Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO
N. R.G. 582/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
32/2 di GA TO (C.F. ) rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Zeno Perinelli del Foro di TO (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato nello studio di questo ultimo in TO via Brigata
Acqui n. 4 giusta nomina in calce al ricorso
CONTRO
nato in [...] il [...] (c.f. CP_1
) res. a Borgo D'UN (TN) il Piazza San Giovanni C.F._3
Nepomuceno n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Moser
( e nel suo CodiceFiscale_4 Email_1
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo di Parte_1
avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che, da tale unione, era nato il figlio chiedeva una regolamentazione della CP_1
responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlio nonché delle questioni di carattere economico allo stesso relative, alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate: “Affidamento esclusivo del minore nato a [...] il Persona_1
24.03.2010 e residente a [...] alla madre , con Parte_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla signora , tenuto Parte_1
conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per quanto concerne i diritti di visita del padre parte ricorrente attende di vedere le richieste del padre, non contestando evidentemente il diritto del padre a vedere il figlio, ma valutando le modalità che indicherà il signor Si chiede che il CP_1
Tribunale disponga, a carico del signor – un assegno di CP_1 mantenimento pari all'importo di 350,00 € da corrispondere mensilmente a titolo concorso spese per il mantenimento per il figlio , somma da Persona_1
Pag. 2 di 6 rivalutarsi annualmente, a far data dal 31.12.2024, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il signor corrisponderà il 50% delle spese extra, CP_1
ci si riporta sul punto alle linee guida del Tribunale di Milano dd. 14.11.2017, con l'intesa che dovranno essere preventivamente concordate quelle superiori ad
€ 500,00. I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. La ricorrente chiede l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. Spese a carico del convenuto in caso di resistenza al presente ricorso”.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis.22 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia del resistente
, venivano dati i seguenti provvedimenti provvisori ed CP_1
urgenti: “Onera il resistente di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1
attraverso la corresponsione di un assegno mensile pari alla somma di euro
300,00, sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, che dovrà essere versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
Onera il resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative al predetto minore nella misura del 50%, da individuarsi secondo le linee guida del
Consiglio Nazionale forense del 29 novembre 2017”, concernenti i soli aspetti economici, e, per quanto attiene alla determinazione del regime di affidamento del minore, venivano, in via preliminare, espletati accertamenti, a mezzo dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, afferenti alle “dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
alle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori ed il minore sopra generalizzato, evidenziando eventuali condizioni di disagio in cui quest'ultimo versi e le possibili cause di esse;
ad ogni elemento di fatto rilevante
Pag. 3 di 6 ai fini delle statuizioni di quest'ufficio in ordine all'affidamento del minore”. Il
Giudice delegato disponeva, altresì, in ordine ai redditi del resistente e alla di lui posizione lavorativa, ulteriori accertamenti a mezzo dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di TO e presso l'Agenzia del Lavoro della P.A.T. e l'Inps sede di TO, per quanto di rispettiva competenza.
All'udienza del 23.10.2024, veniva disposta l'audizione del minore . Persona_1
Con comparsa di costituzione e di risposta di data 19.12.2024, si costituiva parte resistente, il quale chiedeva “Mantenersi l'affidamento condiviso del figlio
[...]
nato a [...] il [...], pur con collocazione prevalente ed abituale Per_2
presso l'abitazione della madre , prevedendo adeguata disciplina Parte_1
del diritto di visita da parte del padre. Stabilirsi un assegno di mantenimento del figlio a carico del convenuto di Euro 150,00 mensili, rivalutabile Per_2
annualmente secondo Istat oltre al diritto della ricorrente di percepire per intero gli assegni familiari, ponendo altresì a carico del sig. il 50% CP_2
delle spese straordinarie, da concordare preventivamente se superiori ad Euro
200,00 e per le quali la ricorrente avrà diritto di rimborso previa esibizione della relativa documentazione di spesa. Spese compensate”.
All'udienza del 19.12.2024, stante l'assenza del predetto minore, il giudizio veniva rinviato, per la stessa attività, all'udienza del 30.01.2025 nella quale quest'ultimo dichiarava “Sono AS. I rapporti con mio padre vanno bene, quando riesco vado da lui. Solitamente, lo vedo quando lui non lavora. Anche con mia madre va tutto bene. Io ho 14 anni e vado a scuola, frequento l'istituto tecnico”.
All'esito, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “a)
Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente dello stesso presso la madre ed incontri liberi con il padre;
b) Obbligo del resistente di versare, a titolo di mantenimento del figlio
Pag. 4 di 6 minore, alla ricorrente la somma di euro 200 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; c) Obbligo del resistente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate secondo le Linee Guida del C.N.F. del 2017 e con concertazione preventiva qualora superiori all'importo di euro 150; d) Percezione dell'assegno unico universale e di tutti gli altri emolumenti previsti a favore del figlio minore da parte della ricorrente;
e) Obbligo del resistente di pagamento, a titolo di assegno pregresso di mantenimento, della somma di euro 1.200, da versare alla ricorrente in dodici rate mensili, unitamente all'assegno di mantenimento dovuto;
f) Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Entrambe le parti accettavano la superiore proposta conciliativa ed i procuratori delle stesse formulavano conclusioni congiunte, richiamandosi alle condizioni oggetto di tale proposta. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa, formulata all'udienza del 30.01.2025, come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse del figlio minore Dalla CP_1 audizione di quest'ultimo, non sono, infatti, emerse condizioni per lo stesso pregiudizievoli, né, tanto meno, tali condizioni sono emerse dalla relazione dei
Servizi Sociali, acquisita da parte del Tribunale, di data 15.10.2024, i quali hanno, appunto, relazionato che “Dal momento della separazione è Per_1
collocato presso la mamma. Ha mantenuto un rapporto costante con il padre che sente quasi quotidianamente al telefono. Quando il padre non lavora inoltre, ospita il figlio per i fine settimana. ha pertanto conosciuto la nuova Per_1
moglie del padre e la nuova figlia di un anno. Il padre si dice soddisfatto del rapporto con il proprio figlio e dichiara di essere sempre andato d'accordo con la ex compagna. I rapporti tra i due genitori sono sereni e di collaborazione
Pag. 5 di 6 reciproca. Entrambi riferiscono di riuscire ad accordarsi circa le modalità di visita e di non volere una regolamentazione fissa”.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni vanno omologate da parte del
Tribunale poiché rispondenti all'interesse del figlio minore.
Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minore e degli aspetti CP_1
economici allo stesso afferenti secondo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata all'udienza del 30.01.2025, come riportate in parte motiva;
2) Dà atto che le spese della presente procedura vengono integralmente compensate come da accordo.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Di Bernardi Luciano Spina
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