Art. 1. Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83 , e' sostituito dal seguente: "Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970".
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83 , e' sostituito dal seguente: "Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970".