Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 2
I termini di durata delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione previsto dalla Legge 7 ottobre 1969 n. 742, come modificata dall'art. 240 bis delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di rito. Infatti, in virtù dell'art. 1 della citata Legge n.742 del 1969, nel periodo feriale rimangono sospesi, in via generale, tutti i termini che abbiano rilevanza processuale, e ciò in ogni fase del processo, senza alcuna esclusione.
Nei procedimenti a carico di ignoti, l'omessa presentazione nel termine di legge, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini non comporta alcun tipo di sanzione processuale. Conseguentemente non possono ritenersi inutilizzabili i risultati degli accertamenti autonomamente compiuti dalla polizia giudiziaria ed impiegati dal P.M. per chiedere al G.i.p. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini nei confronti di un soggetto successivamente individuato.
Commentari • 2
- 1. Atti urgenti d’indagine e sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari di cui al d.l. 18/2020, intercettazione e altroFrancesca Urbani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …
Leggi di più… - 2. Atti urgenti d’indagine e sospensione dei termini della fase delle indagini preliminari di cui al d.l. 18/2020, intercettazione e altroFrancesca Urbani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Francesca Urbani sommario: 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza - 2. Una lettura possibile - 3. Conclusioni. 1. Decreto n. 18/20, sospensione dei termini e indifferibile urgenza. In questo momento di forte crisi nazionale determinata dal diffondersi dell'epidemia da “coronavirus”, il legislatore è intervenuto al fine di regolare uno dei settori più sensibili dell'ordinamento, ossia la giustizia. Questa, quale servizio pubblico essenziale preposto alla tutela di diritti fondamentali, ha richiesto un intervento che ne regolasse il funzionamento minimo-necessario, senza tuttavia porsi da ostacolo rispetto all'adozione delle misure di doveroso contenimento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2004, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
[ 2837 /05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/12/2004
SENTENZA
N.1453106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 029851/2004 2. Dott.DE NARDO GIUSEPPE
3. Dott.VANCHERI ANGELO 11
11 4.Dott. GRANERO FRANCANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
ল sul ricorso proposto da :
N. IL 13/10/1958 1) EL IO MI
avverso SENTENZA del 28/01/2004
CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO
Dott. Eduardo SCARDACCIONE, che ha concluso perda inammissibilité ohl ricors,
Udito, per la parte civile, l'Av. LUIGI DE FINIS, il quale ha chiests il rigette all ricorso dell'importak, Udit i difensor Avv. PAOLO DE HATTE;
il quale te chiesto l'accoglimento del gravame, opseriti:
Marker 1
SVPOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.1.2004 la Corte di Appello di Trento, in riforma della pronuncia in data 26.2.2002 del Tribunale Monocratico della stessa città con cui
-
EL IO MI, insieme ad altri la cui posizione non rileva in questa sede, era stato dichiarato responsabile di fraudolenta distruzione della cosa propria al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione, incendio doloso aggravato ex art. 425 c.p., truffa aggravata ed altro, reati commessi in Trento tra l'aprile 1993 e settembre 1994 nell'ambito dell'attività editoriale dal predetto esercitata - dichiarava estinti per intervenuta prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, i delitti di cui sopra ad eccezione di quello di incendio doloso e, ritenuta la continuazione tra quest'ultimo reato e quelli di bancarotta fraudolenta giudicati con sentenza 9.6.2000 della medesima Corte di Appello, elevava la pena con la stessa inflitta di un anno di reclusione, determinando la sanzione complessiva in anni 2 e mesi 9 d reclusione.
Rilevava la Corte suddetta:
• che, in ordine al reato di incendio, la responsabilità del IN emergeva dai seguenti elementi:
1) la natura certamente dolosa dell'incendio dei libri custoditi nel magazzino di cui l'imputato era titolare, innescato da un insidioso marchingegno a orologeria;
2) la perfetta integrità delle porte di accesso al locale, non recanti alcun segno di effrazione;
3) l'allestimento all'interno del locale di una rudimentale messinscena, diretta a prospettare l'ingresso di estranei da una finestrella;
4) la disponibilità delle chiavi del locale soltanto in capo al IN, beneficiario di un rimborso assicurativo e ispiratore del raddoppio del massimale assicurato da NA (da 1,5 miliardi a 3,3 miliardi di vecchie lire), ottenuto poco più di un mese prima dell'incendio; che doveva ritenersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 425 c.p., in quanto il deposito nel quale venne appiccato l'incendio si trovava a ridosso di
Marti 2
una concessionaria automobilistica e sfociava in un tunnel sul quale erano attestate diverse porte basculanti a servizio di magazzini, garage e simili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, il IN, lamentando:
1) Mancanza di motivazione sulla eccezione, tempestivamente e ritualmente avanzata, di inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, inizialmente aperte a carico di ignoti, e successivamente riaperte con decreto del GIP sulla scorta di elementi raccolti dopo tale scadenza, e a seguito di proroghe tardive, non potendosi ritenere applicabile nella specie la normativa sulla sospensione dei termini feriali;
2) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità per il reato di incendio doloso, sui seguenti rilievi: a) le chiavi del magazzino ove esso si sviluppò non erano soltanto nella sua disponibilità, ma anche in possesso di altri;
b) secondo la pronuncia impugnata, l'incendio sarebbe stato organizzato da tutti gli imputati con il fine di lucrare dell'assicurazione stipulata, mentre era stato illogicamente ritenuto responsabile soltanto il IN;
c) la stipula del contratto di لو assicurazione con l'Assitalia che aveva fra l'altro una franchigia molto
-
e l'aumento del massimale erano stati curati da altra persona;
d) la elevata
-
polizza non copriva il mancato guadagno, ma solo i costi industriali effettivi;
e) vi erano state numerose minacce ed episodi di attentati in periodi immediatamente antecedenti alla commessa dei libri contenuti nel magazzino,
poi incendiato;
3) Erronea applicazione di legge relativamente alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 425 c.p.-
Marke 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto esaminata l'eccezione relativa alla asserita inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari e prima della autorizzazione alla riapertura delle stesse.
La laboriosità dell'iter procedimentale comporta la necessità di riesaminare le varie fasi di svolgimento delle indagini preliminari, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente.
Inizialmente il procedimento è stato aperto a carico di ignoti con iscrizione nel registro delle notizie di reato avvenuta il 12.9.1994; ma, a quanto è dato di capire attraverso l'esame del contenuto del ricorso, alla scadenza del termine di sei mesi di cui all'art. 415 c.p.p., e cioè alla data del 12.3.1995, non sarebbe stata presentata alcuna richiesta né di archiviazione, né di autorizzazione a proseguire le indagini.
Nel novembre del 1995 il P.M. ha chiesto al GIP l'autorizzazione a riaprire le indagini, questa volta però a carico del IN, autorizzazione che è stata concessa con provvedimento del 22.11.1995.
Secondo il ricorrente, tutti gli atti compiuti successivamente al 12.3.1995, e in particolare quelli allegati alla comunicazione di notizia di reato presentata il
22.11.1995, presupposto per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, sarebbero inutilizzabili, in quanto compiuti dopo la scadenza del termine di cui sopra e in mancanza di autorizzazione a proseguire le indagini stesse.
Prima di procedere oltre nell'esame delle eccezioni preliminari, va chiarito che, anche se la sentenza impugnata non ha risposto alle doglianze di cui sopra, trattandosi di censure concernenti questioni di diritto, questa Corte è comunque abilitata a prenderle in esame al fine di verificarne la fondatezza.
Una prima osservazione da fare è che, essendosi trattato di indagini svolte nei confronti di ignoti, l'omessa presentazione, nel termine di legge, di richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguirle non comporta alcun tipo di sanzione processuale.
Marker 4
Ciò, anche perché la riapertura di indagini, già svolte a carico di ignoti, può avvenire anche senza alcuna autorizzazione da parte del GIP (v., fra le tante, Cass., Sez. I, sent. n. 19892 dell'11.2.2003, Carelli;
Sez. V, sent. n. 7567 del 15.4.1999, Ambrosi
ecc.).
Ma che sorte hanno le indagini che siano state svolte nel frattempo dagli organi di polizia e che consentano poi al P.M. di chiedere e ottenere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini? I risultati delle medesime sono inutilizzabili, come sostiene il ricorrente, oppure no?
Ritiene la Corte che, per rispondere a tale quesito, vada fatta una distinzione.
Non sono certamente utilizzabili gli atti di indagine svolti dal P.M. nei confronti di un soggetto già iscritto nel registro degli indagati al di fuori del termine previsto dalla legge e senza l'autorizzazione del GIP alla riapertura. Ma i risultati di accertamenti nel frattempo autonomamente compiuti dagli organi di polizia, ed impiegati dal P.M. per chiedere al GIP l'autorizzazione alla riapertura delle indagini nei confronti di soggetto successivamente individuato, non possono essere colpiti, in quanto tali, dalla sanzione della inutilizzabilità, per la semplice ragione che, in caso contrario, il P.M. non avrebbe mai la possibilità di chiedere al GIP l'autorizzazione di cui sopra. Ciò è tanto vero che, al fine di giustificare la richiesta di riapertura delle indagini, il P.M. deve necessariamente fare riferimento al contenuto informativo degli ulteriori atti di investigazione medio tempore svolti anche tramite gli organi inquirenti, dai quali sia desumibile la possibilità di acquisire in un secondo tempo le nuove fonti di prova, sui quali potrà fondarsi il provvedimento del giudice che ordina la riapertura delle indagini a carico di soggetto identificato.
Infatti, la preclusione processuale determinata dal decreto di archiviazione, che impedisce l'utilizzabilità degli elementi acquisiti dal Pubblico ministero prima della formale riapertura delle indagini ai fini di prova, non opera quando, come nella specie, le precedenti indagini abbiano riguardato soggetti ignoti e la riapertura abbia riguardato invece indagini a carico di persone determinate (v. Cass., Sez. V, sent. n.
7567 del 15.4.1999, Ambrosi;
Sez. II, sent. n. 1244 del 13.2.1997, Marino), essendo comunque necessario, perchè la preclusione processuale operi, che le nuove indagini siano avviate dalla medesima autorità, nei confronti delle medesime persone e per il
Ma 5
medesimo fatto (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 3162 del 5.8.1997, Costantini;
Sez. VI,
sent. n. 3156 del 5.8.1997, Audino ecc.).
Nel caso in esame, poiché le indagini inizialmente svolte riguardavano soggetti non individuati, la predetta preclusione non può operare.
A nulla rileva che, come osservato dal ricorrente, prima del provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini siano stati acquisiti i tabulati Telecom del IN, per la semplice ragione che tale acquisizione rientrava nelle investigazioni ad ampio raggio che allora venivano svolte per addivenire all'accertamento dei fatti, alla verifica in ordine alla natura (dolosa, colposa o accidentale) dell'incendio e alla identificazione dei possibili responsabili;
per cui non
è esatta l'affermazione che già all'epoca "esiste(va) formalmente un indagato", in quanto alla identificazione delle persone a carico delle quali si dovevano svolgere le indagini si è pervenuti proprio a seguito degli accertamenti successivamente effettuati e di cui alla nota 22.11.1995 del Nucleo Operativo dei Carabinieri di
Trento, citata dall'imputato.
Quanto all'ulteriore doglianza, relativa alla asserita inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza della prima proroga (23.11.1996), in quanto l'ulteriore proroga è stata richiesta e concessa il 23.12.1996, un mese dopo la suddetta scadenza, è sufficiente richiamare la ormai pacifica giurisprudenza di questa
Corte, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha statuito in proposito che "I termini di durata delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione previsto dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 come modificata dall'art. 240 bis delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di rito. Infatti, in virtù della citata legge n. 742 (art. 1), nel periodo feriale rimangono sospesi, in via generale, tutti i termini che abbiano rilevanza processuale, e ciò in ogni fase del processo, senza alcuna esclusione (v. Cass., Sez. V, sent. n. 2156 del
6.12.1991, Rella;
Sez. V, sent. n. 1514 del 6.11.1991, Catoni ecc.).
Dovendosi quindi computare nel termine delle indagini la sospensione per il periodo feriale, le proroghe concesse nella fattispecie sono da considerare tempestive e gli atti compiuti sono pienamente utilizzabili. 6
2. Passando ad esaminare le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità, reputa la Corte che le stesse siano prive di fondamento.
Ed invero, a prescindere dalle considerazioni di ordine fattuale che in gran parte le caratterizzano, le valutazioni svolte dai giudici di merito appaiono connotate da innegabile logicità e coerenza, laddove gli stessi hanno messo in luce gli elementi che, a loro parere, fornivano la prova della colpevolezza dell'imputato, dovendosi escludere che siano pervenuti ad un giudizio di condanna sulla base di illazioni e supposizioni metagiuridiche.
In particolare, si è dato atto della natura inconfutabilmente dolosa dell'incendio, della predeterminazione di un rudimentale, quanto ingegnoso, marchingegno a orologeria idoneo ad innescare l'incendio, dell'allestimento di una ingenua messinscena all'interno del locale, diretta a prospettare l'improbabile ingresso di estranei da una finestrella, della disponibilità delle chiavi in capo al IN e dell'essere questi titolare di un polizza di assicurazione contro gli incendi e l'ispiratore del raddoppio dei massimali, richiesto e ottenuto poco tempo prima dell'evento dannoso.
Così facendo, sono state poste in rilievo diverse constatazioni di carattere obiettivo, da cui appariva evidente che l'incendio era stato artificiosamente preordinato come appiccato da estranei, e valutazioni di carattere logico, come quella secondo cui vi era un preciso interesse dell'imputato alla realizzazione del crimine, organizzato e realizzato con il fine di lucrare illecitamente del rimborso assicurativo.
In ordine a tali elementi, chiaramente emergenti dal processo, i giudici della corte territoriale hanno svolto considerazioni che, in quanto ancorate a dati di certezza, hanno l'indubbio carattere della adeguata valutazione delle risultanze processuali e non certo la natura di mere illazioni e supposizioni.
Le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente circa la disponibilità delle chiavi da parte di altri, circa il fatto che la pratica concernente l'aumento dei massimali era stata curata da persona diversa da lui, o che il rimborso non copriva il mancato guadagno, ma solo i costi effettivi, non scalfiscono in alcun modo le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di condanna, per le semplici ed elementari considerazioni che l'eventuale possesso delle chiavi del magazzino da parte di altri o che il rimborso assicurativo non coprisse l'intero danno (ma, a tal proposito risulta che il valore dichiarato dei libri era di un miliardo e 600 milioni, mentre la copertura
Numbe 7
assicurativa era di tre miliardi e 300 milioni), non escludono affatto che sia stato l'imputato ad organizzare ed attuare l'incendio, mentre il fatto che sia stata materialmente un'altra persona a trattare con la Compagnia assicurativa l'aumento dei massimali non ha alcun rilievo, una volta che tale persona aveva agito su incarico del IN, il quale era e rimaneva l'intestatario della polizza, e quindi il beneficiario del risarcimento.
Quanto all'asserita illogicità della pronuncia di condanna, emessa solo a carico del ricorrente nonostante fossero emersi elementi di responsabilità anche a carico degli altri imputati, è sufficiente la constatazione che l'imputazione di incendio doloso concerneva, oltre al IN, solo AL EO AD, e non "altri”, e che il predetto AL è stato assolto in primo grado da tale reato con formula ampia, mentre gli altri imputati dovevano rispondere di reati diversi, come la truffa, dichiarati estinti per prescrizione.
In ordine alla minacce che sarebbero state poste in essere nei confronti dell'azienda del IN, la sentenza di primo grado, la cui motivazione è pienamente utilizzabile in considerazione della conferma in appello della decisione concernente il reato di incendio doloso, ha convincentemente dimostrato la inconducenza di tale elemento, essendo emerso che l'atto incendiario fu realizzato per distruggere solo le copie del libro sul Kenia, mentre un'azione terroristica avrebbe dovuto avere intenti ed effetti più ampiamente distruttivi e non certo selezionati.
Inoltre la sentenza del primo giudice, confermata sul punto in sede di gravame, ha sottolineato la gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico del IN, il quale aveva una situazione finanziaria molto difficile, ed ha evidenziato che la dinamica dell'incendio dimostrava una perfetta conoscenza dell'interno del magazzino ed ha definito come “emblematica" la circostanza che ad essere danneggiati dalle fiamme erano stati solo i libri assicurati (quelli sul Kenia) perché solo gli stessi erano stati cosparsi di liquido infiammabile.
Si tratta, come è evidente, di considerazioni saldamente ancorate ai dati del processo, mentre la irragionevolezza e la conseguente non plausibilità di tali ipotesi, prospettate a sostegno del ricorso, in quanto chiaramente ispirate a problemi attinenti al merito, non possono dare luogo a censura in sede di legittimità. A ciò va aggiunto che, come ormai da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa
Corte, quando l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice deve "operare un apprezzamento unitario degli indizi, previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, al fine di vagliarne la valenza qualitativa individuale e, determinata in positivo la valenza significativa di ciascun indizio, passare all'esame globale unitario dei vari elementi indizianti, attraverso il quale la fisiologica ambiguità di ciascuno di tali elementi può risolversi, così che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri e la risultante d tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consente di ritenere raggiunta la prova logica del fatto non noto. La prova così raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno qualificato della prova diretta, o storica". (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 8402 del 18-09-1997, Satanassi;
negli stessi termini, Sez. I, sent. n. 13671 del 24-12-1998, Buono;
Sez. VI, sent. n. 7175 del 15-
06-1998, Bernardoni ecc.).
In altre parole si è inteso affermare che la regola metodologica di cui al comma 2 dell'art. 192 c.p.p. impone al giudice, una volta verificata la certezza di ciascuno di tali elementi, di controllare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria e globale, risolversi in un quadro di certezza.
E la Corte di appello di Trento si è all'evidenza mossa adeguatamente nel ristretto ambito di tale area interpretativa.
3. Per quanto concerne, infine, la censura riguardante l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 425 C.P., negata dal ricorrente, è sufficiente richiamare quanto in proposito affermato dai giudici di merito, i quali hanno rilevato che il deposito nel quale venne appiccato l'incendio era ubicato immediatamente a ridosso di una concessionaria automobilistica e sfociava in un tunnel nel quale si aprivano diverse porte a servizio di magazzini, garage et similia.
A tal proposito va ribadito e chiarito che, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art 425 n 2 cod. pen., il concetto di edificio e di altro luogo destinato ad abitazione comprende non soltanto gli ambienti in cui le persone svolgono la loro
Make 9
normale attività domestica, ma anche quei locali che, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono comunque strutturalmente parte integrante del luogo abitato o ne formano immediata appartenenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il IN va inoltre condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita "ASSITALIA S. p. A", che si stima equo liquidare in complessivi €.
3000 (tremila), di cui €. 2500 per onorari di avvocato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
ASSITALIA, che liquida in complessivi €. 3000, di cui €. 2500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
28 GEN 2005
IL CANCELLIERE
Rosanna Mani E
T
R
O
C