Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 3
In tema di impugnazioni di provvedimento impositivo di misura cautelare personale, il giudizio di appello è delimitato da due elementi nel senso che opera anzitutto l'effetto devolutivo, in ragione del quale la cognizione del giudice non può estendersi di là dei motivi dedotti con l'impugnazione, e che la stessa facoltà devolutiva è delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, non essendo ammissibile dedurre questioni che non siano state prospettate con l'istanza successivamente decisa con il provvedimento impugnato, e dovendosi osservare la duplice cognizione prevista per il giudizio di merito.
Ai fini della qualificazione di un atto giuridico processuale deve aversi riguardo alla volontà che risulta espressa dall'atto e alla caratterizzazione sia formale che sostanziale del medesimo (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha qualificato l'atto come istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e non già come richiesta di riesame per il fatto che l'istanza era diretta al giudice che procedeva ed era volta a stimolare un ulteriore apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura alla luce di norme di legge sopravvenute).
Il giudice, nel valutare se, rispetto al soddisfacimento dell'esigenza ravvisata, ogni misura diversa dalla custodia cautelare risulti inadeguata, deve avere riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 273 e seguenti del codice di procedura penale, non trascurando neppure l'importanza del tempo trascorso dalla consumazione del reato (Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la sostituibilità della custodia cautelare in carcere con altra misura, motivando con il fatto di non potere esprimere "un giudizio di valore positivo sulla personalità dell'imputato", attesa l'assenza di "dati fattuali sui quali far leva per segnalare la maturazione di finalità di risocializzazione od emenda dal reato", ritenuta, inoltre, "la proporzionalità della misura maggiormente afflittiva rispetto all'irroganda pena". La Corte suprema ha annullato la decisione ritenendo tali fattori estranei al giudizio di che trattasi, in una situazione in cui, peraltro, i reati erano stati commessi tra il 1988 e il 1991 e la misura cautelare, disposta nel 1993, era stata eseguita nel 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 29/01/1998
1. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere SENTENZA
2. " Ilario MARTELLA " N. 335
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " IC MILO " N. .33270/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SS AS
avverso l'ordinanza in data 27.12.1996 del Tribunale di Salerno. Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe VENEZIANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore avv. Manfredo ROSSI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza.
OSSERVA
1. US AS, già investito di pubbliche funzioni ed in particolare della presidenza della Giunta della Regione Campania, veniva indagato per due reati di concussione consumati l'uno in epoca prossima al maggio 1988 e l'altro tra il dicembre 1990 e la primavera 1991. Allontanatosi dal territorio italiano, il 10.2.1996 egli veniva sottoposto in Francia alla misura dell'arresto provvisorio a seguito di richiesta di estradizione da parte del nostro Paese;
con provvedimento della Corte di appello di Parigi del 17.4.1996 è stato poi rimesso in libertà con prescrizioni dirette ad evitarne l'allontanamento.
Il presente procedimento trae origine da due ordinanze impositive di misura custodiale in carcere, emesse in data 12 e 17.7.1993 per i fatti già indicati, per i quali nel dicembre 1996 era in corso il giudizio in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Salerno.
Il 23.9.1996 l'avv. Pasquale Colarieti, quale difensore del US, presentava istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza il 28.10.1996. Avverso il provvedimento il difensore proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza ora impugnata.
In detto provvedimento si afferma anzitutto che, in difetto di un formale decreto di latitanza emesso ai sensi dell'art. 296.2 c.p.p., può ritenersi equipollente una implicita declaratoria di latitanza di cui è traccia nella missiva del G.i.p. al P.M. in data 10.11.1993, con indicazione di un provvedimento reso in calce al verbale di vane ricerche trasmesso dalla Guardia di finanza il 15.7.1993. Agli atti - si precisa - è verificata la sussistenza del verbale di vane ricerche del US in data 14.7.1993 e il pedissequo provvedimento di nomina di un difensore di ufficio con attestazione di ricevuta copia da parte di quest'ultimo dell'ordinanza cautelare il 15.7.1993. Inoltre fu disposta notifica del decreto di latitanza del 10.11.1993 al difensore di fiducia. Tali risultanze consentono di ritenere che l'istanza del 23.9.1996 deve qualificarsi, non richiesta di riesame, ma istanza di revoca di due misure cautelari, la cui decisione non è soggetta quindi ai termini ex art. 309 c.p.p. In secondo luogo, il Tribunale rileva che in sede di appello il giudizio ha una estensione che è definita non soltanto dall'effetto devolutivo, per cui la cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, ma anche dalla natura del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, che è del tutto autonomo rispetto alla ordinanza applicativa della misura cautelare. Perciò se - come nel caso - in prime cure si è fatta questione soltanto di esigenze cautelari e di sopravvenuta inefficacia della misura, il giudizio di appello non può estendersi anche alla sussistenza degli indizi. Non ha fondamento poi - si osserva - la deduzione inerente alla inefficacia delle misure cautelari determinata dall'intervenuta emissione del decreto-legge 14.7.1994, n. 440. Tale provvedimento non venne infatti convertito in legge e ciò ha reso inoperante nella specie la regola della successione delle leggi penali nel tempo. La validità delle misure cautelari non viene scalfita neppure dalla entrata in vigore della legge n. 332/1995, essendo presenti nella specie tutti gli elementi che la riforma legislativa ha imposto a pena di nullità in ordine alle esigenze cautelari. Il pericolo di fuga è infatti chiaramente sussistente nei richiesti termini di concretezza, come emerge dal prolungato allontanamento del US dal territorio nazionale, dalla locazione da parte sua di un appartamento in Parigi, dall'apertura di conti correnti presso vari istituti di credito locali, con cassette di sicurezza e disponibilità economiche e finanziarie, dall'esplicito rifiuto del rientro in Italia risultante dal provvedimento della Corte di appello di Parigi. Deve ritenersi sussistente altresì il pericolo di reiterazione di condotte delittuose, tenuto conto dei ben sette provvedimenti cautelari emessi nei suoi confronti dai G.i.p. di Milano, Napoli e Salerno, da cui emerge una personalità adusa alla strumentalizzazione degli interesse pubblici per finalità private. Ne deriva una prognosi sfavorevole, che non può essere efficacemente contrastata dal fatto che il US abbia dismesso allo stato ogni carica pubblica.
La natura e il grado delle esigenze da soddisfarsi, infine, non consentono di accedere alla sostituzione con un regime custodiale meno rigoroso.
2. Nell'interesse del US il difensore avv. Colarieti deduce:
a) violazione degli artt. 295, 296, 299, 309, 310 e 125 c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e). Insussistenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. - La dichiarazione di latitanza deve essere fatta con specifico provvedimento, a norma dell'art. 296 e 125.3 c.p.p., che nella sono rimasti inosservati: non si è provveduto ne' alla emissione del decreto motivato, ne' alla nomina del difensore, ne' all'ordine di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, ne' alla notifica del provvedimento al difensore. Se ne ricava prova dalla missiva del P.M. al g.i.p. del 15.7.1993 e dalla risposta del G.i.p. in data 10.11.1993, il quale assume che "il provvedimento redatto in calce al verbale di vane ricerche doveva intendersi quale declaratoria sia pure implicita di latitanza". Ma ciò non risponde alla realtà processuale.
L'ordinanza impugnata è inoltre giuridicamente erronea in quanto:
- il decreto espressamente previsto dall'art. 296 c.p.p. non può essere ritenuto esistente per implicito perché esso va per legge dichiarato con decreto, che deve essere motivato (art. 125.3 c.p.p.);
- a seguito dell'arresto in Francia e della successiva liberazione con prescrizioni che ne impediscono l'allontanamento, non può più ritenersi che il US si sottragga volontariamente alla misura cautelare e che sia quindi latitante;
- la difesa con l'appello aveva posto il problema relativo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, deducendo una- serie di elementi favorevoli all'imputato, risultanti dagli atti e non esaminati ne' dal G.i.p. ne' dal Tribunale;
b) violazione degli artt. 274, lett. b) e c), art. 125.3, 606, lett. b) e c) c.p.p. Insufficienza, mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha erroneamente, e comunque con motivazione carente e contraddittoria, ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga e la non concedibilità degli arresti domiciliari.
3. Non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che, essendo mancata una rituale dichiarazione di latitanza del US, l'istanza presentata per lui dal difensore il 24.9.1996 doveva essere intesa come richiesta di riesame e come tale decisa dal competente Tribunale, invece che dal giudice procedente ex art. 299 c.p.p., con l'ulteriore conseguenza che, non essendo intervenuta la decisione entro dieci giorni, doveva dichiararsi la perenzione della misura ex art. 309.10 c.p.p. Il punto centrale di tale argomentazione, l'avere cioè l'istanza presentata dal difensore natura di istanza di riesame, risulta in contrasto con le caratteristiche sia formali che sostanziali dell'atto.
L'istanza del 24.9.1996 venne infatti diretta allo stesso giudice che procedeva (III Sezione del Tribunale di Salerno) e non dunque al Tribunale per il riesame, per richiedere in via gradata: la caducazione del provvedimento in virtù delle disposizioni contenute nel decreto-legge 14.7.1994, n. 440; la declaratoria di nullità dello stesso provvedimento a seguito della entrata in vigore della legge 9.8.1995, n. 332; la revoca del provvedimento per insussistenza delle esigenze cautelari;
la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Come si vede, le prime due deduzioni erano dirette a valorizzare elementi sopravvenuti (il decreto-legge poi decaduto e la legge del 1995), le seconde due a richiedere un ulteriore apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, alla luce della nuova disciplina legislativa e tenuto conto del tempo trascorso.
Con l'ordinanza del 28.10.1996 il Tribunale di Salerno, escluso che potessero ravvisarsi motivi di caducazione o di nullità dei provvedimenti cautelari, rigettava "l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere e quella subordinata di sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciliari".
Il difensore del US impugnava l'ordinanza con atto che qualificava espressamente "appello avverso il provvedimento reso dalla I Sezione penale", riproponendo le censure già prospettate con l'istanza rigettata e lamentando per di più che i giudici avessero ritenuto la gravità degli indizi senza alcun esame degli stessi. Con il provvedimento impugnato davanti a questa Corte, il Tribunale di Salerno confermava l'ordinanza, ridefinendo l'atto quale "appello avverso ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca di due misure cautelari rimaste ancora ineseguite a cagione della perdurante latitanza dell'indagato".
Nel ricorrere per cassazione, l'indagato ripropone ancora la questione della natura dell'istanza in data 24.9.1996, sostenendo una tesi che non appare accoglibile, per le ragioni già indicate con riguardo alla volontà che risulta espressa dall'atto ed alla caratterizzazione sia formale che sostanziale del medesimo.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e censura l'ordinanza impugnata per non aver considerato risultanze e documenti già sottoposti dal US al giudizio della III Sezione penale.
Senonché, come si è già precisato, con l'istanza di revoca della misura cautelare l'odierno ricorrente si era limitato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. Rettamente quindi l'ordinanza del 27.12.1996 ha ritenuto di non dover considerare la nuova deduzione. L'area del giudizio di appello è delimitata infatti da due elementi. Opera anzitutto l'effetto devolutivo, in ragione del quale la cognizione del giudice non può estendersi al di là dei motivi - dedotti con l'impugnazione. A sua volta la facoltà devolutiva è però delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, nel senso che non è ammissibile - dovendosi osservare la duplice cognizione prevista per il giudizio di merito - dedurre questioni che non siano state prospettate con l'istanza successivamente decisa dal provvedimento impugnato.
5. Risulta per contro fondato il motivo concernente il vizio di motivazione sul punto dell'adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale, dopo aver ritenuto la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, ha escluso la sostituibilità della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, non potendo esprimere "un giudizio di valore positivo sulla personalità del prevenuto", attesa l'assenza "di dati fattuali sui quali far leva per segnalare la maturazione di finalità di risocializzazione od emenda dal reato. A ciò si aggiunga la proporzionalità della misura maggiormente afflittiva rispetto alla irroganda pena". Le riportate valutazioni peraltro non rilevano ai fini della scelta della misura. Nella specie si tratta di valutare se, rispetto al soddisfacimento della esigenza ravvisata, ogni misura diversa dalla Custodia cautelare in carcere risulti inadeguata (art. 275, comma 3, c.p.p.). Nel compiere detto apprezzamento deve aversi riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 273 e seguenti c.p.p., non trascurando neppure l'importanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, secondo quanto espressamente prevede l'art.292, comma 2, lett. c) c.p.p.: elemento che non può non essere adeguatamente considerato, in presenza di fatti avvenuti tra il maggio del 1988 e la primavera del 1991.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONEannulla l'impugnata ordinanza limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare applicata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998