Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 18265
CASS
Sentenza 16 gennaio 2015

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Nei processi pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'imputato non può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di dare ingresso ad una procedura strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione.

In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità nel giudizio di appello della richiesta di applicazione dell'istituto della messa alla prova e il computo della pena).

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  • 1Art. 464-quinquies - Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
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  • 5Processo penale, messa alla prova, imputato, maggiore di età, risarcimento, nessun effetto pregiudizievole, parte civileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2015, n. 18265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18265
Data del deposito : 16 gennaio 2015

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