Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
Nel procedimento contro ignoti, pur dopo la modifica dell'art. 415 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 16 Legge n. 479 del 1999, che ha introdotto al terzo comma la previsione secondo cui "si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni di cui al presente titolo", non è richiesta l'autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, la quale non assolve alla funzione di garanzia dell'archiviazione nei confronti di persone già individuate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2005, n. 26793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26793 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/06/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 746
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011758/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) GI RA N. IL 13/08/1948;
avverso SENTENZA del 21/10/2004 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. MANAGÒ NI e GAMBARDELLA FR, i quali hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
Il presente processo riguarda l'omicidio di CC SA (cl. 1956), ucciso in data 27/10/1991 nel suo bar in Forlimpopoli da uno sconosciuto, che gli sparava contro colpi di arma da fuoco. Il relativo procedimento veniva archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del delitto, ma nel 1996 le indagini venivano riaperte a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di FA MA, il quale aveva riferito di aver appreso in precedenza dalla stessa vittima, in occasione di un precedente attentato, che gli avversari lo volevano uccidere per togliergli alcune "guardianie", precisando che dopo la morte dell'CC il nipote OR NI gli aveva detto che l'omicidio era stato eseguito materialmente, su mandato di PI CE e di LI PE, da EC FA, il quale era stato loro presentato per lo svolgimento di tale incarico da IA FR, detto "il professore". La dichiarazione del Di FA veniva ritenuta attendibile, in quanto aveva trovato riscontro nelle chiamate di correo formulate dallo stesso EC e da D'LI QU. Con sentenza 20/11/2003 il G.U.P. del Tribunale di Bologna dichiarava IA FR colpevole del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla circostanza di aver commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., e lo condannava, con la diminuente per il rito abbreviato,
alla pena di anni trenta di reclusione, oltre le pene accessorie consequenziali. A seguito di rituale appello dell'imputato tale decisione veniva confermata con sentenza 21/10/2004 della Corte di Assise di Appello di Bologna. Preliminarmente la Corte territoriale rigettava l'eccezione relativa alla incompetenza funzionale del G.U.P. presso il Tribunale di Bologna, osservando che - anche se il delitto era stato commesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 367/1991 (convertito nella L. 8/1992) - la notizia di reato nei confronti dell'imputato era stata iscritta nel registro degli indagati nel 1996, di guisa che, trattandosi di procedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente procedimento contro ignoti, non solo non vi era alcuna necessità di disporre la riapertura delle indagini, ma correttamente l'azione penale era stata esercitata dal Pubblico Ministero distrettuale ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p., in quanto l'omicidio era stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis e.p. e al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso. La Corte territoriale rigettava altresì l'eccezione relativa alla inutilizzabilità della dichiarazione resa "de relato" dal Di FA, osservando che non era stata richiesta l'escussione del teste di riferimento.
Nel merito la Corte territoriale riteneva provata la responsabilità dell'imputato, valorizzando in particolare le chiamate di correo dei collaboratori di giustizia D'LI e EC, le quali, oltre ad essere tra loro convergenti sui punti essenziali del racconto, avevano trovato ulteriore riscontro nella dichiarazione del Di FA. In particolare lo EC aveva ammesso di aver commesso l'omicidio, precisando di essere stato contattato dal IA, di essere andato insieme al IA dal PI, che gli aveva dato l'incarico di uccidere l'CC, e di aver ricevuto successivamente le armi dal D'LI. Anche quest'ultimo aveva confermato di essere stato presente sia all'incontro tra PI e IA, nel corso del quale il primo aveva raccomandato al secondo di trovare un valido killer, sia al successivo incontro, nel corso del quale, oltre al PI e al IA, era presente anche lo EC, precisando che successivamente aveva personalmente consegnato le armi allo EC per commettere l'omicidio dell'CC. Nè, secondo la Corte territoriale, il quadro probatorio poteva essere infirmato da alcune discrasie emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori, rilevabili sia all'interno di dette dichiarazioni, sia dal confronto tra le stesse. In particolare la Corte di merito, oltre a rilevare che la sentenza di primo grado aveva già dato ampie e condivisibili risposte sul punto, esaminava dettagliatamente tutte le divergenze dedotte con i motivi di appello, rilevando tra l'altro che dette divergenze riguardavano aspetti marginali della vicenda e, come tali, non inficiavano il nucleo fondamentale delle dichiarazioni dei collaboratori, tutte convergenti nell'affermare il ruolo di intermediazione svolto dal IA al fine di procurare il killer. Infine la Corte riteneva sussistente l'aggravante della premeditazione, trattandosi di "azione a lungo pensata ed organizzata", mentre rigettava la richiesta di attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i due difensori avv.ti NI Managò e FR Gambardella, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 335, 414, 21, 51 comma 3 bis c.p.p., 15 L. 8/1992 e 7 L. 203/1991 sul rilievo che il G.U.P. presso il Tribunale di Bologna era funzionalmente incompetente a conoscere il presente processo, in quanto, trattandosi di procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore del D.L. 367/1991, convertito nella L. 8/1992, l'azione penale doveva essere esercitata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Forlì, nel cui territorio si era verificato l'omicidio, a nulla rilevando che le indagini a carico di persona nota fossero iniziate nel 1996, tanto più che nel caso di specie, trattandosi di delitto punibile astrattamente con la pena dell'ergastolo, non poteva essere contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/1991. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 195 commi 3 e 4 c.p.p. sul rilievo che la dichiarazione del Di FA doveva essere dichiarata inutilizzabile non solo per la mancata escussione del teste di riferimento, ma anche per la mancata verifica della credibilità del dichiarante e dello stesso teste di riferimento. Con il terzo motivo si deduce l'erronea valutazione della prova sul rilievo che la Corte di merito, oltre a non verificare l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, non aveva considerato che nel caso di specie esisteva la sola chiamata di correo del D'LI riscontrata dalla dichiarazione "de relato" del Di FA. Infatti lo EC con la sua dichiarazione non aveva accusato in alcun modo il ricorrente, il quale, oltre a non avere alcun interesse alla commissione dell'omicidio, non aveva nemmeno fornito un contributo causale efficiente alla commissione dello stesso.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. e il vizio della motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità sul rilievo che la Corte di merito aveva valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole convergenti sui punti essenziali senza tenere in alcun conto le rilevanti divergenze emerse da tali dichiarazioni con riferimento: a) al mancato riconoscimento del PI e del D'LI da parte dello EC;
b) ai tempi di consegna della somma di danaro allo EC e all'ammontare della stessa;
c) alla causale riferita dal D'LI in contrasto con l'accertata estraneità del PI alla stessa associazione criminale;
d) alla autovettura adoperata dallo EC;
e) alle modalità esecutive dell'omicidio così come riferite dallo EC in contrasto con quanto riferito dai testi presenti nel bar di Forlimpopoli dove era stato commesso l'omicidio. Con il quinto motivo si deduce la carenza della motivazione in relazione all'art. 577 co. 3 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che mancava la certezza dell'esistenza sia dell'elemento cronologico, sia di quello psichico. Con il sesto motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato deve ritenersi il primo motivo relativo alla eccezione di incompetenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna.
Va premesso che deve essere senz'altro condiviso il prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Infatti l'archiviazione degli atti prevista dall'art. 415 c.p.p. costituisce ipotesi diversa da tutti gli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p., di guisa che deve ritenersi che non ricorre alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini quando emergano elementi indiziari a carico di soggetti determinati, tanto più che l'opposta conclusione, che si concretizza nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti. Nè può ritenersi che l'art. 415 c.p.p. - come sostituito dall'art. 16 co. 1 L. 479/1999, che ha introdotto il comma terzo contenente la previsione che "si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del presente titolo" - abbia esteso, anche ai procedimenti riguardanti ignoti, il medesimo regime autorizzativo previsto dall'art. 414 c.p.p. per l'archiviazione disposta nei confronti di soggetti già individuati, attesa la diversità funzionale dei due istituti e gli scopi perseguiti dalle due norme. Infatti l'archiviazione disposta nei confronti di soggetti noti - che deve essere richiesta in un termine determinato dalla legge decorrente dalla data di iscrizione del soggetto noto nel registro degli indagati - è diretta a garantire la posizione di persona già individuata sottoposta alle indagini, mentre l'archiviazione disposta per essere rimasto ignoto l'autore del fatto non assolve alcuna funzione di garanzia per l'ovvio motivo che in tal caso manca il titolare della posizione da garantire (Cass. sez. 1^ n. 17900 del 25/03/2002, rv. 221.70 5; Cass. sez. 1^ n. 9539/1999, rv. 215.13 5; Cass. sez. 5^ n. 7567/1999, rv. 213.62 5). Orbene - poiché nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che il procedimento relativo all'omicidio in esame fu archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Forlì per essere rimasti ignoti gli autori dei reati - nessuna autorizzazione alla riapertura delle indagini doveva essere richiesta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, che aveva proceduto a nuove indagini alla luce di nuove dichiarazioni di collaboratori rese all'Autorità Giudiziaria di Catanzaro.
Ciò premesso, va rilevato che non può essere condivisa la tesi difensiva, secondo la quale la riapertura delle indagini non costituisce l'avvio di un nuovo ed autonomo procedimento, bensì la prosecuzione di quello già iniziato con la conseguenza che alla fattispecie non sono applicabili le nuove norme sulla competenza introdotte con il D.L. 367/1991 convertito nella L. 8/1992, tenuto conto che l'art. 15 dello stesso decreto stabilisce che le nuove norme si applicano ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata.
Invero - trattandosi di procedimento archiviato ai sensi dell'art. 415 c.p.p. per essere rimasti ignoti gli autori del fatto - non vi era alcuna necessità nel caso di specie di richiedere al G.I.P. un provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, di guisa che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, attesa la matrice maliosa dell'omicidio, era funzionalmente competente a svolgere le indagini previa iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. del nome del IA diventata persona nota a seguito delle nuove dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Non vi è dubbio che con la iscrizione del nome dell'indagato nell'apposito registro inizia un procedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello iscritto contro ignoti nel registro esistente presso la Procura della Repubblica di Forlì, tanto più che quest'ultimo procedimento si era definitivamente concluso a seguito del decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 415 c.p.p.. Nè può condividersi la tesi difensiva, che a sostegno del proprio assunto ha richiamato il principio affermato con la sentenza n. 5668/1996 di questa Suprema Corte (rv. 206.252), secondo cui "poiché la riapertura delle indagini preliminari non costituisce l'inizio di un nuovo procedimento penale, la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta del P.M. di riaprire le indagini appartiene allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere". Infatti il caso risolto con la suddetta decisione era ben diverso dalla questione in esame, in quanto dalla motivazione della sentenza citata risulta che non si trattava di archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del fatto, bensì di revoca, ai sensi dell'art. 434 c.p.p., di sentenza di proscioglimento, di guisa che con la suddetta decisione giustamente è stato ritenuto che con la disposta riapertura delle indagini non fosse iniziato un nuovo procedimento, ma continuasse il vecchio procedimento. Invece nel caso di specie - trattandosi di nuove indagini per lo svolgimento delle quali non è richiesto alcun provvedimento autorizzativo, ma solo l'iscrizione nel registro degli indagati del nome della persona divenuta nota - deve ritenersi che sia iniziato un nuovo procedimento del tutto autonomo rispetto al precedente conclusosi con il decreto di archiviazione. Pertanto, poiché il presente procedimento è iniziato con la iscrizione del IA nel registro degli indagati avvenuta non prima del 1996, correttamente è stata ritenuta la competenza funzionale e territoriale del G.U.P. presso il Tribunale di Bologna, in quanto l'azione penale doveva essere esercitata dal Pubblico Ministero distrettuale ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p., atteso che dalla contestazione risultava che l'omicidio era stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso. Quanto alla censura relativa all'aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/1991, è sufficiente rilevare che detta aggravante è stata contestata al solo scopo di evidenziare la matrice mafiosa dell'omicidio, ma della stessa non si è tenuto conto ai fini della determinazione della pena, atteso che la pena dell'ergastolo (ridotta a 30 anni per la scelta del rito) è stata inflitta per effetto dell'aggravante della premeditazione. Ne consegue che, poiché dal contesto motivazionale della sentenza impugnata risulta in modo evidente la matrice mafiosa dell'omicidio, nemmeno sotto tale profilo la sentenza impugnata merita censura.
Parimenti infondate devono ritenersi tutte le censure con le quali si contesta il vizio della motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia. Invero la Corte territoriale ha esaurientemente e adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio a criteri pienamente condivisibili, quali la precisione, la coerenza e la costanza dei loro racconti. D'altra parte vi è da considerare che l'attendibilità intrinseca dei collaboratori deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza. Quanto alla dichiarazione "de relato" resa dal Di FA, è sufficiente rilevare che alcuna inutilizzabilità è ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che non era stata chiesta l'escussione del teste di riferimento, la cui credibilità è comunque stata desunta sulla base di criteri anche in tal caso condivisibili. Infatti gli affiliati - alcuni dei quali, come il Di FA, il OR e il D'LI, in posizione di preminenza nell'ambito dell'associazione di appartenenza - avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l'associazione criminale e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nell'episodio criminoso, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati.
Parimenti infondate devono ritenersi anche tutte le censure relative alla contestazione dei criteri adottati nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, tenuto conto che nel caso di specie i giudici di merito si sono adeguati ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di applicazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p.. Invero le dichiarazioni dei collaboratori, relative a chiamata di correo o dichiarazioni di reità, se precise e circostanziate, ben possono costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato, qualora le stesse abbiano trovato riscontro in elementi esterni individualizzanti che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità dei collaboratori, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da dichiarazioni convergenti, rese in piena autonomia, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze. Orbene la Corte territoriale, adeguandosi al suddetto principio, ha verificato la coerenza e la costanza dei racconti dei collaboratori D'LI e EC, che, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, hanno trovato ulteriore riscontro nella dichiarazione del collaboratore Di FA. Nè può condividersi la tesi difensiva secondo la quale lo EC non avrebbe accusato in modo specifico lo IA. Infatti il collaboratore ha riferito di essere stato contattato dal IA e di essere andato insieme al IA dal PI, che gli aveva conferito l'incarico di uccidere. Pertanto la convergenza delle dichiarazioni sul ruolo svolto dal ricorrente (messa in contatto dell'esecutore materiale dell'omicidio con i suoi mandanti) esclude che lo stesso non avesse la piena consapevolezza della natura del compito che sarebbe stato affidato allo EC, soggetto già noto al IA come "specializzato" nel settore degli omicidi su commissione. Nè la credibilità dei collaboratori EC e D'LI può essere messa in discussione per alcune discrasie riscontrate dai difensori sia all'interno di dette dichiarazioni, sia nel confronto fra di esse. Infatti la Corte territoriale sul punto ha svolto una esauriente motivazione (vedi pagg. 48-52), ancorando il proprio giudizio a logiche considerazioni non suscettibili di censura in questa sede, tanto più che le divergenze riscontrate, come giustamente osservato dai giudici di merito, riguardando aspetti marginali della vicenda, non inficiavano il nucleo fondamentale delle loro dichiarazioni. Infine del tutto irrilevante deve ritenersi la circostanza che il ricorrente non avesse uno specifico interesse alla commissione dell'omicidio, tenuto conto che per la sussistenza del concorso di persone nel medesimo reato è sufficiente che il compartecipe abbia posto in essere un contributo causale efficiente alla commissione dell'omicidio. Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie dove il ricorrente, su specifica richiesta dei suoi "amici", si è adoperato al fine di procurare un killer che desse pieno affidamento per la commissione dell'omicidio.
Inammissibile deve ritenersi il quinto motivo relativo alla premeditazione.
Invero per la sussistenza di tale aggravante è necessario che ricorra - oltre all'elemento psichico, consistente nel perdurare nell'animo dell'agente di una risoluzione ferma ed irrevocabile - anche un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale non solo tale proposito si consolida e si rafforza, ma vengono anche studiate le modalità e predisposti i mezzi per l'attuazione del piano. Orbene dal contesto motivazionale risulta in modo evidente che il ricorrente fu in un primo momento contattato dal PI e dal D'LI per procurare il killer e in un secondo momento si recò personalmente insieme allo EC presso l'abitazione del PI. Ne consegue che sulla base di tale ricostruzione della vicenda non può dubitarsi della ricorrenza di entrambi i requisiti, psichico e cronologico, necessari per la sussistenza dell'aggravante in esame. Parimenti inammissibile deve ritenersi il sesto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Infatti la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio ai parametri fissati dall'art. 133 c.p., valorizzando in particolare la negativa personalità dell'imputato, desunta da gravi precedenti penali, e la gravità del fatto, desunta dal contesto mafioso in cui maturò l'omicidio, finalizzato essenzialmente al fine di conseguire il controllo del territorio. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2005