TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.42995/2023 promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
con sede a Garbagnate Milanese (MI) in via Libertà 12, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano, piazza Venticinque Aprile n. 1, presso lo studio dell'avv. MANCINI NICOLA (C.F.
) che la rappresenta e difende per procura allegata in calce al ricorso C.F._1
introduttivo.
RICORRENTE contro
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Milano (MI), Via Carroccio n.6, in COroparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , elettivamente domiciliata in COroparte_2
Milano, Via Carlo Freguglia n.10, nello studio dell'Avv. Enrico Piccione (c.f. ), C.F._2
che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo, si rassegano le seguenti conclusioni insistendo affinché il Tribunale adito voglia:
• rigettare integralmente le altrui domande;
• accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della con conseguente risoluzione COroparte_1
del contratto e condanna della predetta alla restituzione dell'importo di €18.900,00 oltre interessi e pagina 1 di 18 spese di stoccaggio della merce per €1.800,00 (euro 150/mese per 12 mesi) in favore della Pt_1
[...]
• in mero e denegato subordine, disporre una riduzione del prezzo di acquisto dei monitor pari al 50%, con restituzione della somma di €9.450,00 oltre interessi e spese di stoccaggio come sopra quantificate in favore della Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la resistente:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare
Nel merito,
1. rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di siccome Parte_1 COroparte_1
infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti ovvero con la diversa e migliore statuizione.
In ogni caso,
2. emettere comunque ogni altro provvedimento del caso.
3. condannare in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese e i compensi del presente giudizio. CP_1
In via istruttoria,
4. con ogni e più opportuna riserva, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che in data 20 gennaio 2023 ricevevo dal Sig. l'e-mail sub doc. 3 del Persona_1
fascicolo di parte resistente, che mi rammostra;
2) Vero è che in data 23 gennaio 2023 inviavo al Sig. la mail ed il relativo allegato Persona_1
sub doc. 4 del fascicolo di parte resistente, che mi rammostra;
3) Vero è che a seguito dell'invio della mail del 23 gennaio 2023, venivo contattato dal Sig.
[...]
, il quale mi riferiva di avere trasmesso al cliente CO i datasheet relativi al modello Per_1
AB 27 indicato nella precedente comunicazione del 23 gennaio 2023;
4) Vero è che in data 23 maggio 2023 ricevevo dal Sig. la mail sub doc. 8 del fascicolo Persona_1
di parte resistente che mi si rammostra;
5) Vero è che il Sig. mi inoltrava la comunicazione a lui indirizzata da CO, in data Persona_1
23 maggio 2023, di cui al doc.8 del fascicolo di parte resistente che mi si rammostra;
6) Vero è che le caratteristiche tecniche indicate da CO in data 23 maggio 2023 differiscono da quelle elencate nell'estratto del bando inviato a in data 20 gennaio 2023, per la COroparte_1
pagina 2 di 18 presenza della funzione di regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale, nonché del sistema di alimentazione integrato.
Si indica a teste:
- Sig. , domiciliato presso Testimone_1 COroparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281-decies cpc, depositato in data 28.11.2023, (“G-”) ha chiesto al Parte_1
CO Tribunale di Milano di accertare l'inadempimento della ( ”) per avere consegnato COroparte_1
merce priva delle qualità promesse ex art.1497 c.c. ha poi chiesto di dichiarare la risoluzione Pt_1
del contratto di compravendita, di condannare la resistente a restituirle il prezzo convenuto, oltre interessi, con ritiro della merce a sue spese, e di condannarla a risarcire il danno patito per il costo dello stoccaggio della merce presso un magazzino.
Fissata udienza di comparizione delle parti per il 05.06.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle relative istanze e conclusioni ed opponendosi a quelle avversarie. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla sola scorta delle produzioni documentali, e, perciò, valutata come superflua la prova orale articolata dal resistente, la stessa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 18.12.2024, con termine fino al 31.10.2024 per il deposito di memorie recanti la precisazione delle conclusioni e per le comparse conclusive;
L'udienza è stata, altresì, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter cpc.
* * *
L'articolazione della vicenda impone di ricostruirne dettagliatamente i fatti salienti.
è una società tecnologica di sviluppo software. Nel gennaio 2023, la Società era stata invitata a Pt_1
partecipare a un bando di gara per il conto di CO, attraverso il portale riguardante Email_1
«l'acquisto di componenti Hardware e complementi per postazioni di lavoro informatiche» (il
“Bando”), tramite la stipulazione di un contratto di 24 mesi e per un valore massimo di €120.000,00
(doc.01 G-). Il Capitolato tecnico del bando (“Capitolato”, doc.01 Plugin) conteneva un elenco di prodotti, tra i quali la fornitura di circa duecento monitor, con relative specifiche tecniche;
inoltre, ogni prodotto era corredato da un «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo». Per quanto rileva in questa sede, il Capitolato (pp. 5-6) prevedeva la fornitura di:
pagina 3 di 18 Il 20.01.2023, , Senior Sales Account Manager di , aveva chiesto a Persona_1 Pt_1 Tes_1
CO
della , società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti hardware e
[...]
software, una quotazione per i prodotti da fornire poi a CO, ritenendo che il Capitolato contenesse
CO CO «molti prodotti che [la potesse] fornire» (doc.2 ). L'e-mail inviata a aveva in allegato Pt_1
il Capitolato.
Il 23.1.2023, aveva risposto allegando la «lista prodotti» e un file Word con i link dei Testimone_1
CO prodotti proposti (doc.04 ). Per quanto riguarda gli schermi da 27”, nella lista prodotti veniva proposto l'elemento contraddistinto dal codice W126295908, descritto come “27” WQHD Office LED
Monitor”. Trattasi del modello “AB GLB224005 27” (“monitor AB” o “schermo AB”)
CO CO (doc. 02 G- e doc. 4 ). Nel file Word inviato in allegato alla mail di , si leggeva quanto segue:
Il 18.04.2023, aveva comunicato a , sempre per e-mail, che si era aggiudicata la Per_1 Tes_1 Pt_1
gara. All'aggiudicazione erano seguiti i primi ordini di materiale;
pertanto, aveva chiesto la Per_1
conferma della disponibilità e della quotazione per i modelli e le quantità riportate nella tabella che
CO veniva allegata alla mail medesima e che si riporta di seguito (doc.05 :
Lo stesso 18.04.2023, aveva risposto confermando i prezzi quotati, pari a €201,00 + IVA per Tes_1
CO ogni monitor GLB224005, ossia il monitor AB (doc.05 ). In pari data, aveva chiesto Per_1
di scontare i monitor, in considerazione della quantità (cento elementi) e del fatto che a CO erano
CO stati venduti a €180 (doc.05 ). Era seguita la risposta di , che aveva proposto un prezzo di Tes_1
pagina 4 di 18 CO
€189,00 ciascuno, per unico ordine, oltre €120 di spese di trasporto su pallet (doc.05 ). Il prezzo di CO rivendita a CO, più basso di quello di acquisto da , veniva spiegato da come un errore Per_1
(«ho fatto casino con l'offerta»). Il aveva quindi chiesto uno sconto COroparte_3
CO sugli altri due prodotti (doc.05 .
CO All'esito di questa discussione, sempre il 18.4.2023, aveva inviato a l'offerta n. 1348872, Pt_1
CO ove veniva proposto, tra l'altro, l'acquisto del monitor AB per € 18.900,00 oltre IVA (doc. 6 ,
l'“Offerta”).
Il 21.04.2023, G- aveva inviato il proprio ordine via mail, richiedendo cento monitor AB per €
189,00 ciascuno, oltre a svariati mouse wireless e hub USB, per un totale di € 34.499,16 spese di
CO spedizione incluse (doc. 6 , pp. 2 e 3, il “COratto”). Le condizioni di pagamento prevedevano un
CO acconto del 40% e il successivo saldo tra mite addebito diretto in favore di il 30.05.2023 CP_4
CO (doc.5 G- e doc.6 .
CO Il 21.04.2023 aveva emesso la fattura n. 202307138, per €34.463,78. L'acconto di €13.785,51 era stato pagato regolarmente il 21.04.2023, come risulta dalla contabile di pagamento della fattura citata
(doc.4 G-, p.3) -senza, che, peraltro, risulti contestato dal convenuto il pagamento del relativo saldo.
CO Il 26.04.2023, la merce era stata affidata al vettore (doc. 7 ). L'11.05.2023, era stata consegnata a CO CO CO, come risulta dalla PEC inviata dall'avv. Mancini a (doc. 9 e doc. 16 ). Pt_1
Il 23.05.2023, responsabile Divisione Sicurezza e Servizi di CO, aveva richiesto a Persona_2
«di sostituire i monitor AB» «con un altro prodotto che risponda alle Persona_1
caratteristiche tecniche di seguito indicate». Mancini indicava come «un prodotto di riferimento» il monitor LG 27bk550y-b (doc.06 G-, riportato sotto), già presentato come «prodotto di riferimento
a titolo esemplificativo» nel Capitolato.
Lo stesso 23.05.2023, aveva contattato , facendo presente la richiesta di CO, Per_1 Testimone_1 segnalando l'assenza di mobilità verticale e chiedendo: «puoi guardare le specifiche e dirmi cosa pagina 5 di 18 possiamo fare?». aveva anche rappresentato che, dei cento monitor, ne era stato estratto dalla Per_1
scatola uno solo, il cui contenitore era ancora integro (doc.06 , p. 1). Pt_1
CO Il 24.05.2023, aveva suggerito di permettere la rotazione dei monitor tramite uno stand tradizionale abbinato a un braccio con morsetto di ancoraggio (doc.06 , p. 3). Pt_1
CO Il medesimo 24.05.2023, G- aveva proposto a CO le soluzioni ideate da per la
«risoluzione del problema legato alla rotazione dei monitor forniti» (doc.07 , p. 2). Pt_1
Tuttavia, il 01.06.2023, CO aveva ribadito la necessita di ritirare i monitor AB e sostituirli con un prodotto «che soddisfi le caratteristiche tecniche di cui al capitolato tecnico» (doc.7, p. 2 G-). CO Il 12.06.2023, aveva comunicato a il rifiuto di CO. Premesso di non voler «litigare con Pt_1
CO», si era offerto di sostenere le spese per il ritiro della merce, ribadendo che era «tutta Per_1
imballata».
Lo stesso 12.06.2023, aveva risposto dicendo «ora ne parlo al mio interno, poi ci Testimone_1
aggiorniamo. Cortesemente inizia ad aprire RMA dal nostro web» (doc.07 G-, p. 1). Assenti
COr delucidazioni fornite dalle parti sul punto, si ipotizza che stia per Return Merchandise
Authorization, ossia “Autorizzazione al reso di merce”.
Dopo alcune interlocuzioni interne, il 12.06.2023, il RMA veniva «inviato con successo», dopo avere selezionato l'opzione “Reso (accredito)” (doc.07 G-, p.6).
Lo stesso 12.06.2023, aveva scritto a : «ho chiesto al mio supporto per il reso. La Tes_1 Per_1 spedizione andrà fatta in Danimarca a Ballerup. Mi hanno autorizzato un reso con penale, ovvero €
150 cad.» (doc.11 G-, pp. 3-4).
Sempre il 12.06.2023, aveva replicato contestando la mail appena riportata di , Per_1 Tes_1
lamentando: «la tua Azienda mi chiede l'importo di €150 a macchina (nota che le stesse mi sono costate €189) più la consegna in Danimarca. Di fatto mi state obbligando a comprare la merce che avete sbagliato a vendere» (doc.11 , p. 3). Pt_1
A questa mail, aveva risposto il 13.06.2023, chiarendo che sarebbero stati rimborsati €150 a Tes_1
monitor (e non trattenuti, come inizialmente capito da ), tramite emissione di una nota di credito Pt_1 per €15.000,00 con trasporto a carico di (doc.11 , p. 2). Pt_1 Pt_1
Il medesimo 13.06.2023, aveva ventilato l'ipotesi di non effettuare il reso dei monitor, ma di Per_1
CO comprarli, invitando a proporre un prezzo. In questo modo, non avrebbe dovuto sostenere Pt_1 costi pari a €50 a monitor, oltre al trasporto in Danimarca, e avrebbe conservato la proprietà degli schermi (doc.11 , p. 2). Pt_1
Il 13.06.2023, aveva scritto: «purtroppo, ti devo confermare quanto già indicato nella Testimone_1
precedente mail. Quello che possiamo fare è accettare il reso con trasporto a vs. carico, con rimborso
pagina 6 di 18 di €150,00 a monitor + il monitor che è stato aperto non è possibile renderlo e stornarlo. Il rimborso verrà effettuato come verrà emessa la nota di credito, a seguito della ricezione e controllo della merce.
I tempi per rendere la merce sono 10-15 gg max. In pratica, per rispondere alla tua domanda sotto, è come se te li stessi ricomprando».
Il 19.06.2023, aveva fatto presente di «avere bisogno» di conoscere le intenzioni di , Tes_1 Pt_1
aggiungendo «il tempo passa e siamo già oltre i tempi limite per fare qualcosa» (doc. 12 , p. 2). Pt_1
In risposta, il medesimo 19.06.2023, aveva chiarito: «una delle ipotesi che stiamo valutando è Per_1
quella di tenerci noi i monitor nel caso in cui mi puoi confermare il costo a 150€ cad. Cosa ne pensi?
Fammi sapere» (doc.12 G-, p.2). aveva replicato proponendo «una nota di credito sulla Tes_1
fattura di 2.500€. Quindi ridandovi 2.500€ il costo scenderebbe a 164€, a meno non possiamo»
(doc.12 G-, p.1). aveva risposto dicendo che avrebbe fatto sapere il giorno seguente Per_1
(cioè, il 20.6.2023).
Il 27.06.2023, aveva chiesto a di indicare il peso e le dimensioni dei pallet relativi ai Per_1 Tes_1
monitor. La richiesta era stata riscontrata da il giorno stesso: «[…] sono stati fatti 5 colli (quindi Tes_1 immagino 5 bancali) con un peso totale di 482,87 Kg […]» (doc.08 G-).
Dopo il 27.06.2023, le parti non hanno più interloquito fino al 05.09.2023, quando aveva Pt_1
informato del fatto che i quattro bancali di monitor mai disimballati, ritirati da Roma, stavano Tes_1
per arrivare a Milano, per essere poi mandati in Danimarca. (doc.08 ). Lo stesso 05.09.2023, Pt_1
aveva risposto: «sono passati altri 2 mesi, non so se accetteremo un reso a questo punto. Adesso Tes_1
mi informo, e vi aggiorno. Le offerte che vi abbiamo fatto erano di Giugno». aveva replicato: Per_1
«considera che di mezzo ci sono state le ferie. Non dimenticate, inoltre, che l'errore è stato vostro
[…]». , sempre il 05.09.2023, aveva quindi chiesto il numero dei monitor da rendere, al che Tes_1
aveva risposto «quattro bancali che non sono stati aperti» (doc.08 ). Per_1 Pt_1
CO
aveva dato un riscontro l'08.09.2023, riportando che la direzione aveva deciso di non Tes_1
potere accettare più il reso dei monitor, in quanto «le proposte di reso o di accredito sono state fatte a metà giugno, ma non le avete accettate. Dopo altri due mesi di attesa, ferie di mezzo o no, i tempi sono troppo lunghi».
CO Il 21.09.2023, aveva ribadito a , nella persona di che la propria quotazione Pt_1 Persona_3
era corredata di un link al quale era possibile consultare la scheda tecnica del prodotto proposto – scheda che aveva riferito aver inoltrato a CO –e che il periodo trascorso tra il 27.06.2023 e Per_1
CO il 05.09.2023 aveva esaurito il tempo a disposizione per un reso (doc.15 .
CO Il 03.10.2023, l'avv. Nicola Mancini, incaricato da , aveva invitato a finalizzare il reso dei Pt_1
monitor entro breve, previa emissione di nota di credito pari al loro prezzo (doc. 9 ). Pt_1
pagina 7 di 18 Alla missiva aveva risposto l'11.10.2023 avv. Piccione, negando la difformità dei monitor dalle CO caratteristiche tecniche, contestando che avesse mai riconosciuto qualsiasi propria responsabilità e
CO sottolineando il ritardo di nel dare un riscontro alle proposte di . Pt_1
L'avv. Mancini aveva replicato il 19.10.2023, contestando la ricostruzione dell'avv. Piccione e ribadendo la propria posizione.
Il 28.11.2023, ha depositato il ricorso ex art.281-decies cpc che ha dato inizio al presente Pt_1
procedimento.
* * *
1. Esistenza di una promessa di qualità implicita relativa alle caratteristiche del monitor
CO G- ha chiesto di dichiarare l'inadempimento della e pronunciare la risoluzione del COratto con cui aveva acquistato cento monitor AB per € 189,00 ciascuno, 410 mouse wireless Logitech
910-002235 per €10,50 ciascuno e 470 hub USB Sandberg 333-88 per €10,50 ciascuno. Al prezzo della merce erano stati aggiunti €29,00 per gestione ordine e spedizione e €109,00 in considerazione della voluminosità della spedizione, per un totale di €34.499,16 (IVA al 22% inclusa). ha chiesto Pt_1
CO anche di condannare la alla restituzione dell'importo di €18.900,00, pari al prezzo dei monitor, oltre interessi, e al risarcimento del danno parametrato alle spese di stoccaggio della merce in un magazzino, per €1.800,00. In subordine, ha domandato di ridurre il prezzo di acquisto dei monitor del
50%, con restituzione della somma di €9.450,00 oltre interessi e condanna al risarcimento delle spese di stoccaggio.
CO L'inadempimento di consisterebbe nella circostanza che i monitor AB compravenduti non sarebbero dotati delle qualità promesse dal venditore ex art. 1497 c.c., ossia, la possibilità di regolare in altezza e inclinare sul piano verticale, la funzionalità cd Pivot (ossia, la possibilità di ruotare lo schermo di 90° gradi) e la presenza di un alimentatore integrato.
Secondo la ricorrente, la promessa della presenza di queste caratteristiche deriverebbe dalle seguenti circostanze. CO Con l'e-mail del 20.01.2023, aveva chiesto ad , distributore specializzato, di comunicare la Pt_1
propria disponibilità a venderle i materiali richiesti da CO nel Capitolato del Bando a cui intendeva partecipare;
il Capitolato, contenente le specifiche della merce, era stato allegato alla mail Pt_1
(doc.01 ). L'elemento elencato al n.4, denominato «Monitor Standard 27”», doveva essere Pt_1
dotato delle caratteristiche tecniche ivi elencate;
come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo», veniva indicato il monitor «LG 27BK550Y-B» (“monitor LG”), che, oltre a possedere le caratteristiche elencate al n.4, è regolabile in altezza, è inclinabile, ha la funzione Pivot e dispone di un sistema integrato di alimentazione (doc.01 G-). pagina 8 di 18 CO Alla mail del 20.01.2023, di aveva risposto il 23.01.2023 inviando una lista Testimone_1
CO prodotti e un file Word contenente i link rimandanti alle corrispondenti schede tecniche (doc.04 .
CO Per quanto riguarda gli schermi da 27”, aveva proposto il monitor AB, che possiede le caratteristiche elencate al n.4 del Capitolato, ma non è inclinabile, regolabile in altezza, ruotabile con funzionalità Pivot, né ha un'alimentazione integrata. Il link presente nel file allegato alla mail CO permetteva la consultazione della scheda tecnica (doc.04 , p. 5).
CO Aggiudicatasi la gara, il 18.04.2023, aveva chiesto a di confermare la disponibilità e la Pt_1
CO quotazione dei modelli di monitor 27”, mouse wireless e hub USB (doc.05 ). Per quanto riguarda il
“monitor standard 27””, G- aveva riprodotto l'elenco delle caratteristiche tecniche elencate al n.4 del Capitolato, aveva eliminato il riferimento al monitor LG indicato da CO come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» e aveva richiesto la vendita di 100 esemplari del modello AB
CO (come si desume dal codice prodotto GLB224005) proposto da nella mail del 23.01.2023 (doc.5
CO
, p.5).
CO La proposta per i 100 monitor AB era stata reiterata nell'Offerta inviata da a il Pt_1
CO medesimo 18.04.2023 (doc.6 ). L'accordo, infine, si era perfezionato relativamente agli stessi CO monitor, come risulta dall'ordine che aveva inviato il 21.04.2023 (doc.06 pp.2 e 3). Pt_1
Tuttavia, consegnati a CO i materiali, il 23.05.2023 l'ente si era lamentato che i monitor AB non avevano le caratteristiche richieste ed elencate nella medesima mail (doc.06 ). Tra queste, Pt_1 all'evidenza, ne compaiono tre assenti dall'elenco riportato al n. 4 del Capitolato: la «regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale» e la presenza di un «alimentatore integrato». Si tratta di peculiarità possedute dal monitor LG indicato come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» che, infatti, veniva ancora riproposto come «prodotto di riferimento».
CO Il punto fondamentale consiste, quindi, nel comprendere se avesse promesso ex art.1497 c.c. che il monitor AB avesse non solo le specifiche elencate al n.4 del Capitolato, ma anche quelle possedute dal monitor LG indicato da CO come «prodotto di riferimento» per gli articoli sub n.4 ma che, in realtà, era dotato di caratteristiche ulteriori rispetto a quelle elencate al n.4.
L'art.1497 c.c. attribuisce al compratore il diritto a risolvere il contratto qualora il bene compravenduto non possegga le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso a cui è destinato, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e siano rispettate la decadenza e la prescrizione previste dall'art.1495 c.c.
La promessa di qualità può avvenire sia esplicitamente che implicitamente (Cass. civ. 29029/2008;
Cass. civ. 10728/2001; Cass. civ. 4681/1992; Cass. civ. 958/1990; Cass. civ. 508/1982; altresì, Trib.
Piacenza, 28.03.2023, n.166; Trib. Busto Arsizio, 02.02.2023, n.142; Trib. Imperia, 29.07.2020, n.397),
pagina 9 di 18 quando la promessa che la cosa possiede una certa caratteristica non sia manifestata in un'apposita clausola negoziale, ma sia comunque riscontrabile secondo i consueti canoni ermeneutici (artt.1362 ss.
c.c.). In particolare, è possibile fare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di trattativa, valorizzabili alla stregua del canone di buona fede ex art.1366 c.c., per accertare l'affidamento riposto dal compratore nell'oggetto della prestazione pattuita (Cass. civ. 29029/2008).
La cosa venduta manca delle qualità essenziali o promesse quando, pur mantenendosi nell'ambito di un medesimo genere, appartenga per natura, per i suoi componenti o le sue caratteristiche strutturali a un tipo o a una specie diversi da quelli dedotti concordemente nel contratto, secondo la sua finalità (Cass. civ. 28116/2024 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. civ. 5845/2013).
CO
aveva contattato perché era alla ricerca di materiali da fornire a CO in caso di Pt_1
aggiudicazione del Bando. La ricorrente aveva fatto espressamente riferimento a questa circostanza e aveva inviato alla resistente il Capitolato, per consentirle di esprimere la propria disponibilità a venderle la merce necessaria (doc.02 G-). Si è già visto come il n.4 del Capitolato indicasse le specifiche tecniche richieste per i monitor da 27” e proponesse come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» il monitor LG, dotato di caratteristiche ulteriori rispetto a quelle elencate in forma discorsiva nella relativa tabella: inclinabilità, regolabilità in altezza, rotazione di 90°, alimentazione integrata (doc.01 Plugin e doc.3 Plugin).
CO CO Al posto del monitor esemplificativo LG, aveva proposto il monitor AB (doc.04 , sfornito delle proprietà ulteriori possedute dal monitor LG. La discrasia tra il prodotto AB proposto
CO e quello LG indicato «a titolo esemplificativo» non era stata rilevata da né evidenziata da Pt_1
CO con la conseguenza che la stessa aveva deciso di acquistare il prodotto AB (doc.05 e Pt_1
CO il COratto era stato perfezionato con riferimento a questo monitor (doc.06 .
CO Ad avviso di questo Tribunale, dalla circostanza, comunicata ad durante le trattative, che i monitor a cui era interessata dovessero soddisfare le richieste di CO, definite nel Capitolato inviato Pt_1
CO alla resistente, e dal fatto che era stata a proporre per tale scopo i monitor AB, è possibile desumere ex art.1366 c.c. gli estremi della promessa implicita di qualità ex art.1497 c.c. In particolare,
CO la qualità che sarebbe stata promessa implicitamente da , nel momento in cui ha proposto alla ricorrente di acquistare i monitor AB, consisteva nella idoneità del prodotto a soddisfare le specifiche indicate nel Capitolato, e su questa qualità aveva fatto affidamento (cfr. Cass. civ. Pt_1
29029/2008 cit.).
L'ambiguità del Capitolato, che indicava come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» il monitor LG, un articolo in realtà dotato di caratteristiche superiori a quelle elencate al n.4, non esime CO
dalla responsabilità per avere fornito un prodotto con proprietà inferiori. Alla venditrice era stato pagina 10 di 18 specificamente richiesto di fornire materiale idoneo a soddisfare i requisiti posti da CO, con la CO conseguenza che gravava su il rischio di non intendere correttamente la portata del Capitolato.
Rilevata l'ambiguità del documento, la resistente avrebbe dovuto proporre un modello rispettoso degli standard più alti portati dal monitor LG, oppure avvisare della discrepanza, aprendo così una Pt_1
negoziazione sul punto;
trascurata l'ambiguità del punto n.4, era legittimata a confidare sulla Pt_1
presenza, nei monitor proposti, delle qualità desumibili dal Capitolato, così come richiesto nella mail del 23.01.2023 (doc.02 : «Il Capitolato tecnico, che ti allego, mi sembra che contenga molti Pt_1
prodotti che voi potete fornire. Come posso fare ad avere una quotazione?»).
Quanto alla possibilità di verificare on-line le caratteristiche del monitor AB, la richiesta, fatta a una società specializzata del settore, di proporre prodotti adatti a essere rivenduti a CO nei termini di cui al Capitolato, legittimava l'affidamento di nella presenza delle qualità implicitamente Pt_1
promesse dalla venditrice nel momento in cui ha offerto la propria merce in risposta al bando e, quindi, rende irrilevante la possibilità di consultare la scheda tecnica dello schermo AB.
La richiesta, avanzata da il 18.04.2023 di “quotazione” proprio del modello AB è Pt_1
CO CO irrilevante (doc.05 ), perché deriva dalla proposta, relativa a tali monitor, fatta a gennaio da che ha indotto a credere che il monitor AB fosse dotato delle qualità necessarie, ossia il Pt_1
rispetto degli standard desumibili dal n. 4 del Capitolato e dal prodotto esemplificativo LG. In altre parole, è indubbio che le parti avessero negoziato la compravendita di schermi AB: il problema è, CO piuttosto, che questo è avvenuto perché aveva implicitamente promesso che questi articoli soddisfacessero le esigenze di CO.
Ne consegue che il mancato rispetto degli standard definiti dal Capitolato mediante il riferimento al monitor LG permette a di invocare i rimedi previsti dalla legge. Pt_1
* * *
2. Riconoscimento della mancanza di qualità promesse ex art. 1495, comma 2, c.c.
2.1. Riconoscimento della mancanza di qualità promesse CO
ha eccepito la decadenza di ex art. 1495 c.c., in quanto CO aveva ricevuto i monitor Pt_1
CO l'11.05.2023 (doc.16 ) e la prima denuncia dei vizi a –ove possano essere ritenuti integrati Pt_1
gli estremi di questo atto giuridico –sarebbe solamente del 23.05.2023 (doc.06 ). Pt_1
L'art.1495 c.c. onera il compratore di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversa pattuizione;
il riconoscimento o l'occultamento del vizio da parte del venditore rende superflua la denuncia. In ogni caso, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. L'art.1497 c.c. rende applicabile l'art.1495 c.c. anche alla mancanza di qualità.
pagina 11 di 18 Per assolvere all'onere di denuncia dei vizi, è sufficiente una indicazione generica, che avverta il venditore delle intenzioni del compratore e gli consenta di verificare tempestivamente la lamentela
(Cass. civ. 25027/2015; Cass. civ. 6234/2000).
Il termine di decadenza di otto giorni è derogabile per espressa previsione di legge e, per i vizi occulti, decorre dalla scoperta del vizio, mentre per i vizi apparenti decorre dalla consegna della merce (Cass. civ. 11046/2016; Cass. civ. 5732/2011). Sono vizi apparenti quelli rilevabili attraverso un rapido esame del bene, utilizzando la diligenza esigibile tenuto conto della qualità delle parti e della natura della cosa
(Cass. civ. 23816/2022; Cass. civ. 10498/1996; Cass. civ. 7202/1994).
Il riconoscimento dei vizi esclude la decadenza ex art. 1495 c.c. anche qualora il venditore si limiti a una mera ricognizione della presenza materiale dell'alterazione, senza che sia necessaria pure un'ammissione di responsabilità (Cass. civ. 11959/2019; Cass. civ. 8420/2016; Cass. civ. 4893/2003).
Quanto alla forma, il riconoscimento può essere desunto da qualsiasi espressione linguistica, purché univoca e convincente, o anche da fatti concludenti (Cass. civ. 8775/2024; Cass. civ. 8420/2016; Cass. civ. 4893/2003). In particolare, rileva il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia, come avviene quando il venditore ripara la cosa a mezzo di propri tecnici, o si offre di farla riparare o sostituire, perché con queste condotte mostra di avere accettato la denunzia dei vizi senza contestarne la tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata (Cass. civ. 33380/2023; Cass. civ. 27076/2023; Cass. civ.
10288/2002). Il valore oggettivo di questi comportamenti non viene eliminato dalla dichiarazione del venditore di aver agito per correttezza commerciale (Trib. Bologna, 05.02.2024, n. 429).
L'e-mail del 23.05.2023 con la quale aveva inoltrato il messaggio, del medesimo Persona_1 giorno, in cui di CO chiedeva «cortesemente di sostituire i monitor AB […] Persona_2
con un altro prodotto che risponda alle caratteristiche tecniche di seguito indicate» è sufficientemente
CO precisa per costituire una denuncia della carenza di qualità promesse, tanto da aver permesso a di ipotizzare, già il giorno dopo, la soluzione consistente nell'utilizzo di una staffa e un morsetto (doc.06
G-).
Quanto alla tempestività della denuncia, ogni questione appare superata dalla circostanza che le
CO condotte di successive al 23.05.2023 ammontano a un riconoscimento della mancanza di qualità e, in alcuni casi, sono incompatibili con l'intenzione di respingere le pretese del compratore. In particolare:
1. la proposta di utilizzare staffe e rappresenta un riconoscimento univoco del fatto che i CP_6
monitor AB non sono regolabili in altezza, né inclinabili o ruotabili (doc. 06 , p. 3) e Pt_1
pagina 12 di 18 concretizza un atto incompatibile con l'intenzione di respingere successivamente la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (peraltro, all'epoca già
CO maturata, secondo la prospettazione di che individua il dies a quo del termine decadenziale nell'11.05.2023). L'e-mail non contiene espressioni che denotino un'assunzione di responsabilità, ma si è visto come questo sia irrilevante, alla stregua di giurisprudenza consolidata;
2. l'invito ad attivare la procedura RMA per il reso rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'assenza, a livello materiale, delle qualità in questione, seppure, anche in questo caso, la CO condotta di non rappresenti un'assunzione di responsabilità, perché astrattamente la società avrebbe potuto successivamente chiudere la procedura negando gli addebiti (doc.07 G-, p.
1);
3. l'autorizzazione del 12.06.2023 a procedere al reso in Danimarca (doc. 11 , pp. 3-4) è Pt_1
particolarmente significativa, perché rappresenta un atto chiaramente incompatibile con l'intenzione di negare l'esperibilità dei rimedi a fronte della mancanza di qualità;
4. il sollecito del 19.06.2023 «avrei bisogno di sapere cosa volete fare con questa situazione. Il tempo passa e siamo già oltre i tempi limite per fare qualcosa» (doc.12 , p.2) ha Pt_1
significato solamente se si ipotizza che, in realtà, residuasse la possibilità di agire per risolvere il problema e, quindi, è incompatibile con l'eccezione di decadenza;
a riprova di tale perdurante CO possibilità, si deve sottolineare che, più tardi lo stesso giorno, aveva proposto «una nota di
CO credito sulla fattura di €2.500». Peraltro, fino a quel momento, non aveva mai manifestato la necessità che il problema fosse risolto entro un certo termine, così avvalorando l'interpretazione che non intendesse eccepire la decadenza;
CO
5. ancora il 27.06.2023, aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti circa il peso e la dimensione dei pallet (doc.08 ), che ha senso solamente nell'ottica di una loro Pt_1
spedizione in Danimarca. Nella mail non veniva sollevata nessuna obiezione circa la tempestività dell'iniziativa, né circa la necessità di procedere entro un certo termine. Anche questi comportamenti sono incompatibili con l'intenzione di respingere le pretese del compratore;
CO Non sembra decisivo, invece, il fatto che il 05.09.2023 avesse chiesto a quanti fossero i Pt_1
monitor da rendere (doc.08 G-), perché la domanda si inserisce nel contesto di una discussione circa la possibilità di effettuare ancora il reso nonostante il tempo trascorso, che era stata contestata da
CO
nella mail precedente;
pertanto, la domanda è da interpretare come la richiesta di un'informazione che poteva influenzare anche negativamente la decisione di acconsentire alla spedizione.
pagina 13 di 18 CO Da ultimo, si rileva che il riferimento al sorgere di un'obbligazione di facere in capo ad , ossia l'eliminazione dei difetti (comparsa conclusiva G-, p. V) vale solo sub specie di riconoscimento implicito dell'assenza di qualità promesse: non anche come fonte di un'obbligazione autonoma, che non è mai stata azionata nel presente giudizio. Peraltro, le discussioni sulla possibilità di dotare di staffe i monitor erano cadute nel vuoto, stante il rifiuto di CO (doc.7, p. 2 G-).
*
2.2. Inapplicabilità delle condizioni di vendita di
[...]
CO
ha anche invocato l'art.
7.3. delle condizioni di vendita di , che stabilisce: «se il Pt_3
Compratore, entro tre (3) mesi dal ricevimento della merce, non ha informato che ha CP_7
intenzione di presentare un avviso di non-conformità, egli non potrà più farlo trascorso tale periodo, a meno che non abbia concordato di garantire la merce per un periodo più lungo o abbia CP_7
agito in modo doloso». Nelle condizioni di vendita si legge anche: «
8.0 Non-conformità.
8.1. Per un periodo di tre (3) mesi dalla spedizione della merce accetterà di sostituire o riparare i CP_7
pezzi che presentano difetti di fabbricazione, a patto che:
1. Il Compratore comunichi il difetto entro i limiti stabiliti.
2. La merce difettosa sia rispedita a dal Compratore, a carico dello stesso. CP_7
3. dopo aver condotto un esame della stessa, sia soddisfatta che i difetti trovati siano CP_7
dovuti a materiale o lavorazione difettosi e non siano dovuti a movimentazione o immagazzinamento scorretto, negligenza, installazione, riparazioni o modifiche fatte dal
Compratore, o ad incidenti».
Tuttavia, non ha provato che l'ordine fosse soggetto alle condizioni di vendita citate dalla Pt_1
ricorrente, che non sono richiamate nei documenti e negli scambi di mail occorsi durante le trattative
CO CO (in particolare, doc.04 , relativo ai primi contatti tra le parti, doc.06 ). A rafforzare la conclusione che l'ordine fosse stato negoziato ad hoc concorre anche il fatto che la possibilità di effettuare un «reso con penale» di €150 (doc.11 G-, pp. 3-4) non è prevista dalle condizioni di vendita.
In ogni caso, leggendo complessivamente le clausole (art.1363 c.c.) si desume che la garanzia convenzionale regola solamente i casi in cui il compratore intenda chiedere di «sostituire o riparare» beni che presentano «difetti di fabbricazione». non ha mai inteso ricorrere a questi rimedi, Pt_1
quanto riottenere il prezzo pagato o ricomprare i monitor a un prezzo di favore;
inoltre, nel caso di specie non è mai venuto in rilievo un difetto di fabbricazione, quanto la mancanza di qualità promesse in monitor di per sé, almeno da quanto risulta, correttamente funzionanti nei limiti delle loro capacità
pagina 14 di 18 intrinseche. Pertanto, anche ritenendo la vendita soggetta alle condizioni di vendita, gli artt.
7.3. e 8.1. non sarebbero applicabili al caso di specie.
* * *
3. Imputabilità e gravità dell'inadempimento. Risoluzione parziale
G- ha chiesto di pronunciare la risoluzione del COratto per mancanza delle qualità promesse ex art.1497 c.c.
Il richiamo all'art.1453 c.c., operato dall'art.1497 c.c., rende applicabile i requisiti dell'imputabilità dell'inadempimento alla colpa dell'alienante e della sua non scarsa importanza (Cass. civ. 33149/2019;
Cass. civ. 21949/2013).
L'assenza, nei monitor AB, delle caratteristiche possedute dal monitor LG più volte citate poteva CO essere rilevata da usando la diligenza dovuta in qualità di operatore attivo nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di hardware e software. Ricorre, quindi, il requisito dell'imputabilità.
L'assenza delle caratteristiche citate rappresenta un inadempimento di importanza non scarsa ex art.1455 c.c., in quanto si tratta di elementi che incidono costantemente sull'ergonomia del monitor, destinato verosimilmente a un uso pressoché quotidiano da parte delle p.a. alle quali CO fornisce i materiali acquistati.
Quanto all'ambito della risoluzione, va rilevato che il COratto prevedeva l'acquisto dei monitor per
€18.900,00, oltre che di svariati mouse wireless e hub USB, per un totale di €34.499,16 spese di CO spedizione incluse (doc.06 .
Dalle conclusioni di , sembrerebbe che la ricorrente abbia richiesto la caducazione dell'intero Pt_1
accordo; tuttavia, gli inadempimenti lamentati riguardano solamente i monitor e la domanda restitutoria ha ad oggetto solamente il prezzo pagato per gli schermi, oltre interessi e spese. Interpretando le conclusioni alla luce delle argomentazioni svolte dalla ricorrente, si deve concludere, quindi, che la domanda di risoluzione proposta sia, in realtà, una domanda di risoluzione parziale, limitata alla compravendita dei monitor AB (sull'ammissibilità di una risoluzione parziale, qualora il contratto impugnato abbia ad oggetto più cose aventi una distinta individualità, in quanto ciascuna con autonomia economico-funzionale, Cass. civ. 17878/2023; Cass. civ. 16556/2013; Cass. civ.
10700/2005). Gli effetti costitutivi si produrranno solamente in questi limiti.
Pertanto, va pronunciata la risoluzione parziale del COratto, limitatamente alla parte in cui veniva prevista la compravendita di 100 monitor AB per il corrispettivo di €18.900,00 complessivi.
Venendo meno l'accordo che le giustificava, si deve dare luogo alle restituzioni delle prestazioni già CO effettuate;
pertanto, va condannata a restituire la somma di €18.900,00 oltre interessi a far data dal
05.09.2023, come richiesto da , sino al soddisfo. Dal 05.09.2023 al deposito del ricorso Pt_1 pagina 15 di 18 introduttivo il 28.11.2023, spettano gli interessi nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c.; dal
28.11.2023 al pagamento, gli interessi vanno parametrati ex art.1284, comma 4, c.c., applicabile anche alle restituzioni derivanti dallo scioglimento del contratto (cfr. Cass. civ. 61/2023 per un caso in cui il saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. è stato applicato alla restituzione di prestazioni eseguite senza causa, seppure nel contesto di un contratto nullo). CO
, soccombente, va condannata a ritirare i monitor AB a propria cura e spese.
L'accoglimento della domanda principale di risoluzione esime dall'esame della domanda subordinata di riduzione del prezzo.
* * *
4. Domanda di risarcimento del danno
CO
ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del rifiuto della Pt_1
venditrice di accettare la riconsegna dei monitor, ritirati dalla sede CO di Roma, e consistenti nei canoni mensili di locazione di un deposito dove ha riposto i monitor, pari a € 150 al mese per dodici mesi. Nel ricorso introduttivo, ha allegato che «un fornitore» aveva fatturato un costo di Pt_1 stoccaggio di €120,00 per il mese di settembre 2023 e di €150,00 per il mese di ottobre 2023, risultante da due fatture (docc.11 e 12 G-). Nella conclusionale, il danno è stato quantificato in «Euro
CO 1.800,00 (Euro 150/mese per 12 mesi)» (conclusionale G-, p. 7). ha contestato di dovere alcunché, non essendo inadempiente.
La domanda va rigettata per difetto di prova.
Le fatture prodotte sub docc.11 e 12 non sono sufficienti a provare il danno subìto perché non sono chiaramente riferibili a un contratto di deposito o di locazione di un magazzino, né tantomeno a un contratto di deposito/locazione relativo specificamente ai monitor di cui è causa. Né, in verità, è stato prodotto in giudizio il contratto l'ipotetico contratto di deposito/locazione, come non è stato dimostrato il pagamento di quelle fatture.
Per quanto riguarda i periodi successivi, G- non ha prodotto alcunché: né contratto, né fatture, né pagamenti relativi al supposto magazzino.
* * *
5. Le istanze istruttorie
CO
ha richiesto l'assunzione di prove orali, che sono state ritenute superflue all'esito dell'udienza del
05.06.2024. La valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova articolati va confermata in questa
CO sede, in quanto (cfr. elenco presente nel foglio di pc :
1) Documentale;
2) Documentale;
pagina 16 di 18 3) Irrilevante, in quanto, semmai, potrebbe rilevare conoscere il riscontro che CO aveva dato a circa la rispondenza del monitor AB alle proprie richieste. Tuttavia, anche in questo Pt_1
caso, resterebbe il fatto che il Capitolato indicava i monitor LG come prodotti esemplificativi e che G- aveva richiesto prodotti in linea con il Capitolato. Un eventuale atteggiamento ambiguo di CO potrebbe fondare una sua responsabilità nei confronti di , ma non Pt_1
cambiare quanto esposto circa la promessa di qualità dei monitor;
4) Documentale;
5) Documentale;
6) Documentale;
inoltre, le caratteristiche ulteriori non erano state indicate da CO arbitrariamente, perché erano state tratte dal monitor LG indicato come «prodotto di riferimento
CO a titolo esemplificativo» già nel Capitolato inviato a il 20.01.2023, con la richiesta di proporre prodotti adatti alle richieste di CO. Si è visto come queste circostanze ammontassero a una promessa implicita di qualità, con il ché la prova testimoniale che mirasse a dimostrare la discrepanza tra caratteristiche del monitor LG e caratteristiche indicate in forma discorsiva al n. 4 del Capitolato è anche irrilevante.
* * *
6. Sulle spese
Venendo alla liquidazione delle spese, avuto riguardo all'ammontare della causa, al numero delle parti, alle domande proposte, all'assenza di fase istruttoria, all'impegno difensivo richiesto si ritiene congrua una quantificazione avuto riguardo ai medi per ogni fase, eccettuata la fase istruttoria e di trattazione, che non si sono svolte e per le quali quindi non spetta compenso. Le spese di primo grado vanno quantificate complessivamente in €3.400,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
L'accoglimento della domanda di accertamento dell'inadempimento, di pronuncia della risoluzione del contratto e di condanna a restituire il prezzo versato e a ritirare i monitor ha un valore superiore di oltre dieci volte a quello della domanda risarcitoria, che è stata rigettata. Le domande di , quindi, Pt_1
sono state accolte per circa il 90% del loro ammontare. Pertanto, si ritiene di compensare le spese per il
CO 10% e di porre il restante 90% in capo ad . Le spese andranno distratte in favore del difensore di
, che si è dichiarato antistatario. Pt_1
* * *
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inadempimento di al contratto di compravendita stipulato con G-, COroparte_1
meglio descritto in narrativa;
2) pronuncia la risoluzione parziale del contratto, limitatamente alla parte relativa alla compravendita dei monitor AB, meglio descritti in narrativa, per il prezzo di €18.900,00;
3) per l'effetto, condanna COroparte_1
a. a restituire a il prezzo di €18.900,00, oltre interessi moratori ex art.1284, comma Pt_1
1 c.c. a far data dal 05.09.2023 fino alla data di deposito del ricorso, ossia il 28.11.2023; dal 28.11.2023 al saldo, invece, al saggio calcolato ex art.1284, comma 4, c.c.;
b. a ritirare a propria cura e spese i monitor AB meglio descritti in narrativa;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
5) dichiara assorbita la domanda di riduzione del prezzo;
6) condanna al pagamento del 90% delle spese di lite, frazione che si quantifica COroparte_1 complessivamente in €3.400,00, con distrazione ex art.93 cpc in favore dell'avv. Nicola
Mancini, che si è dichiarato antistatario, compensata la residua frazione.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Paolo
Bussi.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.42995/2023 promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
con sede a Garbagnate Milanese (MI) in via Libertà 12, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano, piazza Venticinque Aprile n. 1, presso lo studio dell'avv. MANCINI NICOLA (C.F.
) che la rappresenta e difende per procura allegata in calce al ricorso C.F._1
introduttivo.
RICORRENTE contro
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Milano (MI), Via Carroccio n.6, in COroparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , elettivamente domiciliata in COroparte_2
Milano, Via Carlo Freguglia n.10, nello studio dell'Avv. Enrico Piccione (c.f. ), C.F._2
che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo, si rassegano le seguenti conclusioni insistendo affinché il Tribunale adito voglia:
• rigettare integralmente le altrui domande;
• accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della con conseguente risoluzione COroparte_1
del contratto e condanna della predetta alla restituzione dell'importo di €18.900,00 oltre interessi e pagina 1 di 18 spese di stoccaggio della merce per €1.800,00 (euro 150/mese per 12 mesi) in favore della Pt_1
[...]
• in mero e denegato subordine, disporre una riduzione del prezzo di acquisto dei monitor pari al 50%, con restituzione della somma di €9.450,00 oltre interessi e spese di stoccaggio come sopra quantificate in favore della Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la resistente:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare
Nel merito,
1. rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di siccome Parte_1 COroparte_1
infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti ovvero con la diversa e migliore statuizione.
In ogni caso,
2. emettere comunque ogni altro provvedimento del caso.
3. condannare in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese e i compensi del presente giudizio. CP_1
In via istruttoria,
4. con ogni e più opportuna riserva, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che in data 20 gennaio 2023 ricevevo dal Sig. l'e-mail sub doc. 3 del Persona_1
fascicolo di parte resistente, che mi rammostra;
2) Vero è che in data 23 gennaio 2023 inviavo al Sig. la mail ed il relativo allegato Persona_1
sub doc. 4 del fascicolo di parte resistente, che mi rammostra;
3) Vero è che a seguito dell'invio della mail del 23 gennaio 2023, venivo contattato dal Sig.
[...]
, il quale mi riferiva di avere trasmesso al cliente CO i datasheet relativi al modello Per_1
AB 27 indicato nella precedente comunicazione del 23 gennaio 2023;
4) Vero è che in data 23 maggio 2023 ricevevo dal Sig. la mail sub doc. 8 del fascicolo Persona_1
di parte resistente che mi si rammostra;
5) Vero è che il Sig. mi inoltrava la comunicazione a lui indirizzata da CO, in data Persona_1
23 maggio 2023, di cui al doc.8 del fascicolo di parte resistente che mi si rammostra;
6) Vero è che le caratteristiche tecniche indicate da CO in data 23 maggio 2023 differiscono da quelle elencate nell'estratto del bando inviato a in data 20 gennaio 2023, per la COroparte_1
pagina 2 di 18 presenza della funzione di regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale, nonché del sistema di alimentazione integrato.
Si indica a teste:
- Sig. , domiciliato presso Testimone_1 COroparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281-decies cpc, depositato in data 28.11.2023, (“G-”) ha chiesto al Parte_1
CO Tribunale di Milano di accertare l'inadempimento della ( ”) per avere consegnato COroparte_1
merce priva delle qualità promesse ex art.1497 c.c. ha poi chiesto di dichiarare la risoluzione Pt_1
del contratto di compravendita, di condannare la resistente a restituirle il prezzo convenuto, oltre interessi, con ritiro della merce a sue spese, e di condannarla a risarcire il danno patito per il costo dello stoccaggio della merce presso un magazzino.
Fissata udienza di comparizione delle parti per il 05.06.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle relative istanze e conclusioni ed opponendosi a quelle avversarie. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla sola scorta delle produzioni documentali, e, perciò, valutata come superflua la prova orale articolata dal resistente, la stessa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 18.12.2024, con termine fino al 31.10.2024 per il deposito di memorie recanti la precisazione delle conclusioni e per le comparse conclusive;
L'udienza è stata, altresì, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter cpc.
* * *
L'articolazione della vicenda impone di ricostruirne dettagliatamente i fatti salienti.
è una società tecnologica di sviluppo software. Nel gennaio 2023, la Società era stata invitata a Pt_1
partecipare a un bando di gara per il conto di CO, attraverso il portale riguardante Email_1
«l'acquisto di componenti Hardware e complementi per postazioni di lavoro informatiche» (il
“Bando”), tramite la stipulazione di un contratto di 24 mesi e per un valore massimo di €120.000,00
(doc.01 G-). Il Capitolato tecnico del bando (“Capitolato”, doc.01 Plugin) conteneva un elenco di prodotti, tra i quali la fornitura di circa duecento monitor, con relative specifiche tecniche;
inoltre, ogni prodotto era corredato da un «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo». Per quanto rileva in questa sede, il Capitolato (pp. 5-6) prevedeva la fornitura di:
pagina 3 di 18 Il 20.01.2023, , Senior Sales Account Manager di , aveva chiesto a Persona_1 Pt_1 Tes_1
CO
della , società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti hardware e
[...]
software, una quotazione per i prodotti da fornire poi a CO, ritenendo che il Capitolato contenesse
CO CO «molti prodotti che [la potesse] fornire» (doc.2 ). L'e-mail inviata a aveva in allegato Pt_1
il Capitolato.
Il 23.1.2023, aveva risposto allegando la «lista prodotti» e un file Word con i link dei Testimone_1
CO prodotti proposti (doc.04 ). Per quanto riguarda gli schermi da 27”, nella lista prodotti veniva proposto l'elemento contraddistinto dal codice W126295908, descritto come “27” WQHD Office LED
Monitor”. Trattasi del modello “AB GLB224005 27” (“monitor AB” o “schermo AB”)
CO CO (doc. 02 G- e doc. 4 ). Nel file Word inviato in allegato alla mail di , si leggeva quanto segue:
Il 18.04.2023, aveva comunicato a , sempre per e-mail, che si era aggiudicata la Per_1 Tes_1 Pt_1
gara. All'aggiudicazione erano seguiti i primi ordini di materiale;
pertanto, aveva chiesto la Per_1
conferma della disponibilità e della quotazione per i modelli e le quantità riportate nella tabella che
CO veniva allegata alla mail medesima e che si riporta di seguito (doc.05 :
Lo stesso 18.04.2023, aveva risposto confermando i prezzi quotati, pari a €201,00 + IVA per Tes_1
CO ogni monitor GLB224005, ossia il monitor AB (doc.05 ). In pari data, aveva chiesto Per_1
di scontare i monitor, in considerazione della quantità (cento elementi) e del fatto che a CO erano
CO stati venduti a €180 (doc.05 ). Era seguita la risposta di , che aveva proposto un prezzo di Tes_1
pagina 4 di 18 CO
€189,00 ciascuno, per unico ordine, oltre €120 di spese di trasporto su pallet (doc.05 ). Il prezzo di CO rivendita a CO, più basso di quello di acquisto da , veniva spiegato da come un errore Per_1
(«ho fatto casino con l'offerta»). Il aveva quindi chiesto uno sconto COroparte_3
CO sugli altri due prodotti (doc.05 .
CO All'esito di questa discussione, sempre il 18.4.2023, aveva inviato a l'offerta n. 1348872, Pt_1
CO ove veniva proposto, tra l'altro, l'acquisto del monitor AB per € 18.900,00 oltre IVA (doc. 6 ,
l'“Offerta”).
Il 21.04.2023, G- aveva inviato il proprio ordine via mail, richiedendo cento monitor AB per €
189,00 ciascuno, oltre a svariati mouse wireless e hub USB, per un totale di € 34.499,16 spese di
CO spedizione incluse (doc. 6 , pp. 2 e 3, il “COratto”). Le condizioni di pagamento prevedevano un
CO acconto del 40% e il successivo saldo tra mite addebito diretto in favore di il 30.05.2023 CP_4
CO (doc.5 G- e doc.6 .
CO Il 21.04.2023 aveva emesso la fattura n. 202307138, per €34.463,78. L'acconto di €13.785,51 era stato pagato regolarmente il 21.04.2023, come risulta dalla contabile di pagamento della fattura citata
(doc.4 G-, p.3) -senza, che, peraltro, risulti contestato dal convenuto il pagamento del relativo saldo.
CO Il 26.04.2023, la merce era stata affidata al vettore (doc. 7 ). L'11.05.2023, era stata consegnata a CO CO CO, come risulta dalla PEC inviata dall'avv. Mancini a (doc. 9 e doc. 16 ). Pt_1
Il 23.05.2023, responsabile Divisione Sicurezza e Servizi di CO, aveva richiesto a Persona_2
«di sostituire i monitor AB» «con un altro prodotto che risponda alle Persona_1
caratteristiche tecniche di seguito indicate». Mancini indicava come «un prodotto di riferimento» il monitor LG 27bk550y-b (doc.06 G-, riportato sotto), già presentato come «prodotto di riferimento
a titolo esemplificativo» nel Capitolato.
Lo stesso 23.05.2023, aveva contattato , facendo presente la richiesta di CO, Per_1 Testimone_1 segnalando l'assenza di mobilità verticale e chiedendo: «puoi guardare le specifiche e dirmi cosa pagina 5 di 18 possiamo fare?». aveva anche rappresentato che, dei cento monitor, ne era stato estratto dalla Per_1
scatola uno solo, il cui contenitore era ancora integro (doc.06 , p. 1). Pt_1
CO Il 24.05.2023, aveva suggerito di permettere la rotazione dei monitor tramite uno stand tradizionale abbinato a un braccio con morsetto di ancoraggio (doc.06 , p. 3). Pt_1
CO Il medesimo 24.05.2023, G- aveva proposto a CO le soluzioni ideate da per la
«risoluzione del problema legato alla rotazione dei monitor forniti» (doc.07 , p. 2). Pt_1
Tuttavia, il 01.06.2023, CO aveva ribadito la necessita di ritirare i monitor AB e sostituirli con un prodotto «che soddisfi le caratteristiche tecniche di cui al capitolato tecnico» (doc.7, p. 2 G-). CO Il 12.06.2023, aveva comunicato a il rifiuto di CO. Premesso di non voler «litigare con Pt_1
CO», si era offerto di sostenere le spese per il ritiro della merce, ribadendo che era «tutta Per_1
imballata».
Lo stesso 12.06.2023, aveva risposto dicendo «ora ne parlo al mio interno, poi ci Testimone_1
aggiorniamo. Cortesemente inizia ad aprire RMA dal nostro web» (doc.07 G-, p. 1). Assenti
COr delucidazioni fornite dalle parti sul punto, si ipotizza che stia per Return Merchandise
Authorization, ossia “Autorizzazione al reso di merce”.
Dopo alcune interlocuzioni interne, il 12.06.2023, il RMA veniva «inviato con successo», dopo avere selezionato l'opzione “Reso (accredito)” (doc.07 G-, p.6).
Lo stesso 12.06.2023, aveva scritto a : «ho chiesto al mio supporto per il reso. La Tes_1 Per_1 spedizione andrà fatta in Danimarca a Ballerup. Mi hanno autorizzato un reso con penale, ovvero €
150 cad.» (doc.11 G-, pp. 3-4).
Sempre il 12.06.2023, aveva replicato contestando la mail appena riportata di , Per_1 Tes_1
lamentando: «la tua Azienda mi chiede l'importo di €150 a macchina (nota che le stesse mi sono costate €189) più la consegna in Danimarca. Di fatto mi state obbligando a comprare la merce che avete sbagliato a vendere» (doc.11 , p. 3). Pt_1
A questa mail, aveva risposto il 13.06.2023, chiarendo che sarebbero stati rimborsati €150 a Tes_1
monitor (e non trattenuti, come inizialmente capito da ), tramite emissione di una nota di credito Pt_1 per €15.000,00 con trasporto a carico di (doc.11 , p. 2). Pt_1 Pt_1
Il medesimo 13.06.2023, aveva ventilato l'ipotesi di non effettuare il reso dei monitor, ma di Per_1
CO comprarli, invitando a proporre un prezzo. In questo modo, non avrebbe dovuto sostenere Pt_1 costi pari a €50 a monitor, oltre al trasporto in Danimarca, e avrebbe conservato la proprietà degli schermi (doc.11 , p. 2). Pt_1
Il 13.06.2023, aveva scritto: «purtroppo, ti devo confermare quanto già indicato nella Testimone_1
precedente mail. Quello che possiamo fare è accettare il reso con trasporto a vs. carico, con rimborso
pagina 6 di 18 di €150,00 a monitor + il monitor che è stato aperto non è possibile renderlo e stornarlo. Il rimborso verrà effettuato come verrà emessa la nota di credito, a seguito della ricezione e controllo della merce.
I tempi per rendere la merce sono 10-15 gg max. In pratica, per rispondere alla tua domanda sotto, è come se te li stessi ricomprando».
Il 19.06.2023, aveva fatto presente di «avere bisogno» di conoscere le intenzioni di , Tes_1 Pt_1
aggiungendo «il tempo passa e siamo già oltre i tempi limite per fare qualcosa» (doc. 12 , p. 2). Pt_1
In risposta, il medesimo 19.06.2023, aveva chiarito: «una delle ipotesi che stiamo valutando è Per_1
quella di tenerci noi i monitor nel caso in cui mi puoi confermare il costo a 150€ cad. Cosa ne pensi?
Fammi sapere» (doc.12 G-, p.2). aveva replicato proponendo «una nota di credito sulla Tes_1
fattura di 2.500€. Quindi ridandovi 2.500€ il costo scenderebbe a 164€, a meno non possiamo»
(doc.12 G-, p.1). aveva risposto dicendo che avrebbe fatto sapere il giorno seguente Per_1
(cioè, il 20.6.2023).
Il 27.06.2023, aveva chiesto a di indicare il peso e le dimensioni dei pallet relativi ai Per_1 Tes_1
monitor. La richiesta era stata riscontrata da il giorno stesso: «[…] sono stati fatti 5 colli (quindi Tes_1 immagino 5 bancali) con un peso totale di 482,87 Kg […]» (doc.08 G-).
Dopo il 27.06.2023, le parti non hanno più interloquito fino al 05.09.2023, quando aveva Pt_1
informato del fatto che i quattro bancali di monitor mai disimballati, ritirati da Roma, stavano Tes_1
per arrivare a Milano, per essere poi mandati in Danimarca. (doc.08 ). Lo stesso 05.09.2023, Pt_1
aveva risposto: «sono passati altri 2 mesi, non so se accetteremo un reso a questo punto. Adesso Tes_1
mi informo, e vi aggiorno. Le offerte che vi abbiamo fatto erano di Giugno». aveva replicato: Per_1
«considera che di mezzo ci sono state le ferie. Non dimenticate, inoltre, che l'errore è stato vostro
[…]». , sempre il 05.09.2023, aveva quindi chiesto il numero dei monitor da rendere, al che Tes_1
aveva risposto «quattro bancali che non sono stati aperti» (doc.08 ). Per_1 Pt_1
CO
aveva dato un riscontro l'08.09.2023, riportando che la direzione aveva deciso di non Tes_1
potere accettare più il reso dei monitor, in quanto «le proposte di reso o di accredito sono state fatte a metà giugno, ma non le avete accettate. Dopo altri due mesi di attesa, ferie di mezzo o no, i tempi sono troppo lunghi».
CO Il 21.09.2023, aveva ribadito a , nella persona di che la propria quotazione Pt_1 Persona_3
era corredata di un link al quale era possibile consultare la scheda tecnica del prodotto proposto – scheda che aveva riferito aver inoltrato a CO –e che il periodo trascorso tra il 27.06.2023 e Per_1
CO il 05.09.2023 aveva esaurito il tempo a disposizione per un reso (doc.15 .
CO Il 03.10.2023, l'avv. Nicola Mancini, incaricato da , aveva invitato a finalizzare il reso dei Pt_1
monitor entro breve, previa emissione di nota di credito pari al loro prezzo (doc. 9 ). Pt_1
pagina 7 di 18 Alla missiva aveva risposto l'11.10.2023 avv. Piccione, negando la difformità dei monitor dalle CO caratteristiche tecniche, contestando che avesse mai riconosciuto qualsiasi propria responsabilità e
CO sottolineando il ritardo di nel dare un riscontro alle proposte di . Pt_1
L'avv. Mancini aveva replicato il 19.10.2023, contestando la ricostruzione dell'avv. Piccione e ribadendo la propria posizione.
Il 28.11.2023, ha depositato il ricorso ex art.281-decies cpc che ha dato inizio al presente Pt_1
procedimento.
* * *
1. Esistenza di una promessa di qualità implicita relativa alle caratteristiche del monitor
CO G- ha chiesto di dichiarare l'inadempimento della e pronunciare la risoluzione del COratto con cui aveva acquistato cento monitor AB per € 189,00 ciascuno, 410 mouse wireless Logitech
910-002235 per €10,50 ciascuno e 470 hub USB Sandberg 333-88 per €10,50 ciascuno. Al prezzo della merce erano stati aggiunti €29,00 per gestione ordine e spedizione e €109,00 in considerazione della voluminosità della spedizione, per un totale di €34.499,16 (IVA al 22% inclusa). ha chiesto Pt_1
CO anche di condannare la alla restituzione dell'importo di €18.900,00, pari al prezzo dei monitor, oltre interessi, e al risarcimento del danno parametrato alle spese di stoccaggio della merce in un magazzino, per €1.800,00. In subordine, ha domandato di ridurre il prezzo di acquisto dei monitor del
50%, con restituzione della somma di €9.450,00 oltre interessi e condanna al risarcimento delle spese di stoccaggio.
CO L'inadempimento di consisterebbe nella circostanza che i monitor AB compravenduti non sarebbero dotati delle qualità promesse dal venditore ex art. 1497 c.c., ossia, la possibilità di regolare in altezza e inclinare sul piano verticale, la funzionalità cd Pivot (ossia, la possibilità di ruotare lo schermo di 90° gradi) e la presenza di un alimentatore integrato.
Secondo la ricorrente, la promessa della presenza di queste caratteristiche deriverebbe dalle seguenti circostanze. CO Con l'e-mail del 20.01.2023, aveva chiesto ad , distributore specializzato, di comunicare la Pt_1
propria disponibilità a venderle i materiali richiesti da CO nel Capitolato del Bando a cui intendeva partecipare;
il Capitolato, contenente le specifiche della merce, era stato allegato alla mail Pt_1
(doc.01 ). L'elemento elencato al n.4, denominato «Monitor Standard 27”», doveva essere Pt_1
dotato delle caratteristiche tecniche ivi elencate;
come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo», veniva indicato il monitor «LG 27BK550Y-B» (“monitor LG”), che, oltre a possedere le caratteristiche elencate al n.4, è regolabile in altezza, è inclinabile, ha la funzione Pivot e dispone di un sistema integrato di alimentazione (doc.01 G-). pagina 8 di 18 CO Alla mail del 20.01.2023, di aveva risposto il 23.01.2023 inviando una lista Testimone_1
CO prodotti e un file Word contenente i link rimandanti alle corrispondenti schede tecniche (doc.04 .
CO Per quanto riguarda gli schermi da 27”, aveva proposto il monitor AB, che possiede le caratteristiche elencate al n.4 del Capitolato, ma non è inclinabile, regolabile in altezza, ruotabile con funzionalità Pivot, né ha un'alimentazione integrata. Il link presente nel file allegato alla mail CO permetteva la consultazione della scheda tecnica (doc.04 , p. 5).
CO Aggiudicatasi la gara, il 18.04.2023, aveva chiesto a di confermare la disponibilità e la Pt_1
CO quotazione dei modelli di monitor 27”, mouse wireless e hub USB (doc.05 ). Per quanto riguarda il
“monitor standard 27””, G- aveva riprodotto l'elenco delle caratteristiche tecniche elencate al n.4 del Capitolato, aveva eliminato il riferimento al monitor LG indicato da CO come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» e aveva richiesto la vendita di 100 esemplari del modello AB
CO (come si desume dal codice prodotto GLB224005) proposto da nella mail del 23.01.2023 (doc.5
CO
, p.5).
CO La proposta per i 100 monitor AB era stata reiterata nell'Offerta inviata da a il Pt_1
CO medesimo 18.04.2023 (doc.6 ). L'accordo, infine, si era perfezionato relativamente agli stessi CO monitor, come risulta dall'ordine che aveva inviato il 21.04.2023 (doc.06 pp.2 e 3). Pt_1
Tuttavia, consegnati a CO i materiali, il 23.05.2023 l'ente si era lamentato che i monitor AB non avevano le caratteristiche richieste ed elencate nella medesima mail (doc.06 ). Tra queste, Pt_1 all'evidenza, ne compaiono tre assenti dall'elenco riportato al n. 4 del Capitolato: la «regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale» e la presenza di un «alimentatore integrato». Si tratta di peculiarità possedute dal monitor LG indicato come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» che, infatti, veniva ancora riproposto come «prodotto di riferimento».
CO Il punto fondamentale consiste, quindi, nel comprendere se avesse promesso ex art.1497 c.c. che il monitor AB avesse non solo le specifiche elencate al n.4 del Capitolato, ma anche quelle possedute dal monitor LG indicato da CO come «prodotto di riferimento» per gli articoli sub n.4 ma che, in realtà, era dotato di caratteristiche ulteriori rispetto a quelle elencate al n.4.
L'art.1497 c.c. attribuisce al compratore il diritto a risolvere il contratto qualora il bene compravenduto non possegga le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso a cui è destinato, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e siano rispettate la decadenza e la prescrizione previste dall'art.1495 c.c.
La promessa di qualità può avvenire sia esplicitamente che implicitamente (Cass. civ. 29029/2008;
Cass. civ. 10728/2001; Cass. civ. 4681/1992; Cass. civ. 958/1990; Cass. civ. 508/1982; altresì, Trib.
Piacenza, 28.03.2023, n.166; Trib. Busto Arsizio, 02.02.2023, n.142; Trib. Imperia, 29.07.2020, n.397),
pagina 9 di 18 quando la promessa che la cosa possiede una certa caratteristica non sia manifestata in un'apposita clausola negoziale, ma sia comunque riscontrabile secondo i consueti canoni ermeneutici (artt.1362 ss.
c.c.). In particolare, è possibile fare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di trattativa, valorizzabili alla stregua del canone di buona fede ex art.1366 c.c., per accertare l'affidamento riposto dal compratore nell'oggetto della prestazione pattuita (Cass. civ. 29029/2008).
La cosa venduta manca delle qualità essenziali o promesse quando, pur mantenendosi nell'ambito di un medesimo genere, appartenga per natura, per i suoi componenti o le sue caratteristiche strutturali a un tipo o a una specie diversi da quelli dedotti concordemente nel contratto, secondo la sua finalità (Cass. civ. 28116/2024 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. civ. 5845/2013).
CO
aveva contattato perché era alla ricerca di materiali da fornire a CO in caso di Pt_1
aggiudicazione del Bando. La ricorrente aveva fatto espressamente riferimento a questa circostanza e aveva inviato alla resistente il Capitolato, per consentirle di esprimere la propria disponibilità a venderle la merce necessaria (doc.02 G-). Si è già visto come il n.4 del Capitolato indicasse le specifiche tecniche richieste per i monitor da 27” e proponesse come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» il monitor LG, dotato di caratteristiche ulteriori rispetto a quelle elencate in forma discorsiva nella relativa tabella: inclinabilità, regolabilità in altezza, rotazione di 90°, alimentazione integrata (doc.01 Plugin e doc.3 Plugin).
CO CO Al posto del monitor esemplificativo LG, aveva proposto il monitor AB (doc.04 , sfornito delle proprietà ulteriori possedute dal monitor LG. La discrasia tra il prodotto AB proposto
CO e quello LG indicato «a titolo esemplificativo» non era stata rilevata da né evidenziata da Pt_1
CO con la conseguenza che la stessa aveva deciso di acquistare il prodotto AB (doc.05 e Pt_1
CO il COratto era stato perfezionato con riferimento a questo monitor (doc.06 .
CO Ad avviso di questo Tribunale, dalla circostanza, comunicata ad durante le trattative, che i monitor a cui era interessata dovessero soddisfare le richieste di CO, definite nel Capitolato inviato Pt_1
CO alla resistente, e dal fatto che era stata a proporre per tale scopo i monitor AB, è possibile desumere ex art.1366 c.c. gli estremi della promessa implicita di qualità ex art.1497 c.c. In particolare,
CO la qualità che sarebbe stata promessa implicitamente da , nel momento in cui ha proposto alla ricorrente di acquistare i monitor AB, consisteva nella idoneità del prodotto a soddisfare le specifiche indicate nel Capitolato, e su questa qualità aveva fatto affidamento (cfr. Cass. civ. Pt_1
29029/2008 cit.).
L'ambiguità del Capitolato, che indicava come «prodotto di riferimento a titolo esemplificativo» il monitor LG, un articolo in realtà dotato di caratteristiche superiori a quelle elencate al n.4, non esime CO
dalla responsabilità per avere fornito un prodotto con proprietà inferiori. Alla venditrice era stato pagina 10 di 18 specificamente richiesto di fornire materiale idoneo a soddisfare i requisiti posti da CO, con la CO conseguenza che gravava su il rischio di non intendere correttamente la portata del Capitolato.
Rilevata l'ambiguità del documento, la resistente avrebbe dovuto proporre un modello rispettoso degli standard più alti portati dal monitor LG, oppure avvisare della discrepanza, aprendo così una Pt_1
negoziazione sul punto;
trascurata l'ambiguità del punto n.4, era legittimata a confidare sulla Pt_1
presenza, nei monitor proposti, delle qualità desumibili dal Capitolato, così come richiesto nella mail del 23.01.2023 (doc.02 : «Il Capitolato tecnico, che ti allego, mi sembra che contenga molti Pt_1
prodotti che voi potete fornire. Come posso fare ad avere una quotazione?»).
Quanto alla possibilità di verificare on-line le caratteristiche del monitor AB, la richiesta, fatta a una società specializzata del settore, di proporre prodotti adatti a essere rivenduti a CO nei termini di cui al Capitolato, legittimava l'affidamento di nella presenza delle qualità implicitamente Pt_1
promesse dalla venditrice nel momento in cui ha offerto la propria merce in risposta al bando e, quindi, rende irrilevante la possibilità di consultare la scheda tecnica dello schermo AB.
La richiesta, avanzata da il 18.04.2023 di “quotazione” proprio del modello AB è Pt_1
CO CO irrilevante (doc.05 ), perché deriva dalla proposta, relativa a tali monitor, fatta a gennaio da che ha indotto a credere che il monitor AB fosse dotato delle qualità necessarie, ossia il Pt_1
rispetto degli standard desumibili dal n. 4 del Capitolato e dal prodotto esemplificativo LG. In altre parole, è indubbio che le parti avessero negoziato la compravendita di schermi AB: il problema è, CO piuttosto, che questo è avvenuto perché aveva implicitamente promesso che questi articoli soddisfacessero le esigenze di CO.
Ne consegue che il mancato rispetto degli standard definiti dal Capitolato mediante il riferimento al monitor LG permette a di invocare i rimedi previsti dalla legge. Pt_1
* * *
2. Riconoscimento della mancanza di qualità promesse ex art. 1495, comma 2, c.c.
2.1. Riconoscimento della mancanza di qualità promesse CO
ha eccepito la decadenza di ex art. 1495 c.c., in quanto CO aveva ricevuto i monitor Pt_1
CO l'11.05.2023 (doc.16 ) e la prima denuncia dei vizi a –ove possano essere ritenuti integrati Pt_1
gli estremi di questo atto giuridico –sarebbe solamente del 23.05.2023 (doc.06 ). Pt_1
L'art.1495 c.c. onera il compratore di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversa pattuizione;
il riconoscimento o l'occultamento del vizio da parte del venditore rende superflua la denuncia. In ogni caso, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. L'art.1497 c.c. rende applicabile l'art.1495 c.c. anche alla mancanza di qualità.
pagina 11 di 18 Per assolvere all'onere di denuncia dei vizi, è sufficiente una indicazione generica, che avverta il venditore delle intenzioni del compratore e gli consenta di verificare tempestivamente la lamentela
(Cass. civ. 25027/2015; Cass. civ. 6234/2000).
Il termine di decadenza di otto giorni è derogabile per espressa previsione di legge e, per i vizi occulti, decorre dalla scoperta del vizio, mentre per i vizi apparenti decorre dalla consegna della merce (Cass. civ. 11046/2016; Cass. civ. 5732/2011). Sono vizi apparenti quelli rilevabili attraverso un rapido esame del bene, utilizzando la diligenza esigibile tenuto conto della qualità delle parti e della natura della cosa
(Cass. civ. 23816/2022; Cass. civ. 10498/1996; Cass. civ. 7202/1994).
Il riconoscimento dei vizi esclude la decadenza ex art. 1495 c.c. anche qualora il venditore si limiti a una mera ricognizione della presenza materiale dell'alterazione, senza che sia necessaria pure un'ammissione di responsabilità (Cass. civ. 11959/2019; Cass. civ. 8420/2016; Cass. civ. 4893/2003).
Quanto alla forma, il riconoscimento può essere desunto da qualsiasi espressione linguistica, purché univoca e convincente, o anche da fatti concludenti (Cass. civ. 8775/2024; Cass. civ. 8420/2016; Cass. civ. 4893/2003). In particolare, rileva il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia, come avviene quando il venditore ripara la cosa a mezzo di propri tecnici, o si offre di farla riparare o sostituire, perché con queste condotte mostra di avere accettato la denunzia dei vizi senza contestarne la tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata (Cass. civ. 33380/2023; Cass. civ. 27076/2023; Cass. civ.
10288/2002). Il valore oggettivo di questi comportamenti non viene eliminato dalla dichiarazione del venditore di aver agito per correttezza commerciale (Trib. Bologna, 05.02.2024, n. 429).
L'e-mail del 23.05.2023 con la quale aveva inoltrato il messaggio, del medesimo Persona_1 giorno, in cui di CO chiedeva «cortesemente di sostituire i monitor AB […] Persona_2
con un altro prodotto che risponda alle caratteristiche tecniche di seguito indicate» è sufficientemente
CO precisa per costituire una denuncia della carenza di qualità promesse, tanto da aver permesso a di ipotizzare, già il giorno dopo, la soluzione consistente nell'utilizzo di una staffa e un morsetto (doc.06
G-).
Quanto alla tempestività della denuncia, ogni questione appare superata dalla circostanza che le
CO condotte di successive al 23.05.2023 ammontano a un riconoscimento della mancanza di qualità e, in alcuni casi, sono incompatibili con l'intenzione di respingere le pretese del compratore. In particolare:
1. la proposta di utilizzare staffe e rappresenta un riconoscimento univoco del fatto che i CP_6
monitor AB non sono regolabili in altezza, né inclinabili o ruotabili (doc. 06 , p. 3) e Pt_1
pagina 12 di 18 concretizza un atto incompatibile con l'intenzione di respingere successivamente la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (peraltro, all'epoca già
CO maturata, secondo la prospettazione di che individua il dies a quo del termine decadenziale nell'11.05.2023). L'e-mail non contiene espressioni che denotino un'assunzione di responsabilità, ma si è visto come questo sia irrilevante, alla stregua di giurisprudenza consolidata;
2. l'invito ad attivare la procedura RMA per il reso rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'assenza, a livello materiale, delle qualità in questione, seppure, anche in questo caso, la CO condotta di non rappresenti un'assunzione di responsabilità, perché astrattamente la società avrebbe potuto successivamente chiudere la procedura negando gli addebiti (doc.07 G-, p.
1);
3. l'autorizzazione del 12.06.2023 a procedere al reso in Danimarca (doc. 11 , pp. 3-4) è Pt_1
particolarmente significativa, perché rappresenta un atto chiaramente incompatibile con l'intenzione di negare l'esperibilità dei rimedi a fronte della mancanza di qualità;
4. il sollecito del 19.06.2023 «avrei bisogno di sapere cosa volete fare con questa situazione. Il tempo passa e siamo già oltre i tempi limite per fare qualcosa» (doc.12 , p.2) ha Pt_1
significato solamente se si ipotizza che, in realtà, residuasse la possibilità di agire per risolvere il problema e, quindi, è incompatibile con l'eccezione di decadenza;
a riprova di tale perdurante CO possibilità, si deve sottolineare che, più tardi lo stesso giorno, aveva proposto «una nota di
CO credito sulla fattura di €2.500». Peraltro, fino a quel momento, non aveva mai manifestato la necessità che il problema fosse risolto entro un certo termine, così avvalorando l'interpretazione che non intendesse eccepire la decadenza;
CO
5. ancora il 27.06.2023, aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti circa il peso e la dimensione dei pallet (doc.08 ), che ha senso solamente nell'ottica di una loro Pt_1
spedizione in Danimarca. Nella mail non veniva sollevata nessuna obiezione circa la tempestività dell'iniziativa, né circa la necessità di procedere entro un certo termine. Anche questi comportamenti sono incompatibili con l'intenzione di respingere le pretese del compratore;
CO Non sembra decisivo, invece, il fatto che il 05.09.2023 avesse chiesto a quanti fossero i Pt_1
monitor da rendere (doc.08 G-), perché la domanda si inserisce nel contesto di una discussione circa la possibilità di effettuare ancora il reso nonostante il tempo trascorso, che era stata contestata da
CO
nella mail precedente;
pertanto, la domanda è da interpretare come la richiesta di un'informazione che poteva influenzare anche negativamente la decisione di acconsentire alla spedizione.
pagina 13 di 18 CO Da ultimo, si rileva che il riferimento al sorgere di un'obbligazione di facere in capo ad , ossia l'eliminazione dei difetti (comparsa conclusiva G-, p. V) vale solo sub specie di riconoscimento implicito dell'assenza di qualità promesse: non anche come fonte di un'obbligazione autonoma, che non è mai stata azionata nel presente giudizio. Peraltro, le discussioni sulla possibilità di dotare di staffe i monitor erano cadute nel vuoto, stante il rifiuto di CO (doc.7, p. 2 G-).
*
2.2. Inapplicabilità delle condizioni di vendita di
[...]
CO
ha anche invocato l'art.
7.3. delle condizioni di vendita di , che stabilisce: «se il Pt_3
Compratore, entro tre (3) mesi dal ricevimento della merce, non ha informato che ha CP_7
intenzione di presentare un avviso di non-conformità, egli non potrà più farlo trascorso tale periodo, a meno che non abbia concordato di garantire la merce per un periodo più lungo o abbia CP_7
agito in modo doloso». Nelle condizioni di vendita si legge anche: «
8.0 Non-conformità.
8.1. Per un periodo di tre (3) mesi dalla spedizione della merce accetterà di sostituire o riparare i CP_7
pezzi che presentano difetti di fabbricazione, a patto che:
1. Il Compratore comunichi il difetto entro i limiti stabiliti.
2. La merce difettosa sia rispedita a dal Compratore, a carico dello stesso. CP_7
3. dopo aver condotto un esame della stessa, sia soddisfatta che i difetti trovati siano CP_7
dovuti a materiale o lavorazione difettosi e non siano dovuti a movimentazione o immagazzinamento scorretto, negligenza, installazione, riparazioni o modifiche fatte dal
Compratore, o ad incidenti».
Tuttavia, non ha provato che l'ordine fosse soggetto alle condizioni di vendita citate dalla Pt_1
ricorrente, che non sono richiamate nei documenti e negli scambi di mail occorsi durante le trattative
CO CO (in particolare, doc.04 , relativo ai primi contatti tra le parti, doc.06 ). A rafforzare la conclusione che l'ordine fosse stato negoziato ad hoc concorre anche il fatto che la possibilità di effettuare un «reso con penale» di €150 (doc.11 G-, pp. 3-4) non è prevista dalle condizioni di vendita.
In ogni caso, leggendo complessivamente le clausole (art.1363 c.c.) si desume che la garanzia convenzionale regola solamente i casi in cui il compratore intenda chiedere di «sostituire o riparare» beni che presentano «difetti di fabbricazione». non ha mai inteso ricorrere a questi rimedi, Pt_1
quanto riottenere il prezzo pagato o ricomprare i monitor a un prezzo di favore;
inoltre, nel caso di specie non è mai venuto in rilievo un difetto di fabbricazione, quanto la mancanza di qualità promesse in monitor di per sé, almeno da quanto risulta, correttamente funzionanti nei limiti delle loro capacità
pagina 14 di 18 intrinseche. Pertanto, anche ritenendo la vendita soggetta alle condizioni di vendita, gli artt.
7.3. e 8.1. non sarebbero applicabili al caso di specie.
* * *
3. Imputabilità e gravità dell'inadempimento. Risoluzione parziale
G- ha chiesto di pronunciare la risoluzione del COratto per mancanza delle qualità promesse ex art.1497 c.c.
Il richiamo all'art.1453 c.c., operato dall'art.1497 c.c., rende applicabile i requisiti dell'imputabilità dell'inadempimento alla colpa dell'alienante e della sua non scarsa importanza (Cass. civ. 33149/2019;
Cass. civ. 21949/2013).
L'assenza, nei monitor AB, delle caratteristiche possedute dal monitor LG più volte citate poteva CO essere rilevata da usando la diligenza dovuta in qualità di operatore attivo nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di hardware e software. Ricorre, quindi, il requisito dell'imputabilità.
L'assenza delle caratteristiche citate rappresenta un inadempimento di importanza non scarsa ex art.1455 c.c., in quanto si tratta di elementi che incidono costantemente sull'ergonomia del monitor, destinato verosimilmente a un uso pressoché quotidiano da parte delle p.a. alle quali CO fornisce i materiali acquistati.
Quanto all'ambito della risoluzione, va rilevato che il COratto prevedeva l'acquisto dei monitor per
€18.900,00, oltre che di svariati mouse wireless e hub USB, per un totale di €34.499,16 spese di CO spedizione incluse (doc.06 .
Dalle conclusioni di , sembrerebbe che la ricorrente abbia richiesto la caducazione dell'intero Pt_1
accordo; tuttavia, gli inadempimenti lamentati riguardano solamente i monitor e la domanda restitutoria ha ad oggetto solamente il prezzo pagato per gli schermi, oltre interessi e spese. Interpretando le conclusioni alla luce delle argomentazioni svolte dalla ricorrente, si deve concludere, quindi, che la domanda di risoluzione proposta sia, in realtà, una domanda di risoluzione parziale, limitata alla compravendita dei monitor AB (sull'ammissibilità di una risoluzione parziale, qualora il contratto impugnato abbia ad oggetto più cose aventi una distinta individualità, in quanto ciascuna con autonomia economico-funzionale, Cass. civ. 17878/2023; Cass. civ. 16556/2013; Cass. civ.
10700/2005). Gli effetti costitutivi si produrranno solamente in questi limiti.
Pertanto, va pronunciata la risoluzione parziale del COratto, limitatamente alla parte in cui veniva prevista la compravendita di 100 monitor AB per il corrispettivo di €18.900,00 complessivi.
Venendo meno l'accordo che le giustificava, si deve dare luogo alle restituzioni delle prestazioni già CO effettuate;
pertanto, va condannata a restituire la somma di €18.900,00 oltre interessi a far data dal
05.09.2023, come richiesto da , sino al soddisfo. Dal 05.09.2023 al deposito del ricorso Pt_1 pagina 15 di 18 introduttivo il 28.11.2023, spettano gli interessi nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c.; dal
28.11.2023 al pagamento, gli interessi vanno parametrati ex art.1284, comma 4, c.c., applicabile anche alle restituzioni derivanti dallo scioglimento del contratto (cfr. Cass. civ. 61/2023 per un caso in cui il saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. è stato applicato alla restituzione di prestazioni eseguite senza causa, seppure nel contesto di un contratto nullo). CO
, soccombente, va condannata a ritirare i monitor AB a propria cura e spese.
L'accoglimento della domanda principale di risoluzione esime dall'esame della domanda subordinata di riduzione del prezzo.
* * *
4. Domanda di risarcimento del danno
CO
ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del rifiuto della Pt_1
venditrice di accettare la riconsegna dei monitor, ritirati dalla sede CO di Roma, e consistenti nei canoni mensili di locazione di un deposito dove ha riposto i monitor, pari a € 150 al mese per dodici mesi. Nel ricorso introduttivo, ha allegato che «un fornitore» aveva fatturato un costo di Pt_1 stoccaggio di €120,00 per il mese di settembre 2023 e di €150,00 per il mese di ottobre 2023, risultante da due fatture (docc.11 e 12 G-). Nella conclusionale, il danno è stato quantificato in «Euro
CO 1.800,00 (Euro 150/mese per 12 mesi)» (conclusionale G-, p. 7). ha contestato di dovere alcunché, non essendo inadempiente.
La domanda va rigettata per difetto di prova.
Le fatture prodotte sub docc.11 e 12 non sono sufficienti a provare il danno subìto perché non sono chiaramente riferibili a un contratto di deposito o di locazione di un magazzino, né tantomeno a un contratto di deposito/locazione relativo specificamente ai monitor di cui è causa. Né, in verità, è stato prodotto in giudizio il contratto l'ipotetico contratto di deposito/locazione, come non è stato dimostrato il pagamento di quelle fatture.
Per quanto riguarda i periodi successivi, G- non ha prodotto alcunché: né contratto, né fatture, né pagamenti relativi al supposto magazzino.
* * *
5. Le istanze istruttorie
CO
ha richiesto l'assunzione di prove orali, che sono state ritenute superflue all'esito dell'udienza del
05.06.2024. La valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova articolati va confermata in questa
CO sede, in quanto (cfr. elenco presente nel foglio di pc :
1) Documentale;
2) Documentale;
pagina 16 di 18 3) Irrilevante, in quanto, semmai, potrebbe rilevare conoscere il riscontro che CO aveva dato a circa la rispondenza del monitor AB alle proprie richieste. Tuttavia, anche in questo Pt_1
caso, resterebbe il fatto che il Capitolato indicava i monitor LG come prodotti esemplificativi e che G- aveva richiesto prodotti in linea con il Capitolato. Un eventuale atteggiamento ambiguo di CO potrebbe fondare una sua responsabilità nei confronti di , ma non Pt_1
cambiare quanto esposto circa la promessa di qualità dei monitor;
4) Documentale;
5) Documentale;
6) Documentale;
inoltre, le caratteristiche ulteriori non erano state indicate da CO arbitrariamente, perché erano state tratte dal monitor LG indicato come «prodotto di riferimento
CO a titolo esemplificativo» già nel Capitolato inviato a il 20.01.2023, con la richiesta di proporre prodotti adatti alle richieste di CO. Si è visto come queste circostanze ammontassero a una promessa implicita di qualità, con il ché la prova testimoniale che mirasse a dimostrare la discrepanza tra caratteristiche del monitor LG e caratteristiche indicate in forma discorsiva al n. 4 del Capitolato è anche irrilevante.
* * *
6. Sulle spese
Venendo alla liquidazione delle spese, avuto riguardo all'ammontare della causa, al numero delle parti, alle domande proposte, all'assenza di fase istruttoria, all'impegno difensivo richiesto si ritiene congrua una quantificazione avuto riguardo ai medi per ogni fase, eccettuata la fase istruttoria e di trattazione, che non si sono svolte e per le quali quindi non spetta compenso. Le spese di primo grado vanno quantificate complessivamente in €3.400,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
L'accoglimento della domanda di accertamento dell'inadempimento, di pronuncia della risoluzione del contratto e di condanna a restituire il prezzo versato e a ritirare i monitor ha un valore superiore di oltre dieci volte a quello della domanda risarcitoria, che è stata rigettata. Le domande di , quindi, Pt_1
sono state accolte per circa il 90% del loro ammontare. Pertanto, si ritiene di compensare le spese per il
CO 10% e di porre il restante 90% in capo ad . Le spese andranno distratte in favore del difensore di
, che si è dichiarato antistatario. Pt_1
* * *
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inadempimento di al contratto di compravendita stipulato con G-, COroparte_1
meglio descritto in narrativa;
2) pronuncia la risoluzione parziale del contratto, limitatamente alla parte relativa alla compravendita dei monitor AB, meglio descritti in narrativa, per il prezzo di €18.900,00;
3) per l'effetto, condanna COroparte_1
a. a restituire a il prezzo di €18.900,00, oltre interessi moratori ex art.1284, comma Pt_1
1 c.c. a far data dal 05.09.2023 fino alla data di deposito del ricorso, ossia il 28.11.2023; dal 28.11.2023 al saldo, invece, al saggio calcolato ex art.1284, comma 4, c.c.;
b. a ritirare a propria cura e spese i monitor AB meglio descritti in narrativa;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
5) dichiara assorbita la domanda di riduzione del prezzo;
6) condanna al pagamento del 90% delle spese di lite, frazione che si quantifica COroparte_1 complessivamente in €3.400,00, con distrazione ex art.93 cpc in favore dell'avv. Nicola
Mancini, che si è dichiarato antistatario, compensata la residua frazione.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Paolo
Bussi.
pagina 18 di 18