Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 722/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. BELFATTO GABRIELE, Parte_3
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024 i ricorrenti, docenti in servizio presso il ministero resistente, adivano il Tribunale di Pesaro chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
pagina 1 di 13
Rappresentavano di aver lavorato alle dipendenze della resistente negli anni scolastici
PARTE ANNI
RICORRENTE CP_3
[...]
2019/2020;
Parte_1 2020/2021;
2021/2022; Pt_1
2022/2023;
2023/2024
2020/2021;
Pt_2 2021/2022;
2022/2023 Pt_2
Parte_3 2021/2022;
2022/2023 Pt_3
con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, ma senza poter usufruire dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. “Carta elettronica del docente”). Il beneficio era infatti previsto esclusivamente per il personale docente assunto a tempo indeterminato.
I ricorrenti reputavano discriminatorio il mancato riconoscimento della
“carta elettronica del docente” al personale che aveva per anni lavorato in qualità di docente, fino al termine dell'anno scolastico. La discriminazione, oltre ad essere priva di razionale giustificazione, in quanto il docente precario, come i docenti di ruolo, era destinatario degli obblighi di formazione previsti dagli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, contrastava pagina 2 di 13 con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.
L'Amministrazione resistente restava contumace.
***
1. Sintesi del quadro normativo.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della “carta docente” in relazione agli anni di servizio svolti sulla base di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferiti a norma dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999.
La “Carta docente” è istituto previsto dall'art. 1, comma 121, della L.
107/2015 in base al quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
pagina 3 di 13 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il comma 122 demanda ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123.
Con l'art. 15, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, la Carta elettronica è stata riconosciuta, per l'anno 2023/2024, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
1. Sulla giurisdizione
Sulla domanda di parte ricorrente ha giurisdizione il giudice ordinario. La posizione soggettiva che l'istante fa valere è di diritto soggettivo, essendo in discussione non l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico che si assume discendere dalla normativa nazionale ed eurounitaria sicché, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Sintesi dello stato della giurisprudenza in tema.
Sul diritto dei docenti non di ruolo a fruire della Carta elettronica rilevano tre importanti arresti giurisprudenziali. In ordine di tempo, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, l'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022, nella causa C-450/2021 e pagina 4 di 13 infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con la quale si sono affermati i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 363bis, c.p.c.:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del
pagina 5 di 13 caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
5) la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Su tali basi va decisa la controversia.
3. Merito della controversia. Fondamento e limiti della dedotta discriminazione.
Nel merito, l'eccezione proposta dal secondo cui solo per i docenti di CP_5
ruolo la formazione sarebbe un obbligo mentre per quelli non di ruolo avrebbe il contenuto di un diritto, la cui soddisfazione potrebbe avvenire con modalità differenti senza con ciò ledere il principio di non discriminazione, va disattesa. Come rilevato da Cass. 29961/2023, che argomenta essenzialmente dal disposto dell'art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994
(l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo,
pagina 6 di 13 direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”) e degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto, per cui “È indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Sulla problematica compatibilità costituzionale di una disciplina “a doppia trazione”, che differenzi in modo radicale la soddisfazione del bisogno di formazione del corpo docente, v. anche CdS, n. 1842/2022, par.
5.2 e 5.3.
Ciò premesso, la non compatibilità con l'ordinamento comunitario della regola di diritto interno che esclude il personale docente assunto a tempo determinato dal diritto alla Carta elettronica è stata affermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18.05.2022, nella causa
CE-450/2021, conclusa con il seguente dispositivo: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica…”.
pagina 7 di 13 Con la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, sono stati poi precisati i limiti della comparabilità dei lavori assunti a tempo determinato con quelli di ruolo, avuto riguardo alla disciplina normativa della Carta elettronica. Essa, in base all'ordinamento scolastico, realizza una forma di sostegno alla formazione strutturata in una specifica dimensione temporale, annuale, (v. in particolare par.
5.3 e 5.4). Pertanto, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.”.
Da qui l'individuazione dei lavoratori precari “comparabili” in quelli che svolgono la propria attività lavorativa in una dimensione temporale annuale, equiparabile a quella dei dipendenti di ruolo (supplenze fino alla fine dell'anno scolastico e/o fino alla fine delle lezioni, ai sensi dell'art. 4, commi
1 e 2, L. 124/1999).
4. Ordinanza Cass. n. 7254/2024 sulle supplenze temporanee.
La questione del riconoscimento del diritto anche al personale precario impiegato sulla base di incarichi di supplenza temporanea, in base al comma
3 dell'art. 4 della legge n. 124/1999 (“supplenze temporanee”) è stata approfondita dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione con il decreto n. 7254/2024 del 19.03.2024. La Prima Presidente ha motivato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Novara sia perché le modalità di svolgimento delle supplenze temporanee possono in fatto assai diverse (onde la questione devoluta ex art. 363bis, non assumeva connotati di puro diritto) sia perché riferimenti utili alla soluzione delle questioni pregiudiziali potevano e dovevano evincersi dai principi affermati da Cass. 29961/2023, “idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione
pagina 8 di 13 delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”, anche alla luce dei precedenti della Suprema Corte n.
22552/2016, in tema di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico.
Pare a questo decidente che applicando questa linea argomentativa, debba in linea di principio negarsi il diritto in esame nel caso di supplenze temporanee, collegate ad evenienze (ad es. la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi) per le quali è impossibile individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che, secondo
Cass. 29961/2023, rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame (v. par.
5.1 e 5.3). Né a tal fine potrebbero utilmente invocarsi situazioni peculiari poco compatibili con la scelta operata dal legislatore (ad es. plurime supplenze temporanee svolte per un intero anno ma per insegnamenti con oggetto diverso o presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso).
Seguendo questa condivisibile linea argomentativa, pertanto, la possibilità di riconoscere il diritto alla “carta docente” nell'ipotesi di supplenze temporanee resta configurabile nei casi di evidente abuso dell'istituto del contratto a termine ossia nei casi in cui, oltre all'insegnamento prestato dall'inizio dell'anno scolastico fino al 30 giugno o al 31 agosto, “sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal
pagina 9 di 13 legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa CP_6
cattedra)” (Cass. 22552/2016).
5. Irrilevanza dell'impiego “part time” del docente assunto per l'intero anno scolastico o fino all'esaurimento dell'attività didattica.
Per converso, una volta accertato che il docente è stato fin dall'inizio assunto per prestare attività di docenza per l'intero anno scolastico o fino alla fine delle attività didattiche, diviene irrilevante la circostanza che non lavori a tempo pieno o che il suo orario sia inferiore al part time assegnabile ad un docente di ruolo. Tale eventualità non è stata oggetto di specifico esame nella pronuncia della Corte di Cassazione e tuttavia è agevole osservare che nelle norme che regolano l'istituto, la dimensione “oraria” dell'impiego del docente non riveste alcun ruolo e dunque, come non vale a differenziare il trattamento dei docenti di ruolo, non può giustificare una diversità di trattamento del personale precario.
6. Sulla prescrizione del diritto all'adempimento in forma specifica.
Sulla base dei principi affermati da Cass. 29961/2023 debbono altresì risolversi le questioni concernenti la prescrizione del diritto azionato.
Il diritto del docente, seppure presenti aspetti peculiari (il docente previa iscrizione ad una piattaforma informatica ottiene un codice con il quale acquisisce un credito di importo pari al costo del bene o servizio da acquistare) si correla ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro con funzione vincolata (par. 12 e ss.). L'azione proposta da parte ricorrente è quindi qualificabile quale azione di adempimento in forma specifica, esercitabile fino a quanto chi agisce sia “interno al sistema
pagina 10 di 13 educativo scolastico”, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Secondo la Suprema Corte l'estinzione del diritto non si verifica per la mera cessazione della supplenza ma solo nell'eventualità che il docente fuoriesca per cancellazione dalle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto, v. par. 16) mentre non determinano tale conseguenza altri eventi non imputabili al docente (omessa presentazione a suo tempo della domanda;
decadenza per mancato utilizzo dei fondi nel biennio dal momento in cui il diritto è sorto, v. par. 17 e ss.).
Il diritto all'adempimento, riguardando una prestazione da adempiersi con cadenza annuale è soggetto alla prescrizione quinquennale, a norma dell'art. 2948, n. 4, cc., decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Questo termine coincide con la data di conferimento dell'incarico salvo che tale data sia anteriore al termine a partire dal quale, in applicazione dell'art. 5, del d.m. 28.11.2016, il personale di ruolo può procedere alla registrazione sull'applicazione web (30/11/2016 per l'a.s. 2016/2017 e dal
01/09 al 30/10 per gli anni successivi).
7. Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Per i docenti impiegati in supplenze “annuali” e fuoriusciti dal sistema scolastico, per le ragioni esposte (e più dettagliatamente descritte da Cass.
29961/2023 al par. 16) residua l'azione di risarcimento del danno il cui termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Peraltro, in tanto tale diritto sussiste in quanto in pendenza del rapporto il titolare non abbia fatto prescrivere l'azione di adempimento in forma specifica (v. Cass. cit., par. 20.1).
8. Conseguenze applicative dei principi esposti.
pagina 11 di 13 Nel caso in esame parte ricorrente ha documentalmente provato di aver svolto attività docente alle dipendenze del e del Controparte_1
merito sulla base di contratti di supplenza, a norma dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999 nei seguenti anni scolastici:
PARTE
RICORRENTE INCARICHI ANNUALI (FINO 30/6 -31/8) da riconoscere
Parte_1
[...]
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022
Parte_2
2020/2021; 2021/2022
[...]
Parte_3
2021/2022
[...]
e per le ragioni esposte ha diritto al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni corrispondenti.
8.1. Il diritto azionato non può invece essere riconosciuto ai ricorrenti
[...]
e per l'anno scolastico 2022/2023 in quanto le Pt_2 Parte_3
supplenze svolte avevano carattere temporaneo: tabella
9. Spese di lite.
Le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti sono liquidate in complessivi
€ 1128,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione in essa della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in parte motiva.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida come in parte motiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pesaro li 12.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 13 di 13