Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 1
Ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen. all'esito del giudizio abbreviato, deve aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2019, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
02192-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: GIULIO SARNO Sent. n. sez. 2045/2019 Presidente - UP 11/09/2019 - Relatore - ALDO ACETO R.G.N. 45224/2018 NO BE AL SC DA MA ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del v imento presents SENTENZA omeft gli a 52 sui ricorsi proposti da: d.lgs. C.M. IA) ☐ disp K.L. ☐ & richiesta parte imposto dalla legge L.E. HIRE ESPERTO Alex IL CANCY avverso la sentenza del 06/04/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'allontanamento dallo Stato di K.L. e rigetto dei ricorsiC.M. di questi ultimi nel resto, e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del L.E. udito il difensore della parte civile, Avv. MICHELE MAIMONE, sostituto processuale dell'Avv. ANTONIO DI MATTEO, che ha concluso associandosi alle richieste del PG chiedendo la condanna degli imputati al pagamento delle spese del grado, come da richieste scritte e nota spese;
uditi, per i ricorrenti, l'Avv. WALTER DE AGOSTINO, sostituto processuale dell'Avv. K.L. MAURIZIO RUSSI, difensore di fiducia di e l'Avv. ALFREDO DI FRANCESCO, difensore di fiducia di C.M. che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 45224/2018 RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri C.M. K.L. e L.E. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 06/04/2018 della Corte di appello di L'Aquila che, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del 05/07/2016 del G.u.p. del Tribunale di Pescara, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, ha rideterminato la pena nei confronti del C.M. e del K.L. nella misura definitiva di un anno e otto mesi di reclusione e 600,00 euro di multa ciascuno, confermando nel resto la affermazione della loro penale responsabilità e quella della L.E. condannata in primo grado alla pena, confermata in appello, di due anni e sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa (oltre statuizioni civili di condanna a favore della parte civile).
2. C.M. propone due motivi.
2.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la carenza e l'illogicità della motivazione, il travisamento della prova e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Deduce, al riguardo, di aver ospitato due prostitute nella propria abitazione sol perché ivi ristrette in regime di arresti domiciliari per cui tale condotta non può essere posta a fondamento della condanna di favoreggiamento della prostituzione a lui attribuita per il sol fatto di aver fornito ospitalità alle due donne. Nè tale condotta può essere ritenuta indice di collaborazione con il coimputato V.V. collaborazione non evincibile nemmeno dalle conversazioni telefoniche intercettate.
2.2.Con il secondo deduce l'erronea applicazione dell'art. 235 cod. pen. in conseguenza della diminuzione, in appello, della pena ostativa alla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dal primo comma quale condizione per la sua applicazione.
3. K.L. propone due motivi.
3.1.Con il primo deduce l'erronea applicazione dell'art. 235 cod. pen. proponendo le medesime obiezioni sollevate dal C.M. con il secondo motivo del ricorso di quest'ultimo.
3.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. quale ulteriore conseguenza della mitigazione della condanna in appello ricondotta nei limiti di astratta concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio del quale si dichiara meritevole non ostandovi i precedenti penali (non gravi) indicati dalla Corte di appello, né i carichi pendenti;
il che si traduce, conclude, in una sostanziale mancanza di motivazione per assenza di un effettivo giudizio prognostico.
4. L.E. propone un solo motivo con il quale deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla errata applicazione della legge penale relativamente alla sua condanna per il reato di estorsione in concorso. Eccepisce che la Corte di appello ha fondato la propria pronuncia sulla base di un quadro probatorio parziale, non avendo preso in considerazione né le dichiarazioni di alcune donne, che avevano escluso condotte estorsive ai loro danni, né le conversazioni intercettate indicate nell'atto di appello dalle quali era emerso che l'unico autore dei soprusi e delle violenze fisiche era il V.V. in assenza di qualsiasi coinvolgimento da parte della ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 5.Sono fondati il secondo ed il primo motivo dei ricorsi, rispettivamente, del C.M. e del K.L. ; sono inammissibili gli altri motivi. E' inammissibile il ricorso della L.E.
6. C.M.
6.1.Il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli 110, 81, cpv., cod. pen., 3, n. 8) e 4, nn. 1) e 7), legge n. 75 del 1958 perché, in concorso con il K.L. (ed altre persone, alcune delle quali separatamente giudicate), aveva favorito e sfruttato la prostituzione di più donne provvedendo a fornire loro alloggio, ad accompagnarle sul posto di lavoro, a controllarle in strada e a farsi consegnare parte dei proventi del meretricio, con l'ulteriore aggravante dell'aver usato violenza e minaccia nei confronti di una di esse. Il fatto è contestato come commesso in Pescara successivamente al 12 luglio 2012, con attualità della condotta.
6.2.Nel disattendere la tesi difensiva riproposta con l'odierno ricorso, la Corte di appello ha affermato che se è vero che l'imputato ospitò nella propria abitazione due prostitute perché ivi ristrette agli arresti domiciliari, serbando dunque una condotta lecita, è altrettanto vero che dalle conversazioni telefoniche intercorse con il correo V.V. era emerso che la disponibilità della abitazione era stata fornita su richiesta di quest'ultimo, il che, spiega la Corte territoriale, costituisce indice di un rapporto di collaborazione tra i due già emerso in altre conversazioni nel corso delle quali i due discutevano delle ragazze che si prostituivano, dei loro movimenti, della loro attività. Il V.V. continua la Corte di appello, dava anche disposizioni su come contattarle, dove condurle, incaricando il ricorrente anche di rintracciare quelle che si erano allontanate. 2 6.3.Orbene, la testi difensiva della irrilevanza penale dell'ospitalità fornita alle due prostitute, in quanto lecita sotto ogni profilo, e della sua inidoneità ad assurgere a indizio della collaborazione con il V.V. è inammissibile perché generica e proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge in sede di legittimità.
6.4.E' generica sia perché la Corte di appello non ha mai affermato la legittimità della condanna per un fatto lecito, sia perché l'imputato si limita ad affermare che dai colloqui telefonici non emerge la partecipazione diretta alle attività del senza nemmeno specificare quali siano queste V.V. conversazioni, ciò che rende l'eccezione difensiva parziale e incoerente rispetto alla 'ratio decidendi' della sentenza impugnata;
è proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge perché il travisamento della prova (nel caso di specie le conversazioni telefoniche) non può essere dedotto sostenendone puramente e semplicemente la sussistenza.
6.5.Il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
6.6.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).
6.7.Inoltre, quando si eccepisce la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto 3 mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
6.8.Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).
6.9.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso 0 travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
6.10.Il ricorrente non ha assolto a nessuno di questi oneri;
non ha dedotto se il travisamento per omissione fosse stato devoluto in appello e non ha allegato al ricorso il contenuto delle conversazioni travisate.
6.11.Peraltro, dalla lettura del motivo di ricorso sembra piuttosto che l'imputato lamenti l'errata valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche più che il loro travisamento, il che costituisce ulteriore profilo di inammissibilità perché l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle 4 conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640). In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).
6.12.E' invece fondato il secondo motivo.
6.13.In effetti, la Corte di appello pur diminuendo la pena irrogata in primo grado ha confermato la sentenza del GUP che, avendolo condannato alla pena definitiva di due anni e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, aveva disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen. Come correttamente osservato dal C.M. la misura di sicurezza non avrebbe potuto essere confermata ostandovi il limite edittale di due anni individuato dal primo comma della norma come condizione di applicabilità della misura. E' noto l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980). Tale principio può ben essere esteso, per identità di 'ratio', anche alla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato che l'art. 235 cod. pen. prevede in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (cfr., sul punto, in senso analogo, Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268560, secondo cui ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla 5 pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito).
6.14.Ne consegue che nei confronti del C.M. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, misura che deve essere revocata.
6.15.Nel resto il ricorso è inammissibile. K.L.
7.1.Anche il K.L. è stato ritenuto colpevole dello stesso reato attribuito al C.M. e, come questi, condannato, in primo grado, alla pena definitiva di due anni e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. In appello la condanna è stata mitigata nei termini indicati in premessa.
7.2.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo e per le ragioni già esposte in sede di esame del ricorso del correo, anche nei confronti del K.L. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, misura che deve essere revocata.
7.3.Il secondo motivo, invece, è manifestamente infondato.
7.4.Impugnando la sentenza di primo grado, il ricorrente aveva devoluto due questioni relative al trattamento sanzionatorio: 1) la applicazione delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti (il GUP le aveva ritenute equivalenti); 2) la applicazione, in ogni caso, del minimo edittale della pena.
7.5.La Corte di appello ha accolto la seconda richiesta rigettando la prima.
7.6.II K.L. non ha mai chiesto, né con l'atto di appello, né in sede di conclusioni, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena quale conseguenza dell'accoglimento di una delle due richieste.
7.7.Come autorevolmente affermato da questa Corte in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376).
7.8.Ne consegue che il secondo motivo è inammissibile.
8. L.E.
8.1.La ricorrente è stata dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 629 cod. pen. (capo D) e di quello di cui agli artt. 110, 81, cpv., 612, cpv., cod. pen. (capo H), e condannata alla pena, diminuita per la scelta del rito, 6 di due anni e sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, pena confermata in appello. Si contesta all'imputata di aver costretto, con violenza e minaccia, alcune prostitute a corrispondere una somma quale "tassa serale" (50 euro) per poter esercitare il meretricio nelle zone incluse nei territori nei quali ella, il proprio marito V.V. ed altri correi, ritenevano di esercitare il proprio dominio di fatto. Si contesta altresì di aver gravemente minacciato di morte alcune prostitute se non avessero ritrattato le denunce sporte.
8.2.Il ricorso riguarda la condanna per il solo reato di estorsione ed è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
8.3.La ricorrente deduce l'omessa considerazione delle testimonianze rese da due prostitute che avevano negato di aver subito richieste estorsive da parte dell'imputata stessa. Sennonché tali donne non sono indicate nel capo D della rubrica quali destinatarie della richiesta di pagamento della "tassa"; sono indicate, invece, le altre che hanno riferito di aver subito violenze e/o minacce per poter esercitare la prostituzione previo pagamento della suddetta "tassa".
8.4.Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte di appello ha preso in esame le questioni devolute con l'impugnazione della sentenza di primo grado osservando che se è vero che due delle prostitute avevano escluso la partecipazione dell'imputata alle attività estorsive dei complici, è altrettanto vero che: a) tutte le altre le avevano confermate;
b) non è ipotizzabile, per mancanza di elementi in tal senso, che le accusatrici si fossero coalizzate per calunniare gli imputati;
c) non sempre i complici si presentavano insieme, per cui è ben possibile che la ricorrente non avesse materialmente preso parte ad alcune richieste.
8.5.Di tale 'ratio decidendi' l'imputata non si cura affatto limitandosi a ribadire la propria eccezione di mancato esame delle due testimonianze ritenute a suo favore senza nemmeno specificare se le due testimoni si fossero limitate ad escludere atti di violenza o minacce esclusivamente nei propri confronti, come sembra dal tenore letterale del ricorso, ovvero nei confronti delle altre persone offese.
8.6.Quanto all'omesso esame delle conversazioni telefoniche dalle quali emergerebbe che esclusivamente il V.V. aveva assunto atteggiamenti violenti e prevaricatori nei confronti delle prostitute, è sufficiente osservare che la prova del reato ascritto alla ricorrente riposa sulle dichiarazioni delle vittime la cui credibilità non è mai stata messa in discussione.
8.7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della L.E. consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle 7 ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
C.M. eAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di K.L. limitatamente alla misura misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, misura che elimina, e dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. L.E. che condanna alDichiara inammissibile il ricorso di pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in € 2500 oltre IVA e accessori di legge con pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, l'11/09/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Giulio Sarno Aldo Aceto Ned Scch |_ In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Il Presidente Giulio Sarno ん youki DEPOSITATA IN CANCELLERAN 1.1 GEN 2020 IL CAN RESPERTO Luana Marani 8