Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2006, n. 37887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37887 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
37 8 87 /06
Registro Generale n. 20339/06 15-Udienza pubblica
∙1257Sentenza n. in data 11 ottobre 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Giangiulio Presidente AMBROSINI
Consigliere Dr. Adolfo DI VIRGINIO
Dr. Saverio Felice Consigliere MANNINO
Consigliere Dr. Arturo CORTESE
Consigliere Dr. Giovanni CONTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UE CO, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 6 aprile 2006.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Giovanni
D'ANGELO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12 maggio 2005 n. 483 il G.i.p. del Tribunale di Torino dichiarava CO UE colpevole B) del reato previsto dagli artt. 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/74, commesso in Tori-
cessivamente in vigore.
Nella specie la Corte territoriale ha constatato che il quantitativo di stupefacente detenuto era molto elevato e che la varietà delle sostanze detenute e la presenza di strumenti per il confezionamento delle singole dosi rivelava la destinazione allo spaccio e la realizzazione di un'efficace organizza- zione di quest'attività. E pertanto ha determinato la pena al di sotto di quella già irrogata, corrispon- dente al minimo edittale fissato dalla legge precedente, senza tuttavia farla coincidere col minimo stabilito dalla legge nuova.
La decisione appare giuridicamente corretta e la motivazione del tutto priva dell'illogicità lamenta- ta.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'11 ottobre 2006
Il Presidente Il Consigliere estensore серамно
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggl 17 NOV 2006
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Geree