Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 393
CASS
Sentenza 24 giugno 1998

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La disposizione dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. concernente il rinvio del dibattimento in caso di impedimento del difensore, si riferisce alla sola fase del dibattimento e non può essere estesa all'udienza preliminare che ha contenuto e finalità del tutto diversi: a tale udienza è applicabile l'art. 420, comma terzo, cod. proc. pen. il quale dispone che se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice lo sostituisce ai sensi dell'art. 97, comma quarto, dello stesso codice, nominando un difensore d'ufficio.

La mancata osservanza della norma dell'art. 414 cod. proc. pen., relativa alla necessità di decreto del g.i.p. per la riapertura delle indagini, non comporta nullità del procedimento, ma determina solamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal p.m.

Il reato di abuso di ufficio, ai sensi dell'art. 323 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1 della l 16 luglio 1997, n. 234, è configurabile per violazioni della legge urbanistica (per incompletezza e anomalie delle procedure adottate nel rilascio delle concessioni), in quanto il nuovo tenore della disposizione citata postula, specificamente, la "violazione di legge". Ne consegue che quando il reato sia contestato in relazione a violazioni urbanistiche il comune ha diritto di costituirsi parte civile quale soggetto titolare di un interesse primario alla tutela del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 393
    Data del deposito : 24 giugno 1998

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