Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2012, n. 6924
CASS
Sentenza 8 maggio 2012

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da vari magistrati, tra cui il Dott. Giovanni Giacalone in qualità di relatore. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, e diversi convenuti, tra cui un'assicurazione e i conducenti coinvolti. Il ricorrente contestava la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti di uno dei convenuti, sostenendo che la domanda di risarcimento avesse interrotto la prescrizione anche per gli altri debitori solidali.

Il giudice ha accolto in parte le argomentazioni del ricorrente, stabilendo che la domanda di risarcimento proposta nel processo penale avesse effettivamente interrotto la prescrizione anche nei confronti dell'IN, uno dei convenuti. La Corte ha argomentato che, secondo l'art. 1310 c.c., l'interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore solidale si estende anche agli altri debitori. Inoltre, ha rigettato le eccezioni di estinzione del giudizio e di carenza di legittimazione passiva delle eredi del de cuius, ritenendo che la loro rinuncia all'eredità non pregiudicasse la validità del processo. La sentenza ha quindi confermato la tempestività della domanda di risarcimento, rigettando il ricorso dell'IN.

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Massime1

Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro convenuto, ha l'onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l'attore, né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia, ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2012, n. 6924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6924
    Data del deposito : 8 maggio 2012

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