Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 2
Ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva applicato la misura contestualmente alla condanna dell'imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione, essendo venuto meno il presupposto applicativo di cui all'art. 229, comma primo, n. 1), cod. pen.).
Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti; fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario; ne deriva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta.
Commentari • 6
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La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …
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Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale. Le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52900 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
52 9 00 / 1 6 3 In caso di difh clone del aters presente w ometere le ge REPUBBLICA ITALIANA 52 A norma Manto: In nome del Popolo italiano dipa 100.7 & LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE parte Imposto dalla logge SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1666 Giovanni Conti Angelo Costanzo UP 04/11/2016- R.G.N. 27938/2016 Anna Criscuolo Angelo Capozzi Ersilia Calvanese - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P. M. nato a [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'imputato TT PO, riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., riducendo la pena inflittagli nella misura di mesi otto di reclusione e 5 Fr confermando nel resto (in particolare anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno). All'imputato era stato contestato di aver maltrattato OMISSIS sottoponendola ad un regime di persecuzioni, consistite nell'imporle con prepotenza di preparargli i pasti e di sottomettersi ai suoi voleri con insulti, nel tormentarla con insistenti telefonate e nell'agire con violenza nei suoi confronti, regime aggravato dal timore determinato da pregressi episodi di violenza ai danni di terzi e dalla patologia (disturbo paranoico) di cui era afflitto. La Corte di appello disattendeva l'eccezione difensiva in ordine alla mancanza di riscontri delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando come le stesse avessero trovato puntuale conferma in quelle di M.P. rispettivamente OMISSIS dell'imputato ed OMISSIS della persona offesa, e di OMISSIS dell'imputato, la cui credibilità era E.D.E dimostrata dal fatto che erano persone equidistanti dagli interessi in gioco, in quanto non vivevano più con l'imputato e neppure con la parte offesa. Anzi, M.P. avrebbe dovuto ragionevolmente protendere per OMISSIS anziché per OMISSIS Quanto alla pena inflitta, la Corte territoriale rigettava la tesi difensiva, secondo cui il reato dovesse essere punito secondo la cornice edittale prevista dall'art. 572 cod. pen., prima della novella della legge n. 172 del 2012, essendosi la condotta protratta successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge. La stessa Corte infine, nel mitigare la pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche (nella misura finale di mesi otto di reclusione), confermava la misura della libertà vigilata, ritenendo, che al di là delle valutazioni del perito (oggetto di critica nell'appello), la pericolosità dell'imputato andasse desunta dai comportamenti emersi in altro procedimento per maltrattamenti
contro
OMISSIS e OMISSIS nonché dall'abitudine di questi, emersa da una precedente condanna, a rivolgere fastidiosi dispetti a chiunque avesse osato contrapporsi al suo volere.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione personalmente l'imputato, denunciando i seguenti motivi di annullamento. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione ai riscontri delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, desunti dalle dichiarazioni OMISSIS della donna e OMISSIS OMISSIS dell'imputato, ritenute credibili perché equidistanti dagli interessi in gioco: al contrario dagli atti risultavano circostanze diverse ovvero che il primo era ancora convivente con la persona offesa all'epoca in cui furono rese le 5 2 да dichiarazioni (tanto che quest'ultima lo definiva ancora come OMISSIS e la seconda era mantenuta economicamente dai genitori OMISSIS Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 572 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, che doveva essere individuato nella cornice edittale antecedente alla novella del 2012, in quanto nella querela del 18 giugno 2014 la persona offesa aveva ritenuto il reato già concretizzato nel 2011. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 229 cod. pen. in relazione alla misura della libertà vigilata, applicata nonostante l'inflizione di una pena di otto mesi di reclusione e comunque motivata in modo illogico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Il primo motivo è inammissibile. La censura è infatti da un lato aspecifica, nella misura in cui non si confronta con la complessiva motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto di impugnazione. P. La tesi difensiva dell'errore sulla circostanza che OMISSIS OMISSIS dell'imputato, non convivessero all'epoca in cui furono rese le dichiarazioni, non disarticola infatti il ragionamento della sentenza impugnata, risultando privo di decisività. Invero, la Corte territoriale ha valutato la attendibilità delle dichiarazioni del OMISSIS dell'imputato sul rilievo che il teste in ogni caso (quindi indipendentemente dalla convivenza o meno con la parte offesa) doveva ritenersi credibile, in quanto avrebbe ragionevolmente tutelato OMISSIS anziché propendere per OMISSIS Per il resto, il ricorrente sviluppa considerazioni non consentite in questa OMISSIS sede sulla attendibilità dell'imputato, pretendendo che la Corte di legittimità si sostituisca al giudice di merito nella valutazione della prova dichiarativa (tra le tante, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
3. La prospettazione difensiva sulla legalità della pena, secondo cui una volta commessa la serie minima» di condotte necessarie ad integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., le successive condotte siano meri «tasselli» aggiunti ininfluenti ai fini della punibilità del reato (con conseguente applicazione, per tutta la sequenza seriale di condotte, della cornice edittale prevista prima della riforma del 2012) non ha fondamento alcuno. да 3 La fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. è pacificamente considerata un reato a condotta plurima o abituale, nel quale l'elemento materiale si concreta in una serie di fatti lesivi: ciascuna delle singole azioni rappresenta quindi un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica. Ai fini della consumazione del reato si è affermato pertanto che il suddetto delitto si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148), ovvero nel momento in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461). Ciò non elimina tuttavia la struttura persistente e continuativa del reato, dotata, ad ogni effetto giuridico-penale, di natura omogenea ed unitaria: con la conseguenza che ogni successiva condotta di maltrattamenti compiuta dallo autore si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario. Invero si è sostenuto che fintanto la serie di atti delittuosi non abbia termine deve essere ravvisata l'unitarietà della condotta penalmente rilevante (Sez. 6, n. 2359 del 09/12/1969, dep. 1970, Floramo, Rv. 113944). In tale prospettiva, questa Corte ha anche affermato in tema di prescrizione che il reato in esame, «reato di durata», mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti: con la conseguenza che per esso il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza (Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011, S., in motivazione).
4. E' fondato l'ultimo motivo relativo alla misura di sicurezza. In sede di appello con la inflizione della pena di otto mesi di reclusione, è venuto meno il presupposto del quantum di pena, previsto dall'art. 229, primo comma, n. 1, cod. pen., per l'applicazione della misura della libertà vigilata. Nè ha rilievo la circostanza che la pena finale sia stata diminuita per l'effetto della scelta del rito, dovendosi applicare il condivisibile principio affermato da questa Corte in tema di pene accessorie (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, Rv. 259749), secondo cui occorre considerare l'entità della pena inflitta in concreto». Le ragioni esplicitate dal suddetto orientamento sono infatti estensibili alla misura in esame, avendo il codice ricollegato anche la sua applicazione alla - re condanna» ad una determinata pena, risultando del tutto indifferente «come>> si sia pervenuti alla inflizione di essa. Deve quindi affermarsi il seguente principio: «Ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito».
5. Conseguentemente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha confermato la misura della libertà vigilata, che deve essere eliminata;
con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della libertà vigilata, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 04/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Duck DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GRADIZIARIO Para Esposito 5