Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 27071
CASS
Sentenza 24 aprile 2015

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In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza dell'imputato è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464-quater, settimo comma, cod. proc. pen. - nell'introdurre una deroga al principio generale dell'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali solo unitamente alle sentenze, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. - non distingue tra ordinanze di rigetto e di accoglimento dell'istanza di sospensione.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, deve ritenersi tardiva - in assenza di una specifica disciplina transitoria - l'istanza di sospensione proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, pur se tale dichiarazione sia anteriore all'entrata in vigore della predetta L. n. 67.

Commentario1

  • 1Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 27071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27071
Data del deposito : 24 aprile 2015

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