Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore, poiché ciò dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2008, n. 24353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24353 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/03/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 536
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 006581/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC TA N. IL 22/05/1953;
2) RI ME N. IL 23/02/1956;
avverso SENTENZA del 13/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli confermava la condanna in giudizio abbreviato di LL GA (anni sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa) e NA IE (anni quattro di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa) per il delitto di illegale detenzione di 660 grammi circa di cocaina (grammi 589,87 in principio attivo), accertato in Caivano il 10 luglio 2004.
La Corte territoriale ricostruiva la vicenda nei termini seguenti. L'11 luglio 2004, a seguito di appostamento, i Carabinieri di Castello di Cisterna avevano accertato che l'appartamento degli imputati era meta quotidiana di giovani che si trattenevano per breve tempo, per poi allontanarsi "velocemente".
Uno di questi giovani, TA IM, era stato fermato e trovato in possesso di due dosi di cocaina.
I Carabinieri avevano allora fatto irruzione nell'appartamento. In cucina, seduti attorno ad un tavolo, c'erano gli imputati e AN CI, figlio della donna.
L'eseguita perquisizione aveva condotto al rinvenimento di 24 involucri contenenti la cocaina sopra indicata, riposti su un mobile adiacente al tavolo, nonché di un bilancino di precisione (occultato in una scatola per scarpe all'interno di un "locale deposito"). Nell'appartamento erano anche state trovate banconote per l'importo complessivo di 14.550,00 Euro.
Nel corso dell'udienza di convalida il CI aveva protestato la propria innocenza, affermando che si era trovato lì soltanto perché era andato a far visita alla madre, che conviveva con il LL G..
Si era reso conto della presenza della cocaina ed aveva rimproverata la madre benché fosse già al corrente del fatto che i due spacciavano cocaina.
Il LL G. e la IE F. avevano, invece, tentato di addossarsi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'accaduto. In particolare, LL G. aveva sostenuto di non convivere con la IE F. (ma di vivere con moglie e figli in altra casa) e di essersi trovato lì per caso;
analoghe dichiarazioni aveva reso la IE F..
Osservava, per contro, la Corte di merito che più di un elemento confermava che i due imputati convivessero in quella casa. La IE F. figurava essere intestataria del relativo contratto di locazione, tanto che come TA era stata segnalata dalla proprietaria all'autorità di pubblica sicurezza.
I contratti di fornitura erano, invece, intestati al LL G.. Il CI, inoltre, aveva confermato che la madre conviveva con il LL G. in quella casa.
E, in ogni caso, la sera dell'intervento dei carabinieri i due erano insieme in quella casa, in un contesto caratterizzato dal citato andirivieni di giovani acquirenti della cocaina.
A scagionare il LL G. non erano di utilità - secondo la Corte - neppure le lettere che la IE F. gli aveva inviato dal carcere.
Esse contenevano, invero, soltanto uno sfogo per la situazione venutasi a creare e non potevano essere interpretate come ammissioni di responsabilità esclusiva.
La Corte di appello affermava, poi, che il primo giudice aveva giustamente negato al LL G. le circostanze attenuanti generiche in considerazione sia della gravita del fatto, sia del rilievo che l'imputato risultata avere già riportato condanna definitiva per un fatto della medesima natura.
In relazione, infine, alla pena irrogata, i giudici di appello ne confermavano la congruità in considerazione del consistente quantitativo di cocaina detenuto, dell'elevata percentuale in principio attivo e delle modalità di vendita.
Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.
La difesa dell'imputato LL G. articola due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità.
Unico dato certo - secondo la difesa - sarebbe che il LL G., al momento dell'irruzione dei carabinieri, si trovava nell'appartamento in compagnia della IE F. e del figlio della donna.
Apodittiche sarebbero, poi, le considerazioni in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese da AN CI il cui interesse era quello di allontanare da sè ogni sospetto. I giudici di appello non avrebbero, infine, adeguatamente valutato il contenuto delle lettere della IE F..
Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena.
Quanto al diniego, la Corte avrebbe omesso di considerare che il LL G. era gravato da un unico precedente specifico riguardante il "possesso di modica quantità di sostanza stupefacente".
In relazione alla pena irrogata, non avrebbe la Corte esplicitato il criterio di commisurazione seguito.
La difesa dell'imputata IE F. deduce difetto di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte non avrebbe dato rilievo alcuno ai suoi motivi di gravame e, in particolare, ai "dubbi sollevati sulla titolarità del contratto di fitto". Priva di motivazione sarebbe, inoltre, la sentenza impugnata sia in relazione all'entità della diminuzione accordata per le circostanze attenuanti generiche sia con riguardo all'eccessività "dell'aumento di pena comminato per la continuazione".
Nell'interesse del LL G. con atto depositato il 4/7/2006 si ricordava, con riferimento alla richiesta di riduzione della pena, la modifica legislativa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in conseguenza della quale vi era stata la riduzione del minio editTA previsto per il reato ascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto all'imputato LL G., risultano privi di pregio i profili, meramente fattuali e sprovvisti del requisito di adeguata specificità delle ragioni di diritto, delle censure svolte dalla difesa del predetto in ordine al positivo apprezzamento delle prove di responsabilità ed all'entità del trattamento sanzionatorio. Sul primo motivo, va detto che le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e l'interpretazione del materiale probatorio, non possono essere idonee ad accedere al giudizio di legittimità quando la motivazione sul punto sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile.
In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 23 febbraio 2003, Petrella). Non è possibile, infatti, in sede di legittimità, una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova. La Corte territoriale ha, da parte sua, efficacemente dato risalto, con puntuale e adeguato apparato argomentativo, alle ragioni del giudizio positivo di colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto contestato, enunciando analiticamente le fonti probatorie, gli elementi e le circostanze rilevanti a tal fine ed apprezzandone, senza contraddizioni o salti logici, la significativa convergenza: motivazione, questa, coerente con la ricostruzione fattuale dell'episodio e non sindacabile in sede di controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, soprattutto quando il ricorrente, come nella specie, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma si limita in realtà a sollecitare un non consentito riesame del merito della vicenda criminosa attraverso la rilettura del materiale probatorio. Di talché, la censura del ricorrente in ordine a pretese violazioni di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata, relativamente ai punti sopra indicati, risultano palesemente infondate.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché introduce nel giudizio di legittimità censure non consentite, in quanto concernenti il trattamento sanzionatorio la cui valutazione è riservata al giudice di merito. La sentenza è adeguatamente motivata ed è immune da censure logiche, in quanto riconsidera complessivamente detto trattamento, come richiesto con l'atto di appello, ma conclude che la sanzione irrogata era da ritenere decisamente mite in relazione alla non scarsa entità dei fatti desumibile dalla gravità della condotta posta in essere, quale evidenziata dalla quantità di droga detenuta e dalla circostanza di avere trasformato la propria abitazione in un punto di riferimento per tossicomani e, quindi, in luogo di spaccio.
Nella specie, neppure può operare la regola stabilita dall'art. 2 c.p., comma 4 con riguardo alle modifiche apportate al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, che, tra l'altro, hanno condotto alla riduzione ad anni sei di reclusione del minimo editTA di otto anni prima previsto per i fatti ascritti al LL G.. Va, invero, rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio riservato al detto imputato, che la pena detentiva inflitta è stata determinata partendo non già dal minimo editTA di anni otto di reclusione ma da quello di anni otto, mesi undici di reclusione, il che dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo.
Non può, quindi, trovare applicazione il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla legge posteriore.
Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata IE F. è inammissibile, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per genericità dei motivi. Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;
Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). Nel caso in esame, invece, i motivi si risolvono nella semplice enunciazione del dissenso della deducente rispetto alle valutazioni, in fatto e in diritto, compiute dalla Corte di merito. Le doglianze sono prive di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale, peraltro, appare adeguatamente motivata in ordine alla corresponsabilità dell'imputata, dando così conto della valutazione compiuta dai giudici delle emergenze acquisite.
Il calcolo della pena effettuato dal giudice per le indagini preliminari e confermato in appello dimostra come non sia stato apportato alcun aumento a titolo di continuazione. Ugualmente, i giudici non erano tenuti a spiegare perché non avevano applicato la riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima essendo stata la diminuzione calcolata in misura assai prossima al terzo consentito.
Per la IE F., infine, valgono le considerazioni sopra svolte per chiarire le ragioni che non consentivano l'applicazione nei suoi confronti del più favorevole trattamento sanzionatorio ora previsto per il reato ascritto. Anche per la prevenuta, infatti, la pena base è stata fissata in anni otto, mesi undici di reclusione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008