TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1124/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMBRA STEFANO e dall'avv. GL IT NF attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BUFFOLI PIERINA e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. MINA ANDREA convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto datato 11.01.2022, regolarmente notificato, la intimava a Controparte_1
e ai sig. TO AN GL e il pagamento Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di euro 33.353,81.
Il 24.05.2022 incardinava l'odierna opposizione ex art 615, comma 1 c.p.c. Parte_1 deducendo di nulla dovere alla convenuta opposta ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'adìto Tribunale, in persona del Giudice designato, ogni contraria deduzione, eccezione, richiesta e conclusione disattesa, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA: accogliere quali prove gli allegati al presente atto di citazione, fatta salva ogni ulteriore istanza nei prefiggendi termini di cui alla successiva fase istruttoria;
in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei due titoli esecutivi sui quali si fonda il precetto costituito dalle sentenze notificate a parte attrice n. 882/16 del 19.03.2016 dichiarata esecutiva il 07.06.2016 inerente il giudizio di primo grado presso il tribunale di Brescia, e la n. 303/2019 emessa dalla corte di appello di Brescia il
13.12.2019, con decreto inaudita altera parte anche a norma dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., o, in subordine, con ordinanza pronunciata in sede di contraddittorio, ai sensi degli artt. 615, comma 1 e art. 624
c.p.c., per i motivi indicati in narrativa;
nel merito:
- accertare e dichiarare che alla data della trasformazione non rivestiva la qualità di creditore di Controparte_1
essendo insorto il credito (la cui contestazione pende tuttora in Cassazione), ex nunc e Controparte_3 quindi dalla data di cui alla sentenza n. 882/16 del 19.03.2016 dichiarata esecutiva il 07.06.2016 inerente il giudizio di primo grado presso il tribunale di Brescia presa a base del titolo contestato;
- accertare e dichiarare che, sebbene non essendovi tenuta non essendo debitrice vs. l'opposta in base al punto precedente, ha comunque debitamente comunicato a l'avvenuta Controparte_3 Controparte_1 trasformazione tramite l'invio della raccomandata del 23/01/2013, effettivamente ricevuta il 25/01/2013, in adempimento del 2° comma dell'art. 2500-quinquies Cod. Civ.;
- accertare e dichiarare che il termine di cui al 2° comma dell'art. 2500-5es cod. civ. per la negazione del consenso alla trasformazione dell'opponente in s.r.l., è definitivamente scaduto il 23.03.2013, e comunque decorsi i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ivi prevista;
- accertare e dichiarare che, per gli effetti dell'art. 1306 e 2909 Cod. civ., e della consolidata giurisprudenza, la sentenza notificata agli accomandatari e GL TO AN, non costituisce contro di Parte_1 essi titolo valido e non dispiega alcun effetto in quanto costituisce giudicato solo a carico della società;
- accertare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dei titoli esecutivi di cui al precetto contestato nei confronti degli ex accomandatari di e GL TO AN e, conseguentemente, Controparte_4 Parte_1 dell'atto di precetto contestato nella presente opposizione, dichiarando che la società non ha diritto Controparte_1
pag. 2/11 a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e inibendo la stessa dall'esercizio di qualsiasi ulteriore azione esecutiva.
- condannare in via riconvenzionale la in persona del legale rappresentante in carica, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali al pagamento in favore della di una somma di Controparte_3 denaro equa e di giustizia che sarà meglio quantificata in corso di causa, a fronte della responsabilità ex art. 96
C.p.c., per aver rappresentato nel precetto qui impugnato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di trasformazione, sebbene l'avesse inequivocabilmente ricevuta non solo in via diretta a mezzo raccomandata, ma anche in atti inerenti lo svolgimento del giudizio;
- condannare la a pagare, a favore dell'attore opponente, le spese e competenze del presente giudizio, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali (15 %), C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
-In via preliminare, quanto alla sospensione dell'esecuzione: rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione per tutti i motivi espressi in narrativa.
- In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per l'esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cremona n. 1317/2019 (doc. 9)
-Nel merito e in via principale: rigettare comunque tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione.
Riservata la deduzione di ogni mezzo di prova nei prefiggendi termini.
Spese e onorari rifusi.”
Per la comprensione della vicenda de quo, è necessario ripercorrere le vicende societarie e giudiziarie che hanno interessato i soggetti parte del presente giudizio.
pag. 3/11 Come detto, con atto di precetto dell'11 gennaio 2022 la intimava a Controparte_1 CP_2
e ai sig. TO AN GL e il pagamento della somma
[...] Parte_1 complessiva di euro 33.353,81, deducendo in fatto ed in diritto quanto segue:
Con atto di citazione notificato in data 27.03.04 la (oggi Controparte_4 CP_3
) evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia (R.G. n. 5363/04 - Trib. di
[...]
Brescia), la , per ivi ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa CP_1 dell'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di associazione in partecipazione, stipulato dalle parti in data 14.06.00, oltre al maggior danno subito, nonché all'ulteriore risarcimento del danno cagionato alla vettura Parte_2
La convenuta si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza delle domande CP_1 avversarie, chiedendone il rigetto ed eccependo la nullità e/o, in via subordinata, l'inefficacia o l'invalidità del contratto stipulato, per presupposizione e/o mancato avveramento della condizione, ovvero risoluzione del contratto di associazione stipulato per inadempimento dell'attrice, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Brescia, dopo essere stata espletata la fase istruttoria, con la sentenza parziale n.
2778/13, emessa in data 29.07.13, così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le eccezioni di nullità ed inefficaci del contratto sollevate da parte convenuta;
- respinge la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposta da parte attrice, così come la domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta;
- dichiara l'intervenuta cessazione del rapporto a seguito della comunicazione di risoluzione, stabilendo che le posizioni di debito e credito delle parti debbano essere regolate in forza di contratto secondo i criteri sopra indicati;
- dispone per il proseguo del giudizio con separata ordinanza;
pag. 4/11 - spese e pronuncia sull'art. 96 cpc al definitivo”;
e, con separata ordinanza, disponeva CTU per “la determinazione del saldo finale del rapporto in conformità ai criteri ivi indicati”, la quale, depositata in data 17.07.14, concludeva nel senso di ritenere che la dovesse corrispondere alla il 50% dei costi sostenuti (pari CP_4 CP_1 alla somma di € 14.476,98).
La (già in data 30.07.14, proponeva Parte_3 Controparte_4 appello contro la citata sentenza parziale n. 2778/13, chiedendone la riforma.
La , pertanto, dopo aver appreso che: CP_1
- con atto di rep. n. 2102/98, redatto dal Notaio il 29.09.10, iscritto in data 05.10.10, la Per_1 aveva variato la denominazione sociale in ed i soci Controparte_4 Controparte_5 accomandatari, sigg. GL IT NF e , erano Parte_1 cessati dalla loro carica;
- il Sig. GL IT NF (precedente socio accomandatario), a partire dal
05.10.10, aveva assunto la carica di Amministratore Unico della;
Controparte_5
- con atto iscritto in data 07.03.11, la aveva variato nuovamente la Controparte_5 denominazione sociale e, in pari data, per volontà di tutti i soci, la stessa era stata posta in liquidazione, divenendo così l'odierna ; Controparte_3
- il Sig. , con atto del 22.02.11, era stato nominato quale liquidatore della Persona_2
; Controparte_3
contestava, con raccomandata del 15.12.14, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2500 quinques c.c., la liberazione della responsabilità illimitata da parte dei soci dell'originaria Controparte_4 trasformatasi nelle more nella senza l'adempimento delle modalità di comunicazione CP_3 della trasformazione prevista in tale norma.
Il Tribunale di Brescia, a conclusione della causa di merito (R.G. n. 5363/04 - Trib. di Brescia), emetteva, in data 18.03.16, la sentenza definitiva n. 882/16, pubblicata il 22.03.16, dichiarata esecutiva e munita di formula in data 07.06.16, già notificata il 23.03 – 29.03 - 04.04.17, unitamente a precedente atto di precetto del 09.03.17, alla (già Controparte_3
pag. 5/11 a seguito di variazione di denominazione sociale) ed ai sigg.ri GL Controparte_4
IT NF e , quali soci accomandatari (fino alla data Parte_1 del 05.10.10 della - ora ), in corso di Controparte_4 Controparte_3 registrazione e che testualmente recita:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ribadite tutte le determinazioni e statuizioni di cui alla sentenza parziale n. 2778/2013, condanna la società attrice a corrispondere a quella convenuta la somma di €.14.476,98 oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in giudizio e sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in parte motiva;
pone
a carico della parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.”
Al fine di recuperare il credito (salva la preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304
c.c., richiamato dall'art. 2315 c.c. per le società in accomandita semplice), la , CP_1 notificava, in data 23.03 – 29.03 - 04.04.17, unitamente al predetto titolo (sentenza del Tribunale di Brescia n. 882/2016), atto di precetto del 09.03.17, alla (già Controparte_3
a seguito di variazione di denominazione sociale) ed anche ai sigg.ri Controparte_4
GL IT NF e , quali soci accomandatari Parte_1
(fino alla data del 05.10.10, della ora ). Controparte_4 Controparte_3
proponeva atto di citazione in opposizione, ex art. 615 I comma Parte_1
c.p.c., contenente istanza di sospensione dell'esecuzione, radicando, avanti al Tribunale di
Cremona, il procedimento civile - R.G. n. 1115/2017; procedimento che si concludeva con l'emissione, da parte del Tribunale di Cremona adito, della sentenza di rigetto n. 660/2019, emessa in data 19.09.19, pubblicata il 19.09.19, dichiarata esecutiva e munita di formula in data
03.09.20, già notificata a il 24.02 – 02.03.21, unitamente ad atto di precetto Parte_1 dell'11.01.21.
Il predetto titolo (sentenza di rigetto n. 660/2019, emessa dal Tribunale di Cremona il 19.09.19 –
R.G. n. 1115/2017), veniva azionato esecutivamente dall'istante, previa notifica di prodromico atto di precetto, mediante procedura esecutiva mobiliare – atto di pignoramento presso terzi del pag. 6/11 11.05.21 (R.G.E. n. 524/2021 – Tribunale di Cremona); procedura, dall'esito positivo, che si concludeva con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione somma del 22.09.21.
La , inoltre, in forza della predetta sentenza definitiva n. 882/16, (emessa dal CP_1
Tribunale di Brescia, a conclusione della causa di merito - R.G. n. 5363/04, pubblicata il 22.03.16, dichiarata esecutiva e munita di formula in data 07.06.16 e già notificata), notificava alla
[...]
(già a seguito di variazione di Controparte_3 Controparte_4 denominazione sociale), in data 05.04.19, nuovo atto di precetto del 05.03.19, intimante il pagamento della somma complessiva di € 27.547,28 (oltre imposta di registro), a seguito del quale veniva tentato pignoramento mobiliare del 24.06.19, presso la sede della società debitrice, dall'esito tuttavia negativo.
La (già con atto notificato in data Parte_3 Controparte_4
30.07.14, proponeva appello contro la citata sentenza parziale n. 2778/13, chiedendone la riforma.
La (dopo averne preso atto ed aver contestato, con raccomandata del 15.12.14, ai CP_1 sensi e agli effetti dell'art. 2500 quinques c.c., la liberazione della responsabilità illimitata da parte dei soci dell'originaria trasformatasi nelle more nella senza Controparte_4 CP_3
l'adempimento delle modalità di comunicazione della trasformazione prevista in tale norma) si costituiva ritualmente avanti alla Corte d'Appello di Brescia, con comparsa del 16.12.14, contestando le censure rivolte dall'appellante alla pronuncia di primo grado e rilevando come l'appello avversario, ancora prima che infondato, fosse inammissibile e chiedendo, per l'effetto, la conferma della medesima pronuncia impugnata.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 303/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Brescia il 13.02.19, dichiarata esecutiva e munita della relativa formula in data 15.05.2020, che testualmente recita:
“
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello.
pag. 7/11 Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro
1.418,00 per la “fase di studio”, euro 910,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2.430,00 per la “fase decisionale”, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per condannare l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.”.
Il predetto titolo (sentenza n. 303/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 13.02.19), previa notifica di prodromico atto di precetto, veniva azionato esecutivamente dall'istante, mediante procedura esecutiva mobiliare-pegno mobiliare dell'08.06.21, presso la sede della società debitrice, il quale, tuttavia, aveva esito negativo.
A seguito della notifica del precetto , in data 24.05.2022, notificava atto di Parte_1 opposizione ex art 615, comma 1 c.p.c. deducendo di nulla dovere alla convenuta opposta ed insistendo per l'accoglimento delle sopracitate conclusioni.
Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per la presenza del giudicato e per violazione del ne bis in idem.
Secondo la parte convenuta, infatti, le questioni oggi proposte dall'opponente erano le medesime già proposte con precedente opposizione, il cui giudizio si era concluso con la sentenza dell'Intestato Tribunale del 19.09.2019 (doc. 9 convenuta), che così decideva
“In primo luogo, infatti, l'attore opponente non ha dato adeguata prova del perfezionarsi di una comunicazione che rivesta i requisiti richiesti dall'art. 2500 quinquies c.c., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “ciò che rileva per il destinatario della comunicazione non è tanto la conoscenza dell'iter formativo della volontà sociale nella sua integrità, quanto la notizia
(circostanziata) della deliberazione, nonché dell'intenzione dei soci di liberarsi della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni precedentemente assunte dalla società, che, come ha ritenuto il giudice di merito, può essere efficacemente espressa anche con il richiamo all'art. 2499 c.c.” (Cass. n. 11994/2002).
È infatti evidente come non soddisfi tali requisiti la comunicazione contenuta nella raccomandata inviata a
[...] in data 23.01.2013, la quale non fa riferimento nemmeno implicitamente alla volontà degli ex soci CP_1
pag. 8/11 accomandatari di essere liberati dalle obbligazioni precedentemente assunte ma si palesa come mera dichiarazione di apertura della società (incidentalmente viene riferita la mutazione della ragione sociale) a percorrere strade transattive con la creditrice.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non è fondata nemmeno la tesi secondo la quale il credito di CP_1 sarebbe sorto solo in seguito alla pronuncia della sentenza parziale del Tribunale di Brescia n. 2778/2013
[...] pubblicata 31.07.2013, ossia in un momento successivo alla trasformazione di in Controparte_4 CP_5
avvenuta in data 29.09.2010, in quanto il credito fatto valere da nel
[...] Controparte_1
precetto attiene ad un diritto di credito sorto in ragione del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le stesse parti, già esistente all'epoca della trasformazione di in società a responsabilità limitata, e che il Tribunale di Brescia si è Controparte_4
limitato ad accertare e liquidare.
La sentenza che costituisce titolo esecutivo, inoltre, è evidentemente opponibile anche ai soci, stante il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'accertamento compiuto in confronto della società fa stato contro il socio, e la condanna resa in confronto della prima è eseguibile anche contro il socio: questo perché dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso
l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali” (cfr. Cass.
n. 5884/1999, Cass. n. 613/2003, Cass. n. 1040/2009, Cass. n. 24795/2014). D'altra parte l'attore non ha contestato la propria qualità di socio accomandatario della confermando anzi di aver rivestito Controparte_4 tale ruolo, e dunque deve ritenersi a lui opponibile l'accertamento del credito di che la sentenza in Controparte_1 oggetto ha svolto, proprio in ragione della rivestita qualità di socio illimitatamente responsabile.
Quanto, infine, al beneficium escussionis di cui il socio gode ai sensi dell'art. 2304 c.c.(per il rinvio di cui all'art.
2315 c.c.), esso non impedisce alla creditrice di notificare allo stesso l'atto di precetto, che per sua stessa natura non costituisce atto dell'esecuzione ma mero atto prodromico alla stessa, finalizzato non tanto a porre in esecuzione il titolo quanto a manifestare ai debitori tale proposito ed a intimare agli stessi il pagamento spontaneo dell'importo nello stesso cristallizzato. L'opposizione è quindi infondata e le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in
pag. 9/11 dispositivo tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria.”
L'accertamento contenuto nella menzionata sentenza fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c., Cosa giudicata) e la reiezione della domanda preclude, dopo il passaggio della pronuncia in giudicato formale, la riproposizione in altro giudizio della medesima domanda, ostandovi il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ossia non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito).
Riguardo al caso di specie, il giudicatosi formatosi sulla precedente opposizione presuppone l'accertamento - ormai passato in giudicato - dell'inesistenza di una valida comunicazione ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c., l'esistenza del credito sin dal momento in cui è sorto il contratto di associazione, l'opponibilità dello stesso ai soci accomandatari e TO AN Parte_4
GL.
Tutte le argomentazioni svolte dalla parte attrice, in gran parte di aspra critica alla sentenza del
Tribunale di Cremona del 19.09.2019, non possono pertanto essere riproposte, né decise, in tale sede.
La domanda deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in prossimità dei minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
08/04/2025.
pag. 10/11 il giudice dott.ssa Federica Meloni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1124/2022
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMBRA STEFANO e dall'avv. GL IT NF attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BUFFOLI PIERINA e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. MINA ANDREA convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto datato 11.01.2022, regolarmente notificato, la intimava a Controparte_1
e ai sig. TO AN GL e il pagamento Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di euro 33.353,81.
Il 24.05.2022 incardinava l'odierna opposizione ex art 615, comma 1 c.p.c. Parte_1 deducendo di nulla dovere alla convenuta opposta ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'adìto Tribunale, in persona del Giudice designato, ogni contraria deduzione, eccezione, richiesta e conclusione disattesa, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA: accogliere quali prove gli allegati al presente atto di citazione, fatta salva ogni ulteriore istanza nei prefiggendi termini di cui alla successiva fase istruttoria;
in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei due titoli esecutivi sui quali si fonda il precetto costituito dalle sentenze notificate a parte attrice n. 882/16 del 19.03.2016 dichiarata esecutiva il 07.06.2016 inerente il giudizio di primo grado presso il tribunale di Brescia, e la n. 303/2019 emessa dalla corte di appello di Brescia il
13.12.2019, con decreto inaudita altera parte anche a norma dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., o, in subordine, con ordinanza pronunciata in sede di contraddittorio, ai sensi degli artt. 615, comma 1 e art. 624
c.p.c., per i motivi indicati in narrativa;
nel merito:
- accertare e dichiarare che alla data della trasformazione non rivestiva la qualità di creditore di Controparte_1
essendo insorto il credito (la cui contestazione pende tuttora in Cassazione), ex nunc e Controparte_3 quindi dalla data di cui alla sentenza n. 882/16 del 19.03.2016 dichiarata esecutiva il 07.06.2016 inerente il giudizio di primo grado presso il tribunale di Brescia presa a base del titolo contestato;
- accertare e dichiarare che, sebbene non essendovi tenuta non essendo debitrice vs. l'opposta in base al punto precedente, ha comunque debitamente comunicato a l'avvenuta Controparte_3 Controparte_1 trasformazione tramite l'invio della raccomandata del 23/01/2013, effettivamente ricevuta il 25/01/2013, in adempimento del 2° comma dell'art. 2500-quinquies Cod. Civ.;
- accertare e dichiarare che il termine di cui al 2° comma dell'art. 2500-5es cod. civ. per la negazione del consenso alla trasformazione dell'opponente in s.r.l., è definitivamente scaduto il 23.03.2013, e comunque decorsi i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ivi prevista;
- accertare e dichiarare che, per gli effetti dell'art. 1306 e 2909 Cod. civ., e della consolidata giurisprudenza, la sentenza notificata agli accomandatari e GL TO AN, non costituisce contro di Parte_1 essi titolo valido e non dispiega alcun effetto in quanto costituisce giudicato solo a carico della società;
- accertare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dei titoli esecutivi di cui al precetto contestato nei confronti degli ex accomandatari di e GL TO AN e, conseguentemente, Controparte_4 Parte_1 dell'atto di precetto contestato nella presente opposizione, dichiarando che la società non ha diritto Controparte_1
pag. 2/11 a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e inibendo la stessa dall'esercizio di qualsiasi ulteriore azione esecutiva.
- condannare in via riconvenzionale la in persona del legale rappresentante in carica, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali al pagamento in favore della di una somma di Controparte_3 denaro equa e di giustizia che sarà meglio quantificata in corso di causa, a fronte della responsabilità ex art. 96
C.p.c., per aver rappresentato nel precetto qui impugnato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di trasformazione, sebbene l'avesse inequivocabilmente ricevuta non solo in via diretta a mezzo raccomandata, ma anche in atti inerenti lo svolgimento del giudizio;
- condannare la a pagare, a favore dell'attore opponente, le spese e competenze del presente giudizio, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali (15 %), C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
-In via preliminare, quanto alla sospensione dell'esecuzione: rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione per tutti i motivi espressi in narrativa.
- In via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per l'esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cremona n. 1317/2019 (doc. 9)
-Nel merito e in via principale: rigettare comunque tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione.
Riservata la deduzione di ogni mezzo di prova nei prefiggendi termini.
Spese e onorari rifusi.”
Per la comprensione della vicenda de quo, è necessario ripercorrere le vicende societarie e giudiziarie che hanno interessato i soggetti parte del presente giudizio.
pag. 3/11 Come detto, con atto di precetto dell'11 gennaio 2022 la intimava a Controparte_1 CP_2
e ai sig. TO AN GL e il pagamento della somma
[...] Parte_1 complessiva di euro 33.353,81, deducendo in fatto ed in diritto quanto segue:
Con atto di citazione notificato in data 27.03.04 la (oggi Controparte_4 CP_3
) evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia (R.G. n. 5363/04 - Trib. di
[...]
Brescia), la , per ivi ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa CP_1 dell'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di associazione in partecipazione, stipulato dalle parti in data 14.06.00, oltre al maggior danno subito, nonché all'ulteriore risarcimento del danno cagionato alla vettura Parte_2
La convenuta si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza delle domande CP_1 avversarie, chiedendone il rigetto ed eccependo la nullità e/o, in via subordinata, l'inefficacia o l'invalidità del contratto stipulato, per presupposizione e/o mancato avveramento della condizione, ovvero risoluzione del contratto di associazione stipulato per inadempimento dell'attrice, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Brescia, dopo essere stata espletata la fase istruttoria, con la sentenza parziale n.
2778/13, emessa in data 29.07.13, così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le eccezioni di nullità ed inefficaci del contratto sollevate da parte convenuta;
- respinge la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposta da parte attrice, così come la domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta;
- dichiara l'intervenuta cessazione del rapporto a seguito della comunicazione di risoluzione, stabilendo che le posizioni di debito e credito delle parti debbano essere regolate in forza di contratto secondo i criteri sopra indicati;
- dispone per il proseguo del giudizio con separata ordinanza;
pag. 4/11 - spese e pronuncia sull'art. 96 cpc al definitivo”;
e, con separata ordinanza, disponeva CTU per “la determinazione del saldo finale del rapporto in conformità ai criteri ivi indicati”, la quale, depositata in data 17.07.14, concludeva nel senso di ritenere che la dovesse corrispondere alla il 50% dei costi sostenuti (pari CP_4 CP_1 alla somma di € 14.476,98).
La (già in data 30.07.14, proponeva Parte_3 Controparte_4 appello contro la citata sentenza parziale n. 2778/13, chiedendone la riforma.
La , pertanto, dopo aver appreso che: CP_1
- con atto di rep. n. 2102/98, redatto dal Notaio il 29.09.10, iscritto in data 05.10.10, la Per_1 aveva variato la denominazione sociale in ed i soci Controparte_4 Controparte_5 accomandatari, sigg. GL IT NF e , erano Parte_1 cessati dalla loro carica;
- il Sig. GL IT NF (precedente socio accomandatario), a partire dal
05.10.10, aveva assunto la carica di Amministratore Unico della;
Controparte_5
- con atto iscritto in data 07.03.11, la aveva variato nuovamente la Controparte_5 denominazione sociale e, in pari data, per volontà di tutti i soci, la stessa era stata posta in liquidazione, divenendo così l'odierna ; Controparte_3
- il Sig. , con atto del 22.02.11, era stato nominato quale liquidatore della Persona_2
; Controparte_3
contestava, con raccomandata del 15.12.14, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2500 quinques c.c., la liberazione della responsabilità illimitata da parte dei soci dell'originaria Controparte_4 trasformatasi nelle more nella senza l'adempimento delle modalità di comunicazione CP_3 della trasformazione prevista in tale norma.
Il Tribunale di Brescia, a conclusione della causa di merito (R.G. n. 5363/04 - Trib. di Brescia), emetteva, in data 18.03.16, la sentenza definitiva n. 882/16, pubblicata il 22.03.16, dichiarata esecutiva e munita di formula in data 07.06.16, già notificata il 23.03 – 29.03 - 04.04.17, unitamente a precedente atto di precetto del 09.03.17, alla (già Controparte_3
pag. 5/11 a seguito di variazione di denominazione sociale) ed ai sigg.ri GL Controparte_4
IT NF e , quali soci accomandatari (fino alla data Parte_1 del 05.10.10 della - ora ), in corso di Controparte_4 Controparte_3 registrazione e che testualmente recita:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ribadite tutte le determinazioni e statuizioni di cui alla sentenza parziale n. 2778/2013, condanna la società attrice a corrispondere a quella convenuta la somma di €.14.476,98 oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in giudizio e sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in parte motiva;
pone
a carico della parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.”
Al fine di recuperare il credito (salva la preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304
c.c., richiamato dall'art. 2315 c.c. per le società in accomandita semplice), la , CP_1 notificava, in data 23.03 – 29.03 - 04.04.17, unitamente al predetto titolo (sentenza del Tribunale di Brescia n. 882/2016), atto di precetto del 09.03.17, alla (già Controparte_3
a seguito di variazione di denominazione sociale) ed anche ai sigg.ri Controparte_4
GL IT NF e , quali soci accomandatari Parte_1
(fino alla data del 05.10.10, della ora ). Controparte_4 Controparte_3
proponeva atto di citazione in opposizione, ex art. 615 I comma Parte_1
c.p.c., contenente istanza di sospensione dell'esecuzione, radicando, avanti al Tribunale di
Cremona, il procedimento civile - R.G. n. 1115/2017; procedimento che si concludeva con l'emissione, da parte del Tribunale di Cremona adito, della sentenza di rigetto n. 660/2019, emessa in data 19.09.19, pubblicata il 19.09.19, dichiarata esecutiva e munita di formula in data
03.09.20, già notificata a il 24.02 – 02.03.21, unitamente ad atto di precetto Parte_1 dell'11.01.21.
Il predetto titolo (sentenza di rigetto n. 660/2019, emessa dal Tribunale di Cremona il 19.09.19 –
R.G. n. 1115/2017), veniva azionato esecutivamente dall'istante, previa notifica di prodromico atto di precetto, mediante procedura esecutiva mobiliare – atto di pignoramento presso terzi del pag. 6/11 11.05.21 (R.G.E. n. 524/2021 – Tribunale di Cremona); procedura, dall'esito positivo, che si concludeva con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione somma del 22.09.21.
La , inoltre, in forza della predetta sentenza definitiva n. 882/16, (emessa dal CP_1
Tribunale di Brescia, a conclusione della causa di merito - R.G. n. 5363/04, pubblicata il 22.03.16, dichiarata esecutiva e munita di formula in data 07.06.16 e già notificata), notificava alla
[...]
(già a seguito di variazione di Controparte_3 Controparte_4 denominazione sociale), in data 05.04.19, nuovo atto di precetto del 05.03.19, intimante il pagamento della somma complessiva di € 27.547,28 (oltre imposta di registro), a seguito del quale veniva tentato pignoramento mobiliare del 24.06.19, presso la sede della società debitrice, dall'esito tuttavia negativo.
La (già con atto notificato in data Parte_3 Controparte_4
30.07.14, proponeva appello contro la citata sentenza parziale n. 2778/13, chiedendone la riforma.
La (dopo averne preso atto ed aver contestato, con raccomandata del 15.12.14, ai CP_1 sensi e agli effetti dell'art. 2500 quinques c.c., la liberazione della responsabilità illimitata da parte dei soci dell'originaria trasformatasi nelle more nella senza Controparte_4 CP_3
l'adempimento delle modalità di comunicazione della trasformazione prevista in tale norma) si costituiva ritualmente avanti alla Corte d'Appello di Brescia, con comparsa del 16.12.14, contestando le censure rivolte dall'appellante alla pronuncia di primo grado e rilevando come l'appello avversario, ancora prima che infondato, fosse inammissibile e chiedendo, per l'effetto, la conferma della medesima pronuncia impugnata.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 303/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Brescia il 13.02.19, dichiarata esecutiva e munita della relativa formula in data 15.05.2020, che testualmente recita:
“
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello.
pag. 7/11 Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro
1.418,00 per la “fase di studio”, euro 910,00 per la “fase introduttiva” ed euro 2.430,00 per la “fase decisionale”, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per condannare l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.”.
Il predetto titolo (sentenza n. 303/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 13.02.19), previa notifica di prodromico atto di precetto, veniva azionato esecutivamente dall'istante, mediante procedura esecutiva mobiliare-pegno mobiliare dell'08.06.21, presso la sede della società debitrice, il quale, tuttavia, aveva esito negativo.
A seguito della notifica del precetto , in data 24.05.2022, notificava atto di Parte_1 opposizione ex art 615, comma 1 c.p.c. deducendo di nulla dovere alla convenuta opposta ed insistendo per l'accoglimento delle sopracitate conclusioni.
Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per la presenza del giudicato e per violazione del ne bis in idem.
Secondo la parte convenuta, infatti, le questioni oggi proposte dall'opponente erano le medesime già proposte con precedente opposizione, il cui giudizio si era concluso con la sentenza dell'Intestato Tribunale del 19.09.2019 (doc. 9 convenuta), che così decideva
“In primo luogo, infatti, l'attore opponente non ha dato adeguata prova del perfezionarsi di una comunicazione che rivesta i requisiti richiesti dall'art. 2500 quinquies c.c., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “ciò che rileva per il destinatario della comunicazione non è tanto la conoscenza dell'iter formativo della volontà sociale nella sua integrità, quanto la notizia
(circostanziata) della deliberazione, nonché dell'intenzione dei soci di liberarsi della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni precedentemente assunte dalla società, che, come ha ritenuto il giudice di merito, può essere efficacemente espressa anche con il richiamo all'art. 2499 c.c.” (Cass. n. 11994/2002).
È infatti evidente come non soddisfi tali requisiti la comunicazione contenuta nella raccomandata inviata a
[...] in data 23.01.2013, la quale non fa riferimento nemmeno implicitamente alla volontà degli ex soci CP_1
pag. 8/11 accomandatari di essere liberati dalle obbligazioni precedentemente assunte ma si palesa come mera dichiarazione di apertura della società (incidentalmente viene riferita la mutazione della ragione sociale) a percorrere strade transattive con la creditrice.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non è fondata nemmeno la tesi secondo la quale il credito di CP_1 sarebbe sorto solo in seguito alla pronuncia della sentenza parziale del Tribunale di Brescia n. 2778/2013
[...] pubblicata 31.07.2013, ossia in un momento successivo alla trasformazione di in Controparte_4 CP_5
avvenuta in data 29.09.2010, in quanto il credito fatto valere da nel
[...] Controparte_1
precetto attiene ad un diritto di credito sorto in ragione del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le stesse parti, già esistente all'epoca della trasformazione di in società a responsabilità limitata, e che il Tribunale di Brescia si è Controparte_4
limitato ad accertare e liquidare.
La sentenza che costituisce titolo esecutivo, inoltre, è evidentemente opponibile anche ai soci, stante il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'accertamento compiuto in confronto della società fa stato contro il socio, e la condanna resa in confronto della prima è eseguibile anche contro il socio: questo perché dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso
l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali” (cfr. Cass.
n. 5884/1999, Cass. n. 613/2003, Cass. n. 1040/2009, Cass. n. 24795/2014). D'altra parte l'attore non ha contestato la propria qualità di socio accomandatario della confermando anzi di aver rivestito Controparte_4 tale ruolo, e dunque deve ritenersi a lui opponibile l'accertamento del credito di che la sentenza in Controparte_1 oggetto ha svolto, proprio in ragione della rivestita qualità di socio illimitatamente responsabile.
Quanto, infine, al beneficium escussionis di cui il socio gode ai sensi dell'art. 2304 c.c.(per il rinvio di cui all'art.
2315 c.c.), esso non impedisce alla creditrice di notificare allo stesso l'atto di precetto, che per sua stessa natura non costituisce atto dell'esecuzione ma mero atto prodromico alla stessa, finalizzato non tanto a porre in esecuzione il titolo quanto a manifestare ai debitori tale proposito ed a intimare agli stessi il pagamento spontaneo dell'importo nello stesso cristallizzato. L'opposizione è quindi infondata e le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in
pag. 9/11 dispositivo tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria.”
L'accertamento contenuto nella menzionata sentenza fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c., Cosa giudicata) e la reiezione della domanda preclude, dopo il passaggio della pronuncia in giudicato formale, la riproposizione in altro giudizio della medesima domanda, ostandovi il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ossia non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito).
Riguardo al caso di specie, il giudicatosi formatosi sulla precedente opposizione presuppone l'accertamento - ormai passato in giudicato - dell'inesistenza di una valida comunicazione ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c., l'esistenza del credito sin dal momento in cui è sorto il contratto di associazione, l'opponibilità dello stesso ai soci accomandatari e TO AN Parte_4
GL.
Tutte le argomentazioni svolte dalla parte attrice, in gran parte di aspra critica alla sentenza del
Tribunale di Cremona del 19.09.2019, non possono pertanto essere riproposte, né decise, in tale sede.
La domanda deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in prossimità dei minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
08/04/2025.
pag. 10/11 il giudice dott.ssa Federica Meloni
pag. 11/11