Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 6753
CASS
Sentenza 19 marzo 2018

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Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.

L'apposizione di una sigla sintetica (cd. "paraffo") in luogo della firma per esteso non incide sull'efficacia giuridica della sottoscrizione, purché tale sigla sia dotata di un'individualità grafica che non ne consenta l'automatica riproducibilità e, al contrario, permetta la sua attribuzione ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autrice, sia che agisca in proprio, che nella qualità di rappresentante di altro soggetto, senza che, in simile ipotesi, sia necessaria tale specificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 6753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6753
    Data del deposito : 19 marzo 2018

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