Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2006, n. 7851
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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In tema di processo a carico di imputati minorenni, la Corte di appello che non confermi la decisione di non doversi procedere per irrilevanza penale del fatto deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, come previsto dall'art. 27, comma terzo, d.P.R. n. 448 del 1988, che in quanto norma speciale prevale sulla norma generale dell'art. 428, comma sesto, cod. proc. pen., che invece riconosce alla Corte di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, il potere di pronunciare il decreto che dispone il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2006, n. 7851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7851
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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