Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2016, n. 16622
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

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E valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse.

Commentari4

  • 1Notifica al difensore via PEC basta per l'imputato (Cass. 12309/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 marzo 2018

  • 2Notifica via PEC effettuata dal difensore dell’imputato è legittimaAccesso limitato
    Maurizio Reale · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017

  • 3Processo penale, richiesta di revoca o sostituzione della misura, obbligo di notifica, utilizzo della pecAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 marzo 2017

  • 4L'uso della PEC nel penale
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 15 febbraio 2017

    contrariamente a quanto assunto nell'ordinanza impugnata, dal menzionato art. 16 non può trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla PEC. L'art. 16, comma 4, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, infatti, è diretto a disciplinare l'utilizzo della PEC da parte delle cancellerie, come reso evidente dallo stesso tenore letterale della disposizione. Esso statuisce che, mentre nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata secondo la normativa stabilita in tema di documenti informatici, nei processi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2016, n. 16622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16622
Data del deposito : 31 marzo 2016

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