Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4004 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI N 13 41124 MODENA,
rappresentato e difeso dall'avv. BERALDI DOMENICO e dall'avv.
VACCARI SIMONE
APPELLANTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA TIRABOSCHI, 127 41100 MODENA,
rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINI PIETRO ANTONIO
APPELLATO
in punto a: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni delle parti
1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio al fine di proporre appello avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Modena n. 1133/2022 del 28.12.2022, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione promosso dall'appellato avverso il decreto ingiuntivo n. 2909/2021, emesso su ricorso dell'appellata a fronte del mancato rimborso, da parte del della propria quota parte delle Pt_1
spese straordinarie sostenute dalla in favore della IA CP_1
maggiorenne della coppia nata il [...], per un importo Persona_1
complessivo di €. 1469,65, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Deduceva l'opponente l'ingiunzione, tramite l'opposto decreto, di importi non dovuti, non essendo l'esborso adeguatamente documentato e, più in generale, per il mancato rispetto delle forme con cui le parti avevano pattuito, in sede di procedimento di divorzio, che il rimborso dovesse essere richiesto.
Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, con rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.205,00 oltre accessori.
L'appello si fondava sui seguenti motivi:
1) Mancato adempimento da parte dell'opposta dell'onere probatorio circa le spese sostenute;
2 2) Omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia in ordine al sorgere del presupposto per il diritto al rimborso delle spese, avendo il
Giudice di Pace ritenuto sufficienti le e-mail ed i messaggi, peraltro
ER non riferibili alla IA;
3) Omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia circa la liquidazione dei compensi professionali.
L'appellata si costituiva, contestando la fondatezza dei suddetti motivi di appello e chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Ciò premesso, l'appello deve essere rigettato.
Infondata è la doglianza relativa alla validità probatoria della documentazione relativa alle spese sostenute dall'appellata per i soggiorni
ER con la IA .
Invero tutte le spese indicate nello schema riassuntivo prodotto in sede di comparsa conclusionale dall'appellata trovano puntuale riscontro nella documentazione (scontrini e ricevute) depositata sin dalla fase monitoria
(docc.
2-6 fasc. mon).
Anche i calcoli effettuati dall'appellata risultano sufficientemente chiari e corretti, avendo ella provveduto a dividere sempre per due, o per tre in caso di presenza di terza persona, le somme indicate nelle quietanze di pagamento (cfr. ad esempio Ristorante OB e RI di Firenze in cui gli importi sono stati divisi per tre).
3 Né vale obiettare che le consumazioni al ristorante ed al bar sarebbero da imputarsi al contributo ordinario al mantenimento versato mensilmente dal padre, atteso che gli accordi raggiunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mai modificati, prevedevano genericamente il rimborso al
50% delle spese documentate relative a 3 settimane annue (anche non consecutive) “relative a soggiorni di vacanze in strutture alberghiere o consimili” senza che sia stato univocamente specificato se dette spese comprendano il solo pernottamento o anche i pasti (non necessariamente compresi nel servizio alberghiero ove si sia optato per trattamento di mezza pensione o di “solo pernottamento” o “pernottamento con prima colazione”).
Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato rispetto delle pattuizioni intercorse tra le parti circa la modalità della richiesta di rimborso spese (di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2008/2020 del Tribunale di Modena).
Invero, con tali accordi il padre si è obbligato a corrispondere alla IA
ER
, “su richiesta fatta direttamente ed eventualmente di persona al padre
(non esclusivamente tramite comunicazione via e-mail) la quota parte del
50% delle spese documentate relative a n. 3 settimane complessive annue
(anche non consecutive) relative a soggiorni di vacanze in strutture alberghiere e consimili di 3-4 stelle” (cfr. doc. 3 parte appellante).
Deduce in particolare l'appellante che:
4 -non corrisponde al vero che sia stato rispettato il requisito della preventiva informazione del padre circa i soggiorni;
- le e-mail informative non sono sufficienti a tale fine avendo le parti pattuito che la comunicazione dovesse necessariamente avvenire di persona o comunque direttamente, anche al fine di ripristinare un rapporto padre-
IA ed evitare ingerenze materne;
-dette e-mail, ad ogni buon conto, non possono verosimilmente dirsi
ER provenienti dalla IA , la quale non è in grado di scrivere testi complessi a causa del deficit cognitivo che la affligge.
Sul punto, si condivide integralmente la chiara motivazione espressa dal
Giudice di Pace di Modena, che ha ritenuto, da un lato, che le pattuizioni intercorse tra le parti, dalle quali pure si evince la preferenza per un rapporto diretto col padre, non comportino un vero e proprio obbligo di comunicazione “di persona”, essendo previsto che la richiesta di rimborso sia da effettuarsi “direttamente ed eventualmente di persona al padre” e
“non esclusivamente tramite comunicazione via e-mail”, lasciando così
intendere che tale ultima modalità non sia esclusa a priori.
Non può dunque ritenersi che l'impugnata pronuncia sia priva di motivazione sul punto.
Al contrario, il primo giudice ha esplicitato che l'accordo intercorso tra le parti “vorrebbe privilegiare un rapporto diretto col padre ma non comporta un divieto di comunicazione via e-mail” aggiungendo che “tale clausola va
5 valutata comunque con riguardo all'interesse e alle esigenze della IA che,
seppur maggiorenne, è portatrice di handicap grave e non autosufficiente”.
Si condivide dunque che le condizioni di divorzio sono state rispettate ed altresì che rimane “ultroneo al presente processo il comportamento determinato dal volere della IA di non dialogare direttamente col padre”.
Non è, in altre parole, sostenibile che manchi il presupposto della
ER preventiva informazione circa i soggiorni di vacanza da parte di .
Dalle e-mail depositate sin dalla fase monitoria si evince che la ragazza ha più volte spiegato al padre le proprie esigenze e le ragioni dei soggiorni stessi, anche in relazione ai corsi di aggiornamento frequentati (docc. 2-6
fasc. mon.).
ER La circostanza che i messaggi non provenissero dall'indirizzo e-mail di o che siano stati scritti con l'ausilio della madre non appare rilevante, alla luce dei conflittuali rapporti tra le parti di cui entrambe danno atto
(l'appellante lamenta la totale ingiustificata chiusura della IA nei suoi confronti mentre la madre lamenta che il padre avrebbe addirittura bloccato
ER
su whatsapp).
Alla luce delle superiori argomentazioni, i primi due motivi di appello devono essere disattesi, con conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.
Quanto al terzo ed ultimo motivo di impugnazione relativo alla quantificazione delle spese di lite da parte del primo giudice, esso va accolto.
6 Il Giudice di prime cure, infatti, nell'esplicitare il criterio di quantificazione dei compensi (criterio che si condivide) ha richiamato i valori medi,
correttamente limitando la liquidazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Il compenso professionale, alla luce di tali indicazioni, doveva essere però
quantificato - alla luce del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (applicabile alle prestazioni professionali, come nella specie, esaurite successivamente a tale data, cfr. art. 6, d.m. 147/2022) - in €. 913 anziché in €. 1205,00
(scaglione da 1101 a 5200, giudizi davanti al GDP).
Tale capo della sentenza deve dunque essere riformato, con quantificazione delle spese legali nella misura sopra indicata.
Venendo alle spese del secondo grado di giudizio, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dell'appellante - che ha accettato la proposta del giudice di corrispondere una somma di entità di poco inferiore a quella poi riconosciuta a controparte – e del parziale accoglimento dell'appello,
alla luce dei principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (S.U. 32061/2022), si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 4004/2023:
7 - Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Modena n.1133/2022 del 28.12.2022 e per l'effetto, in riforma del punto 2
del dispositivo, condanna parte opponente al pagamento della somma di
€.913 in favore della parte convenuta, per compensi professionali per le fasi di studio, introduttiva, decisoria, che si liquidano nella misura media, oltre spese forfettarie Iva e Cpa come per legge;
- Conferma, quanto alle rimanenti statuizioni, la sentenza del Giudice di pace di Modena n. 1133/2022 del 28.12.2022;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Modena, 24.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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