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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1176/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SPARTA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 29.05.2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, contestando la debenza delle somme ingiunte, CP_1
per l'addebito di consumi esorbitanti, rilevati da in carenza di contradditorio, avendo l'ente CP_1
sostituito il contatore in assenza dell'utente, nonché per il malfunzionamento del contatore.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando la correttezza delle somme CP_1
portate nelle fatture;
chiedeva, pertanto, il rigetto della stessa.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Va premesso che nel giudizio di accertamento che ci occupa, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che se ne afferma titolare ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, essendo il criterio comune, sia alle azioni di accertamento positivo che a quelle di accertamento negativo (Cass. 12108/2010).
Nel caso in esame, la domanda proposta dall'attore sostanzialmente implica l'accertamento negativo sui crediti derivanti dal rapporto di fornitura idrica, fatti valere dalla società nei suoi CP_1 confronti, trovando applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 11393/2011,
Cass. 10313/2004 e Cass. 17401/2002).
Ciò detto, si osserva che nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito,
è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35) ovvero in mancanza di consumi storici utili, quelli registrati dal nuovo contatore.
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, va rilevato che in data 8.06.2015 il contatore a servizio dell'utenza del è stato Pt_1 sostituito da perché “vetusto”; la mancata funzionalità del detto misuratore è risultata CP_1
dimostrata dalla CTU espletata la quale, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto dell'accertamento si rimanda, ha accertato l'errore del contatore nella portata minima di 30 l/h, registrando un errore superiore al limite di tolleranza del -5%.
Pagina 2 Pertanto, anche alla luce dell'art. B35.1 del reg S.I.I., in casi di blocco del meccanismo di funzionamento del contatore, come nel caso che ci occupa, si sono ricostruiti i consumi sulla base di
(in mancanza di consumi storici utili, da intendersi anche quelli in cui non sia possibile accertare in che momento il contatore avesse iniziato a malfunzionare) quelli rilevati dal nuovo contatore installato n.02-110534, applicando un prodie di 0.60 mc/g e considerando un utenza domestico-residente.
Le somme dovute dall'utente sono state quindi rideterminate € 1586,33, comprensive di iva.
Considerate, tuttavia, le somme già corrisposte dal ad in acconto, per le fatture Pt_1 CP_1
ingiunte, pari ad € 1144,39, il è debitore nei confronti di di €441,94 comprensivo di Pt_1 CP_1
iva.
Deve, quindi, accogliersi la domanda attorea, con spese processuali che, stante la soccombenza, sono poste a carico di CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea dichiara non dovute le somme portate nella ingiunzione n.
3956/2017 CP_1
2. ridetermina le somme dovute per le fatture indicate nella predetto atto di ingiunzione in complessivi
€ 1586,33;
3. accerta e dichiara che il ha versato ad per le Parte_1 C.F._1 CP_1 causali di cui al punto 2, la somma di € 1144,39 e per l'effetto condanna al pagamento Parte_1
di € 441,39 nei confronti di 02934390929, oltre 2,72 per interessi di mora. CP_1
4. condanna alla rifusione in favore di CP_1 P.IVA_1 Parte_1
delle spese del giudizio, nella misura di € 1278,00, oltre rimborso forfettario C.F._1
ed accessori di legge.
5. pone definitivamente a carico di le spese di CTU e la condanna al rimborso all'attore CP_1
delle somme, se anticipate.
Tempio Pausania, 21.11.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Tempio Pausania, 21/11/2024
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1176/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SPARTA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 29.05.2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, contestando la debenza delle somme ingiunte, CP_1
per l'addebito di consumi esorbitanti, rilevati da in carenza di contradditorio, avendo l'ente CP_1
sostituito il contatore in assenza dell'utente, nonché per il malfunzionamento del contatore.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando la correttezza delle somme CP_1
portate nelle fatture;
chiedeva, pertanto, il rigetto della stessa.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Va premesso che nel giudizio di accertamento che ci occupa, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che se ne afferma titolare ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, essendo il criterio comune, sia alle azioni di accertamento positivo che a quelle di accertamento negativo (Cass. 12108/2010).
Nel caso in esame, la domanda proposta dall'attore sostanzialmente implica l'accertamento negativo sui crediti derivanti dal rapporto di fornitura idrica, fatti valere dalla società nei suoi CP_1 confronti, trovando applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 11393/2011,
Cass. 10313/2004 e Cass. 17401/2002).
Ciò detto, si osserva che nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito,
è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35) ovvero in mancanza di consumi storici utili, quelli registrati dal nuovo contatore.
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, va rilevato che in data 8.06.2015 il contatore a servizio dell'utenza del è stato Pt_1 sostituito da perché “vetusto”; la mancata funzionalità del detto misuratore è risultata CP_1
dimostrata dalla CTU espletata la quale, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto dell'accertamento si rimanda, ha accertato l'errore del contatore nella portata minima di 30 l/h, registrando un errore superiore al limite di tolleranza del -5%.
Pagina 2 Pertanto, anche alla luce dell'art. B35.1 del reg S.I.I., in casi di blocco del meccanismo di funzionamento del contatore, come nel caso che ci occupa, si sono ricostruiti i consumi sulla base di
(in mancanza di consumi storici utili, da intendersi anche quelli in cui non sia possibile accertare in che momento il contatore avesse iniziato a malfunzionare) quelli rilevati dal nuovo contatore installato n.02-110534, applicando un prodie di 0.60 mc/g e considerando un utenza domestico-residente.
Le somme dovute dall'utente sono state quindi rideterminate € 1586,33, comprensive di iva.
Considerate, tuttavia, le somme già corrisposte dal ad in acconto, per le fatture Pt_1 CP_1
ingiunte, pari ad € 1144,39, il è debitore nei confronti di di €441,94 comprensivo di Pt_1 CP_1
iva.
Deve, quindi, accogliersi la domanda attorea, con spese processuali che, stante la soccombenza, sono poste a carico di CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea dichiara non dovute le somme portate nella ingiunzione n.
3956/2017 CP_1
2. ridetermina le somme dovute per le fatture indicate nella predetto atto di ingiunzione in complessivi
€ 1586,33;
3. accerta e dichiara che il ha versato ad per le Parte_1 C.F._1 CP_1 causali di cui al punto 2, la somma di € 1144,39 e per l'effetto condanna al pagamento Parte_1
di € 441,39 nei confronti di 02934390929, oltre 2,72 per interessi di mora. CP_1
4. condanna alla rifusione in favore di CP_1 P.IVA_1 Parte_1
delle spese del giudizio, nella misura di € 1278,00, oltre rimborso forfettario C.F._1
ed accessori di legge.
5. pone definitivamente a carico di le spese di CTU e la condanna al rimborso all'attore CP_1
delle somme, se anticipate.
Tempio Pausania, 21.11.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Tempio Pausania, 21/11/2024
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
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