Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 2
In tema di archiviazione, la previsione della autorizzazione alla riapertura delle indagini non opera quando l'archiviazione sia stata disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato o per mancanza di una condizione di procedibilità, successivamente e ritualmente intervenuta, e nemmeno può influire sull'esercizio della azione penale per un reato perseguibile a querela, quando l'archiviazione abbia avuto ad oggetto un reato perseguibile di ufficio. (Fattispecie nella quale, dopo l'archiviazione disposta in relazione a fatti integranti i reati di lesioni e danneggiamento, si era proceduto, a seguito di richiesta di avocazione proposta dall'imputato al P.G., senza seguire la procedura prevista dall'art. 414 cod. proc. pen.).
In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data della sentenza non è causa di nullità allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione).
Commentario • 1
- 1. Procedimenti contro ignoti e termine di prosecuzione delle indagini preliminariAccesso limitatoErmelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2004, n. 31404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31404 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 26/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI SE - Consigliere - N. 934
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 018775/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD SE N. IL 12/10/1978;
avverso SENTENZA del 21/11/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 21-11-2002, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio sez. distaccata di Gallarate il 14-2-2002, assolveva LA ND ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto, e confermava la sentenza di primo grado nei confronti di MA SE, condannato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione, per i reati di lesioni personali e danneggiamento, per aver, in concorso con altri, cagionato con pugni e calci ad LO TI lesioni guarite in 30 giorni e per aver danneggiato con calci l'autovettura del TI. (I coimputati LZ e IA in precedenza, avevano definito la loro posizione con sentenza concordata a norma dell'articolo 444 c.p.p.. e CH era stato condannato in primo grado e non aveva impugnato). Ha proposto ricorso MA SE, censurando la sentenza impugnata con il primo motivo per violazione dell'articolo 546 c.p.p. perché in essa risultava indicata la data dell'11-11-2002, mentre l'udienza è stata tenuta il 21-11-2002. Con il secondo motivo eccepiva la nullità ex articolo 414 c.p.p., perché dopo una prima archiviazione, si è proceduto a seguito di una richiesta di avocazione proposta dal TI al Procuratore Generale, senza seguire la procedura prevista dall'articolo 414 c.p.p.. Con il terzo motivo lamentava la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. Il primo motivo è palesemente infondato.
Secondo la costante interpretazione della Giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1^, 9-6-1994 n. 2817), la mancanza o l'evidente erroneità della data della decisione, non è causa di nullità, allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti.
L'indicazione in calce alla sentenza della data del 11-11-2002, palesemente erronea, costituisce un errore materiale evidenziato e corretto dalla data dell'udienza di trattazione (21-1-2003), segnata a margine della sentenza. Non sussiste quindi la denunciata violazione dell'articolo 546 lettera g), c.p.p., essendo agevole ricavare l'effettiva data dell'udienza, ed evidente l'errore materiale commesso.
Il secondo motivo è infondato.
Infatti, nel caso in esame, l'archiviazione era stata effettuata sulla base di una notitia criminis pervenuta alla Procura della Repubblica, nella quale si evidenziava l'inesistenza di reati perseguibili d'ufficio e non veniva esattamente indicato l'autore delle lesioni. Con la presentazione della querela da parte del TI si verificava una situazione giuridica nuova rispetto a quella precedentemente archiviata.
Il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, e tende ad evitare arbitrarie riaperture sugli stessi fatti e per le medesime ipotesi di reato. Esso non opera in tutti i casi in cui l'archiviazione sia stata decisa per essere rimasti ignoti gli autori del reato o per mancanza di una condizione di procedibilità, successivamente e ritualmente intervenuta. Inoltre l'archiviazione per un reato perseguibile d'ufficio non può influire sull'esercizio dell'azione penale per un reato perseguibile a querela, dato che le fattispecie sottoposte ad indagine sono giuridicamente diverse e derivano da comportamenti illeciti per i quali sono previste condizioni per l'esercizio dell'azione penale non omogenee.
Correttamente pertanto i giudici di merito hanno rigettato l'eccezione proposta dalla difesa.
Il terzo motivo è palesemente inammissibile.
Infatti, le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità non è consentita. L'articolo 606 lettera e) c.p.p. prevede soltanto la possibilità di proporre ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Il compito della Corte di Cassazione non è quindi, di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano correttamente esaminato gli elementi a loro disposizione. La Corte di merito ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai certificati medici acquisiti al fascicolo e dalle testimonianze di NI SE, IN SC e IO IO. Con attenta motivazione ha ritenuto attendibile il TI ed ha analizzato con cura le singole testimonianze, pervenendo ad una ricostruzione dei fatti, logica e conforme alle risultanze processuali. Non è dato quindi alla Corte di legittimità riesaminare le prove acquisite.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004