Sentenza 10 maggio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2025REG.PROV.COLL.
N. 06851/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6851 del 2021, proposto da
Pisana Sviluppo Immobiliare – Pisvim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Turco in Roma, via Gaetano Filangieri, n. 4;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
sentenza del T.A.R. Toscana n. 696/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Sandra Ciaramelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso al Tar per la Toscana, l’appellante Pisana Sviluppo Immobiliare S.r.l. (PISVIM) ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Pisa agli obblighi di cui alla Convenzione intercorsa tra le parti per la cessione gratuita di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la conseguente condanna del Comune ad eseguire le opere di irrigazione relative alle aree verdi, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società ricorrente pari a € 43.818,11.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso,
3 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
4 – Con la memoria del 4 dicembre 2024 l’appellante ha dato atto che “ è venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso ” e ha dichiarato “ di rinunciare al ricorso formulato, per sopravvenuta carenza di interesse con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite ”.
4.1 – Rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione anche dall’appellato Comune, non può che prendersi atto della dichiarazione di rinuncia e provvedere all’estinzione del giudizio ( cfr. artt. 84 e 35 del c.p.a.).
Per la stessa ragione la spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio, tenutasi con modalità telematica, del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO