accertamento in fatto) non una mera condotta passiva ma ha ricostruito i rapporti tra i due ricorrenti evidenziando che NG le forniva una sorta di rendiconto delle attività criminose svolte, discuteva con lui dei prezzi, dei guadagni, della convenienza degli acquisti, della correttezza delle condotte dei fornitori;
contava insieme a lui il danaro ricavato dagli illeciti traffici.
Come è agevole verificare l'esclusione della sola posizione di connivente è esclusa non in modo apodittico o in base alla mera presenza o alla conoscenza delle attività illecite del coimputato ma con riferimento ad attività partecipative alle attività criminose di NG.
Anche le censure di ER sulla sua partecipazione alle attività criminose in esame sono dunque inammissibili. E sono parimenti inammissibili le censure proposte con il ricorso congiunto ER - NG con le quali si deduce il travisamento della prova: la sentenza impugnata ha infatti ricostruito il contenuto delle conversazioni intercettate alle quali i ricorrenti si sforzano di attribuire, come si è già accennato, un significato diverso introducendo quindi, nel giudizio di legittimità, una valutazione che compete esclusivamente al giudice di merito che l'ha compiuta in modo certamente non illogico (tanto che neppure i ricorrenti riescono a individuare ragioni di manifesta illogicità in questa ricostruzione).
6) È infine infondato il motivo proposto da ER, NG e CI che si riferisce al trattamento sanzionatorio. Il tema proposto con i ricorsi riguarda gli effetti della modifica intervenuta - ad opera del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 - sulla disciplina sanzionatoria prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Modifica che ha comportato la riduzione del minimo edittale detentivo (quello pecuniario non rileva) da anni otto ad anni sei di reclusione.
Questa modifica, a parere di questa Corte, impone una riduzione della pena quando risulti che il giudice di merito abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione. Se invece emerge dagli atti che il giudice ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto accertato è possibile confermare la pena inflitta dal primo giudice purché questi abbia fornito la sua valutazione di adeguata motivazione.
Nel caso in esame il giudice di appello, nell'esprimere una valutazione di congruità della pena inflitta dal primo giudice, ha tenuto conto della modifica normativa e ha ritenuto come non risultasse da alcun passaggio della motivazione della sentenza appellata "che il primo Giudice abbia inteso applicare proprio la pena minima edittale come unica congrua nel caso di specie"; e ha conseguentemente escluso di dover applicare la normativa sopravvenuta più favorevole.
Queste argomentazioni appaiono corrette. Non esiste infatti il diritto ad ottenere automaticamente, nel caso di modifica normativa sui minimi di pena, il trattamento di miglior favore È del resto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che - nel caso di riduzione del minimo edittale della pena per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità - non è violato il principio del divieto di reformatio in pejus se, applicato dal primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello tenga conto della modifica normativa applicando però una pena superiore al nuovo minimo (in questo senso v. Cass., sez. 6, 25 gennaio 1995 nn. 3577 e 3587, rv. nn. 200707 e 200709, entrambe in tema di minimo edittale per il reato di oltraggio oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità riferita proprio al minimo della pena edittale). Questi principi sono stati di recente ribaditi, proprio in tema di riduzione del minimo edittale per i reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, da Cass., sez. 6, 11 ottobre 2006 n. 37887, Duetto, rv. 235588, che ha condivisibilmente affermato che, nel caso della modifica di cui ci stiamo occupando, ove il nuovo giudice ritenga che il nuovo minimo edittale non sia adeguato alla gravità del fatto, ben può applicare una pena secondo una quantificazione intermedia tra il vecchio e il nuovo minimo edittale. Questa conclusione si fonda anche sulla considerazione che il minimo precedentemente previsto poteva essere adeguato al caso giudicato, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., ma il nuovo minimo potrebbe non esserlo.
7) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008