Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 47587
CASS
Sentenza 22 ottobre 2014

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 47587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47587
Data del deposito : 22 ottobre 2014

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