Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 42318
CASS
Sentenza 9 settembre 2014

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Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che imponga, nonostante la mancanza di disposizioni transitorie, l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 42318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42318
Data del deposito : 9 settembre 2014

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