Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2016, n. 40907
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Sentenza 19 settembre 2016

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È valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2016, n. 40907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40907
    Data del deposito : 19 settembre 2016

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