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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente
tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Marina Colombo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Desio (MB) alla via Garibaldi
253;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno la crescita, la salute, Per_1
l'educazione e l'istruzione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni, con esercizio condiviso e di comune accordo della responsabilità genitoriale quanto all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio. trascorrerà dunque una settimana alternata presso ciascun genitore nella propria
Per_1 abitazione, o anche periodi maggiori in accordo fra i genitori, e al suo mantenimento concorreranno direttamente i genitori nei tempi di permanenza presso ciascuno, ad eccezione per le spese straordinarie che saranno ripartite al 50% fra i genitori. Per la determinazione e le modalità di richiesta e quant'altro connesso alle spese straordinarie, le parti dichiarano di avere ricevuto le Linee guida del Tribunale di Monza a cui faranno riferimento. Relativamente alla vacanze estive di i genitori si accorderanno entro maggio di
Per_1 ciascun anno sul periodo da trascorrere col figlio e comunque ognuno terrà con sé per un periodo
Per_1 di 15 giorni consecutivi, o anche un periodo maggiore in accordo fra i genitori;
ugualmente per le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno sul periodo e il genitore con cui le trascorrerà.
Per_1
2. La sig.ra si impegna a cedere senza nulla pretendere e a titolo gratuito la sua quota del 50% al sig. Pt_2
, che accetta, entro trenta giorni dall'emananda sentenza avanti il notaio scelto Pt_1 Persona_2 dal sig. , dell'abitazione coniugale di AN RN via Garibaldi n. 58/ A e precisamente: nel Pt_1
Complesso Residenziale, denominato "Residenza Giulia" sito in Comune di AN RN, avente accesso da via Garibaldi n. 58, nominativamente - appartamento ad uso abitazione, composto da quattro locali oltre cucina, ripostiglio, servizi e terrazzi al piano terzo nonché altro terrazzo al piano quarto, collegato da scala esterna e con annesso box per auto posto al primo piano sottostrada, il tutto censito in Catasto Fabbricati del detto Comune come segue: Foglio 19 (diciannove) - mappale 721 (settecentoventuno), subalterno 13
(tredici), via Giuseppe Garibaldi n. 58A, piani 3-4, categoria A/2, classe 4, vani 8 (otto), superficie catastale totale mq. 148 (centoquarantotto), rendita catastale Euro 1.136,21 (millecentotrentasei virgola ventuno), - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) – mappale 721 (settecentoventuno), subalterno 23 (ventitre), via Giuseppe Garibaldi n. 58A, piano S1, categoria C/6, classe 6, mq. 31 (trentuno), superficie catastale totale mq. 34 (trentaquattro), rendita catastale Euro 118,48 (centodiciotto virgola quarantotto), - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) L'immobile rimarrà in proprietà esclusiva al sig. con quanto l'arreda. Pt_1
Trasferimento a cui si applicano i benefici di legge relativi ai trasferimenti fra coniugi.
3 . La cessione di cui sopra verrà effettuata a titolo gratuito dalla sig.ra a fronte dell'acquisto Pt_2 dell'abitazione di Seregno, via De Nicola n.5, già individuata, che verrà intestata e resterà in proprietà solo alla sig.ra Per procedere con tale acquisto la sig.ra dichiara di assentire alla rinegoziazione Pt_2 Pt_2 del mutuo attualmente gravante sull'immobile di AN RN che richiederà il sig. . Qualora la Pt_1
pagina 2 di 5 Banca lo richiedesse per procedere con l'erogazione o la rinegoziazione del mutuo, la sig.ra rimarrà Pt_2 cointestataria e/o garante.
4 . Il c/c comune n. 03/095027, con saldo attuale di € 10.567,49 su cui insiste la rata di mutuo dell'abitazione di AN RN verrà estinto o rimarrà intestato solo al sig. ; i c/c n.D/R 00003087801 con un Pt_1 saldo attuale di € 32.533,87, e n. 03/086311 con un saldo 71,51, verranno divisi e estinti.
5 . Per procedere con l'acquisto della nuova abitazione della sig.ra il sig. richiederà o Pt_2 Pt_1
l'estinzione del mutuo con nuova erogazione, o l'ampliamento del mutuo insistente sull'abitazione di AN
RN, via Garibaldi n.58/ A sempre con la , al fine di fare fronte sia al pagamento delle Controparte_1 rate ancora dovute per l'abitazione anzi detta, che per avere la provvista per procedere con il saldo dell'abitazione che verrà intestata alla ricorrente, che assente all'operazione. Qualora la Banca lo richiedesse per procedere con l'erogazione del mutuo o la rinegoziazione, la sig.ra rimarrà cointestataria e/o Pt_2 garante.
6 . I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, all'esito del rispetto delle condizioni suddette e fatto salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi, compensate le spese legali. I ricorrenti dichiarano di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.;
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 30.6.2006 a Parte_1 Parte_2
AN RN;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
6.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 13.8.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31.7.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 30.6.2006 in AN RN, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AN RN, per le annotazioni di legge
(Atto n. 32, Parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente est.
IA ON
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
31.7.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente
tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Marina Colombo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Desio (MB) alla via Garibaldi
253;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno la crescita, la salute, Per_1
l'educazione e l'istruzione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni, con esercizio condiviso e di comune accordo della responsabilità genitoriale quanto all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio. trascorrerà dunque una settimana alternata presso ciascun genitore nella propria
Per_1 abitazione, o anche periodi maggiori in accordo fra i genitori, e al suo mantenimento concorreranno direttamente i genitori nei tempi di permanenza presso ciascuno, ad eccezione per le spese straordinarie che saranno ripartite al 50% fra i genitori. Per la determinazione e le modalità di richiesta e quant'altro connesso alle spese straordinarie, le parti dichiarano di avere ricevuto le Linee guida del Tribunale di Monza a cui faranno riferimento. Relativamente alla vacanze estive di i genitori si accorderanno entro maggio di
Per_1 ciascun anno sul periodo da trascorrere col figlio e comunque ognuno terrà con sé per un periodo
Per_1 di 15 giorni consecutivi, o anche un periodo maggiore in accordo fra i genitori;
ugualmente per le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno sul periodo e il genitore con cui le trascorrerà.
Per_1
2. La sig.ra si impegna a cedere senza nulla pretendere e a titolo gratuito la sua quota del 50% al sig. Pt_2
, che accetta, entro trenta giorni dall'emananda sentenza avanti il notaio scelto Pt_1 Persona_2 dal sig. , dell'abitazione coniugale di AN RN via Garibaldi n. 58/ A e precisamente: nel Pt_1
Complesso Residenziale, denominato "Residenza Giulia" sito in Comune di AN RN, avente accesso da via Garibaldi n. 58, nominativamente - appartamento ad uso abitazione, composto da quattro locali oltre cucina, ripostiglio, servizi e terrazzi al piano terzo nonché altro terrazzo al piano quarto, collegato da scala esterna e con annesso box per auto posto al primo piano sottostrada, il tutto censito in Catasto Fabbricati del detto Comune come segue: Foglio 19 (diciannove) - mappale 721 (settecentoventuno), subalterno 13
(tredici), via Giuseppe Garibaldi n. 58A, piani 3-4, categoria A/2, classe 4, vani 8 (otto), superficie catastale totale mq. 148 (centoquarantotto), rendita catastale Euro 1.136,21 (millecentotrentasei virgola ventuno), - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) – mappale 721 (settecentoventuno), subalterno 23 (ventitre), via Giuseppe Garibaldi n. 58A, piano S1, categoria C/6, classe 6, mq. 31 (trentuno), superficie catastale totale mq. 34 (trentaquattro), rendita catastale Euro 118,48 (centodiciotto virgola quarantotto), - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) L'immobile rimarrà in proprietà esclusiva al sig. con quanto l'arreda. Pt_1
Trasferimento a cui si applicano i benefici di legge relativi ai trasferimenti fra coniugi.
3 . La cessione di cui sopra verrà effettuata a titolo gratuito dalla sig.ra a fronte dell'acquisto Pt_2 dell'abitazione di Seregno, via De Nicola n.5, già individuata, che verrà intestata e resterà in proprietà solo alla sig.ra Per procedere con tale acquisto la sig.ra dichiara di assentire alla rinegoziazione Pt_2 Pt_2 del mutuo attualmente gravante sull'immobile di AN RN che richiederà il sig. . Qualora la Pt_1
pagina 2 di 5 Banca lo richiedesse per procedere con l'erogazione o la rinegoziazione del mutuo, la sig.ra rimarrà Pt_2 cointestataria e/o garante.
4 . Il c/c comune n. 03/095027, con saldo attuale di € 10.567,49 su cui insiste la rata di mutuo dell'abitazione di AN RN verrà estinto o rimarrà intestato solo al sig. ; i c/c n.D/R 00003087801 con un Pt_1 saldo attuale di € 32.533,87, e n. 03/086311 con un saldo 71,51, verranno divisi e estinti.
5 . Per procedere con l'acquisto della nuova abitazione della sig.ra il sig. richiederà o Pt_2 Pt_1
l'estinzione del mutuo con nuova erogazione, o l'ampliamento del mutuo insistente sull'abitazione di AN
RN, via Garibaldi n.58/ A sempre con la , al fine di fare fronte sia al pagamento delle Controparte_1 rate ancora dovute per l'abitazione anzi detta, che per avere la provvista per procedere con il saldo dell'abitazione che verrà intestata alla ricorrente, che assente all'operazione. Qualora la Banca lo richiedesse per procedere con l'erogazione del mutuo o la rinegoziazione, la sig.ra rimarrà cointestataria e/o Pt_2 garante.
6 . I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, all'esito del rispetto delle condizioni suddette e fatto salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi, compensate le spese legali. I ricorrenti dichiarano di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.;
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 30.6.2006 a Parte_1 Parte_2
AN RN;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
6.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 13.8.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31.7.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 30.6.2006 in AN RN, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AN RN, per le annotazioni di legge
(Atto n. 32, Parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
Il Presidente est.
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