Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
In presenza di un provvedimento di archiviazione si realizza una preclusione all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che, in difetto di autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini, al P.M. non soltanto è precluso svolgere indagini e successivamente esercitare l'azione penale, ma anche è precluso l'esercizio immediato dell'azione penale successivamente all'archiviazione, quando non abbia svolto alcuna nuova investigazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2004, n. 30160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30160 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 11/05/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere N. 784
Dott. AGRÒ Antonio S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco rel. Consigliere N. 19957/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CO;
avverso la sentenza 2/5/02 Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento della sentenza;
Uditi i difensori Avv.ti Angelo Palmieri e Michele NC, che si sono riportati al ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 2/5/02 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna inflitta a NC CO con sentenza in data 16/2/01 dal Tribunale di Latina per i reati di resistenza a p.u. ex art. 337 c.p. e guida in stato di ebbrezza ex art. 186 cod. strad.
Era ascritto al predetto di avere opposto resistenza a due operanti della Polstrada, che lo avevano fermato dopo un lungo inseguimento a bordo dell'autovettura di servizio, perché non si era fermato all'alt alla guida della sua autovettura, che viaggiava a velocità sostenuta, e alla richiesta di esibizione dei documenti aveva risposto, in preda ad un evidente stato di ebbrezza, ingiuriandoli, afferrando per la camicia uno di essi, e colpendo con spintoni l'altro, che era corso in difesa del compagno.
Rispondendo alle censure mosse nei motivi di appello, la corte di merito rigettava l'eccezione di nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, ritenuta viziata dall'omessa valutazione della malattia dell'imputato, nonché quella concernente la preclusione dell'azione penale per effetto della precedente ordinanza di archiviazione del G.I.P., osservando che la violazione dell'art. 414 c.p.p.. non comportava la nullità del procedimento, ma solo la inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti successivamente all'ordinanza. Nel merito faceva propri i rilievi e le argomentazioni, che il giudice di prime cure aveva posto a sostegno del giudizio di colpevolezza. Riteneva infine sufficiente ai fini della prova della contravvenzione le dichiarazioni dei predetti testi e il referto del Pronto Soccorso.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato e deduce con il primo motivo la violazione della legge processuale in relazione all'art. 486 c.p.p. e il difetto di motivazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in quanto avrebbe dovuto il Tribunale nel dubbio sulle reali condizioni di salute dell'imputato, disporre visita fiscale;
con il secondo motivo la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 414 c.p.p. e il vizio motivazionale, in quanto la richiesta del P.M. e l'ordinanza di archiviazione del G.I.P., non seguite dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini, non consentiva il bis in idem, ed era da escludersi una sanatoria del processo sul rilievo illogico che nessun atto di indagine era stato utilizzato, essendo state invece utilizzate le deposizioni dei verbalizzanti;
con il terzo motivo la violazione della legge penale in relazione all'art. 337 c.p. e il vizio motivazionale nella valutazione degli elementi costitutivi del reato contestato, non essendo l'imputato incorso in alcuna infrazione alla guida della sua autovettura, non avendo notato l'alt, e avendo posto in essere una presunta resistenza passiva;
con il quarto motivo la violazione della legge penale in riferimento all'art. 186 cod. strad..
E il vizio motivazionale, avendo la corte basato la prova non su termini di certezza, ma su di un empirismo gratuito e soggettivo;
con il quinto motivo la mancata derubricazione del reato nella fattispecie abrogata dell'art. 341 c.p.. Infine nei motivi aggiunti insiste sulla violazione dell'art. 414 c.p.p., richiamando a sostegno le sentenze della Corte Costituzionale
e delle Sezioni Unite sul punto, ed in subordine chiede l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4 legge 134/2003. È fondato il secondo motivo del ricorso. Ed invero delle due possibili opzioni interpretative della norma di cui all'art. 414 c.p.p., ritiene questa Corte di condividere quella prospettata dalla dottrina, e sostenuta dalla Corte Costituzionale (C.Cost. 12/1/95 n. 27) e da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il mancato ricorso alla procedura di cui all'art. 414 preclude l'esercizio stesso dell'azione penale. "Il nuovo codice di rito penale - hanno osservato il giudici della Consulta - assegna un'efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione", in quanto "dopo l'archiviazione, l'inizio di un nuovo procedimento è subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice". Tale provvedimento "ha dunque l'effetto di rendere possibile il riaprirsi di un procedimento per il fatto già archiviato e, all'esito di esso, l'eventuale esercizio dell'azione penale, che, in difetto di autorizzazione, sarebbe precluso". "In carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini, è l'instaurabilità di un nuovo procedimento, e, quindi, la procedibilità ad essere impedita, sicché se il presupposto di procedere manca, il giudice non può che prenderne atto, dichiarando con sentenza, appunto, che l'azione penale non doveva essere iniziata" (in termini conformi Cass. Sez. 4^ 9/5/97 Saltannecchi;
Sez. 6^ 28/2/97 Cappello rv. 207360; Sez. 1^ 5/6/96 Zara rv. 205283). Ne deriva che, in difetto di autorizzazione del giudice, l'azione esercitata nonostante la preclusione, costituita dal provvedimento di archiviazione, si deve considerare inficiata di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179/1, riguardando l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale. Ciò significa non soltanto che al P.M. è precluso svolgere indagini e successivamente esercitare l'azione penale in difetto di autorizzazione alla ripresa delle investigazioni, ma anche che è precluso l'esercizio immediato dell'azione penale successivo all'archiviazione. Se infatti il P.M. non può validamente promuovere l'azione penale al termine di indagini non autorizzate a norma dell'art. 414, a maggior ragione si deve ritenere che non possa validamente agire, quando non abbia svolto alcuna nuova investigazione, come è avvenuto nel caso in esame.
Di conseguenza e limitatamente al reato ex art. 337 c.p. l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere iniziata a causa della precedente archiviazione. Residua quindi la sola contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 cod. strad., contestata al capo B) della rubrica, che non risulta compresa nel menzionato provvedimento di archiviazione, in ordine alla quale tuttavia è decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 157/1 n. 5 - 160/3 c.p., trattandosi di contravvenzione, commessa il 23/5/98, punita con l'arresto e con l'ammenda, non emergendo periodi di sospensione ostativi, e non risultando all'evidenza una causa più favorevole di proscioglimento ex art. 129/2 c.p.p.. Ne deriva che anche per tale reato l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Ogni altro motivo del ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 337 c.p., perché l'azione penale non poteva essere iniziata a causa di precedente archiviazione, ed in relazione al reato di cui all'art. 186 cod. strad. per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004