Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
La previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata, ed in assenza di proroga, non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti.
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2008, n. 48104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48104 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. POLICHETTI RE - Consigliere - N. 1636
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA NI - Consigliere - N. 028718/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato SEVERINO Marcello, quale difensore di ON NI (n. il 15/09/1970), ON RE (n. il 22/03/1986) e LD NI (n. il 26/08/1975), e dall'Avvocato Emireno Valteroni, quale difensore di CA AG (n. il 05/10/1953);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste, in data 17/06/2008. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
Con ordinanza del 15/05/2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste dispose la custodia cautelare in carcere di ON NI, ON RE, LD NI e di CA AG (e di NI AS Castrense, per il quale si procede separatamente) indagati per i reati di cui all'art. 110 c.p.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 2 -, 61 n. 7 c.p. (rapina pluriaggravata commessa ai danni della s.r.l. Spend.In e avente per oggetto Kg. 183,22 di oro semilavorato per un valore di Euro 1.758.360,08), art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 582 c.p., art. 585 c.p., comma 1 in riferimento art. 576 c.p., n. 1 (art. 61 c.p., n. 2) - c.p. (lesioni personali aggravate commesse ai danni di
D'TO IO, autista del furgone blindato, sul quale veniva trasportato l'oro), art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2, artt. 4 e 7 (porto illegale di una pistola usata per commettere il delitto di rapina).
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanze di riesame, ma il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 17/06/2008, le respinse.
Ricorrono per cassazione i difensori degli indagati. L'Avvocato Marcello Severino, quale difensore di ON NI, ON RE e LD NI deduce:
Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 407 c.p.p, n. 3 e art. 415 c.p.p., n. 3, per la dedotta inutilizzabilità
di tutti gli atti di indagine conseguenti al decorso del termine di anni 1, di cui all'art. 405 c.p.p., n. 2 (in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A), dalla data di iscrizione della "notitia criminis" (18/11/2006) contro ignoti, e scadente al 17/11/2007 senza che vi sia stata la richiesta del P.M. e la conseguente autorizzazione del G.I.P. alla prosecuzione delle indagini ex art.406 c.p.p.. Consegue la carenza della gravità indiziaria.
La difesa d ei ricorrenti rileva che le indagini - inizialmente a carico di ignoti - sono state effettuate anche dopo la scadenza del termine di un anno, stabilito dall'art. 405 c.p.p., n. 2, in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A -, senza che fosse stata chiesta e ottenuta la necessaria proroga. Eccepisce, pertanto, l'inutilizzabilità di tutti i risultati delle suddette indagini, ex art. 407 c.p.p., comma 3. La difesa in particolare rileva che il Tribunale del riesame non affronta tale questione (tempestivamente eccepita), ma affronta il problema considerandolo solo come tardiva iscrizione del P.M. dal registro ignoti a quello dei noti. La difesa dei ricorrenti rileva, in proposito, che invece, dopo la riforma dell'art. 415 c.p.p., anche per i procedimenti contro ignoti sono applicabili i termini di durata delle indagini preliminari. Pertanto se il P.M. (come nel caso di specie) non chieda o non ottenga la proroga del termine di durata delle indagini o superi quello massimo, tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati, in forza di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3. La difesa richiama, a sostegno della sua tesi, anche la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte del 28/03/2006 n. 13040. La inutilizzabilità degli atti di indagine formati a partire dal 16/11/2007 (nel procedimento contro ignoti, poi trasferiti nel fascicolo a carico degli indagati iscritto il 22/04/2008, dettagliatamente indicati a pagina 4 del ricorso) ha come conseguenza - secondo i ricorrenti - il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento dell'ordinanza custodiale. La difesa dei ricorrenti conclude, quindi, per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e per la dichiarazione di cessazione della misura cautelare in atti.
L'Avvocato Emireno Valteroni, quale difensore di CA AG deduce: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c in relazione all'art. 407 c.p.p., n. 3 e art. 415 c.p.p., n. 3, per l'eccepita inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine conseguenti al decorso del termine di anni 1, di cui all'art. 405 c.p.p., n. 2 (in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A) dalla data di iscrizione della notitia criminis (18/11/2006) contro ignoti e scadente al 17/11/2007 senza che vi sia stata la richiesta del P.M. e la successiva autorizzazione del G.I.P. alla prosecuzione delle indagini ex art. 406 c.p.p.. Con ovvia carenza dei gravi indizi di colpevolezza e del quadro indiziario. La difesa del ricorrente evidenzia, con tale motivo, la carenza di motivazione dell'impugnata ordinanza sull'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle indagini espletate dopo la scadenza del termine previsto dalla legge. Sottolinea, inoltre, che la decisione presa dal Tribunale - che ha, invece, affermato l'utilizzabilità degli atti - costituisce un'erronea applicazione della legge processuale penale. La difesa del ricorrente sostiene quanto sopra, con gli stessi argomenti evidenziati nel motivo di ricorso (al quale si rinvia) degli altri indagati.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, C ed E in relazione all'art. 125 c.p.p., n. 3 e all'art. 273 c.p.p., art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 c.p.p.. La difesa del ricorrente si lamenta della carenza della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi. Sottolinea in proposito che sul CA grava un solo indizio (contatti telefonici con i presunti autori della rapina), non sufficiente a giustificare l'emissione di una misura cautelare alla luce anche degli argomenti difensivi ai quali il Tribunale risponde con motivazioni apodittiche (ad esempio che il CA non era presente al sopralluogo dell'11/11/2006, non è stato riconosciuto da nessuno, ne' sono state rilevate sue impronte sul luogo del delitto).
Si duole, infine, della carente motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sussistenza ritenuta senza tener in considerazione quanto evidenziato dal ricorrente (ad esempio: misura emessa a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato;
il ricorrente, fino alla cattura, ha sempre lavorato). La difesa del ricorrente, conclude, quindi per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione da affrontare è quella relativa all'utilizzabilità degli atti acquisiti, nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti, con attività di indagine espletata dopo la scadenza del termine iniziale di un anno (termine di un anno, trattandosi di reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Le difese dei ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità di tali atti sulla base dell'art. 415 c.p.p. così come modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. In particolare rilevano che: è stato introdotto dal Legislatore un termine anche per le indagini a carico di ignoti;
che l'art. 415 c.p.p., comma 1, prevede che il P.M. deve chiedere entro quel termine o l'archiviazione o la richiesta di proroga;
che l'art. 415 c.p.p., comma 3, stabilisce che "si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente articolo"; che la violazione da parte del P.M. di quanto sopra e cioè, come nel caso di specie, il compimento di attività di indagine oltre il termine massimo iniziale di un anno, senza aver richiesto e ottenuto la proroga (di sei mesi) comporta, ex art. 407 c.p.p., comma 3, l'inutilizzabilità degli atti di indagine così acquisiti. Come si è già sopra visto i ricorrenti citano, a sostegno della loro tesi, la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite del 28/03/2006 n. 13040. Appare opportuno, allora, partire proprio dall'analisi di questa sentenza. In realtà la decisione di questa Corte - come ammesso dagli stessi ricorrenti - non riguarda esattamente la questione di cui ci si sta occupando. Il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite aveva per oggetto il ricorso del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. che non autorizzava la proroga delle indagini a carico di ignoti "sine die", ma fissava un termine di sei mesi;
secondo il Procuratore presso il Tribunale di Lamezia Terme, tale provvedimento era abnorme. Questa Corte Suprema decideva, invece, affermando che il provvedimento impugnato, di per sè inoppugnabile, lungi dall'essere abnorme, è perfettamente legittimo, siccome conforme al disposto di cui all'art.406 c.p.p., comma 2 bis, applicabile, in forza della norma di rinvio di cui all'art. 415 c.p.p., comma 3, anche nel procedimento contro ignoti.
Come si vede nella sentenza di cui sopra non si affronta assolutamente la questione dell'applicabilità della sanzione processuale (inutilizzabilità) prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, nel caso in cui il P.M. abbia svolto atti di indagine dopo la scadenza del termine senza aver richiesto e ottenuto la proroga (di sei mesi) del termine scaduto. Le difese dei ricorrenti deducono l'applicabilità dell'art. 407 c.p.p., comma 3, solo dal fatto che le S.U. di questa Corte, hanno affermato che il rinvio operato dalla norma di cui all'art. 415 c.p.p., comma 3, deve intendersi nel senso che ricomprenda l'intero regime sui termini delle indagini, con applicazione della disciplina di cui all'art. 406 c.p.p. e art. 407 c.p.p., fatte salve, ovviamente, le disposizioni oggettivamente incompatibili. Questa deduzione appare, però, infondata. Infatti la decisione della Sezioni Unite di questa Suprema Corte risolve solo il problema relativo alla legittimità della fissazione del termine di cui all'art. 406 c.p.p., comma 2 bis, e più in generale il problema dei termini di durata delle indagini preliminari per i procedimenti a carico di ignoti. Non affronta, però, il problema relativo al compimento di attività di indagine oltre il termine massimo iniziale di un anno, senza che sia stata richiesta e ottenuta la proroga (di sei mesi) e soprattutto non afferma l'applicabilità, in questo caso, dell'art. 407 c.p.p., comma 3, e se tale ultima disposizione sia oggettivamente incompatibile con il procedimento a carico di ignoti. Appare opportuno sottolineare, poi, come si debba procedere con assoluta cautela nel decidere sull'applicabilità o meno, nel caso di specie, dell'art. 407 c.p.p., comma 3, dato che le conseguenze - inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del temine - sarebbero gravissime pur in assenza di un'espressa previsione del legislatore in tal senso per i procedimenti a carico di ignoti (nell'art. 415 c.p.p., ove si stabilisce la durata delle indagini a carico di ignoti e cosa debba fare il G.I.P., non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità).
In realtà dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata si ricava, invece, che la sanzione processuale di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, - non è applicabile ai procedimenti a carico di ignoti. Infatti si deve rilevare, innanzi tutto, che le Sezioni Unite - a seguito di un attento esame dei lavori parlamentari e delle pronunzie della Corte Costituzionale sul punto - hanno affermato che l'assoggettamento delle indagini a limiti cronologici, nel contesto di uno stretto e penetrante controllo da parte del giudice, risulta evidentemente funzionale all'efficace contrasto di un'eventuale inerzia del P.M., al fine dell'effettivo rispetto del canone di obbligatorietà dell'azione penale. Orbene sembra assurdo ritenere che il legislatore da una parte voglia - attraverso la modifica apportata all'art. 415 c.p.p. nel 1999 - contrastare un'eventuale inerzia del P.M. e tutelare il rispetto effettivo del canone di obbligatorietà dell'azione penale, e dall'altra sanzionare con l'inutilizzabilità, il compimento di atti di investigazione dopo la scadenza del termine che però, consentendo l'identificazione degli autori del reato, realizzano proprio lo scopo voluto dal Legislatore e cioè la tutela effettiva dell'obbligatorietà dell'azione penale. D'altra parte la negligenza (sempre sanzionabile disciplinarmente) del P.M. che alla scadenza del temine non chieda nè l'archiviazione ne' la proroga del termine, non viola alcun diritto essenziale tale da portare alla inutilizzabilità, proprio perché manca un soggetto indagato, portatore di uno specifico interesse alla sollecita chiusura dell'attività d'indagine. Nè si può obbiettare che adottando tale indirizzo si vanificherebbe la riforma dell'art. 415 c.p.p.. Infatti il Legislatore ha voluto fornire al G.I.P. un incisivo controllo dell'attività del P.M. anche quando questi proceda a carico di ignoti e proprio per questo gli ha fornito i mezzi per porre riparo all'inerzia del P.M. (ad esempio il G.I.P. ha il potere - ex art. 415 c.p.p., comma 2, - di ordinare al P.M. l'iscrizione nel registro degli indagati del nome della persona che ritenga essere l'autore del reato;
con tale attività il G.I.P. blocca - come avrebbe potuto fare nel caso di specie - l'eventuale inerzia o negligenza del P.M.).
La conferma che anche le Sezioni Unite, dopo aver individuato la ratio della modifica all'art. 415 c.p.p. - sopra evidenziata -, arrivino, implicitamente, alla conclusione di inapplicabilità dell'art. 407 c.p.p., comma 3, nel caso di specie si ricava dal fatto che nella sentenza si esclude - proprio in conseguenza della corretta individuazione della ratio del nuovo art. 415 c.p.p. - l'applicabilità dell'art. 414 c.p.p. nei procedimenti contro ignoti. Si afferma, invero nella predetta sentenza che "analogamente, non interferisce con tali ragioni (l'applicazione del termine di sei mesi per la proroga, ex art. 406 c.p.p., comma 2 bis;
ndr.) la soluzione negativa che deve continuare a darsi (in conformità con la dominante giurisprudenza: v, sez. 1, 20 aprile 2004, dep. 25 maggio 2004, n. 23975, Molinari;
sez. 1, 16 giugno 2005, dep. 19 luglio 2005, n. 26793, Giampà; sez. 4^, 4 maggio 2005, dep. 19 agosto 2005, n. 31355, P.M. in proc. ignoti;
sez. 5^, 26 maggio 2004, dep. 16 luglio 2004, n. 31404, Madonna;
sez. 1^, 11 febbraio 2003, dep. 30 aprile 2003, Carelli e altri;
sez. 1^, 3 marzo 2003, dep. 13 marzo 2003, Bidognetti;
sez. 7^, 25 marzo 2002, dep. 10 maggio 2002, Perna;
) al quesito relativo all'applicabilità, dopo il provvedimento di archiviazione delle indagini per essere ignoti gli autori del reato, della disposizione di cui all'art. 414 c.p.p., che impone un provvedimento formale di riapertura da parte del giudice:
provvedimento che, invero, in tanto si giustifica in quanto, e solo in quanto, deve assolvere alla funzione di garanzia di un soggetto già indagato". Come è noto se vi è stata l'archiviazione e non vi è stato un provvedimento formale di riapertura delle indagini da parte del giudice si ha come conseguenza l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal p.m. (Sez. 6, Sentenza n. 393 del 24/06/1998 Ud. - dep. 14/01/1999 - Rv. 212910) e addirittura una preclusione all'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, Sentenza n. 30160 del 11/05/2004 Ud. - dep. 09/07/2004 - Rv. 229453). Ebbene non vi è chi non veda che la situazione disciplinata dall'art. 414 c.p.p. è analoga a quella regolamentata dall'art. 407 c.p.p., comma 3, ma ancor più grave. Infatti l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, discende solo dall'inosservanza del termine massimo entro il quale compiere l'attività di indagine, invece l'inutilizzabilità per la mancanza di un provvedimento formale di riapertura delle indagini dopo l'archiviazione ha come presupposto l'efficacia (limitatamente) preclusiva del provvedimento di archiviazione;
provvedimento che essendo stato emesso da un giudice necessita del provvedimento autorizzativo sempre di un giudice (si veda, in proposito, anche C Cost. 27/1995, CP 1995, 1147). Ebbene se le Sezioni Unite escludono l'applicabilità dell'art. 414 c.p.p. nel caso di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato perché manca, in tal caso, la funzione di garanzia di un soggetto già indagato e perché lo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, è ricollegabile direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, a maggior ragione si deve escludere l'applicabilità dell'art. 407 c.p.p., comma 3, nell'ipotesi di specie. Infatti come si è già detto la negligenza (sempre sanzionabile disciplinarmente) del P.M. che alla scadenza del temine non chieda ne' l'archiviazione ne' la proroga del termine, non viola alcun diritto essenziale tale da portare alla inutilizzabilità, proprio perché manca un soggetto indagato, portatore di uno specifico interesse alla sollecita chiusura dell'attività d'indagine e perché il compimento di atti di investigazione dopo la scadenza del termine che, come nel caso di specie, consentono l'identificazione degli autori del reato, realizzano proprio lo scopo voluto dal Legislatore e cioè la tutela effettiva dell'obbligatorietà dell'azione penale. Se si affermasse un principio diverso si creerebbe una differenza tra le due ipotesi ingiustificata e assurda.
Non a caso questa Suprema Corte quando si è dovuta pronunciare proprio sull'operatività dell'art. 407 c.p.p., comma 3, ha affermato il principio - pienamente condiviso dal Collegio - che nei procedimenti a carico di ignoti, l'omessa presentazione nel termine di legge, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini non comporta alcun tipo di sanzione processuale. (Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 16/12/2004 Ud. - dep. 28/01/2005 - Rv. 230782).
Per quanto riguarda, infine, il rilievo delle difese secondo il quale il G.I.P., già nel respingere la richiesta di intercettazione in data 25/02/2008, sembrava ritenere possibile il passaggio del procedimento dal registro a carico di ignoti a quello di noti (in caso ciò fosse stato veramente possibile incombeva sul G.I.P. il dovere di ordinare al P.M. l'iscrizione sul registro delle notizie di reato delle persone che riteneva essere state individuate quali autori dei reati) si deve rilevare che è corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto ininfluente il fatto che l'iscrizione nel registro noti sia avvenuto il 22/04/2008 (a mesi 5 e giorni 5 dalla scadenza di un anno delle indagini). Infatti, il Tribunale ha ricordato come questa Suprema Corte abbia, sul punto, ripetutamente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art.335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti d'indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d'ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. 5, Sentenza n. 22340 del 08/04/2008 Ud. - dep. 04/06/2008 - Rv. 240491; Sez. 6, Sentenza n. 40791 del 10/10/2007 Cc. dep. 06/11/2007 - Rv. 238039). I motivi di ricorso riguardanti l'inutilizzabilità degli atti acquisiti dal P.M. dopo la scadenza del termine di indagine a carico di ignoti, sono, pertanto, infondati e vanno quindi rigettati. Da quanto sopra consegue, con evidenza, la piena conferma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che con motivazione ampia, logica e non contraddittoria - richiamando anche l'esaustiva motivazione dell'ordinanza del G.I.P. - ha evidenziato, correttamente, la sussistenza dei gravi indizi di reato a carico di tutti i ricorrenti. Il secondo motivo di ricorso della difesa del solo CA, è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Il Tribunale di Trieste, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria - dopo aver richiamato le motivazioni del G.I.P. - evidenzia gli elementi probatori a carico del CA (ad esempio:
accertamenti della P.G.; esito accertamenti operati attraverso l'esame dei tabulati e delle celle agganciate che lo davano presente sul luogo della rapina e in viaggio verso Trieste in compagnia di altro complice che aveva partecipato anche al sopralluogo, operato sempre in Trieste, pochi giorni prima della rapina;
contatti continui con gli altri coindagati in prossimità della commissione della rapina), ai quali il ricorrente oppone generiche doglianze riguardanti il fatto, sottratte al giudizio di questa Corte di legittimità.
Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale, richiamando la motivazione del G.I.P., lo desume, correttamente, da concreti elementi (si evidenzia nell'ordinanza del GIP che sono ancora in corso accertamenti per individuare dove è finito l'oro, chi sono i ricettatori, e gli altri eventuali complici). Quanto sopra in linea con il costante orientamento di questa Corte che afferma che in tema di misure cautelari personali è necessario che il giudice, in ordine alla ritenuta sussistenza del "concreto pericolo" di inquinamento della prova, indichi con riferimento all'indagato le specifiche circostanze di fatto dalle quali tale pericolo è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione. (Sez. 6, Sentenza n. 1393 del 07/04/1995 Cc. - dep. 27/05/1995 - Rv. 201889; Sez. 5, Sentenza n. 26401 del 18/05/2004 Cc. - dep. 11/06/2004 - Rv. 229881).
Si deve osservare che il Tribunale del riesame ha esattamente valutato, per quanto riguarda il pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. C, sia l'oggettiva gravità e modalità di esecuzione dei fatti, sia la personalità dell'indagato gravato da vari precedenti penali.
Sulla correttezza di tali considerazioni del Tribunale è sufficiente richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate - come congruamente è stato operato nel caso di specie - situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007 - Rv. 237240). Inoltre, in tema di misure cautelari, nella verifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari legate al pericolo che l'indagato o l'imputato commetta alcuni gravi delitti o comunque delitti della stessa specie di quello per cui si procede, il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, che, rilevano, oltre che nel giudizio sulla capacità a delinquere, in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato. (Sez. 6, Sentenza n. 29405 del 11/07/2006 Cc. - dep. 24/08/2006 - Rv. 234974). È evidente, quindi, che le censure proposte dal ricorrente pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perché superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all'eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà. (Si vedano fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, CED199391; C 6, 15/05/2003, P., GD 2003, n. 4593). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008