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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3637 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Gennatiempo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
Trento n. 109;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.7.2024 , infortunatosi sul lavoro e Parte_1
al quale era stato già riconosciuto il 35% d'invalidità, rappresentava che sottoposto poi a visita di revisione il 13.6.2023 l' avrebbe accertato un CP_1
grado d'invalidità residuo del solo 16% laddove, invece, i postumi dell'infortunio si sarebbero anzi incrementati al 40% o, comunque, in misura maggiore rispetto al 16% riconosciuto in sede amministrativa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei termini che si vengono a illustrare. L'espletata CTU, alla luce della documentazione medica allegata al ricorso, ha accertato un miglioramento dei postumi dell'infortunio occorso al ricorrente quantificabili nel 22% d'invalidità (dunque in misura superiore al 16%
riconosciuto in sede di revisione) e tanto sin dalla data di quest'ultima
(13.6.2023).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
La decorrenza della maggiore percentuale d'invalidità sin dalla visita di revisione (e non in un momento successivo) comporta che le spese di lite siano poste a carico dell' secondo la regola generale della soccombenza di cui CP_1
all'art. 91 c.p.c. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014. La
semplicità delle questioni trattate e la serialità del contenzioso impongono,
tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Analogamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3637 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il affetto da esiti di Parte_1
infortunio con danno biologico pari al 22% con decorrenza dalla visita di revisione del 13.6.2023 e condanna l' al corrispondente adeguamento al CP_1
rialzo della rendita oltre accessori di legge;
2) condanna l al pagamento in favore del delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di ctu. CP_1
Salerno, 12.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3637 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Gennatiempo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
Trento n. 109;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.7.2024 , infortunatosi sul lavoro e Parte_1
al quale era stato già riconosciuto il 35% d'invalidità, rappresentava che sottoposto poi a visita di revisione il 13.6.2023 l' avrebbe accertato un CP_1
grado d'invalidità residuo del solo 16% laddove, invece, i postumi dell'infortunio si sarebbero anzi incrementati al 40% o, comunque, in misura maggiore rispetto al 16% riconosciuto in sede amministrativa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. e all'odierna udienza questo Giudicante, Persona_1
preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei termini che si vengono a illustrare. L'espletata CTU, alla luce della documentazione medica allegata al ricorso, ha accertato un miglioramento dei postumi dell'infortunio occorso al ricorrente quantificabili nel 22% d'invalidità (dunque in misura superiore al 16%
riconosciuto in sede di revisione) e tanto sin dalla data di quest'ultima
(13.6.2023).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
La decorrenza della maggiore percentuale d'invalidità sin dalla visita di revisione (e non in un momento successivo) comporta che le spese di lite siano poste a carico dell' secondo la regola generale della soccombenza di cui CP_1
all'art. 91 c.p.c. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014. La
semplicità delle questioni trattate e la serialità del contenzioso impongono,
tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Analogamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3637 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il affetto da esiti di Parte_1
infortunio con danno biologico pari al 22% con decorrenza dalla visita di revisione del 13.6.2023 e condanna l' al corrispondente adeguamento al CP_1
rialzo della rendita oltre accessori di legge;
2) condanna l al pagamento in favore del delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di ctu. CP_1
Salerno, 12.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro