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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8208 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 62051 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2, presso lo studio dell'avv.
AN AN, che la rappresenta e difende insieme all'avv. Amilcare Buceti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE nei confronti di
(c.f./p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Sig. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, via Flaminia n. 357, presso lo studio dell'avv. Giuliana Raschetti, che la rappresentata e difende insieme all'avv. Andrea Picozzi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
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CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare società a responsabilità limitata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.04.2024 le parti precisavano le conclusioni tramite note di trattazione scritta.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riservato all'esito del proponendo separato ricorso ogni pronuncia sulla immediata sospensione della efficacia delle delibere qui impugnate, in accoglimento della presente domanda, statuire:
A) Quanto all'assemblea ordinaria 2 maggio 2019: 1)dichiarare la inesistenza
e/o comunque la radicale nullità ed inefficacia della delibera adottata in data 2 maggio 2019 dalla società assemblea ordinaria e CP_1 CP_1
straordinaria indetta presso lo studio , e tanto per le ragioni ed i Parte_3
motivi declinati al numero sub 3) della sezione in diritto del presente atto;
2) dichiarare la nullità e/o comunque accertare e dichiarare la concorrente invalidità ed inefficacia della medesima delibera adottata in data 2 maggio 2019, nonché del bilancio allegato alla convocazione di detta assemblea, per tutte le ragioni passate in rassegna nella parte in narrativa e comunque in via specifica per i motivi declinati ai punti sub 1, sub 2 e sub 4 della sezione in diritto del presente atto;
3) per quanto occorra, accertare e dichiarare in ogni caso che nessuna delibera e/o comunque nessun atto di approvazione di bilancio è stata posta in votazione e/o comunque approvata alla precitata assemblea del 2 maggio 2019, nonché, in via ulteriormente concorrente dichiararne l'invalidità e l'inefficacia per violazione delle regole richiamate in narrativa circa gli obblighi di corretta ed esauriente informativa dei soci, oltre che sotto il profilo dell'abuso del diritto, avendo
l'assemblea deliberato in assenza dei presupposti legali relativi alla convocazione dei soci, alla loro partecipazione e legittimazione ed infine, alla corretta e legale gestione dei poteri di direzione di assemblea da parte del presidente designato.
B) Quanto all'assemblea straordinaria del 9 maggio 2019: 4) accertare e
dichiarare la radicale nullità ed inefficacia, o, in via subordinata, la invalidità per ragioni di annullamento, e quindi la inefficacia, della delibera adottata in data 9
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maggio 2019, per tutte le ragioni in fatto e in diritto rassegnate ai motivi 1bis e 2 bis e s.s. del presente atto, nulla escluso;
5) per quanto occorra, accertare e dichiarare in ogni caso che nessuna delibera e/o comunque che a nessun atto di approvazione poteva farsi luogo alla precitata assemblea del 9 maggio 2019, attesa la inesistenza e/ comunque la mancanza e/o illegittimità dell'atto indispensabilmente presupposto (delibera di approvazione del bilancio al
31.12.2018) nonché, in via ulteriormente concorrente, per violazione delle regole richiamate in narrativa circa gli obblighi di corretta ed esauriente informativa dei soci, oltre che sotto il profilo dell'abuso del diritto, avendo l'assemblea deliberato in assenza dei presupposti legali relativi alla convocazione dei soci, alla loro partecipazione e legittimazione ed infine, alla corretta e legale gestione dei poteri di direzione di assemblea da parte del presidente ivi designato. Infine, con riferimento a tutte le domande svolte e passate in rassegna nelle presenti conclusioni, dichiarare inefficaci, nulli e/o annullare tutti gli atti posti in essere dalla per il tramite del suo amministratore in carica, Controparte_1 successivamente alle precitate assemblee impugnate, disponendo l'immediata iscrizione dell'emanando provvedimento nel registro delle Imprese. Con riserva di modificazione delle domande ed eccezioni giusta previsione dell'art. 183, comma
6, n. 1, cpc, nonché di allegazione di ulteriori e nuovi mezzi di prova, ai sensi del comma 6, nn. 2 e 3, medesima disposizione. Con vittoria delle spese del giudizio:”.
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
-In via preliminare e di merito, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande volte a far valere l'annullabilità delle delibere impugnate, ai sensi dell'art. 2479 ter, I comma, c.c., per avvenuto decorso del termine decadenziale di 90 gg al momento della proposizione della domanda;
-Nel merito: a) respingere tutte le domande formulate dalla Sig.ra CP_2 nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed
[...] Controparte_1
in diritto. B) Condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge”.
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PARTE CONVENUTA in persona del Curatore Speciale: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito: - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili le domande formulate dalla Sig.ra e, per l'effetto, respingere le Parte_1
richieste svolte nel procedimento cautelare e nel giudizio di merito;
- nel merito: dichiarare infondate le domande formulate dalla Sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, respingere le richieste svolte nel procedimento cautelare e nel giudizio di merito. In ogni caso, con vittoria di spese di lite di cui al presente procedimento”.
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di far dichiarare Controparte_1 inesistente, e/o comunque nulla e/o inefficace la delibera dell'assemblea ordinaria del 2 maggio 2019 con la quale era stato approvato il bilancio di esercizio al
31/12/2018, e quella dell'assemblea straordinaria del 9 maggio 2019, in forza della quale, evidenziata la necessità di ripianare le perdite, si era provveduto all'abbattimento del capitale sociale e alla sua ricostituzione.
In particolare, l'attrice deduceva:
-di essere titolare delle quote del 25,46% del capitale sociale della CP_1
e, a tale titolo, di essere stata convocata all'assemblea del 2 maggio 2019 (in
[...] seconda convocazione), avente ad oggetto i) l'approvazione del bilancio al
31/12/2018 e la relazione dell'amministratore ( parte ordinaria), e ii) l'abbattimento del capitale sociale e il versamento delle somme dovute, la ricostituzione del capitale sociale per come stabilirà l'assemblea e contestuale versamento delle somme in base al capitale posseduto (parte straordinaria);
- all'assemblea del 02.05.2018 partecipavano il socio di maggioranza e amministratore unico con una quota pari al 68,75% del Parte_2 capitale, il rag. delegato dell'attrice (quota pari al 25,46%) e il rag. CP_3
quale rappresentante comune degli eredi della Sig.ra Pt_3 Per_1
( quota pari al 5,78%); veniva nominato presidente dell'assemblea il
[...]
Sig. il quale, dopo la lettura del bilancio, rilevava la necessita di Parte_1 ripianare le perdite ai sensi dell'art. 2482 ter c.c.;
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- il rag. chiedeva una serie di delucidazioni in ordine alla gestione CP_3
societaria emergente dal bilancio sociale;
a fronte di tali osservazioni,
l'amministratore unico forniva chiarimenti del tutto insufficienti. In particolare: a) alla richiesta sulle spese di manutenzione, il Sig. si limitava a Parte_1
constatare come si trattasse di spese di manutenzione del fabbricato, arredi e impianti utili per tenere efficiente l'attività, b) rispetto ai ratei e ai riconti, replicava come i componenti fossero indicati nella nota integrativa, c) infine, alla richiesta di notizie circa le istanze correlate, veniva risposto che non vi fossero indicazioni da dare. Il verbale poi così concludeva “Alle ore 16.30, non avendo nessuno dei presenti chiesto, il presidente dell'assemblea da lettura del presente verbale e chiama l'assemblea ad approvarlo. Il delegato della socia Parte_1
non approva, perché non ritiene sufficienti le risposte date alle domande fatte.
Mentre il socio approva ed il delegato della quota ereditaria Parte_2
si astiene. Per quanto riguarda l'assemblea straordinaria la stessa viene aggiornata al giorno 9 maggio 2019 stesso luogo stessa ora e precisamente alle ore 15”;
-con raccomandata a/r, veniva inviato dalla società alla Sig.ra Parte_1 la copia del verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 9/05/2019, dal quale si evinceva che, in quell'occasione, la funzione di presidente era stata svolta sempre dal Sig. mentre quella di segretario dal notaio Parte_1 Per_2
Alla riunione avevano partecipato – come risultava dal foglio presenze-
[...]
oltre al Sig. anche il rag. quale rappresentante della Parte_2 Pt_3
comunione ereditaria, per un totale di quote pari al il 74,28% del capitale sociale.
Dopo la lettura del bilancio 2018, il presidente sottolineava la necessità di ripianare le perdite e ch0, il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale del
15/11/2011, era trascorso senza che alcuno dei soci avesse versato alcunché: era, quindi, errata l'indicazione dell'aumento di capitale sociale per un importo pari ad euro 200.000,00. IL capitale effettivamente versato era pari a €96.900.
Considerato che
la perdite di esercizio al 31/12/207 era stata pari ad euro 64.416,03 ed al
31/12/2018 ad euro 63.450,11, occorreva ripianarle;
sarebbe stato, dunque, necessario azzerare il capitale sociale, la riserva legale e la riserva straordinaria
(pari rispettivamente ad € 96.900,00, e 4.570,00 e € 12.964,29), versare la quota
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eccedente le perdite ( €13.963,75), ed infine sottoscrivere un aumento di capitale pari ad euro 100.000,00, somma ritenuta congrua in relazione all'attività sociale;
- il rappresentante della comunione ereditaria dichiarava di non volere eseguire il ripianamento delle perdite, a differenza del socio di maggioranza che era disponibile a coprire le perdite, sottoscrivendo per intero la propria quota di capitale sociale. L'assemblea prendeva atto che il capitale sociale effettivo era di
96.000,00, e deliberava di ripianare le perdite al 31/12/2018 e di aumentare il capitale sociale ad euro 100.000,00, con termini di 30 giorni per esercitare il diritto di opzione e 15 giorni per la sottoscrizione delle quote inoptate. Il rag. Pt_3
quale asserito rappresentante comune, dichiarava di non sottoscrivere l'aumento di capitale e di rinunciare al diritto d'opzione, mentre il sig. Parte_2 dichiarava di coprire la propria quota di perdite e l'aumento di capitale, anche per la parte della comunione ereditaria, attraverso la corrispondente quota di finanziamento soci già versata, a cui espressamente rinunciava;
- dalla visura storica della alla data del 25/09/2019, Controparte_1
risultava: - iscritta il 30/05/2019, solo la delibera del 9/05/2019, mentre non vi era notizia dell'approvazione del bilancio 2018;- unico socio della società era il sig.
e lo stesso risultava cessato dalla carica di amministratore unico per Parte_1 un brevissimo lasso di tempo, vale a dire dal 18/06/2019 all'1/07/2019, allorquando era stato sostituito dal rag. - in data 11/07/2019, la società Pt_3
aveva ceduto alla sig.ra il negozio sito in Roma, via Salorno Persona_3
n. 18, rimanendo così proprietaria esclusivamente del fabbricato destinato ad Hotel sito in Roma, via dei Romagnoli n. 1041/A, nonché dell'azienda ivi corrente avente ad oggetto l'albergo, il bar e il ristorante denominati;
CP_1
-al momento dell'assunzione delle delibere impugnate, la compagine sociale era composta dal sig. titolare di quote del valore nominale di Parte_2
euro 66.624,56, dalla sig.ra titolare di quote del valore Parte_1
nominale di euro 24.678,49 ed infine dalla sig.ra ( madre Persona_1
dei LL , e ) titolare a sua volta di quote Pt_2 Pt_1 Persona_3
del valore nominale pari ad euro 5.596,95. Dopo la morte della sig.ra Per_1
gli adempimenti previsti dalla legge non erano stati messi in atto, tanto che non era stata depositata la denuncia di successione della defunta e nemmeno formalizzato il decesso presso il registro delle imprese. Inoltre, l'attrice non era stata convocata
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dai germani per la scelta del rappresentante comune delle quote cadute in comunione, né mai aveva interagito con il rag. la cui nomina non era stata Pt_3
nemmeno comunicata al registro delle imprese. L'assemblea era dunque nulla per la mancata convocazione degli eredi legittimi;
-l'assemblea del 2/05/2019, non aveva approvato il bilancio, perché, come si arguiva dalla lettura del verbale, non era stato posto in votazione e approvato: infatti i soci erano stati chiamati a esprimere la propria opinione solo sul verbale, per cui di fatto la delibera di approvazione del bilancio poteva dichiararsi inesistente, e comunque nulla per impossibilità dell'oggetto;
-inoltre, nel merito delle voci di bilancio, vi erano dei rilievi che durante l'assemblea non erano stati superati, a causa delle risposte evasive e insufficienti fornite dall'amministratore. In particolare: i) le spese di manutenzione e riparazione, di cui non è mai stata chiarita la natura ordinaria o straordinaria;
ii) in violazione dell'art. 2427, n. 7, c.c., non erano stata indicata la composizione delle voci ratei e risconti, il cui valore era molto rilevante, pari a circa il 10% dell'attivo; iii) in violazione dell'art. 2427, n. 22, nella nota integrativa non vi era accenno alle operazioni effettuate con parti correlate, circostanza particolarmente grave, atteso i rapporti con le società che avevano condotto in affitto l'azienda Hotel Bar Ristorante Antiqua Domus. Sotto questo profilo, erano stati stipulati diversi contratti di affitto, di cui non si aveva precisa contezza. Ed infatti la convenuta, nel 2007, aveva sottoscritto un contratto per la durata di anni 6 di affitto di azienda con la società GE RL (di cui era socio il sig. Parte_2
, per un canone annuo di euro 450.000,00, contratto registrato il
[...]
4/05/2007, ma depositato presso il Notaio – al fine della Persona_2
pubblicazione nel registro delle imprese- solo nel 2012; in data 1/03/2011, però, era stato stipulato un contratto di affitto di azienda, sempre della durata di anni 6, con la società Easy Trip RL, il cui amministratore era che ne era Persona_4
socio insieme al Sig. e per un canone annuo di 60.000,00 per Parte_2
i primi due anni, e poi per euro 450.000,00. Oggetto del contratto era il medesimo di quello stipulato con la GE RL, che non risultava mai essere stato risolto. Infine, nel 2014 era stato affittata la medesima azienda, sempre per la durata di anni 6, e quindi prima della scadenza dell'anteriore contratto di affitto, alla società
EC RL, capitale sociale di euro 1.000,00, ed il cui amministratore unico era
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un cittadino rumeno, che però risultava essere stato un operaio dipendente anche della GE RL e della Easy srl. Il canone previsto era pari ad euro 300.000, 00 per i primi due anni e poi pari ad euro 450.000,00. Di tutti questi rapporti, delle motivazioni sottese al moltiplicarsi dei contratti di affitto, non veniva data nessuna spiegazione nel bilancio e nella nota integrativa della convenuta;
-per quel che riguardava l'assemblea del 9/05/2019, andava evidenziato come, non essendo stato mai approvato il bilancio del 2018, mancava il presupposto per il ripianamento delle perdite, per l'abbattimento del capitale sociale e la sua ricostituzione, e dunque la delibera era nulla per mancanza dell'oggetto presupposto;
il rag inoltre, non poteva considerarsi rappresentante della Pt_3 comunione ereditaria, non avendo partecipato a tale scelta l'attrice;
-la società era stata malamente gestita dal sig. il quale aveva Parte_2 cercato di estromettere l'attrice dalla società.
Deduceva, quindi, con riferimento alla prima delibera del 2.5.2019, i seguenti motivi di invalidtà/nullità:
a) vizio di convocazione per essere stato validamente nominato il rappresentante comune;
b) mancata formale approvazione del bilancio 2018;
c) violazione del principio di chiarezza del bilancio con riferimento alle voci: pese di manutenzione e riparaz ione per l'importo di € 168.110,00, ratei e risconti;
operazioni con parti correlate;
Con riferimento alla seconda delibera dell'assemblea straordinaria del 9.5.2019,
l'attrice deduceva i seguenti motivi di doglianza:
a) mancata formale approvazione del bilancio 2018 che rappresentava il presupposto della delibera di accertamento della perdita di capitale sociale, azzeramento e aumento;
b) invalidità del suddetto bilancio, che rappresentava il presupposto della seconda delibera;
c) erronea indicazione dei partecipanti e difetto di legittimazione del rag. Pt_3
al voto ed alla rinuncia del diritto di opzione;
[...]
Concludeva come in epigrafe.
***
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Si costituiva la società convenuta, la quale eccepiva:
1)in via preliminare, l'inammissibilità delle domande di annullamento delle delibere, per avvenuta decadenza dal potere di impugnarle, ai sensi dell'art. 2479 ter: le delibere contrarie alla legge e all'atto costitutivo possono essere annullate, se impugnate nel termine di 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro della decisione dei soci;
il termine è maggiore solo nel caso di delibera invalida per illeceità o impossibilità dell'oggetto, ovvero per carenza assoluta di informazioni.
In questo caso, le doglianze circa l'invalidità del bilancio rientravano nella categoria dell'annullabilità, con la conseguenza che l'attrice era decaduta dal proporre l'azione, avendo notificato la citazione solo in data 27/09/2019, oltre i 90 giorni consentiti;
2) era stata corretta la nomina del rappresentante della comunione ereditaria, laddove tale scelta può avvenire a maggioranza e senza che sia utilizzata una specifica forma. L'attrice era stata informata che occorreva procedere a tale nomina, e la circostanza che non era stata annotata nel registro delle imprese la morte della sig.ra poteva considerarsi una mera irregolarità. Infatti, Per_1
l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia solo dichiarativa, e non costitutiva, e può essere opposta ai terzi se si dimostra che ne erano a conoscenza.
In questo caso, trattandosi della madre dell'attrice, è evidente che ne era consapevole. Quindi, tutti i soci erano stati regolarmente convocati all'assemblea che era stata totalitaria. L'assemblea totalitaria proprio perché consiste nella partecipazione di tutti i soci, sana qualsiasi vizio di convocazione. Del resto, all'assemblea del 2/05/2019, a cui aveva partecipato il delegato della sig.ra
[...]
non era stata sollevata nessuna eccezione sul rappresentante degli Parte_1
eredi;
3) non poteva sostenersi che il bilancio non fosse mai stato approvato, perché proprio dai rilievi sollevati dall'attrice emergeva come era stato letto e discusso: la formula riportata nel verbale era sintetica e riassuntiva, ma la volontà dell'assemblea era stata chiara;
4) per quel che riguarda le contestazioni alle singole voci, v'è che erano solo strumentali e pretestuose: infatti erano generiche ed irrilevanti, anche perché il bilancio era stato redatto in maniera chiara, riportava in modo veritiero le perdite maturate e rispecchiava fedelmente lo stato patrimoniale, economico e finanziario
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della società. Le critiche sollevate rispetto alle parti correlate, facevano riferimento per lo più a situazioni passate che nulla avevano a che fare con il bilancio al
31/12/2018: inoltre, il contratto in essere con la EC RL era stato concordato secondo le condizioni del mercato e non vi erano menzioni particolari da fare;
5) per quel che riguardava la delibera assunta in data 9/05/2019, l'attrice ne assumeva l'invalidità per mancanza dell'atto presupposto. In realtà, il bilancio era stato approvato ed era stato depositato presso il registro delle imprese: la mancata pubblicazione dipendeva da ritardi degli uffici pubblici. Non vi era stata nessuna operazione volta ad estromettere dalla società la Sig.ra Parte_1 debitamente informata, aveva ritenuto di non partecipare all'aumento di capitale.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande spiegate, perché inammissibili e comunque infondate.
***
Nell'ambito di tale giudizio, con separato ricorso, l'attrice chiedeva, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la sospensione dell'esecuzione delle delibere impugnate, evidenziando che le medesime avevano polverizzato la sua partecipazione alla società e che erano stati posti in essere atti gravi, come la vendita di un immobile a condizioni risibili. La convenuta replicava chiedendo l'inammissibilità della domanda perché tardiva e ribadendo la correttezza dell'operato dell'amministratore relativamente alla redazione del bilancio.
Con ordinanza del 29/04/2020, il Tribunale rigettava il ricorso, sul presupposto che, con la delibazione tipica della fase cautelare, quanto alla prima delibera di approvazione del bilancio, la stessa fosse insuscettibile di sospensione avendo solo carattere ricognitivo, senza alcun effetto sull'organizzazione sociale da poter sospendere;
quanto alla seconda delibera, parevano sussistere le perdite da ripianare attraverso l'aumento di capitale e, per quel che riguarda la nomina del rappresentante comune, nonostante sembravano esserci delle irregolarità attinenti alla mancata pubblicità nei registri, il giudice doveva valutare comparativamente il pregiudizio che subiva la ricorrente dall'esecuzione delle delibere con quello subito dalla società dalla loro eventuale sospensione.
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Nel concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale osservava come non fosse necessario integrare il contraddittorio al Curatore Speciale nel giudizio di merito.
Sul punto, infatti, occorre sottolineare come la sezione aderisce al costante orientamento della Corte di cassazione, per la quale non sussiste un conflitto immanente di interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale. Né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo ( come avviene per l'approvazione del bilancio redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c., o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1,. n. 5
c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina del curatore speciale,
l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della società.
***
In esito al deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, formulando i seguenti quesiti : “esaminati gli atti di causa e visionata la documentazione contabile della società convenuta, acquisita presso la sede sociale o presso gli uffici pubblici, verifichi: 1) se- in relazione alle contestazioni sollevate da parte attrice nell'atto di citazione- il bilancio oggetto di impugnazione rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; 2) se erano effettivamente sussistenti i presupposti in base ai quali si è deliberato di procedere al ripianamento delle perdite, all'azzeramento ed alla ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.”
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Con riferimento al primo quesito, il CTU concludeva sostenendo che il bilancio del
2018 non rappresentava in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; per quel che riguarda il secondo motivo, sosteneva che non vi erano i presupposti per deliberare il ripianamento delle perdite, l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni differimenti, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla Sig.ra sono fondate nei termini Parte_1
che seguono.
1) Thema decidendum
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere dichiarata la nullità
e/o l'annullamento delle delibere assunte dalla società in Controparte_1
data 2/05/2019 e 9/05/2019, perché i) prese in assenza di una legittima nomina del rappresentante delle quote cadute in comunione ereditaria;
ii) perché il bilancio al
31.12.2018, la cui approvazione non era stata deliberata, comunque presentava delle criticità riguardanti le spese di manutenzione, la voce dei ratei e risconti e quella relativa alle operazioni con parti correlate. Su questo punto, vi erano poi aspetti poco chiari, critici, visto che la società aveva affittato l'azienda avente ad oggetto l'attività di Albergo, bar, ristorante, a diverse società riconducibili al sig. con contratti succedutisi nel tempo, senza una apparente Parte_2
motivazione e a condizioni non congrue. Non era stato quindi rispettato il principio di trasparenza. La nullità della delibera di approvazione di bilancio si rifletteva sulla successiva delibera con la quale era stato deciso il ripianamento delle perdite,
l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale, circostanza che aveva polverizzato la partecipazione della Sig.ra Parte_1
La Società convenuta ha ritenuto in via preliminare che la domanda fosse inammissibile perché spiegata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 2479 ter c.c; ha poi dedotto la legittimità della nomina del rappresentante comune della quota ereditaria caduta in successione, perché avvenuta dopo regolare convocazione e su delibera della maggioranza degli eredi;
ha infine insistito sulla
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bontà dell'operato dell'amministratore e sulla correttezza della redazione del bilancio, la cui formazione era avvenuta seguendo i criteri dettati dalla legge. E
l'aumento di capitale, che volontariamente la socia attrice aveva deciso di non sottoscrivere, era stata la logica conseguenza del ripianamento delle perdite.
2) Sulla legittimazione attiva della sig.ra Parte_1
In via preliminare, è opportuno ricordare come sussiste la legittimazione e l'interesse dell'attrice ad impugnare la delibera di riduzione del capitale sociale e della sua conseguente restituzione. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ, in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere
Sempre la Suprema Corte ha affermato il medesimo principio anche nel caso in cui il socio non sottoscrittore intenda far valere non solo la nullità, ma anche la mera annullabilità della delibera di aumento di capitale. In particolare, la Corte ha ritenuto che il socio non sottoscrittore abbia sempre la legittimazione ad impugnare, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall'operazione sul capitale, ciò in quanto la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c.. Si sottolinea, infatti, che sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1 Cost, ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti (Cass. n. 26773/2019).
3) Sulla eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera.
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Sostiene la convenuta che le domanda di annullamento spiegate dall'attrice sarebbero tardive, perché proposte oltre il termine di 90 giorni dallo svolgimento delle assemblee contestate.
Ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., le decisioni dei soci che non sono prese in conformità alla legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro
90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha allegato se e quando sia avvenuta la trascrizione nel libro soci. Dalla visura camerale estratta dal registro delle imprese in data 25/09/2019 (all. n. 5 fascicolo parte attrice), emerge come non sia stato depositato il bilancio 2018, approvato con l'assemblea del 2/05/2019, mentre la delibera del 9/05/2019, concernente l'aumento di capitale, risulta iscritta solo in data 30/05/2019. Nel caso in cui una delibera sia soggetta ad iscrizione nel
Registro delle Imprese non si può dubitare che ai fini dell'impugnabilità prevalga il momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Peraltro, parte convenuta non ha dato prova della data di iscrizione nel libro delle deliberazioni sociali.
Con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
27/09/2019, è stata tempestiva, pacifico essendo che alle impugnazioni di delibera si applica la sospensione feriale dei termini (sul punto, Tribunale di Roma, sentenza n. 6452/2017).
Tuttavia, la questione non è rilevante posto che le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile e quelle assunte in assenza assoluta di informazioni, cui è essere equiparata per costante giurisprudenza l'omessa convocazione, sono impugnabili nel termine di 3 anni dalla trascrizione del libro delle adunanze sociali.
Le domande dell'attrice riguardano le delibere di approvazione del bilancio e di aumento del capitale sociale, in tesi, nulle per illiceità dell'oggetto e per mancata convocazione degli eredi della socia ed il termine di decadenza è, quindi, quello di tre anni dalla trascrizione nel libro soci.
4) Sull'eccezione di domanda nuova sollevata dalla convenuta.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, la contestava Controparte_1 all'attrice di aver formulato domande nuove nella memoria istruttoria, laddove per la prima volta avrebbe argomentato circa < perdite non accertate> e di
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, così modificando tanto il petitum quanto la causa petendi, rispetto alle domande introduttive.
In tema di modificazione della domanda, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha subito una evoluzione significativa, così riassunta dalla ordinanza n.
28029/2021: “Occorre partire dalla decisione a Sezioni Unite del 2015 ( Cass.
15/06/2015, n. 12310) (…) Ciò ha portato al superamento della <coppia retorica emendatio mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità prima ed inammissibilità seconda>. La giurisprudenza, infatti, era solita ammettere le modificazioni della domanda introduttiva non incidenti né sulla causa petendi ( ma solo sulla interpretazione o sulla quantificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum ( se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) ed a giudicare inammissibili, per contro, quelle modificazioni della domanda che dessero luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e ampiezza del petitum o della causa petendi. Sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., devono ritenersi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
sono ex adverso possibili le domande modificate non perché non possono incidere sul petitum o sulla causa petendi, ma non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive” (Cass. n. 28029/2021).
Nel caso in esame, fin dall'atto introduttivo la sig.ra aveva Parte_1
contestato la chiarezza delle voci di bilancio;
in particolare, le spese di manutenzione e di riparazione per l'importo di euro 168.110,00, non essendo nota la natura ordinaria o straordinaria delle medesime con l'importante conseguenza fin da subito adombrata che se fossero state spese di ordinaria manutenzione le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico della affittuaria (vedasi pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione). Con ciò, revocando in dubbio l'importo del “risultato di esercizio” e quindi anche l'evenienza delle perdite per come prospettate dall'amministratore nella relazione.
Sempre nell'atto di citazione, si legge “ Benchè non obbligato, l'amministratore ha ritenuto opportuno redigere la propria relazione nella quale, però: a) non fornisce alcuna indicazione sulla gestione, né giustifica, o comunque motiva, le cause
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generatrici del risultato economico emergente dal bilancio;
b) non fornisce alcuna delle informazioni richieste dal comma 3 dell'art. 2428; c) circoscrive la propria relazione sulla necessità di copertura delle perdite e sulla ricostituzione del capotale sociale richiamando erroneamente ed impropriamente norme riferite alla
Spa e non quelle riferite alle srl” ( vedasi pag. 16 atto di citazione).
Non può, quindi, trovare spazio la contestazione della società convenuta, non essendosi verificata, con le allegazioni dell'attrice svolte in sede di seconda memoria istruttoria, né una modifica del petitum, né una modifica della causa petendi, per come insegnato dalla Suprema Corte.
5) Sulla nomina del rappresentante della comunione ereditaria.
E' pacifico che la quota di partecipazione di cui era titolare la socia Persona_1
pari al 5.78 %, sia caduta in successione e che i chiamati all'eredità
[...]
siano gli eredi legittimi e segnatamente i figli , e Pt_2 Pt_1 Persona_3
[...]
Orbene, il trasferimento (a qualsiasi titolo, sia inter vivos sia mortis causa) delle partecipazioni di RL ha effetto di fronte alla società (e ai terzi) dal momento del deposito del relativo atto presso il competente Registro Imprese. Sarebbe stato, quindi, necessario il deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese della richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esistente, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione. Pertanto, in assenza di pubblicità, il socio ex libris è ancora il socio deceduto e questo deve essere convocato.
A seguito dell'iscrizione del decesso e della successione ereditaria, sarà poi necessario nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., disciplina che consente di decidere a maggioranza tra i comunisti, purché previamente informati.
Secondo una giurisprudenza che pare condivisibile (Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza dell'11/07/20220), anche la nomina del rappresentante comune deve essere iscritta;
infatti, in caso di mancata nomina del rappresentante comune da parte degli eredi comunisti, secondo l'orientamento maggioritario non è possibile individuare un soggetto legittimato all'esercizio dei
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diritti sociali relativi. Conseguentemente, il presidente dell'assemblea non potrebbe considerare valido né il voto proveniente da un singolo socio-comunista della quota di RL, né il voto espresso uti singuli da tutti i soci-comunisti della quota.
Dalla documentazione depositata risulta che: i) non sono stati compiuti gli adempimenti pubblicitari per far risultare il trasferimento delle quote ai figli;
ii) con lettera raccomandata inviata il 6/04/2019, il Sig. aveva Pt_2 Parte_1
rappresentato alle altre coeredi ( e , la necessità di Pt_1 Persona_3
nominare un rappresentante comune pur senza convocare un'assemblea per la delibera o indicare altre modalità di designazione;
iii) con atto del 26/04/2019,
e nominavano, quale rappresentante comune, il Sig. Pt_2 Persona_3
Parte_3
Se è vero che non erano necessarie particolari formalità per addivenire alla nomina del rappresentante comune e che, durante l'assemblea del 2/05/2019, il delegato dell'attrice non aveva sollevato nessuna contestazione circa tale nomina, è anche vero che non risulta effettuato il preliminare adempimento dell'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della proprietà dalla madre ai figli.
Sotto questo profilo, la nomina effettuata dai coeredi e Pt_2 Parte_1
risulta irregolare e le delibere impugnate invalide, perché la
[...]
convocazione era viziata, non essendo stata effettuata nei confronti della madre deceduta in assenza di pubblicità. In buona sostanza, rispetto alla società gli eredi non erano ancora tali e ciò a monte della validità della nomina del rappresentante comune, che non era legittimato in assenza di iscrizione nel
Registro delle Imprese.
6) Sull'approvazione del bilancio di esercizio 2018 e sulle risultanze della CTU.
In primo luogo, benché il verbale di assemblea sia evidentemente lacunoso, non è revocabile in dubbio che l'oggetto della delibera sia stata l'approvazione del bilancio al 31.12.2018.
Assunta l'esistenza della delibera di approvazione, è stata demandata al CTU
l'analisi del bilancio al 31/12/2018 e del successivo aumento di capitale, conseguente alla necessità di ripianare le perdite, analisi che si concretizzata in una relazione approfondita ed esaustiva: meritano di essere condivise le conclusioni cui
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è giunto il CTU, avendo il medesimo analizzato la documentazione in atti, risposto in modo puntuale alle osservazioni dei consulenti di parte, e avendo seguito i principi sulla redazione del bilanci elaborati dalla giurisprudenza, anche di questa sezione.
Rispetto al primo quesito, - se cioè in relazione alle contestazioni sollevate da parte attrice nell'atto di citazione- il bilancio oggetto di impugnazione rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società- il CTU così concludeva “ lo scrivente, sulla base degli accertamenti compiuti, ritiene che il bilancio oggetto di impugnazione non rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, per le motivazioni esposte nella relazione ed in particolare: a) per
l'errata contabilizzazione delle c.d. spese di manutenzione che riguardavano invece l'acquisto di Mobili e arredi e che avrebbero dovuto trovare allocazione tra le immobilizzazioni materiali: b) per l'indicazione di una capitale sociale di euro
96.900 anziché 200.000 sul presupposto che l'aumento di euro 103.100,00 non fosse stato versato mentre, dall'esame dei bilanci e delle scritture contabili, tale aumento risultava già sottoscritto e versato al 31.12.2011; c) per l'assenza di informativa sulle parti correlate da riportare nella nota integrativa, in relazione ai rilevanti rapporti in essere con la EC RL” ( vedasi pag. 33 consulenza tecnica in atti).
Rispetto alle spese di manutenzione, il perito ha rilevato che in data 12.12.2015, tra la e la EC S.r.l.s., veniva stipulato un “contratto Controparte_1 di vendita di nuova stigliatura per l'immobile uso alberghiero” gestito in affitto, ai sensi del contratto sopra riportato, dalla EC S.r.l.s. per un prezzo totale di
€550.000. La EC srls vendeva, quindi, alla Controparte_1
prestazioni che attenevano essenzialmente alla fornitura di impianti tecnici, previa sistemazione dei locali, fornitura di televisori, sommier, materassi, stigliature per ristorante. Parte attrice ha contestato l'imputazione a conto economico delle spese di manutenzione: tali spese, se considerate di natura ordinaria, ai sensi dell'art. 4 del contratto di affitto d'azienda, andavano riaddebitate al conduttore dell'azienda, ossia la EC S.rl.s.. Se invece, tali spese fossero da considerarsi di natura straordinaria, avrebbero dovuto essere capitalizzate ed interessare il conto economico unicamente per la quota di ammortamento riferibile all'esercizio 2018.
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Invero, le spese di manutenzione contestate, costituiscono una quota parte dei
Costi per servizi, indicati nel bilancio al 31.12.2018, per euro 213.312. La quota parte riferibile alle spese di manutenzione contestate è pari ad euro 168.110 che, per euro 167.9703, sono relative alle seguenti fatture ricevute dalla EC
S.r.l. -conduttrice in affitto dell'azienda di proprietà della in CP_1
esecuzione del contratto del 12.12.2015.
Il CTU, al fine di identificare il corretto metodo di appostazione, ha indagato la natura degli interventi di manutenzione oggetto delle spese contestate;
il trattamento contabile riservato a spese della stessa natura negli esercizi precedenti;
le posizioni dei consulenti di parte. Quanto al primo punto, tutte le parti convengono che si tratti di spese straordinarie, atteso che ai sensi del principio
OIC 16 dove, par. 16: “La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile”. Nello specifico, la quota parte di spese sostenute nel 2018 afferiscono all'acquisto di beni Mobili e Arredi.
Tecnicamente, quindi, sembra palese, la natura straordinaria di quegli interventi, e quindi, la relativa iscrizione in bilancio, come incrementi delle immobilizzazioni nei limiti del valore recuperabile del bene (documento OIC 16, § 49), per poi procedere, annualmente, con l'ammortamento, in base ad un piano prestabilito, in modo da tener presente sia del valore recuperabile del cespite che della residua sua vita utile (OIC 16, par. 50): “residua possibilità di utilizzazione”, non come “durata fisica” delle immobilizzazioni, ma come “durata economica” (il periodo in cui il cespite sarà di utilità per l'impresa. OIC 16 par. 62 e segg).
Il CTU contesta la prospettazione di parte convenuta, per la quale assodata la natura straordinarie delle spese, non potrebbe essere utilizzato un modello basato sulla “residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione”, secondo quando prescrive l'OIC 16, ma piuttosto, il principio 9 OIC della perdita di valore recuperabile (i.e. il maggiore tra il valore d'uso e il fair value di un'immobilizzazione). Il CT di parte convenuta, considerata la maggior usura di beni nel settore alberghiero, sottopone un'elaborazione del risultato d'esercizio, andando a determinare la perdita di valore delle Immobilizzazioni, rilevabile dal confronto della capacità di ammortamento della Società con la somma degli
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ammortamenti previsti per il periodo d'indagine, dalla quale emergerebbe un'incapacità della Società di dare copertura agli ammortamenti dei cinque anni successivi al 2018 per un ammontare pari ad euro 211.619,57; le rettifiche che andrebbero apportate al bilancio determinerebbero una perdita di esercizio pari ad euro 83.790, quindi superiore a quella risultante dal bilancio oggetto di contestazione, pari euro 63.450.
Il CTU ha, per contro, analizzato anche le fatture emesse negli anni precedenti
2015 e 2017 ed ha rilevato che la società ha immotivatamente modificato il criterio di imputazione. Tutte le fatture emesse (sempre relative al medesimo contratto) fino all'11.08.2017 sono state portate ad incremento delle Immobilizzazioni materiali, quindi all'attivo dello stato patrimoniale, mentre quelle emesse successivamente e fino al 31.12.2018 sono state imputate tra i costi dell'esercizio.
Parimenti, i costi delle fatture 2015 e 2017 erano stati iscritti nel libro cespiti ammortizzabili (con aliquota 12% per impianti specifici, dell'8% per impianti generici).
Il CTU confuta partitamente le argomentazioni addotte dal CTP al fine dell'adozione del modello semplificato OIC 9 per il quale il 'valore recuperabile' è determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value: innanzitutto contesta che il CTP non abbia calcolato il fair value e che lo stesso abbia adottato una vita utile delle
Immobilizzazioni pari a 5 anni eccessivamente breve ed in contrasto, sia con la vita utile desumibile dal libro dei cespiti ammortizzabili fornito dalla Società, sia con i coefficienti ministeriali stabiliti con il DM 31.12.1988 “Gruppo XIX Alberghi
Ristoranti bar e attività affini” che individuano seppure a fini di deducibilità fiscale, in relazione al tipo di attività esercitata le aliquote per la determinazione degli ammortamenti. Con riferimento alla voce Avviamento il CT di parte convenuta ipotizza una vita utile di 5 anni da cui discende, evidentemente, un'aliquota di ammortamento del 20%, non coerente con la documentazione esaminata posto che la Società non risulta abbia stimato una vita utile dell'avviamento di 5 anni. Peraltro, l'adozione del criterio del valore recuperabile sarebbe giustificata solo in relazione ad un andamento economico prospettico
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negativo, il che non è, stante che il ricavo deriva dall'affitto dell'azienda1. Si rileva incidentalmente che l'ammontare dei lavori affidati alla EC S.r.l.s. è stato di euro 550.000 pari quasi alla somma dei primi due anni di affitto di complessivi euro 600.000. In buona sostanza, il CTU conclude che la ricostruzione del CT di parte convenuta per la quale vi sarebbe una perdita di valore della capacità dei beni di €211.619 in 5 anni si basa su assunzioni immotivate (la riduzione del canone di affitto dal 2021 al 2023, l'adozione di aliquote di ammortamento diverse da quelle usate dalla società). Esclusa, quindi, tale ricostruzione, il CTU ha verificato le fatture ricevute nel 2018 dalla EC RL per complessivi euro 167.970 (con causali generiche) con gli stati di avanzamento, ricavando che tali spese hanno riguardato l'acquisto di beni rientranti nella categoria Arredamenti, per i quali la società - come emerge dal Libro dei Cespiti ammortizzabili - utilizzava un'aliquota d'ammortamento del 10% in linea con i coefficienti ministeriali del D.M.
31/12/1988. Rispetto quindi alle spese contestate dall'attrice, pari ad euro
167.970,00, la società avrebbe dovuto imputare tali acquisti, anziché sotto la voce
, sotto la voce , ed assoggettarlo ad un'aliquota di ammortamento del 10%, ridotta al 50% essendo il primo anno di entrata in funzione dei beni, da cui sarebbe disceso un ammortamento pari ad euro 8.398,50. Da ciò risulta che la società ha iscritto nel proprio bilancio al 31/12/2018, costi per spese di manutenzione pari ad euro
167.970,00, quando invece il conto economico doveva essere interessato solo per la quota di ammortamento dell'esercizio pari ad euro 8.398,50 (vedasi sul punto pag. 30 CTU).
Il CTU, in merito alla voce Ratei e Risconti non rilevava la presenza di alcuna irregolarità, posto che risconto passivo di euro 25.000 si giustificava con fattura n.
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26 del 31.12.2018 emessa dalla alla EC S.r.l.s. Controparte_1
(Allegato 20) relativa al canone di affitto d'azienda del mese di gennaio 2019.
Per quel che riguarda le informazioni sulle operazioni con le parti correlate, era di primario interesse il rapporto con la EC RL, anche in considerazione del rapporto di coniugio tra il sig. e il socio al 51% della Parte_2
EC (sig.ra . Il perito giustamente ricorda che ai sensi Persona_5
dell'art. 2427 n. 22 bis) la Nota integrativa deve indicare: “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato (…)”. Si rammenta, poi, il Principio contabile OIC 12 dove, al paragrafo
134, che dispone: “Con riferimento alle normali condizioni di mercato si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione”.
La società, nel momento in cui nulla aveva dichiarato nella nota integrativa, era tenuta a dimostrare il rispetto delle normali condizioni di mercato non solo rispetto al contratto di affitto ma soprattutto in relazione al contratto di fornitura in essere tra le parti, sottoscritto in data 12/12/2015, per un importo di euro 550.000,00, che di fatto assorbiva le entrate dei primi due anni di affitto dell'azienda (euro
600.000,00)”. Non aveva dedotto nulla di pertinente sul punto dacché si doveva concludere che la Nota integrativa si dimostrava del tutto carente di informazioni.
Con riferimento alla ricostituzione del capitale, il perito ha osservato come dal bilancio al 31/12/2011 risultava che il capitale sociale era stato interamente sottoscritto e versato, in quanto non vi erano esposti crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. E ciò emergeva anche dalla scheda contabile Soci c/ sottoscrizioni>, da cui si ricava l'integrale veramente del capitale sociale in data
31/12/2011 attraverso l'utilizzo del finanziamento soci. Inoltre, sempre dalla scheda contabile della società intestata al capitale sociale e da quella intestata al finanziamento soci, si rinviene che l'aumento di capitale sociale, deliberato dall'assemblea del 9/05/2019, sia avvenuto iscrivendo in contropartita alla
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riduzione del capitale sociale, un incremento dei debiti verso soci. E infatti, il debito verso soci passa da euro 120.845,19 ad euro 223.945,19, con un incremento di euro 103.000,00, pari esattamente alla riduzione del capitale sociale.
Allora, è chiaro che falsamente l'amministratore ha rappresentato la non effettività dell'aumento del capitale sociale deliberato nel 2011, in quanto i versamenti risultavano eseguiti. Non vi erano, dunque, le condizioni per la
'correzione' del capitale sociale da euro 200.000,00 ad euro 96.000,00.
In definitiva, l'aumento di capitale deliberato con l'assemblea del 15.12.2011, alla data del 31.12.2011, risultava già interamente sottoscritto e versato, così come si evince anche dai bilanci degli esercizi successivi;
la riduzione del capitale operata nel bilancio al 31.12.2018 (da 200.000 a €96.900) avveniva incrementando i debiti verso soci di un importo corrispondente. E' di tutta evidenza che se la Società si ritiene debitrice dei soci a fronte della riduzione del capitale sociale, è perché quel capitale era stato versato.
Circa il secondo quesito, in cui veniva chiesto se erano effettivamente sussistenti i presupposti in base ai quali si è deliberato di procedere al ripianamento delle perdite, all'azzeramento ed alla ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c., il CTU risponde che “ non vi erano i presupposti per deliberare il ripianamento delle perdite, l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c., in quanto : a) la riduzione del capitale sociale (da 200.000 a
€96.900), per le motivazioni addotte dall'amministratore- ossia l'assenza dei versamenti dell'aumento di capitale sociale del 2011-non risulta coerente con le scritture contabili ed i bilanci della società stessa;
b) il bilancio al 31.12.2018, se non fosse stato negativamente condizionato dall'errata appostazione contabile delle già sopra commentate spese di manutenzione che invece riguardavano
l'acquisto di mobili e arredi, avrebbe dovuto esporre un risultato d'esercizio positivo di euro 45.829,00, anziché una perdita di euro 63.450,00, c) per i motivi di cui ai punti a) e b),il patrimonio netto ella società al 31.12.2018 avrebbe dovuto assumere una misura positiva pari ad euro 198.684, anziché quella negativa indicata nel bilancio al 31.12.2018 pari ad euro 13.695,00” ( vedasi pag. 33 consulenza tecnica in atti).
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Ecco, quindi, che l'esperto nominato mette in luce come, se la società avesse correttamente contabilizzato le c.d spese di manutenzione, che altro non erano che acquisti per mobili e arredi, l'esercizio 2018 avrebbe chiuso con un utile di euro
45.829,00, anziché con una perdita pari ad € 63.450,00 e che a tale data il patrimonio netto era di € 198.684 e non di - € 13.695,00.
Come insegna la Corte di Cassazione “il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dalla 'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte” ( Cass. n.
7433/2023).
Pertanto, il bilancio al 31.12.2018 approvato in data 2/05/2019 è stato redatto in spregio ai principi di chiarezza e veridicità, mentre la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale, a seguito del ripianamento delle perdite, assunta in data
9/05/2019, è viziata nel presupposto logico, oltre che giuridico, perché basata su informazioni non veritiere presenti nel bilancio portato all'attenzione dell'assemblea dall'amministratore. Infatti, facendo risultare non versato un precedente aumento di capitale sociale e una perdita in realtà inesistente,
l'assemblea aveva come unica scelta quella di ripianare le perdite, abbattere il capitale sociale e provvedere alla sua ricostituzione.
Le delibere impugnate: i) di approvazione del bilancio del 2/05/2019 e ii) di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale del 9/05/2019, andranno, dunque, dichiarate invalide.
Non sussistono le condizioni per l'applicazione della condanna per lite temeraria.
Le spese di lite – liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 scaglione indeterminabile complessità medio/alta - tengono conto dell'esito della fase cautelare già liquidata e seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale,
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definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'invalidità della delibera adottata dall'assemblea ordinaria della in data 2/05/2019, di approvazione del bilancio di chiusura Controparte_1 dell'esercizio al 31/12/2018 per quanto in motivazione;
2) Dichiara l'invalidità della delibera adottata dall'assemblea straordinaria della in data 9/05/2019, di abbattimento del capitale sociale e sua Controparte_1
ricostituzione, per quanto in motivazione;
3) Condanna la alla refusione per la presente fase, in Controparte_1 favore dell'attrice sig.ra delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
10.300, oltre accessori di legge.
4) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il CT di parte convenuta mette in evidenza che l'esigenza di verificare il valore recuperabile di un'immobilizzazione si manifesta in presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, che ritiene tutti presenti nel caso concreto:
➢ “Variazioni significative (o previsionali) con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato e economico in cui si opera o nel mercato in cui la società opera;
➢ L'obsolescenza o il deterioramento;
➢ Si sono verificati o si suppone che si verificheranno cambiamenti con effetto negativo sulla società;
➢ Dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico dell'attività, o sarà, peggiore di quanto previsto.”