Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile.
Commentari • 5
- 1. Art. 168-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di “messa alla prova”, con l'inserimento nel testo dell'art. 168-bis comma 2 della locuzione «ove possibile», il legislatore ha inteso introdurre il rilievo della esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, da valutare in riferimento alla specifica vicenda processuale, tanto in relazione alla natura dell'illecito commesso ed alla produzione di un pregiudizio risarcibile in termini pecuniari (in modo da assicurare che il risarcimento corrisponda al danno), quanto alla situazione personale dell'imputato, che deve essere tale da consentirgli di compiere quanto impostogli. Si tratta di un'indagine che non può avvalersi del giudizio di …
Leggi di più… - 2. Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla provahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 4. Messa alla prova: non è applicabile ai procedimenti che all’entrata in vigore della legge abbiano superato la fase di apertura del dibattimentoGamen Mariachiara · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2015
Corte di Cassazione, III Sez. Penale, sentenza n.27071 del 26/06/2015 – Presidente: Mannino S.F., Relatore: Andreazzi G. A cura di Mariachiara Gamen L'istituto di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne, introdotto dalla legge n.67 del 28 aprile 2014, è stato oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte che ha negato l'abnormità dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di messa alla prova perché, al momento di entrata in vigore della legge, la fase dibattimentale era già iniziata. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l'abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui introduceva un limite temporale alla …
Leggi di più… - 5. Messa alla prova: nuove norme non applicabili ai processi in cui il dibattimento è già apertoAccesso limitatoMariachiara Gamen · https://www.altalex.com/ · 20 agosto 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 47587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47587 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO CO - Presidente - del 22/10/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 1666
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 29286/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM CO, n. Fasano (Br) 9.3.1968;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi n. 1863/2013 del 09/06/2014;
esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del sostituto PG, Dott.ssa Cesqui E., che ha chiesto di valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'esclusione dell'applicazione ai procedimenti pendenti dell'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p.p. introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art.
3. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in udienza in data 09/06/2014, in procedimento a carico di AM CO, il Tribunale di Brindisi respingeva l'istanza di rinvio presentata dall'imputato finalizzata ad ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 168 bis c.p., rilevando che la richiesta era stata avanzata oltre il termine previsto dall'art. 464 bis c.p.p., comma 2 e disponendo conseguentemente procedersi oltre nel dibattimento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge per carenza assoluta di motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3) in relazione alla assertiva decisione del giudice,
adottata senza alcuna considerazione dei profili di applicazione intertemporale della disciplina della messa alla prova quale introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67. Il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge per inosservanza dell'art. 2 c.p., comma 4, dal momento che la L. n. 67 del 2014 prevede una disciplina introduttiva di disposizioni più favorevoli che, pur in assenza di norme transitorie, deve applicarsi anche retroattivamente quale lex mitior successiva, in forza del relativo principio desumibile da varie convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce tra cui la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e in particolare dal suo art. 7 par. 1 (sent. CEDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia).
3. Nelle note scritte, il PG chiede che la Corte valuti la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2, quale introdotto dalla L. n. 67 del 2014, in relazione all'esclusione dell'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p. ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella quando sia già decorso il termine finale di presentazione della relativa istanza, per contrasto con l'art. 3 Cost. e in rapporto al diverso trattamento riservato agli imputati in procedimenti parimenti pendenti al momento di entrata in vigore della novella in cui, per mero accidente di calendario, l'istanza risulti ancora tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
4.1 Va in primo luogo disattesa, perché infondata, la censura inerente il dedotto vizio di carenza assoluta di motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3) da cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova risulterebbe affetta. Dovendo preliminarmente valutare, infatti, il profilo della tempestività della richiesta, il giudice ha ritenuto preclusivo il tenore dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2 come introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 (Va richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo gradi nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudiziò), così rilevando l'avvenuto superamento di quel termine, giusta motivazione essenziale ma pienamente congrua rispetto alla concreta situazione processuale determinatasi.
4.2 Quanto all'ulteriore vizio di violazione di legge dedotto, ne va parimenti dichiarata l'infondatezza per le diverse ragioni oltre esposte.
Il ricorrente chiede di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata al tema della applicazione intertemporale dell'istituto della messa alla prova introdotto nel sistema dalla citata L. n. 67 del 2014, indicando quale parametro di legalità costituzionale il principio di retroattività della lex mitior successiva desumibile dall'art. 7 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che, a suo dire, farebbe ormai parte del sistema quale specificazione dell'art. 2 c.p., comma 4. Non considera, tuttavia, il ricorrente che secondo la più recente giurisprudenza non solo della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 236 del 2011), ma anche della stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, il principio di retroattività della lex mitior, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimonò (CEDU sent. 27 aprile 2010, Morabito
contro
Italia, nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola
contro
Italia, citata anche in ricorso), trattandosi oltre tutto di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide, tuttavia, con quello regolato nel nostro ordinamento dall'art. 2 c.p., comma 4. Quest'ultimo riguarda, infatti, ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni (v. Corte Cost. n. 20136 del 2011 cit.: "La diversa e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie e alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. Sia l'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l'art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla legge "che prevede l'applicazione di una pena più lieve").
Sempre, infatti, secondo la fondamentale Corte Costituzionale n. 236 del 2011, "è da ritenere che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità".
Quanto al nuovo istituto della messa alla prova, introdotto nel processo penale ordinario dalla L. n. 67 del 2014, esso si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all'accertamento giudiziale penale, ma non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all'imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l'estinzione del reato.
Si è, dunque ed all'evidenza, al di fuori dell'ambito di operatività del principio di retroattività della lex mitior ed è pertanto da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell'istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l'art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l'art. 117 Cost., comma 1 che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale (nello stesso senso v. Cass. Sez. Feriale n. 11 del 31/07/2014, Paladino non ancora massimata).
4.3 Proprio rendendosi conto dell'intrinseca difficoltà di invocare l'applicazione del principio in esame, il P.G. chiede a questa Corte di Cassazione di sollevare questione d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non è consentita la presentazione della istanza anche quando sia già decorso il termine finale di cui all'art. 464 bis c.p.p., comma 2 e cioè, secondo logica deduzione, alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 ma prima della pronunzia del dispositivo della sentenza di primo grado.
Il collegio ritiene di non poter accogliere l'invito formulato dalla parte pubblica, atteso che il tema dell'individuazione del termine finale di proponibilità della richiesta di ammissione al nuovo istituto involge all'evidenza scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, come tali insindacabili tranne il caso in cui risultino palesemente irragionevoli, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 393 del 2006 a proposito della norma transitoria della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 regolante l'applicazione retroattiva del più favorevole regime di prescrizione introdotto con quella legge.
Tuttavia, proprio il ricordato carattere alternativo del procedimento di messa alla prova rispetto all'accertamento giudiziale penale non rende, a parere del collegio, irragionevole la fissazione del termine finale di presentazione della richiesta al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimenti con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p., e segg..
La possibilità di presentare la richiesta alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 - tesi che il sollevamento della questione di costituzionalità dovrebbe logicamente implicare - significherebbe anzi collegare l'esercizio della facoltà ad un termine in realtà mobile, posto che detta udienza potrebbe avere luogo ad istruttoria dibattimentale sia in corso che conclusa, durante la discussione finale o addirittura coincidere con quella fissata unicamente per la lettura del dispositivo, con grave compromissione delle ragioni di economia processuale e in potenziale contrasto anche con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il quale dovrebbe, infatti, riprendere in caso di esito negativo dell'osservanza del programma di trattamento imposto all'imputato.
Va infine, rilevato che successivamente alla redazione delle note scritte da parte dell'Ufficio del P.G. è entrata in vigore la L. 11 agosto 2014, n. 118 che ha introdotto nella L. n. 67 del 2014 l'art. 15 bis (Norme transitorie), previsione concernente, tuttavia, il solo Capo 3^ della legge e la disciplina ivi stabilita di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, ma non il Capo 2^ relativo alla messa alla prova, confermando a contrario che non stato da parte del legislatore alcun ripensamento quanto alla individuazione del termine finale di presentazione dell'istanza di cui all'art. 464 bis c.p.p., comma 2. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna de. ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014