Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2015, n. 43009
CASS
Sentenza 30 settembre 2015

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Nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene).

Commentari4

  • 1Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 168-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In tema di “messa alla prova”, con l'inserimento nel testo dell'art. 168-bis comma 2 della locuzione «ove possibile», il legislatore ha inteso introdurre il rilievo della esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, da valutare in riferimento alla specifica vicenda processuale, tanto in relazione alla natura dell'illecito commesso ed alla produzione di un pregiudizio risarcibile in termini pecuniari (in modo da assicurare che il risarcimento corrisponda al danno), quanto alla situazione personale dell'imputato, che deve essere tale da consentirgli di compiere quanto impostogli. Si tratta di un'indagine che non può avvalersi del giudizio di …

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    https://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 marzo 2024, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2015, n. 43009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43009
Data del deposito : 30 settembre 2015

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