Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 335
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Sentenza 29 gennaio 1998

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In tema di impugnazioni di provvedimento impositivo di misura cautelare personale, il giudizio di appello è delimitato da due elementi nel senso che opera anzitutto l'effetto devolutivo, in ragione del quale la cognizione del giudice non può estendersi di là dei motivi dedotti con l'impugnazione, e che la stessa facoltà devolutiva è delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, non essendo ammissibile dedurre questioni che non siano state prospettate con l'istanza successivamente decisa con il provvedimento impugnato, e dovendosi osservare la duplice cognizione prevista per il giudizio di merito.

Ai fini della qualificazione di un atto giuridico processuale deve aversi riguardo alla volontà che risulta espressa dall'atto e alla caratterizzazione sia formale che sostanziale del medesimo (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha qualificato l'atto come istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e non già come richiesta di riesame per il fatto che l'istanza era diretta al giudice che procedeva ed era volta a stimolare un ulteriore apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura alla luce di norme di legge sopravvenute).

Il giudice, nel valutare se, rispetto al soddisfacimento dell'esigenza ravvisata, ogni misura diversa dalla custodia cautelare risulti inadeguata, deve avere riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 273 e seguenti del codice di procedura penale, non trascurando neppure l'importanza del tempo trascorso dalla consumazione del reato (Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la sostituibilità della custodia cautelare in carcere con altra misura, motivando con il fatto di non potere esprimere "un giudizio di valore positivo sulla personalità dell'imputato", attesa l'assenza di "dati fattuali sui quali far leva per segnalare la maturazione di finalità di risocializzazione od emenda dal reato", ritenuta, inoltre, "la proporzionalità della misura maggiormente afflittiva rispetto all'irroganda pena". La Corte suprema ha annullato la decisione ritenendo tali fattori estranei al giudizio di che trattasi, in una situazione in cui, peraltro, i reati erano stati commessi tra il 1988 e il 1991 e la misura cautelare, disposta nel 1993, era stata eseguita nel 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 335
    Data del deposito : 29 gennaio 1998

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