Sentenza 18 luglio 1987
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina del trattamento economico dovuto all'agente autoferrotranviario, nella ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto conseguente al collocamento anticipato in quiescenza, ai sensi dell'art. 17 lett. A) della legge 28 luglio 1961 n. 830, del dipendente invalido all'Esercizio delle mansioni proprie della qualifica e contrario all'adibizione a mansioni diverse, il successivo giudizio negativo dell'Invalidità dell'agente, pronunciato dal collegio medico adito dall'i.N.P.S. ai sensi dell'art. 9 del R.d. 30 settembre 1920 n. 1538, comporta, eliminando retroattivamente il provvedimento di collocamento in quiescenza, il ripristino del rapporto di lavoro, da considerare come mai interrotto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, restando peraltro escluso il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo intermedio, qualora la Mancanza della prestazione lavorativa sia dipesa da motivi di salute ed abbia superato, alla data del collocamento in quiescenza deliberato dall'azienda, il limite massimo di comporto. ( V 5746/85, mass n 442938; ( V 518/81, mass n 411001; ( V 1622/78, mass n 391019).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/1987, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 18 luglio 1987 |
Testo completo
Con riguardo alla disciplina del trattamento economico dovuto all'agente autoferrotranviario, nella ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto conseguente al collocamento anticipato in quiescenza, ai sensi dell'art. 17 lett. A) della legge 28 luglio 1961 n. 830, del dipendente invalido all'Esercizio delle mansioni proprie della qualifica e contrario all'adibizione a mansioni diverse, il successivo giudizio negativo dell'Invalidità dell'agente, pronunciato dal collegio medico adito dall'i.N.P.S. ai sensi dell'art. 9 del R.d. 30 settembre 1920 n. 1538, comporta, eliminando retroattivamente il provvedimento di collocamento in quiescenza, il ripristino del rapporto di lavoro, da considerare come mai interrotto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, restando peraltro escluso il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo intermedio, qualora la Mancanza della prestazione lavorativa sia dipesa da motivi di salute ed abbia superato, alla data del collocamento in quiescenza deliberato dall'azienda, il limite massimo di comporto. ( V 5746/85, mass n 442938; ( V 518/81, mass n 411001; ( V 1622/78, mass n 391019).*