Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2015, n. 22104
CASS
Sentenza 14 aprile 2015

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Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione,la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2015, n. 22104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22104
    Data del deposito : 14 aprile 2015

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