Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di processo a carico di imputati minorenni, la Corte di appello che non confermi la decisione di non doversi procedere per irrilevanza penale del fatto deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, come previsto dall'art. 27, comma terzo, d.P.R. n. 448 del 1988, che in quanto norma speciale prevale sulla norma generale dell'art. 428, comma sesto, cod. proc. pen., che invece riconosce alla Corte di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, il potere di pronunciare il decreto che dispone il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2006, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 02/02/206
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 165
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 026141/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APP. SEZ. MINORENNI di FIRENZE;
nei confronti di:
1) NDIAYE DIOP DOUDOU, N. IL 10/10/1984;
avverso SENTENZA del 13/02/2005 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 9 Ottobre 2003 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti del minore Ndiaye Diop Doudou, per irrilevanza del fatto, ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, in relazione ai reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171
ter e L. n. 248 del 2000, artt. 13 e 14, art. 81 c.p., comma 2, art. 648 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno in commercio,
conoscendone la provenienza illecita n. 141 dischi privi del marchio SIAE.
Sull'impugnazione del Procuratore generale, la Corte d'Appello di Firenze, sezione penale per i minorenni, in riforma della decisione, disponeva la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori per l'ulteriore seguito.
Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni deducendo la violazione dell'articolo 428 c.p.p., comma 6, che dispone che la Corte d'Appello, ove non intenda confermare la sentenza impugnata e non emetta una sentenza di non luogo a provvedere con formula meno favorevole, è tenuta a pronunciare il decreto che dispone il giudizio: norma, applicabile anche al processo per i minori, in virtù del richiamo generale di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art.
1. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, art. 27, prevede espressamente che il Giudice il quale non accolga la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, o non confermi in appello la decisione in tal senso dei giudici di primo grado, deve disporre la remissione degli atti al Pubblico Ministero e non può applicare il perdono giudiziale, - come richiesto, nella specie, dal P.M. dinanzi al Tribunale dei minorenni di Firenze - o emettere il decreto di rinvio a giudizio, come richiesto dal Procuratore Generale (Cass., sez. 4^, 26 febbraio 1997 n. 546). Trattandosi di norma speciale, dettata per la fattispecie in esame, essa prevale su quella generale, codicistica di cui all'art. 428 c.p.p., comma 6, invocata dal Procuratore della Repubblica ricorrente.
Il ricorso dev'essere dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006