Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2005, n. 26793
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Sentenza 16 giugno 2005

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Nel procedimento contro ignoti, pur dopo la modifica dell'art. 415 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 16 Legge n. 479 del 1999, che ha introdotto al terzo comma la previsione secondo cui "si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni di cui al presente titolo", non è richiesta l'autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, la quale non assolve alla funzione di garanzia dell'archiviazione nei confronti di persone già individuate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2005, n. 26793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26793
    Data del deposito : 16 giugno 2005

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