Sentenza 9 settembre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che imponga, nonostante la mancanza di disposizioni transitorie, l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 42318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42318 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/09/2014
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 151
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 25301/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AI N. IL 26/08/1977;
avverso la sentenza n. 6318/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 31/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. SPINACI Sante che ha concluso per rimessione del ricorso alle S. Unite e nel merito inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Baldacci Antonio del foro di Forlì che fa presente la richiesta di messa alla prova ex art. 168 bis c.p.p. e sollecita la rimessione del ricorso alle sez. unite sulla applicazione della nuova disciplina ai provvedimenti in corso. Insiste per l'accoglimento dei motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, VA LA è stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dall'avere cagionato un incidente stradale (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C e comma 2 bis) e condannato, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla detta aggravante, alla pena di 5 mesi e giorni 10 di arresto e 2000 Euro di ammenda. Fatti commessi il 4.10.2009.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Con il primo motivo lamenta la illogicità e contradditorietà della motivazione con la quale è stata negata la sospensione condizionale della pena sulla base di due precedenti specifici (decreti penali di condanna emessi il 9.8.2000 e 21.3.2005) ritenuti tali da escludere l'occasionalità del fatto e da impedire di formulare una prognosi favorevole circa la astensione da ricadute nel reato;
giudizio che contraddice - sostiene la difesa - quello con il quale si è riconosciuto il pieno inserimento sociale e il buon comportamento processuale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche;
con il secondo motivo deduce violazione di legge laddove i precedenti di cui sopra sono stati ritenuti ostativi nonostante si trattasse solo di condanne a pene pecuniarie non valutabili ai fini di cui all'art. 164 c.p. e che avrebbero dovuto considerarsi estinti per decorso del tempo ex art. 445 c.p.p., comma 2, pur non avendo l'imputato sollecitato la formale declaratoria di estinzione dei detti reati.
3. All'udienza di discussione del ricorso il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha depositato istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova ex artt. 168 bis e segg. c.p. e art. 464 bis e segg. c.p.p. come modificati dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 ed ha sollecitato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva il Collegio, sulla questione preliminare sollevata all'udienza di discussione, che in proposito è intervenuta una decisione di questa Corte, che con sentenza emessa all'udienza del 31.4.2014 n. n. 35717 ha ritenuto che la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4 non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, nè invocandone l'applicazione in detto giudizio ne' sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sè imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria.
Nel richiamare integralmente le considerazioni espresse in tale sede, del tutto condivise, rileva ulteriormente questa Corte che nessun ricorso avente ad oggetto tale questione risulta pendente presso le Sezioni unite dal momento che quello cui fa riferimento il ricorrente è stato restituito alle sezioni ordinarie stante l'impossibilità di fissazione prima che intervenisse la scadenza del termine di prescrizione del reato.
2. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento risultando giuridicamente corretta e adeguatamente motivata la decisione impugnata. Ed invero, anche a voler considerare che i due precedenti specifici di cui si è fatta menzione nella sentenza impugnata possano essere relativi a reati estinti per effetto della regola di cui all'art. 460 c.p.p., n. 5, occorre considerare che i fatti cui si riferiscono possono pur sempre essere presi in considerazione dal giudice di merito al fine della valutazione ex art. 133 c.p. della condotta di vita anteriore rilevante ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio;
e ciò è esattamente ciò che viene fatto nella sentenza impugnata dove il giudice da atto delle date a cui risalgono i precedenti in questione e li considera non già in quanto tali ma quali espressione di condotte che denotano una personalità dell'imputato proclive a mettersi alla guida in condizioni di ubriachezza, tale, nonostante la positiva valutazione espressa ai fini della concessione delle attenuanti generiche, da escludere una prognosi favorevole per il futuro comportamento;
valutazione non illogica o contraddittoria, rispondendo evidentemente la concessione delle attenuanti generiche a un diverso e distinto criterio di adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto.
3. Al rigetto del ricorso fa seguito, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2014