Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 16099 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16099 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PATRICELLI ROSA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] in [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PAOLI CESARE presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 chiedeva disciplinarsi l'esercizio Parte_1
della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio il 16/01/2022,
, minorenne. Persona_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- affido congiunto della figlia minore ad entrambi, con residenza privilegiata della stessa Per_1
1
- previsione di un calendario incontri padre - figlia;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore, a suo carico, tenuto conto anche delle spese che lo stesso dovrà sostenere per gli spostamenti mensili nel caso in cui la sig.ra decida di trasferirsi in Toscana, pari a 250€, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
La parte resistente si costituiva dichiarando che lei ed il ricorrente, Controparte_1
nelle more del giudizio, avevano raggiunto un accordo.
Le parti comparivano all'udienza del 18/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale, preso atti dell'accordo raggiunto dalle parti, procedeva all'ascolto ex art 473 bis 21cpc .
Il sig. dichiarava: “ho concordato con il trasferimento suo e di , conosco Parte_1 CP_1 Per_1
mia cognata e il contesto nel quale si inserirà nostra figlia. Sono consapevole che per il CP_1
trasferimento rappresenta la possibilità di inserimento lavorativo. Lei qua infatti non lavora”, mentre, la sig.ra dichiarava: “preciso che io ho concordato di trasferirmi in Controparte_1
provincia di Arezzo perché li vive mia sorella che è madre di due bambini pressoché coetanei di
; inoltre, lì potrò lavorare nel ristorante di mio cognato. Premetto infatti che io qui non Per_1
lavoro”.
Inoltre, entrambe le parti dichiaravano: “l'assegno unico per ammonta a 200euro mensili. Per Per_1
le prossime vacanze estive 2025 concorderemo un periodo da trascorrere insieme con . Per_1
Precisiamo che tra noi non ci sono criticità e che siamo in grado di condividere momenti assieme con la bambina in un clima sereno e disteso”.
All'esito, il giudice,
• esperiva il tentativo di conciliazione, che non sortiva effetto;
• recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate dalle parti;
• riteneva la causa matura per la decisione,
• invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa;
• riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1
condiviso, i quali si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità. Tuttavia, si stabilisce che la residenza privilegiata della stessa sia presso la casa materna;
la signora CP_1
2 procederà a trasferirsi con la minore a Poppi in provincia di Arezzo, lasciando l'abitazione del signor e obbligandosi a comunicare allo stesso, attraverso pec al proprio difensore la sua Parte_1
nuova residenza. Eventuali ulteriori cambi di residenza o domicilio andranno comunicati all'altro coniuge con lettera raccomandata a/r entro 30 giorni.
Considerata la distanza tra la residenza della minore e quella del padre, la signora CP_1
si rende disponibile e si impegna ad accompagnare la piccola presso la casa paterna una Per_1
volta al mese, a cominciare dal mese di marzo 2025, previa comunicazione al padre ed in accordo con lo stesso.
Di contro, il signor si impegna ad ospitare la madre insieme alla minore almeno fino al Parte_1
raggiungimento del 4 anno di età di , dopo il quale lo stesso potrà recarsi, previo accordo Per_1
con la madre, nella località di residenza della stessa e prelevare la minore durante il periodo scolastico, nella giornata del venerdì per portarla con sé presso la propria abitazione in Bacoli (NA)
e riaccompagnandola il lunedì successivo presso la casa materna, mentre quando le scuole saranno chiuse, il padre terrà con sé la minore, presso la propria abitazione per un'intera settimana dal venerdì al venerdì successivo.
Le parti potranno, di volta in volta, accordarsi liberamente ed anche diversamente dai patti su stabiliti, in deroga agli stessi, lì dove c'è accordo tra le stesse e tenuto conto delle diverse esigenze della minore.
La minore trascorrerà, ad anni alterni, a partire da compimento dei 4 anni:
- la settimana di Natale con il padre e la settimana di capodanno ed epifania con la madre e viceversa per gli anni successivi, ovviamente considerata la tenera età della bambina, per il
Natale 2025 la madre si rende disponibile ad accompagnare la minore per le festività
Natalizie presso la casa paterna, ospitata insieme alla figlia dal signor . Parte_1
- Per le vacanze pasquali la minore per l'anno in corso sarà accompagnata dalla madre presso la casa paterna, in cui sarà ospitata dal padre insieme alla minore, mentre al compimento dei
4 anni della minore, la stessa trascorrerà ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta una volta con il padre e l'anno successivo con la madre, iniziando dall'anno 2026 con il padre il quale condurrà la minore presso la propria casa di abitazione in Bacoli il giovedì Santo per riaccompagnarla il martedì successivo presso l'abitazione materna.
- Le parti potranno, di volta in volta, accordarsi liberamente ed anche diversamente dai patti stabiliti, in deroga agli stessi, lì dove c'è accordo tra le stesse e tenuto conto delle diverse esigenze della minore.
- Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli
3 stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore, inoltre gli stessi sono tenuti sempre a rispondere ed essere reperibili telefonicamente quando sono insieme alla minore, per permettere soprattutto alla stessa di vedere e sentire l'altro genitore, considerata la tenera età della bambina.
- Le decisioni di ordinaria amministrazione rimangono riservate al genitore presso il quale la minore di volta in volta si trova, mentre le decisioni straordinarie, ossia di maggior interesse per la figlia (istruzione, educazione e salute), verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori.
Per le vacanze estive, ad anni alterni, e dal compimento del 4 anno di età della minore nel rispetto della volontà della stessa, e a cominciare quindi dall'anno 2026, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi tra luglio e agosto, giorni che saranno comunicati alla madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
relativamente all'anno in corso la minore raggiungerà insieme alla madre, il padre presso la sua abitazione, soggiornando presso la stessa per due settimane consecutive;
o in altro posto che le parti sono libere di scegliere in accordo.
I genitori dovranno essere costantemente reperibili nel periodo in cui hanno la minore con loro.
Le parti potranno, di volta in volta, accordarsi liberamente ed anche diversamente dai patti su stabiliti, in deroga agli stessi, lì dove c'è accordo tra le stesse e tenuto conto delle diverse esigenze della minore.
A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, il signor si Parte_1
impegna a provvedere al versamento mensile di euro 300,00 per il sostentamento della figlia minore, da versare alla madre della stessa entro il giorno 05 di ogni mese, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, non prevedibili e non riconducibili all'ordinaria amministrazione valutata e compresa nell'assegno di mantenimento concordato, saranno suddivisi tra entrambi i genitori nella misura del 50%, così come indicate e suddivise dal
CNF nel documento allegato.
Il signor a titolo di liberalità autorizza la signora alla richiesta Parte_1 Controparte_1
di assegno unico per la figlia minore nella misura del 100%. Per_1
Le parti si autorizzano vicendevolmente e danno sin da ora il proprio consenso senza intervento del
Giudice Tutelare alla richiesta e al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la minore.
4 Il sig. acconsente altresì che la sig.ra possa recarsi in Brasile con la figlia, una Parte_1 CP_1
volta all'anno per il periodo massimo di permanenza pari ad un mese, in questo periodo gli incontri padre-figlia, saranno sospesi con la possibilità di recuperare i giorni persi al rientro dal Brasile previo accordo con la madre relativamente ai giorni stabiliti.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della minore garantendole il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate;
non si provvede in questa sede alla liquidazione delle competenze dei difensori delle parti – ammesse al patrocinio a spese dello Stato - in difetto di istanza tramite applicativo SIAMM .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione;
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
5