Art. 28. Norma finale 1. Il riferimento all' articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all' articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2 , 3 e 4 , nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all' articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2 , 3 e 4 , nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.