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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2775/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2775/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MORELLO ROBERTO Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Morello si riporta al ricorso, alle note e alla documentazione depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, evidenziando di avere chiesto, con istanza del 27.05.2024, la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenuto superamento dei limiti reddituali. Dà atto di avere depositato la nota spese, in allegato alle note conclusive.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2775/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, con elezione di domicilio in VIALE DEI MILLE 74 50131 , presso il difensore CP_1 avv. MORELLO ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.12.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di presso il negozio di Controparte_1
pelletteria, articoli in pelle, abbigliamento e pellicceria posto in , via Borgo degli Albizi CP_1
n. 68/R, in qualità di commesso addetto alle vendite, dal 1.05.2021 al 30.08.2021, in difetto di regolarizzazione contrattuale, con orario di lavoro dalle 9.00 alle 19.30, con una pausa di 30 minuti per il pranzo, per tutti i giorni della settimana, senza fruire di ferie e permessi, ricevendo la somma di euro 20,00 al giorno, senza corresponsione di 13° e 14° mensilità, TFR e competenze di fine rapporto;
b) di avere diritto al pagamento di euro 12.705,76, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, festivo, ferie non godute, ex festività non fruite, ROL non goduti, permessi non fruiti, 13° e 14° mensilità, TFR.
Tanto premesso, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che il Sig. ha lavorato alle dipendenze della società , presso il negozio Parte_1 Controparte_1
posto in , Borgo degli Albizi n° 68/R, dal 01/05/2021 al 30/08/2021, svolgendo le mansioni CP_1
corrispondenti alla qualifica di commesso del commercio, impiegato 4° livello, CCNL Terziario
2 Commercio”. 2) Accertare, conseguentemente, che al ricorrente è dovuta la somma di € 12.705,76 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, per lavoro straordinario festivo, per ferie non godute, per ex festività non fruite, per R.O.L. non goduto, per permessi non usufruiti, per 13° e 14° mensilità e per TFR, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del pagamento. 3) Condannare la società
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del Sig. Controparte_1 la somma di € 12.705,76, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre Parte_1
agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo. 4) Con vittoria dei compensi di lite, oltre IVA e CAP come per legge.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 9.01.2023), parte resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del 13.10.2023.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, con prove orali
(assunte all'udienza del 26.03.2024) e con i conteggi depositati da parte ricorrente in data 11.06.2024 e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro (e della conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive), è onere della parte che ne deduce l'esistenza (ovvero del lavoratore) provare la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – potendo il medesimo, ove l'elemento della eterodirezione non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, fare riferimento ai c.d. indici di subordinazione (individuazione di una retribuzione determinata in misura fissa e su base oraria;
predeterminazione e obbligatorietà dell'orario di lavoro;
stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, ecc.).
Ciò posto, si ritiene che, nel caso in esame, il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso integralmente incombente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, atteso che il prospettato rapporto di lavoro non risulta nemmeno attribuibile con certezza alla società resistente (in difetto della tempestiva produzione di qualsivoglia documentazione a sostegno, essendosi parte ricorrente limitata a depositare, unitamente al ricorso, unicamente la visura camerale della società resistente).
3 Infatti, entrambi i testi escussi, e conoscenti del ricorrente, per avere in Tes_1 Testimone_2
precedenza lavorato con lui presso il mercato di San Lorenzo, hanno dichiarato di non ricordare né il numero civico, né il nome del negozio all'interno del quale hanno riferito di avere visto il ricorrente, nelle occasioni in cui vi passavano davanti (per accompagnare la fidanzata a casa, per andare al supermercato, per andare e tornare dal lavoro), non avendo i testi mai lavorato nel suddetto negozio, né essendone mai stati clienti (“non ricordo il numero civico, non ricordo il nome del negozio”; “non ricordo il numero civico”).
A tal proposito, è tardiva la produzione (non autorizzata) di parte ricorrente, allegata alle note del
9.12.2024 (estratto di pagina Facebook), in difetto di qualsivoglia allegazione contenuta in ricorso in ordine al nome del negozio, ed essendosi, in ogni caso, il teste espresso, sul punto, in Tes_1 termini dubitativi (“mi pare”).
Parimenti, le dichiarazioni del teste in ordine al soggetto che impartiva le disposizioni di Tes_1
lavoro, indicava l'orario di lavoro e retribuiva il ricorrente sono integralmente de relato parte actoris e come tali, prive di adeguato rilievo probatorio (“Sul 6: la proprietaria, dava le disposizioni di Per_1 lavoro al ricorrente, gli indicava l'orario e lo retribuiva, questo me lo ha riferito il ricorrente”).
Al contrario, il teste ha dichiarato di non sapere chi desse le direttive di lavoro al Testimone_2 ricorrente, gli indicasse l'orario di lavoro e lo retribuisse.
Entrambi i testi escussi hanno, poi, riferito di non conoscere l'orario di lavoro del ricorrente (“non so rispondere sull'orario di lavoro”; “non conosco l'orario di lavoro del ricorrente… non so per quanti giorni a settimana… non so se il ricorrente avesse pause… non so se il ricorrente abbia fruito di ferie
o permessi…”) e di non sapere alcunché sulla retribuzione (“Sul 5: non lo so”; “non so della retribuzione…”).
In conclusione, i testi intimati da parte ricorrente nulla hanno saputo specificamente riferire sul concreto atteggiarsi del rapporto asseritamente intercorso tra le parti, con particolare riferimento al profilo della eterodirezione (ovvero sulla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro), essendo, sul punto, le dichiarazioni del teste de relato Tes_1
parte actoris, come sopra evidenziato.
Da tutto quanto predetto, discende l'integrale rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente sufficientemente assolto all'onere della prova su di lui incombente in ordine alla stessa riferibilità del prospettato rapporto di lavoro alla società resistente e alla sua qualificazione in termini di subordinazione, con riferimento sia al profilo della eterodirezione (ovvero della soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), che ai c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione
4 dell'impresa, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione e la predeterminazione dell'orario di lavoro, ed alla conseguente spettanza delle rivendicate differenze retributive.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2775/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MORELLO ROBERTO Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Morello si riporta al ricorso, alle note e alla documentazione depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, evidenziando di avere chiesto, con istanza del 27.05.2024, la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenuto superamento dei limiti reddituali. Dà atto di avere depositato la nota spese, in allegato alle note conclusive.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2775/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, con elezione di domicilio in VIALE DEI MILLE 74 50131 , presso il difensore CP_1 avv. MORELLO ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.12.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di presso il negozio di Controparte_1
pelletteria, articoli in pelle, abbigliamento e pellicceria posto in , via Borgo degli Albizi CP_1
n. 68/R, in qualità di commesso addetto alle vendite, dal 1.05.2021 al 30.08.2021, in difetto di regolarizzazione contrattuale, con orario di lavoro dalle 9.00 alle 19.30, con una pausa di 30 minuti per il pranzo, per tutti i giorni della settimana, senza fruire di ferie e permessi, ricevendo la somma di euro 20,00 al giorno, senza corresponsione di 13° e 14° mensilità, TFR e competenze di fine rapporto;
b) di avere diritto al pagamento di euro 12.705,76, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, festivo, ferie non godute, ex festività non fruite, ROL non goduti, permessi non fruiti, 13° e 14° mensilità, TFR.
Tanto premesso, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che il Sig. ha lavorato alle dipendenze della società , presso il negozio Parte_1 Controparte_1
posto in , Borgo degli Albizi n° 68/R, dal 01/05/2021 al 30/08/2021, svolgendo le mansioni CP_1
corrispondenti alla qualifica di commesso del commercio, impiegato 4° livello, CCNL Terziario
2 Commercio”. 2) Accertare, conseguentemente, che al ricorrente è dovuta la somma di € 12.705,76 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, per lavoro straordinario festivo, per ferie non godute, per ex festività non fruite, per R.O.L. non goduto, per permessi non usufruiti, per 13° e 14° mensilità e per TFR, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del pagamento. 3) Condannare la società
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del Sig. Controparte_1 la somma di € 12.705,76, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre Parte_1
agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo. 4) Con vittoria dei compensi di lite, oltre IVA e CAP come per legge.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 9.01.2023), parte resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del 13.10.2023.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, con prove orali
(assunte all'udienza del 26.03.2024) e con i conteggi depositati da parte ricorrente in data 11.06.2024 e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro (e della conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive), è onere della parte che ne deduce l'esistenza (ovvero del lavoratore) provare la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – potendo il medesimo, ove l'elemento della eterodirezione non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, fare riferimento ai c.d. indici di subordinazione (individuazione di una retribuzione determinata in misura fissa e su base oraria;
predeterminazione e obbligatorietà dell'orario di lavoro;
stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, ecc.).
Ciò posto, si ritiene che, nel caso in esame, il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso integralmente incombente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, atteso che il prospettato rapporto di lavoro non risulta nemmeno attribuibile con certezza alla società resistente (in difetto della tempestiva produzione di qualsivoglia documentazione a sostegno, essendosi parte ricorrente limitata a depositare, unitamente al ricorso, unicamente la visura camerale della società resistente).
3 Infatti, entrambi i testi escussi, e conoscenti del ricorrente, per avere in Tes_1 Testimone_2
precedenza lavorato con lui presso il mercato di San Lorenzo, hanno dichiarato di non ricordare né il numero civico, né il nome del negozio all'interno del quale hanno riferito di avere visto il ricorrente, nelle occasioni in cui vi passavano davanti (per accompagnare la fidanzata a casa, per andare al supermercato, per andare e tornare dal lavoro), non avendo i testi mai lavorato nel suddetto negozio, né essendone mai stati clienti (“non ricordo il numero civico, non ricordo il nome del negozio”; “non ricordo il numero civico”).
A tal proposito, è tardiva la produzione (non autorizzata) di parte ricorrente, allegata alle note del
9.12.2024 (estratto di pagina Facebook), in difetto di qualsivoglia allegazione contenuta in ricorso in ordine al nome del negozio, ed essendosi, in ogni caso, il teste espresso, sul punto, in Tes_1 termini dubitativi (“mi pare”).
Parimenti, le dichiarazioni del teste in ordine al soggetto che impartiva le disposizioni di Tes_1
lavoro, indicava l'orario di lavoro e retribuiva il ricorrente sono integralmente de relato parte actoris e come tali, prive di adeguato rilievo probatorio (“Sul 6: la proprietaria, dava le disposizioni di Per_1 lavoro al ricorrente, gli indicava l'orario e lo retribuiva, questo me lo ha riferito il ricorrente”).
Al contrario, il teste ha dichiarato di non sapere chi desse le direttive di lavoro al Testimone_2 ricorrente, gli indicasse l'orario di lavoro e lo retribuisse.
Entrambi i testi escussi hanno, poi, riferito di non conoscere l'orario di lavoro del ricorrente (“non so rispondere sull'orario di lavoro”; “non conosco l'orario di lavoro del ricorrente… non so per quanti giorni a settimana… non so se il ricorrente avesse pause… non so se il ricorrente abbia fruito di ferie
o permessi…”) e di non sapere alcunché sulla retribuzione (“Sul 5: non lo so”; “non so della retribuzione…”).
In conclusione, i testi intimati da parte ricorrente nulla hanno saputo specificamente riferire sul concreto atteggiarsi del rapporto asseritamente intercorso tra le parti, con particolare riferimento al profilo della eterodirezione (ovvero sulla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro), essendo, sul punto, le dichiarazioni del teste de relato Tes_1
parte actoris, come sopra evidenziato.
Da tutto quanto predetto, discende l'integrale rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente sufficientemente assolto all'onere della prova su di lui incombente in ordine alla stessa riferibilità del prospettato rapporto di lavoro alla società resistente e alla sua qualificazione in termini di subordinazione, con riferimento sia al profilo della eterodirezione (ovvero della soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), che ai c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione
4 dell'impresa, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione e la predeterminazione dell'orario di lavoro, ed alla conseguente spettanza delle rivendicate differenze retributive.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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