Sentenza 18 maggio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è correttamente motivato il provvedimento del Tribunale del riesame che ravvisi la sussistenza del pericolo concreto di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., nella esistenza di ulteriori indagini, connotate da effettiva necessità, desumibile dalle relazioni dei consulenti tecnici che abbiano evidenziato, allo stato delle acquisizioni, l'irrimediabile incompletezza delle attività di indagine ricostruttiva, causata dall'indisponibilità dei documenti, delle scritture contabili e dei bilanci in cui sia storicizzata la vita finanziaria di società situate all'estero e riconducibili alla persona dell'indagato, il quale, per altro verso, abbia dimostrato propensione a mutare le denominazioni delle società, a procedere alla fusione ovvero all'interscambio di pacchetti azionari, in guisa da raffigurare all'esterno un quadro valutativo alterato nei bilanci e nelle situazioni contabili; di talchè è logico ritenere che l'affievolimento dello "status custodiae" renda plausibilmente certi comportamenti volti a interferire, con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetti collegati, con l'attività di indagine, con la conseguenza, altamente probabile, di porre a serio rischio l'intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonchè la scoperta ed il recupero delle somme distratte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2004, n. 26401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26401 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 18/05/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato L. - Consigliere - N. 832
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 014430/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA SE N. IL 09/01/1940;
2) FU FI N. IL 16/02/1965;
avverso ORDINANZA del 25/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. Franco Coppi che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
1. AG ER e suo genero UC FI impugnano per Cassazione, con atti distinti ma in più parti omologhi, l'ordinanza del 25 febbraio 2004 con la quale il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale che aveva disposto la custodia in carcere dei ricorrenti perché gravemente indiziati di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al dissesto economico di varie società - tra le più importanti delle quali CI HO S.p.a, CI RI S.p.a., insolventi dal 7 agosto 2003, CI HO Luxembourg Sa, EL TE AN Luxembourg Sa, CI AN Luxembourg Sa, insolventi dal 19 novembre 2003 - costituenti un "Gruppo" facente capo al nominato AG.
2. I ricorrenti lamentano in primo luogo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il motivo si articola, per il AG, in nove punti e, in rapida sintesi, espone le seguenti censure:
a) l'affermazione della sussistenza del pericolo di inquinamento della prova e di reiterazione della con dotta è affidata ad asserzioni astratte e non alla dimostrazione di obiettive situazioni di fatto o di atti o di comportamenti tali da determinare il timore concreto di detti pericoli;
b) esigenze probatorie (art. 274, lett. a c.p.p.):
b.1) l'ordinanza impugnata spende cento pagine per dimostrare la sussistenza del presupposto probatorio della misura, che desume da una ricostruzione pignola e puntigliosa dei fatti resa possibile dall'acquisizione di un enorme materiale probatorio, di natura essenzialmente documentale: orbene si tratta di prove documenta li ormai acquisite, sicché è impensabile anche soltanto supporre un pericolo per la loro acquisizione (ormai già avvenuta) e la loro genuinità (ormai inalterabile);
b.2) l'ordinanza orienta il pericolo verso il futuro, ma non considera che se il ricorrente avesse voluto occultare avrebbe avuto tutto il tempo per farlo, conoscendo da tempo l'esistenza delle indagini a suo carico, ed invece si è comportato con assoluta correttezza, dato - quest'ultimo - del tutto ignorato dai giudici del merito;
b.3) sono stati travisati e fraintesi gli argomenti difensivi fondati sui rilievi dell'impossibilità di inquinare ciò che era stato già acquisito e della inevitabilità di un giudizio prognostico negativo circa la possibilità di acquisire nuove prove, come pure quelli collegati al lungo tempo trascorso dalla conoscenza delle indagini in corso senza avere l'indagato posto in essere condotte pregiudicanti;
b.4) si riferisce della necessità di acquisire documenti, scritture contabili e bilanci di società situata all'estero: ma si coglie un'intima contraddizione logica, posto che quando si tratta di affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza si dice che è raggiunta la prova piena della verità storica e del ruolo svolto dal ricorrente, mentre quando si tratta di sostenere la necessità di (non si sa bene quali) ulteriori complesse indagini, si afferma che acquisizione e genuinità della prova sarebbero compromesse se all'indagato venisse restituita la libertà;
c) pericolosità sociale(art. 274 lett. c c.p.p.): non si è tenuto conto della situazione nella quale versa attualmente il ricorrente ne del fatto che egli è comunque nella impossibilità materiale e giuridica di reiterare delitti della stessa specie di quelli con testati: non ha più il controllo delle società operati ve del "Gruppo", ammesse tutte alla procedura di amministrazione straordinaria,e non sono più operative quelle estere, delle quali si assume mantenere egli il controllo.
Nell'interesse di UC FI vengono esplicati concetti analoghi a quelli appena innanzi riportati sub b.2), b.3) e b.4), non senza avere 'in primis' rimarcato l'entrata nel "Gruppo" del ricorrente soltanto nel 1998 e i ruoli puramente esecutivi svolti nel suo ambito.
Si sostiene inoltre che "ricercata" ma per nulla comprensibile è il riferimento dell'ordinanza impugnata ad una "qualificata probabilità di accadimenti che comprometterebbero le due esigenze di giustizia", mentre sul pericolo di recidiva si lamenta altresì la omessa indicazione di fatti specifici ai quali agganciare il pronostico negativo, vieppiù in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente e della mancanza di sue partecipazioni nelle società estere del "Gruppo".
3. Identici vizi di legittimità sono poi enunciati in ordine al presupposto probatorio della misura.
Per AG ER si assume che le ipotesi formulate dall'accusa e riprodotte nell'ordinanza, lungi dall'essere l'unica ricostruzione proponibile degli eventi, sono anzi afflitte da una serie di sostanziali imprecisioni ed erronee ricostruzioni delle operazioni avvenute, oltre che da una interpretazione assolutamente parziale degli avvenimenti medesimi. In questo senso risulta incomprensibile la mancata considerazione delle evidenze documentali prodotte dalla difesa con specifico riferimento alla vicenda Bombril ed appaiono evidenti la imprecisione e la superficialità con cui sono state ricostruite le vicende relative alla SS Lazio.
UC FI, dal suo canto,lamenta che sia stata ravvisata una corresponsabilità in operazioni che,in parte,erano state ideate e attuate quando egli neppure faceva parte del "Gruppo"; che non più che "generoso" è il riconoscimento attribuitogli dai giudici di merito relativamente al "grado di competenza e autorevolezzati nella specifica vita finanziaria;
che sia stata oltre modo enfatizzata la sua funzione professionale in CI S.p.a. (in realtà, in riferimento agli interventi nel consiglio di amministrazione di detta società - in particolare quelli del 30 luglio 1998 e 21 aprile 2000, richiamati nell'ordinanza impugnata - si sarebbe trascurato di precisare il ruolo meramente illustrativo delle operazioni finanziarie o semplicemente istruttorio ed informativo, rispetto ad una funzione decisoria spettante ad altri, non cogliendosi, peraltro, la assoluta normalità delle operazioni deliberate).
4. Per ragioni di ordine logico-giuridico vanno esaminate per prime le censure che attengono all'idoneità del contesto indiziario dedotto a fondamento dell'ordinanza impugnata.
Debbono tali censure essere disattese, collocandosi - per la verità - ai limiti dell'inammissibilità, nella misura in cui ripropongono una rilettura - peraltro parziale e parcellizzata - delle risultanze investigative che non è, notoriamente, consentita a questo Giudice neppure nel procedimento incidentale 'de libertate'. In questa sede, l'esame del profilo di legittimità del provvedimento impugnato deve infatti, risolversi nella verifica 'ab estrinseco' di un apparato motivazionale che, nell'apprezzamento degli elementi accusatori, deve esse re immune da vizi od errori di sorta nella delibazione di concludenza e grave significatività indiziaria loro assegnata, in funzione della conferma della misura cautelare. E nel caso di specie, tale "collaudo" ha esito largamente positivo, in quanto il giudice del riesame non è certamente venuto meno all'obbligo di rendere motivazione idonea e plausibile delle ragioni per le qua li, pur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase incidentale in cui è intervenuto, ha ritenuto che dall'acquisito quadro probatorio fosse dato desumere una qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati in ordine agli addebiti loro mossi.
4.1. Ciò vale soprattutto per AG ER, considerato dai giudici di merito l'effettivo 'dorainus' del "Gruppo", avente potere assoluto sul destino economicofinanziario "dell'articolata costellazione societaria": e non è necessario riportare tutti gli innumerevoli passaggi motivazionali in cui si snoda,nei suoi riguarda e in relazione alle plurime operazioni distrattive, il diffusissimo argomentare della impugnata ordinanza, in quanto per la maggior parte ignorati in ricorso. Ed è sintomatico che l'addebito, meramente assertivo, mosso al provvedimento, di imprecisione ed errata valutazione degli eventi nella ricostruzione delle operazioni sia affidato ad annotazioni esplicative che riguardano due sole vicende, sia pure fra le più importanti, tra le innumerevoli oggetto di contestazione. Annotazioni peraltro già delibate e argomentativamente disattese dal giudice del riesame, che ha ben posto in evidenza:
- quanto all'affare Bombril, che "la documentazione difensiva, in lingua straniera e in copia, peraltro di scadente qualità, sì da impedire anche, soltanto, la netta e completa individuazione dei caratteri scritti, mirata a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate riguardanti l'affare, è, affatto, inadeguata a consentire la finalità perseguita", ..."trattandosi di documenti...di incerta provenienza estera che, tra l'altro, non consente di stabilire, con la necessaria certezza, la parte creditrice e la parte debitrice";
- quanto alla SS Lazio," le ingenti perdite prodotte da tale società" e "finanziate dal Gruppo", circostanze queste denegate dal ricorrente con rilievi fattuali, non attivabili nella presente sede di legittimità.
4.2. Ha vale anche per UC FI, nei cui riguardi è parimenti da escludere l'eccepito "deficit" motivazionale.
La impugnata ordinanza ha invero reso appagante spiegazione delle ragioni per le quali il ricorrente debba considerarsi figura di primissimo piano nel con testo progettuale, decisionale e realizzativo della vita finanziaria della CI, e ciò a far data dall'anno 1998, epoca del suo ingresso nel "Gruppo", per avere orientato, in modo qualificante e determinante (e se ne riportano analiticamente le singole operazioni) la scelte di politica societaria, promuovendo la Strategia di reperimento di risorse economico-finanziarie, attraverso una risoluta quanto impetuosa accelerazione del sistema del prestito obbligazionario, che è una delle cause del rilevante dissesto che ha coinvolto le società interessate. Ed anche per questa parte la denuncia di vizi di legittimità è soltanto formale, implicando le doglianze espresse nell'interesse del ricorrente in scrutinio semplicemente valutazioni alternative di merito, rispetto a quelle congruamente e perciò insindacabilmente operate dal tribunale del riesame.
5. Può passarsi all'esame dei profili di doglianza esposti nel primo motivo di impugnazione dei ricorsi e che investono il presupposto cautelare della misura.
5.1. Non meritano accoglimento quelli esplicati per conto di AG ER.
- Non si dubita che il pericolo di inquinamento probatorio debba essere concreto e debba indentificarsi in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dello "id quod plerunque ac cidit", che l'indagato possa realmente turbare il processa formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, e che, dunque, per evitare che il requisito del "pericolo concreto" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, sia necessario che il Giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze dalle quali esso viene desunto e fornisca, sul punto, adeguata e logica motivazione.
Ma non può dirsi che a tale principio non si siano uniformati i giudici del merito nel caso in esame.
Invero - al di là delle divergenti conseguenze che, in tema, di persistenza delle esigenze cautelari, l'impugnato provvedimento e l'attuale ricorso ritengono di trarre con riferimento all'ipotesi in cui le emergenze già acquisite in sede di indagini preliminari siano di rilevante consistenza e consonanti con il giudizio prognostico di colpevolezza (ad ogni modo, non sembra potersi revocare in dubbio che, in via concettuale e salvo l'esame in fatto del singolo caso, al fine di prevenire il persi stente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, non rileva lo spessore delle prove o degli indizi già acquisiti, neppure quando le indagini preliminari siano, in ipotesi, concluse - SS.UU. 12 novembre 1994, De Lorenzo;
Sez. 6^, 13 marzo 1991, Andresini -) - appare qui decisivo che il tribunale del riesame,nel richiamare e quindi sviluppare il tema dell'accusa secondo cui "l'universo societario facente capo al ricorrente ha confini così sfumati e indefiniti che ne i consulenti tecnici ne i commissari giudiziali nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria sono riusciti a ricostruire compiutamente", abbia tenuto a valorizzare due aspetti, di indiscutibile valenza ai fini che ne occupano:
- da un lato la esistenza di ulteriori indagini in corso e la effettiva necessità delle medesime, desunte dall'avere i consulenti tecnici evidenziato la irrimediabile, allo stato delle acquisizioni, incompletezza del lavoro di indagine ricostruttiva causata dall'indisponibilità dei documenti, delle scritture contabili e dei bilanci in cui è storicizzata la vita finanziaria di quelle società, tutte riconducibili alla persona di AG ER, situate all'estero; ciò che svuota di significato l'argomento sub b.1) e rende meramente assertiva l'osservazione relativa alla "inevitabilità di un giudizio prognostico negativo circa la possibilità di acquisire nuove prove"(v. sub b. 3);
- dall'altro,la disinvolta propensione dell'indagato - che si reputa processualmente accertata e frutto di preordinata strategia - a mutare le denominazioni delle società, a procedere alla fusione ovvero all'interscambio di pacchetti azionari, in guisa da raffigurare all'esterno un quadro valutativo alterato nei bilanci e nelle situazioni contabili;
connotato questo che renderebbe, secondo detti giudici, plausibilmente certi, se sì affievolisse lo 'status custodiae', plurimi comportamenti volti a interferire, con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetti collegati, con l'attività di ricerca indagatoria innanzi richiamata, con il risultato altamente probabile di porre a serio rischio la intera ricostruzione dei movimenti finanziari, e la scoperta nonché il recupero delle somme distratte;
rilievi, questi, non manifestamente illogici, nei termini rilevabili in questa sede, che resistono: alle obiezioni sub b.2) e b.3), incentrate sul comportamento asseritameli te corretto mantenuto dall'indagato sin dal lontano tempo della conseguita conoscenza delle indagini a suo carico, ed illustrano efficacemente come nel discorso argomentativo non sia ravvisatale alcuna "intima contraddizione logica", come dedotto sub b. 4).
- Evidenti stridori logico-giuridici non si rinvengono nell'impugnato provvedimento neppure per quanto attiene al pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli per i quali si procede. La pericolosità sociale, che giustifica - ex art. 274 c. 1^ lett. c) c.p.p. - l'adozione e il mantenimento di una misura cautelare personale coercitiva, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato o imputato, oggettivamente valutata pure sulla scorta dei di lui precedenti penali e della condotta nella quale si è sostanziato il fatto di reato ascrittogli.
E nella specie, coerentemente a tale enunciatoci è avuto riguardo alla particolare gravità dei reati contestati, alle modalità delle molteplici condotte criminose (che si dicono ispirate da una precisa e degenerativa strategia espansionistica di politica industriale, "assudditando" ogni sana regola di politica gestionale della vita finanziaria dell'impresa all'interesse personale...), alla reiterazione del programma distrattivo nonostante i segnali di censura provenienti dal collegio sindacale e le sanzioni irrogate dalle autorità di controllo del Brasile, nonché alla personalità dell'indagato, valutata alla luce dei numerosi precedenti penali che lo coinvolgono. Tali elementi sono stati parametrati ai dati rappresentati dal controllo che si assume continuare l'indagato a mantenere sulle società estere, dalla accertata disponibilità di mezzi e di colleganze con soggetti anche stranieri, sicché non può di certo dirsi non congruamente motivato l'avviso espresso dal giudice di riesame che il pericolo in argomento è, quanto al AG, attuale ed effettivo.
5.2. Le considerazioni appena svolte, allo stesso tempo, danno contezza della fondatezza dei rilievi difensivi svolti sul tema, nell'interesse di UC FI.
Sono sufficienti al riguardo poche osservazioni.
Il genero di AG ER non ha partecipazioni in società estere del "Gruppo". E il provvedimento impugnato non esplicita in quale altro modo l'indagato potrebbe incidere sulle indagini che si stanno svolgendo o dovranno svolgersi su tali società estere. Diversamente dal AG, esso non è raggiunto da precedenti penali.
Ed allora deve dirsi che la motivazione adottata nei riguardi di questo ricorrente non è soddisfacente e si ice in clausola di stile. Invero residua l'affermazione che il UC è stato non un soggetto asservito alle decisioni del "dominus", AG ER, ma un assoluto protagonista della politica del gruppo che contribuì in modo decisivo al disegno distrattivo, sapendone le causali. Aggiunge il giudice di merito che il ricorrente ha gestito rapporti con il mondo bancario e con le società beneficiarle. In tal modo, si sostiene, l'indagato avrebbe generato "una rete relazionale, che in concreto, potrebbe costituire l'"humus" produttivo di ulteriori condotte fraudolente e di comportamenti volti a compromettere la ricerca ricostruttiva e localizzatrice delle somme scomparse". Ma è di tutta evidenza si esprimono soltanto mere ipotesi, di certo non sufficienti per trame il pericolo concreto di inquinamento proba torio e di reiterazione della condotta.
6. Conclusivamente, non può ritenersi che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia affidata, per AG ER, ad asserzioni astratte.
Lo stesso dicasi per UC FI,quanto al presupposto probatorio della misura. Necessità di un nuovo esame, invece, per quest'ultimo ricorrente, la questione relativa al presupposto cautelare della misura.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata nei confronti di UC FI con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sulle esigenze cautelari.
Rigetta il ricorso di AG ER e, nel resto, il ricorso di UC FI.
Condanna AG ER al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004