Articolo 1248 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1247Articolo 1249
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9 ottobre 2010
Art. 1248. Idoneita' al servizio militare incondizionato 1. L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247 non puo' essere valutato per l'avanzamento se non e' stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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