Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2004, n. 31404
CASS
Sentenza 26 maggio 2004

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In tema di archiviazione, la previsione della autorizzazione alla riapertura delle indagini non opera quando l'archiviazione sia stata disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato o per mancanza di una condizione di procedibilità, successivamente e ritualmente intervenuta, e nemmeno può influire sull'esercizio della azione penale per un reato perseguibile a querela, quando l'archiviazione abbia avuto ad oggetto un reato perseguibile di ufficio. (Fattispecie nella quale, dopo l'archiviazione disposta in relazione a fatti integranti i reati di lesioni e danneggiamento, si era proceduto, a seguito di richiesta di avocazione proposta dall'imputato al P.G., senza seguire la procedura prevista dall'art. 414 cod. proc. pen.).

In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data della sentenza non è causa di nullità allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione).

Commentario1

  • 1Procedimenti contro ignoti e termine di prosecuzione delle indagini preliminariAccesso limitato
    Ermelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2004, n. 31404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31404
Data del deposito : 26 maggio 2004

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