Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 2
Poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffici).
Ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito.
Commentari • 3
- 1. Alle Sezioni unite la questione se violi il divieto di reformatio inGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata fissata per l'udienza del 18 aprile 2013 la discussione di un ricorso nel quale si è posta la questione - che ne ha giustificato la rimessione ex art. 618 c.p.p. alle Sezioni unite - se ricorra un caso di violazione del divieto di reformatio in peius nella decisione del giudice di appello che, impugnante il solo imputato, dopo aver escluso una circostanza aggravante, ribadisca il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze, confermando la pena irrogata in primo grado. Nel caso di specie, dopo una condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di un imputato di traffico di stupefacenti aggravato dalla recidiva e dall'ingente quantità, la Corte d'appello, accolto un motivo …
Leggi di più… - 2. Interdizione dai pubblici ufficiLaura Bazzan · https://www.studiocataldi.it/ · 30 ottobre 2022
Quando si ha interdizione dai pubblici uffici Cosa prevede l'interdizione dai pubblici uffici Quali sono i reati che prevedono l'interdizione dai pubblici uffici Interdizione temporanea o perpetua Esecuzione e cessazione dell'interdizione dai pubblici uffici Quando si ha interdizione dai pubblici uffici [Torna su] L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria ai sensi dell'art. 19 c.p. Si tratta, più precisamente, di una pena limitativa della capacità di esercitare diritti e assumere incarichi o uffici di natura pubblicistica, prevista in considerazione alla gravità del delitto o alla pericolosità del reo, che risponde alla ratio di sottrarre il condannato alla recidiva …
Leggi di più… - 3. Pena accessoria, durata, criteri determinazione, errore, incidente di esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/05/1998, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Sigg. Magistrati:
LA TORRE prof. Antonio Presidente
SACCHETTI dott. Francesco Componente
MARVULLI dott. Nicola Componente
PAPADIA dott. Umberto Componente
FOSCARINI dott. Bruno Componente
SCIUTO dott. Carmelo Componente
FULGENZI dott. Renato Componente (Rel.)
SILVESTRI dott. Giovanni Componente
ALBAMONTE dott. Adalberto Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale /I LY, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 5.12.96 della Corte di appello dell'Aquila;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. Renato Fulgenzi;
udito l'Avvocato generale dott. Filippo Fiore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
Con sentenza 15 aprile 1994, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, condannava KA LY alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione e lire trenta milioni di multa, ritenendolo colpevole di concorso nella detenzione a fine di spaccio di 200 grammi di cocaina.
In data 5 dicembre 1996 la corte d'appello dell'Aquila rigettava l'impugnazione proposta dall'imputato, dichiarando inammissibile la richiesta del procuratore generale, formulata in udienza, di interdire in perpetuo l'KA dai pubblici uffici, in quanto l'accoglimento avrebbe determinato una "reformatio in pejus", in mancanza di specifico appello da parte del pubblico ministero. Osservava peraltro la corte che, in ogni caso, nella fattispecie l'interdizione avrebbe dovuto essere temporanea.
Il procuratore generale ha proposto ricorso contro questa decisione, sostenendone l'erroneità sotto il profilo dell'applicabilità d'ufficio della interdizione perpetua dai pubblici uffici nel caso in esame (condanna dell'imputato, prima della riduzione operata in forza del rito, ad anni cinque, mesi nove di reclusione), e, di conseguenza, dell'insussistenza dell'affermata violazione del divieto di reformatio in pejus.
Tale divieto - argomenta il ricorrente - opera soltanto per le pene accessorie che implichino una valutazione discrezionale del giudice e non per quelle per le quali l'automatismo della conseguenzialità è assoluto. Solo quando la fattispecie sanzionatoria deve completarsi con l'intervento del giudice in ordine ad uno o più elementi che compongono la pena accessoria, la sua applicazione è legata all'impugnazione del PM.
La quarta sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, riteneva preliminarmente necessario - rispetto alla decisione in ordine ai poteri del giudice di appello in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa - l'esame della questione relativa alla individuazione, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, della pena di riferimento con riguardo all'ipotesi di giudizio celebrato secondo il rito abbreviato.
Rilevava peraltro sul punto (se la pena cui è ancorata la disposizione dell'art. 29, primo comma cod. pen. debba essere individuata in quella determinata dal giudice prima dell'applicazione della diminuente del rito, ovvero in quella concretamente irrogata all'esito della decisione) un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, e con ordinanza del 17 dicembre 1997 disponeva la rimessione del ricorso medesimo alle Sezioni unite.
Il Presidente aggiunto della Corte ha assegnato il ricorso all'udienza odierna.
Nella giurisprudenza di legittimità ritengono rilevante, ai fini della individuazione del parametro di riferimento per l'applicazione delle misure ex art. 29 cod. pen., della pena concretamente applicata all'esito di tutte le operazioni di calcolo eseguite dal giudice, ivi compresa dunque la diminuente del rito: Sez.IV, 30.11.94, P.G. in proc. LI (Foro it. '95, II,623 ss.); Sez.I, 9.11.95, OL (C.E.D. Cass. rv.203336);
Sez.II, 18.10.95, ST (ivi, rv.204745); Sez.VI, 29.11.95, EN (ivi, rv.204524); Sez.I, 10.4.97, P.G. in proc. HI (ivi, rv.207445); Sez.I, 19.5.97, IN (ivi, rv.208328). Affermano per contro il diverso principio dell'irrogazione della pena accessoria con riferimento alla gravità del fatto, quale emerge dalla pena applicata in relazione alle componenti oggettive e soggettive del medesimo (restando estranea a tale operazione la diminuente di rito, cui sono assegnate solo finalità di deflazione dei processi): Sez.VI, 6.2.92, DI (C.E.D. Cass. rv.189303);
Sez.IV, 1.3.94, P.G. in proc. EL (ivi, rv.198457); Sez.VI, 29.3.96, BU (ivi, rv.205090); Sez.IV, 12.12.96, AL (ivi, rv.207331).
Ai sensi dell'art. 597/3 cod.proc.pen, il divieto di reformatio in pejus non consente al giudice di appello, quando appellante è il solo imputato, di: irrogare una pena più grave per specie o quantità; applicare una misura di sicurezza nuova o più grave;
prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata;
revocare benefici. Il silenzio del comma in esame sulle pene accessorie (che "conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa":
art. 20 cod.pen) induce quindi a ritenere che anche per queste (oltre che per le cause di non punibilità previste dall'art. 129/1 cod.proc.pen. e per le nullità di cui all'art. 179 dello stesso codice, che il giudice "riconosce" e "dichiara" di ufficio in ogni stato e grado del processo) non trovi applicazione il principio della devoluzione limitata dell'appello, che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento "limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597/1).
Poiché la corte d'appello ha sbagliato nel non applicare all'KA la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e poiché la sentenza può essere annullata senza rinvio, in quanto ricorre l'ipotesi di cui alla lettera l) dell'art. 620 cod.proc.pen., è consentito prendere in esame in questa sede la questione se per applicare detta pena accessoria si debba fare riferimento, in caso di giudizio abbreviato, alla pena principale determinata prima dell'applicazione della diminuente del rito, ovvero a quella inflitta in concreto.
Le Sezioni unite ritengono conforme al sistema normativo vigente l'interpretazione secondo la quale, per stabilire se alla condanna consegua o meno l'interdizione dai pubblici uffici, occorre considerare l'entità della pena irrogata in concreto, e ciò per le considerazioni che seguono.
Il codice del 1930 ha dato alle pene accessorie una disciplina coerente e rigida, improntata al criterio della inderogabilità o indefettibilità, con la pressoché totale assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice non solo in merito ad una loro eventuale esclusione, ma anche soltanto ad una loro quantificazione individualizzata, rapportata alla significatività del caso concreto. Cardine di tale disciplina è l'art. 20 del codice penale, che, fissando il principio dell'applicazione automatica di queste pene (salvo limitate ipotesi in cui è previsto un intervento del giudice, per l'applicazione della pena accessoria (art. 32/3) o per la fissazione delle modalità esecutive della stessa (art. 36/2)) ha reso inevitabile l'introduzione di meccanismi di quantificazione della durata anch'essi automatici, basati su rigidi parametri legislativi.
A parte quindi i casi di espressa previsione di pene accessorie perpetue (art. 317-bis c.p.) e di pene accessorie temporanee la cui durata è direttamente stabilita dal legislatore (art. 512 c.p.), l'art. 37 c.p. stabilisce che la durata della pena accessoria temporanea è pari a quella della pena principale inflitta. La dottrina ha osservato che l'indefettibilità e l'automatismo in merito all'applicazione come alla quantificazione delle sanzioni accessorie costituiva per il legislatore del '30 una cautela necessaria contro possibili divagazioni giudiziarie e presentava anche il vantaggio di fornire uno strumento assai duttile e adattabile alle esigenze dei diversi momenti storici, perché automaticamente estensibile alle più svariate limitazioni di capacità, diritti, professioni.
Sembra comunque significativo il fatto che la legge 24.11.81 n.689 (Modifiche al sistema penale) nell'introdurre al capo VI disposizioni in materia di pene accessorie abbia circoscritto il suo sforzo riformatore ad un consistente ampliamento della tipologia delle misure interdittive, senza procedere nel contempo a rivedere i meccanismi di applicazione, e che alla stessa logica si sia ispirato il legislatore (art. 4 L.
7.2.90 n.19, che ha sostituito integralmente l'art. 166 c.p.) quando ha deciso di estendere alle pene accessorie la sospensione condizionale della pena, in tal modo sostituendo (come acutamente rilevato da un cultore della materia) un inderogabile automatismo con un altro di segno opposto, e continuando a precludere alle pene accessorie la possibilità di essere oggetto di un'adeguata opera di individualizzazione. Tirando le somme delle suesposte considerazioni, ritengono queste Sezioni unite che a sostegno della interpretazione suggerita operino entrambi i canoni ermeneutici proposti dall'art. 12 delle disp. prelim. al codice civile.
Il "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" conduce a ritenere che nel ricollegare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici alla "condanna" alla pena della reclusione superiore a cinque anni (e l'interdizione temporanea alle condanne alla pena della reclusione superiore a tre anni) l'art. 29/1 cod. pen. rimane del tutto indifferente al "come" si sia arrivati alla irrogazione della pena, e quale esito abbia avuto sulla misura di questa l'eventuale giudizio di comparazione o di bilanciamento tra circostanze eterogenee onde adeguarla al caso concreto. E la ratio legis degli artt. 20 e 37 c.p., nonché degli interventi successivi, tra i quali va qui ricordato l'art. 187 del D.L.vo 28.7.89 n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) conferma tale conclusione. Con questa norma, infatti, che completa la disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato in sede esecutiva, il legislatore ha ritenuto opportuno fare specifico riferimento al giudizio abbreviato, in quanto la circostanza che in esso la riduzione di un terzo della pena dipenda dalla scelta del rito, e quindi da motivi meramente processuali, avrebbe potuto far argomentare che "pena più grave" fosse quella precedente detta riduzione (v. Osservaz. al prog. prelim.).
Non è in contrasto con tale interpretazione la sentenza SS.UU. 31.5.91, Volpe, che ha escluso la valutabilità della diminuente processuale prevista dall'art. 442 c.p.p. ai fini della determinazione della pena rilevante per il calcolo della prescrizione. Questa decisione si fonda sulla valutazione comparata della natura delle circostanze del reato (la cui previsione e applicazione è intimamente legata alla rilevanza criminale del fatto reato e che corrispondono a una esigenza di prevenzione speciale rapportata alla maggiore o minore consistenza del disadattamento di cui il reato è espressione) e della natura della diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p. (che non ha alcuna correlazione con il sistema sopra delineato, corrispondendo solo all'esigenza di pronta definizione del giudizio, in stretto rapporto con il fine ultimo di effettività e incisività nell'applicazione del diritto penale sostanziale e di deflazione processuale).
Ma l'accento posto sulla diversità ontologica della diminuente in esame rispetto alle circostanze del reato ha potuto essere determinante ai fini della decisione solo perché ciò consentiva il disposto dell'art. 157 c.p., che - nel dare rilievo alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale, per stabilire la durata del tempo necessario a prescrivere - impone al giudice di tener conto anche delle circostanze aggravanti e attenuanti e del relativo giudizio di comparazione.
Alla stessa conclusione le Sezioni unite ritengono debba naturalmente giungersi nei casi di interdizione dai pubblici uffici previsti nel libro II del codice penale. Trattasi di ipotesi (senza pretesa di completezza, artt. 371, 373, 377, 380, 381, 382, 383, 386, 501) in cui l'entità della pena inflitta non determinerebbe, il più delle volte, l'applicazione della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o di casi in cui alla pena stessa avrebbe fatto seguito solo un'interdizione temporanea (art. 317 bis).
Né, con riferimento a quest'ultima ipotesi, può trarsi argomento in contrario dal fatto che la norma - introdotta dall'art. 5 L.26.4.90 n.86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) - rechi un esplicito riferimento a circostanze attenuanti, perché essa riproduce alla lettera l'originario art. 314/2 c.p., cui faceva rinvio l'originario art. 317/2.
P . Q . M .
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che applica per la durata di anni cinque.
Roma 27.5.98.